CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2465/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - Teramo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 440/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 17/01/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820240008751463000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 23/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate SI, al Comune di Reggio
Calabria e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria la società
Resistente_1 SRL, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria la cartella di pagamento n.1082024008751463000, notificata in data 25 gennaio 2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 541,34 a titolo di imposta di registro, sanzioni ed interessi già oggetto dell'avviso di liquidazione n.2021/001/DI/000001411/0. Parte ricorrente ha eccepito il difetto del presupposto impositivo atteso che il decreto ingiuntivo n.766/2019, alla cui registrazione l'imposta afferisce, era stato revocato con sentenza n.349 del 16 marzo 2023.
2. Si sono costituiti in primo grado gli uffici convenuti. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, per tardività del deposito e per mancata impugnazione del sottostante avviso di liquidazione;
ha rilevato che non era stata offerta la prova della definitività della sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo, riaffermando altresì la debenza, in ogni caso, dell'imposta in misura fissa ex artt. 37 e 41 co. II TUR. Il
Comune di Reggio Calabria, premesso che la sentenza n. 349 del 16 marzo 2023 aveva condannato alle spese di lite il Comune di Reggio Calabria per l'importo di euro 7.616,00 oltre accessori e che la società aveva già provveduto a dare esecuzione alla sentenza notificando atto di pignoramento in data 28 settembre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso, potendo parte ricorrente in quella sede chiedere al G.E. anche l'imposta di registro del D.I., a seguito della dimostrazione dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle
Entrate SI ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Con sentenza n. 440/25, il giudice provinciale ha accolto il ricorso, compensando le spese. Ha respinto l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del ricorrente
(doglianza non riproposta in appello), rilevando poi che la cartella era stata preceduta da un avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, notificato in data
30.08.2023 e non opposto, sì che risultano inammissibili, ai sensi dell'art. 19, comma 3,
d.lgs. n. 546 del 1992, i motivi relativi alla debenza del tributo.
4. Ha dunque soggiunto il decidente: “Tuttavia non possono non rilevarsi le deduzioni dell'Ufficio, che ammette che parte ricorrente sia tenuto al pagamento dell'imposta di registro non più in misura proporzionale ma in misura fissa. Quanto dedotto dall'Ufficio è condivisibile. Pur considerando che il decreto e la sentenza sono due atti giudiziari entrambi soggetti a registrazione,
l'intervenuta revoca del decreto con la sentenza comporta, conformemente a quanto pure dedotto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, il venir meno dell'obbligazione tributaria relativa alla registrazione con imposta proporzionale del decreto ingiuntivo. Atteso che la sentenza è intervenuta prima che l'Ufficio avesse liquidato l'imposta ed avesse notificato il provvedimento, le parti sono liberate dal pagamento dell'imposta proporzionale, dovendo perciò versare solo l'imposta dovuta in misura fissa, pari ad € 200,00 per la registrazione di ciascun atto giudiziario emanato, decreto e sentenza, ai sensi degli artt.37 e 41 del T.Unico sul registro.”.
5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendo riformarsi la predetta sentenza, evidenziando la contraddittorietà insita nelle statuizioni della sentenza impugnata e rimarcando che non era stata offerta la prova della definitività della sentenza impugnata.
6. L'ER si è costituita in appello, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
7. La parte privata ed il Comune di Reggio Calabria non si sono costituiti in appello, restando contumaci.
8. Alla udienza odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
9. L'appello è fondato.
10. Il ragionamento del primo giudice risulta, effettivamente, inficiato da un duplice ordine di contraddizioni. In primo luogo, da un lato, si evidenzia l'inammissibilità delle doglianze riguardanti il merito della pretesa, a fronte della mancata impugnazione dell'avviso sottostante e dall'altro si entra nel merito di essa pretesa, annullandola. In secondo luogo, per un verso si afferma la debenza di un'imposta in misura fissa e dall'altro si annulla integralmente l'atto impositivo, in violazione del fondamentale principio secondo cui, avendo il processo tributario la natura di giudizio di impugnazione-merito, il giudice non può limitarsi ad un sindacato ab extrinseco della legittimità dell'atto impugnato, ma deve conformare il contenuto del rapporto obbligatorio, eventualmente rideterminando la pretesa ridondante dell'ufficio, stabilendone l'esatto ammontare.
11. In realtà, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'ufficio, con riferimento al dato della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione sottostante, avrebbe potuto essere superata, rilevando che all'atto della notifica di esso avviso, la sentenza civile che aveva revocato il decreto ingiuntivo non era ancora passata in giudicato, sì che soltanto in sede di impugnazione della cartella, il contribuente avrebbe avuto la possibilità, per la prima volta, di far valere la definitività della revoca del precedente atto giudiziario tassato.
12. Sennonché, il contribuente non ha mai offerto la prova della definitività della anzidetta sentenza del giudice civile, sebbene l'ufficio impositore avesse, già in prime cure, insistito sulla necessità di verificare tale passaggio in giudicato.
13. Questa Corte non ignora, invero, l'orientamento emerso nella giurisprudenza della S.C., secondo cui “In tema d'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33273 del 29/11/2023). Ad avviso di tale lettura, pertanto, anche l'annullamento o la riforma del provvedimento, con sentenza non definitiva, sarebbe tale da far venir meno il provvedimento impositivo.
14. Tuttavia, essendo stata la predetta sentenza civile (sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 349, decisa e pubblicata, ex art. 281 sexies c.p.c., il 16 marzo 2023,) già emessa al momento della notifica dell'avviso di liquidazione, notificato a mezzo pec il 30.8.23
(come documentato dall'ufficio in prime cure), e risultando perciò la situazione perfettamente immutata al momento della notifica della cartella (non essendo stato provato neppure il dato nuovo, costituito dalla possibile definitività medio tempore acquisita dalla predetta sentenza civile), riprende pienamente vigore il principio di cui all'art. 19 co. 3 D.lgs. 546/92, secondo il quale ciascun atto notificato è impugnabile esclusivamente per vizi propri. In altri termini, il contribuente non era legittimato a far valere la circostanza dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo da parte della sentenza n. 349/23, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, trattandosi di un vizio già deducibile in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione.
15. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata, sul punto, dall'ufficio impositore, ferma restando la possibilità, per esso ufficio, di procedere in autotutela allo sgravio, ovvero, per il contribuente, di richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza, a norma dell'art. 37 TUR, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo.
16. L'appello va, perciò, accolto.
17. Si giustifica, tuttavia, in ragione della sopra evidenziate peculiarità del caso in decisione,
l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dal contribuente.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
ND PA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2465/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - Teramo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 440/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 17/01/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10820240008751463000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 23/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate SI, al Comune di Reggio
Calabria e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria la società
Resistente_1 SRL, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria la cartella di pagamento n.1082024008751463000, notificata in data 25 gennaio 2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 541,34 a titolo di imposta di registro, sanzioni ed interessi già oggetto dell'avviso di liquidazione n.2021/001/DI/000001411/0. Parte ricorrente ha eccepito il difetto del presupposto impositivo atteso che il decreto ingiuntivo n.766/2019, alla cui registrazione l'imposta afferisce, era stato revocato con sentenza n.349 del 16 marzo 2023.
2. Si sono costituiti in primo grado gli uffici convenuti. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, per tardività del deposito e per mancata impugnazione del sottostante avviso di liquidazione;
ha rilevato che non era stata offerta la prova della definitività della sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo, riaffermando altresì la debenza, in ogni caso, dell'imposta in misura fissa ex artt. 37 e 41 co. II TUR. Il
Comune di Reggio Calabria, premesso che la sentenza n. 349 del 16 marzo 2023 aveva condannato alle spese di lite il Comune di Reggio Calabria per l'importo di euro 7.616,00 oltre accessori e che la società aveva già provveduto a dare esecuzione alla sentenza notificando atto di pignoramento in data 28 settembre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso, potendo parte ricorrente in quella sede chiedere al G.E. anche l'imposta di registro del D.I., a seguito della dimostrazione dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle
Entrate SI ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Con sentenza n. 440/25, il giudice provinciale ha accolto il ricorso, compensando le spese. Ha respinto l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del ricorrente
(doglianza non riproposta in appello), rilevando poi che la cartella era stata preceduta da un avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, notificato in data
30.08.2023 e non opposto, sì che risultano inammissibili, ai sensi dell'art. 19, comma 3,
d.lgs. n. 546 del 1992, i motivi relativi alla debenza del tributo.
