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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2881 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1989,
e
, C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
05/10/1988, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio MARCATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.05.2016 dai sigg.ri e Parte_1
nel Comune di Altavilla Vicentina (VI), trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2016, parte II, serie A, atto n.02, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermare che la casa coniugale, sita a Monteviale (VI), via Biron n. 69,
con gli arredi e corredi ivi presenti resta nella disponibilità della sig. Pt_1
, unitamente al figlio della coppia , avendo il signor
[...] CP_1 Parte_2
trasferito la propria residenza in Altavilla Vicentina (VI), via G. Matteotti n. 21/b,
presso l'immobile dei suoi genitori;
3) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori -con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre- che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno in comune le decisioni che concernono il piccolo, il quale sarà cresciuto ed educato da ciascun genitore secondo gli indirizzi concordati con il coniuge, con onere reciproco di informativa sulle più
significative scelte, decisioni ed indirizzi relativi all'educazione, istruzione e formazione sul minore, nonché con riguardo alla salute e cura dello stesso;
4) la regolamentazione del diritto di visita del padre avverrà secondo le modalità sotto espresse, salvo diverso tempestivo accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze lavorative ed extra-lavorative dei ricorrenti, nonché
2 delle esigenze del figlio minore:
- a fine settimana alternati dalle 10.00 del sabato alle 08.00 del lunedì con pernotto presso il papà, che accompagnerà a scuola la mattina CP_1
successiva e due sere infrasettimanali da individuarsi indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 20.00 alle 08.00 del giorno successivo,
allorquando il sig. accompagnerà a scuola. Quanto sopra è Pt_2 CP_1
stabilito compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
- sette giorni a Natale comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e Santo
Stefano, ovvero l'ultimo giorno dell'anno e Capodanno;
- tre giorni a Pasqua comprendenti ad anni alterni Pasqua o il Lunedì in Albis;
- tutte le feste divise equamente tra i genitori secondo un calendario programmato ad inizio anno;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno, e identico diritto avrà la madre in un periodo da concordare entro la medesima data;
- compleanno e festa del papà con il papà, compleanno e festa della mamma con la mamma;
il compleanno del minore i genitori, se disponibili in tal senso e sempre previo accordo, potranno passarlo per qualche ora insieme;
UN
coniuge dovrà provvedere senza ritardo e con congruo preavviso a comunicare direttamente all'altro eventuali variazioni o spostamenti anche d'orario, senza delegare tali incombenti al figlio.
5) disporre a carico del sig. il pagamento di € 250,00 (diconsi euro Pt_2
3 duecentocinquanta/00) mensili quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, CP_1
da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese su conto corrente già noto intestato alla sig.ra .- Il sig. contribuirà, inoltre, al pagamento delle Pt_1 Pt_2
spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, da corrispondere entro il mese successivo all'avvenuto pagamento e previa esibizione delle pezze giustificative, secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza datato 15.07.2019
che le parti dichiarano di conoscere e al quale espressamente si riportano. Le
detrazioni fiscali per le spese del figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori,
mentre l'assegno unico verrà percepito dalla signora - Nell'ipotesi in cui Pt_1
entrambi i genitori si trovino ad anticipare spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, gli stessi potranno accordarsi nel senso di conguagliare i relativi importi;
6) la coppia ha già provveduto alla sistemazione delle reciproche posizioni di dare avere e i coniugi null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra;
7) la signor conserverà la proprietà dell'autoveicolo intestato;
Pt_1
8) nulla a titolo di contribuzione al mantenimento a favore del coniuge, atteso che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti in ragione da una parte della propria attività lavorative e, dall'altra, del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare;
9) le parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
4 Spese legali a carico di ciascuna parte, nella misura del 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ALTAVILLA
CE (VI) in data 29/05/2016.
