Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 88
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto del presupposto impositivo per revoca decreto ingiuntivo

    La Corte d'Appello ritiene che il contribuente non abbia provato la definitività della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo e che la contestazione dovesse essere sollevata in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione, non della cartella di pagamento.

  • Accolto
    Eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione avviso di liquidazione

    La Corte d'Appello accoglie tale eccezione, ritenendo che il vizio relativo alla revoca del decreto ingiuntivo fosse deducibile solo in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 88
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo