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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1587/2025 promosso da:
nata a [...] l'[...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
28.10.1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARANGONI CRISTINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“ - I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, il signor trasferirà la propria Controparte_2 residenza presso altro domicilio in Osimo, Via Trento n.20 entro e non oltre la data del 31 maggio
2025. Entrambi i coniugi lavorano e sono economicamente autosufficienti.
- La casa coniugale sita in Osimo, Via Gattuccio n. 14/A in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora con tutti gli arredi ivi presenti con la collocazione prevalente anche CP_1 della figlia . L'importo relativo al mutuo acceso presso per l'acquisto Per_1 CP_3 dell'abitazione continuerà ad essere pagato in pari quota dai coniugi con versamenti effettuati sul conto cointestato accesso presso Gli oneri condominiali saranno onorati dalla così CP_3 CP_1 come il pagamento delle utenze a partire dal primo giugno2025.
- L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente. La figlia minore è affidata a entrambi i genitori con affido condiviso e collocazione prevalente presso la madre in
Osimo, Via Gattuccio Osimo n. 14/A. In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori
- 1 - al fianco della figlia ove e se necessario e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della stessa.
- Il padre corrisponderà entro il 10 di ogni mese alla madre fino all'autonomia economica con lavoro continuativo e remunerativo della figlia la somma complessiva di euro 250,00 mensili con Per_1 adeguamento ISTAT annuale a partire dal mese di giugno 2026 con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. Il versamento del mantenimento per la figlia decorre da giugno 2025.
- L'assegno unico universale sarà incamerato integralmente dalla signora . CP_1
I coniugi concordano che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% comprese le spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, secondo il protocollo Cartabia del 10 luglio 2024 che i coniugi dichiarano di conoscere.
La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 19 fino alla domenica alle ore 21,00.
La figlia minore starà con il padre il giovedì dall'uscita della scuola con pernotto fino al mattino successivo quando verrà riaccompagnata a scuola. Il giovedì mattino si occuperà il padre di accompagnare la figlia a scuola.
Il tutto salvo diversi accordi tra le parti previa disponibilità reciproca.
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) la figlia minore sarà con il padre per due settimane non consecutive.
I genitori concordano che gli stessi alterneranno di anno in anno le seguenti festività: Vigilia di
Natale, Natale e Santo Stefano, Ultimo dell'Anno e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo,
Epifania e ponti infra-annuali quali quello del 25 aprile, del primo maggio e del 2 giugno.
In particolare i genitori concordano che per le festività del Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): la minore trascorrerà almeno tre giorni consecutivi con ciascun genitore alternando
Natale e Santo Stefano e l'Epifania.
I genitori concordano che per le festività della Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) la minori trascorrerà dal giovedì al sabato con il genitore con cui non trascorrerà la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo.
Il compleanno della figlia verrà trascorso a pranzo con un genitore a cena con l'altro secondo il principio dell'alternanza.
I compleanni dei genitori verranno trascorsi dalla figlia con il genitore che compie gli anni
La festa della mamma verrà trascorsa con la mamma e quella del papà con il padre.
Gli accordi sottoscritti hanno efficacia dalla data primo giugno 2025”.
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 15.04.2025, e che si Controparte_1 Controparte_2 sono sposati a Osimo (AN) il 21.07.2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore , nata il [...]. Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a Osimo (AN) il 21/07/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Osimo (AN) al n. 53, parte 2, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1587/2025 promosso da:
nata a [...] l'[...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
28.10.1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARANGONI CRISTINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“ - I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, il signor trasferirà la propria Controparte_2 residenza presso altro domicilio in Osimo, Via Trento n.20 entro e non oltre la data del 31 maggio
2025. Entrambi i coniugi lavorano e sono economicamente autosufficienti.
- La casa coniugale sita in Osimo, Via Gattuccio n. 14/A in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora con tutti gli arredi ivi presenti con la collocazione prevalente anche CP_1 della figlia . L'importo relativo al mutuo acceso presso per l'acquisto Per_1 CP_3 dell'abitazione continuerà ad essere pagato in pari quota dai coniugi con versamenti effettuati sul conto cointestato accesso presso Gli oneri condominiali saranno onorati dalla così CP_3 CP_1 come il pagamento delle utenze a partire dal primo giugno2025.
- L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente. La figlia minore è affidata a entrambi i genitori con affido condiviso e collocazione prevalente presso la madre in
Osimo, Via Gattuccio Osimo n. 14/A. In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori
- 1 - al fianco della figlia ove e se necessario e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della stessa.
- Il padre corrisponderà entro il 10 di ogni mese alla madre fino all'autonomia economica con lavoro continuativo e remunerativo della figlia la somma complessiva di euro 250,00 mensili con Per_1 adeguamento ISTAT annuale a partire dal mese di giugno 2026 con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. Il versamento del mantenimento per la figlia decorre da giugno 2025.
- L'assegno unico universale sarà incamerato integralmente dalla signora . CP_1
I coniugi concordano che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% comprese le spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, secondo il protocollo Cartabia del 10 luglio 2024 che i coniugi dichiarano di conoscere.
La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 19 fino alla domenica alle ore 21,00.
La figlia minore starà con il padre il giovedì dall'uscita della scuola con pernotto fino al mattino successivo quando verrà riaccompagnata a scuola. Il giovedì mattino si occuperà il padre di accompagnare la figlia a scuola.
Il tutto salvo diversi accordi tra le parti previa disponibilità reciproca.
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) la figlia minore sarà con il padre per due settimane non consecutive.
I genitori concordano che gli stessi alterneranno di anno in anno le seguenti festività: Vigilia di
Natale, Natale e Santo Stefano, Ultimo dell'Anno e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo,
Epifania e ponti infra-annuali quali quello del 25 aprile, del primo maggio e del 2 giugno.
In particolare i genitori concordano che per le festività del Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): la minore trascorrerà almeno tre giorni consecutivi con ciascun genitore alternando
Natale e Santo Stefano e l'Epifania.
I genitori concordano che per le festività della Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) la minori trascorrerà dal giovedì al sabato con il genitore con cui non trascorrerà la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo.
Il compleanno della figlia verrà trascorso a pranzo con un genitore a cena con l'altro secondo il principio dell'alternanza.
I compleanni dei genitori verranno trascorsi dalla figlia con il genitore che compie gli anni
La festa della mamma verrà trascorsa con la mamma e quella del papà con il padre.
Gli accordi sottoscritti hanno efficacia dalla data primo giugno 2025”.
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 15.04.2025, e che si Controparte_1 Controparte_2 sono sposati a Osimo (AN) il 21.07.2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore , nata il [...]. Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a Osimo (AN) il 21/07/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Osimo (AN) al n. 53, parte 2, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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