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
5 è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione CP_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei
6 rispettivi passaporti.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in ALTAVILLA CE (VI) il 29/05/2016 alle Pt_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ALTAVILLA CE
(VI) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2881 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1989,
e
, C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
05/10/1988, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio MARCATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.05.2016 dai sigg.ri e Parte_1
nel Comune di Altavilla Vicentina (VI), trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2016, parte II, serie A, atto n.02, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermare che la casa coniugale, sita a Monteviale (VI), via Biron n. 69,
con gli arredi e corredi ivi presenti resta nella disponibilità della sig. Pt_1
, unitamente al figlio della coppia , avendo il signor
[...] CP_1 Parte_2
trasferito la propria residenza in Altavilla Vicentina (VI), via G. Matteotti n. 21/b,
presso l'immobile dei suoi genitori;
3) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori -con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre- che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno in comune le decisioni che concernono il piccolo, il quale sarà cresciuto ed educato da ciascun genitore secondo gli indirizzi concordati con il coniuge, con onere reciproco di informativa sulle più
significative scelte, decisioni ed indirizzi relativi all'educazione, istruzione e formazione sul minore, nonché con riguardo alla salute e cura dello stesso;
4) la regolamentazione del diritto di visita del padre avverrà secondo le modalità sotto espresse, salvo diverso tempestivo accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze lavorative ed extra-lavorative dei ricorrenti, nonché
2 delle esigenze del figlio minore:
- a fine settimana alternati dalle 10.00 del sabato alle 08.00 del lunedì con pernotto presso il papà, che accompagnerà a scuola la mattina CP_1
successiva e due sere infrasettimanali da individuarsi indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 20.00 alle 08.00 del giorno successivo,
allorquando il sig. accompagnerà a scuola. Quanto sopra è Pt_2 CP_1
stabilito compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
- sette giorni a Natale comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e Santo
Stefano, ovvero l'ultimo giorno dell'anno e Capodanno;
- tre giorni a Pasqua comprendenti ad anni alterni Pasqua o il Lunedì in Albis;
- tutte le feste divise equamente tra i genitori secondo un calendario programmato ad inizio anno;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno, e identico diritto avrà la madre in un periodo da concordare entro la medesima data;
- compleanno e festa del papà con il papà, compleanno e festa della mamma con la mamma;
il compleanno del minore i genitori, se disponibili in tal senso e sempre previo accordo, potranno passarlo per qualche ora insieme;
UN
coniuge dovrà provvedere senza ritardo e con congruo preavviso a comunicare direttamente all'altro eventuali variazioni o spostamenti anche d'orario, senza delegare tali incombenti al figlio.
5) disporre a carico del sig. il pagamento di € 250,00 (diconsi euro Pt_2
3 duecentocinquanta/00) mensili quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, CP_1
da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese su conto corrente già noto intestato alla sig.ra .- Il sig. contribuirà, inoltre, al pagamento delle Pt_1 Pt_2
spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, da corrispondere entro il mese successivo all'avvenuto pagamento e previa esibizione delle pezze giustificative, secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza datato 15.07.2019
che le parti dichiarano di conoscere e al quale espressamente si riportano. Le
detrazioni fiscali per le spese del figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori,
mentre l'assegno unico verrà percepito dalla signora - Nell'ipotesi in cui Pt_1
entrambi i genitori si trovino ad anticipare spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, gli stessi potranno accordarsi nel senso di conguagliare i relativi importi;
6) la coppia ha già provveduto alla sistemazione delle reciproche posizioni di dare avere e i coniugi null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra;
7) la signor conserverà la proprietà dell'autoveicolo intestato;
Pt_1
8) nulla a titolo di contribuzione al mantenimento a favore del coniuge, atteso che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti in ragione da una parte della propria attività lavorative e, dall'altra, del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare;
9) le parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
4 Spese legali a carico di ciascuna parte, nella misura del 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ALTAVILLA
CE (VI) in data 29/05/2016.
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
5 è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione CP_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei
6 rispettivi passaporti.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in ALTAVILLA CE (VI) il 29/05/2016 alle Pt_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ALTAVILLA CE
(VI) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
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