4. Ha dunque soggiunto il decidente: “Tuttavia non possono non rilevarsi le deduzioni dell'Ufficio, che ammette che parte ricorrente sia tenuto al pagamento dell'imposta di registro non più in misura proporzionale ma in misura fissa. Quanto dedotto dall'Ufficio è condivisibile. Pur considerando che il decreto e la sentenza sono due atti giudiziari entrambi soggetti a registrazione,
l'intervenuta revoca del decreto con la sentenza comporta, conformemente a quanto pure dedotto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, il venir meno dell'obbligazione tributaria relativa alla registrazione con imposta proporzionale del decreto ingiuntivo. Atteso che la sentenza è intervenuta prima che l'Ufficio avesse liquidato l'imposta ed avesse notificato il provvedimento, le parti sono liberate dal pagamento dell'imposta proporzionale, dovendo perciò versare solo l'imposta dovuta in misura fissa, pari ad € 200,00 per la registrazione di ciascun atto giudiziario emanato, decreto e sentenza, ai sensi degli artt.37 e 41 del T.Unico sul registro.”.
5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendo riformarsi la predetta sentenza, evidenziando la contraddittorietà insita nelle statuizioni della sentenza impugnata e rimarcando che non era stata offerta la prova della definitività della sentenza impugnata.
6. L'ER si è costituita in appello, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
7. La parte privata ed il Comune di Reggio Calabria non si sono costituiti in appello, restando contumaci.
8. Alla udienza odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
9. L'appello è fondato.
10. Il ragionamento del primo giudice risulta, effettivamente, inficiato da un duplice ordine di contraddizioni. In primo luogo, da un lato, si evidenzia l'inammissibilità delle doglianze riguardanti il merito della pretesa, a fronte della mancata impugnazione dell'avviso sottostante e dall'altro si entra nel merito di essa pretesa, annullandola. In secondo luogo, per un verso si afferma la debenza di un'imposta in misura fissa e dall'altro si annulla integralmente l'atto impositivo, in violazione del fondamentale principio secondo cui, avendo il processo tributario la natura di giudizio di impugnazione-merito, il giudice non può limitarsi ad un sindacato ab extrinseco della legittimità dell'atto impugnato, ma deve conformare il contenuto del rapporto obbligatorio, eventualmente rideterminando la pretesa ridondante dell'ufficio, stabilendone l'esatto ammontare.
11. In realtà, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'ufficio, con riferimento al dato della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione sottostante, avrebbe potuto essere superata, rilevando che all'atto della notifica di esso avviso, la sentenza civile che aveva revocato il decreto ingiuntivo non era ancora passata in giudicato, sì che soltanto in sede di impugnazione della cartella, il contribuente avrebbe avuto la possibilità, per la prima volta, di far valere la definitività della revoca del precedente atto giudiziario tassato.
12. Sennonché, il contribuente non ha mai offerto la prova della definitività della anzidetta sentenza del giudice civile, sebbene l'ufficio impositore avesse, già in prime cure, insistito sulla necessità di verificare tale passaggio in giudicato.
13. Questa Corte non ignora, invero, l'orientamento emerso nella giurisprudenza della S.C., secondo cui “In tema d'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33273 del 29/11/2023). Ad avviso di tale lettura, pertanto, anche l'annullamento o la riforma del provvedimento, con sentenza non definitiva, sarebbe tale da far venir meno il provvedimento impositivo.
14. Tuttavia, essendo stata la predetta sentenza civile (sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 349, decisa e pubblicata, ex art. 281 sexies c.p.c., il 16 marzo 2023,) già emessa al momento della notifica dell'avviso di liquidazione, notificato a mezzo pec il 30.8.23
(come documentato dall'ufficio in prime cure), e risultando perciò la situazione perfettamente immutata al momento della notifica della cartella (non essendo stato provato neppure il dato nuovo, costituito dalla possibile definitività medio tempore acquisita dalla predetta sentenza civile), riprende pienamente vigore il principio di cui all'art. 19 co. 3 D.lgs. 546/92, secondo il quale ciascun atto notificato è impugnabile esclusivamente per vizi propri. In altri termini, il contribuente non era legittimato a far valere la circostanza dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo da parte della sentenza n. 349/23, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, trattandosi di un vizio già deducibile in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione.
15. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata, sul punto, dall'ufficio impositore, ferma restando la possibilità, per esso ufficio, di procedere in autotutela allo sgravio, ovvero, per il contribuente, di richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza, a norma dell'art. 37 TUR, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo.
16. L'appello va, perciò, accolto.
17. Si giustifica, tuttavia, in ragione della sopra evidenziate peculiarità del caso in decisione,
l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dal contribuente.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
ND PA