Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di ROMA
Sezione Persona, Famiglia e Minorenni
riunita in camera di Consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere in seguito a “trattazione cartolare”, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4859/2023 R.G., vertente tra nato a [...] l'[...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...] C.da Maddalena n. 18 e nata a [...] il Parte_2
05/04/1967 (C.F. ) residente in [...] C.da Maddalena n. 18 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Artena, Via Stefano Serangeli n. 13 presso gli avvocati
Giuseppe Perica e Chiara Perica, che li rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura su foglio a parte, facente parte integrante dell'atto introduttivo
APPELLANTI
E
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] CP_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Ovidio n. 20, C.F._3 presso lo studio dell'Franca Sucapane, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Nonché
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1606/2023, pubblicata il 07/08/2023 (proc. n. 1603/2020 R.G.) – riconoscimento diritto agli alimenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
1) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda proposta da
perché infondata in fatto ed in diritto, anche con riferimento agli artt.li 437 e CP_1
438 c.c., come spiegato nel ricorso;
2) in via subordinata ed istruttoria, in accoglimento della istanza già proposta nel giudizio di primo grado, ordinare, ai sensi dell'art. 310 cpc, alla appellata e a , di esibire in giudizio l'estratto conto CP_1 CP_2
intrattenuto presso da a far data dal 13/09/2017; nonché la nota CP_2 CP_1
di altri titoli di credito e/o buoni fruttiferi alla stessa intestati o cointestati, sempre presso
; 3) condannare l'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. CP_2
Per l'appellata:
- nel merito, rigettare l'appello proposto dai sigg. e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1606/2023 del Tribunale di Velletri, in quanto infondato in fatto e in diritto, e ancor prima inammissibile, per tutti i motivi indicati in narrativa, per l'effetto, confermare la predetta sentenza in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Fatto e ragioni della decisione
Con atto di citazione del 4 ottobre 2023 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Velletri, provvedendo sulla domanda proposta da nei confronti dei suddetti, aveva così CP_1
testualmente pronunciato:
- Accerta e dichiara il diritto di agli alimenti, da porsi a carico dei figli CP_1 [...]
e;
Parte_2 Parte_1
- Pone a carico di e il versamento di un assegno Parte_2 Parte_1 alimentare in favore dell'attrice che si determina in complessivi Euro 450,00 (Euro 225,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla stessa entro il 5 di ogni mese.
- Condanna, altresì, i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi se dovuti, oltre accessori di legge e spese prenotate
a debito e/o anticipate, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attrice; A sostegno della proposta impugnazione gli appellanti hanno dedotto:
La insussistenza dello stato di bisogno in capo a .; CP_1
la violazione dell'art. 438, I e II comma c.c.; la violazione degli artt. 437 e 438 III comma c.c.;
Gli appellanti hanno concluso chiedendo:
1) preliminarmente disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
2) in via istruttoria in accoglimento della istanza già proposta nel giudizio di primo grado, ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc alla appellata e a di esibire CP_1 CP_2
in giudizio l'estratto del conto intrattenuto dalla stessa presso a far data dal CP_2
13/09/2017; nonché la nota di altri titoli di credito e/o buoni fruttiferi alla stessa intestati o cointestati sempre presso;
CP_2
3) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda proposta da
perché infondata in fatto ed in diritto anche con riferimento agli artt.li 437 e CP_1
438 c.c., come spiegato in motivazione;
4) condannare l'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
L'appellata si è costituita in giudizio in data 24 gennaio 2024, contestando punto per punto i singoli motivi di gravame e concludendo per il rigetto della istanza di sospensione e, nel merito, per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 1° febbraio 2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 gennaio 2025, successivamente sostituita dal deposito di brevi note, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
In data 11 gennaio 2025 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
In seguito alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sono stati assegnati i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Infine, la causa è stata decisa da questa Corte in camera di Consiglio.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Giova brevemente premettere che a sostegno della domanda di riconoscimento del diritto agli alimenti formulata nei confronti dei figli e , Parte_2 Parte_1 CP_1
aveva dedotto di aver donato ai suoi tre figli, , e tutti i suoi beni
[...] Pt_2 Pt_1 Per_1 immobili, in virtù di atto notarile del 9 giugno 2007; che successivamente alla donazione,
e avevano preso le distanze dalla genitrice, smettendo di frequentarla e di Pt_2 Pt_1
relazionarsi con lei;
che l'attrice, priva di redditi al di fuori dell'assegno sociale di € 450,00 al mese, versava in stato di indigenza e poteva contare esclusivamente sull'assistenza morale e materiale del figlio che la ospitava nel suo appartamento ma versava anch'egli in Per_1
difficoltà economiche, essendo disoccupato;
che i figli e erano entrambi in Pt_2 Pt_1
grado di adempiere al loro obbligo alimentare nei confronti della madre, essendo occupati in un'attività lavorativa produttiva di reddito.
I convenuti, costituendosi in giudizio, avevano contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno alimentare in capo alla madre, sostenendo che quest'ultima aveva impedito ai due figli convenuti in giudizio di assisterla moralmente e materialmente e avevano inoltre dedotto di provveduto a restituire interamente alla madre l'equivalente in danaro del valore degli immobili ricevuti in donazione.
Il primo giudice ha ritenuto sussistente lo stato di bisogno in capo alla essendo CP_1 quest'ultima titolare esclusivamente dell'assegno sociale, nella misura di € 450,00 al mese, reputata insufficiente a far fronte ai bisogni dell'interessata. Lo stesso giudice ha poi ritenuto irrilevante, ai fini della configurabilità dello stato di bisogno della richiedente, sia la genericamente allegata esistenza di buoni fruttiferi postali intestati ala sia la CP_1 percezione, da parte di quest'ultima, dell'importo di € 53.080,16 versatole nel settembre del
2017 dalla figlia , stante il lasso temporale trascorso da questa dazione, rispetto alla Pt_2
domanda, e tenuto conto delle condizioni anagrafiche, di salute e reddituali dell'attrice.
Il Tribunale ha quindi concluso nel senso che lo stato di bisogno dell'attrice giustificava a carico dei convenuti, al tempo stesso figli e donatari, la corresponsione dell'assegno alimentare in favore della genitrice, nella misura da quest'ultima richiesta.
La sentenza è stata impugnata dagli obbligati, i quali in primo luogo hanno ribadito di aver corrisposto alla madre, nel 2017, e quindi ben tre anni prima della notifica dell'atto di citazione, la somma di € 53.080,16, sufficiente a coprire un lasso temporale di ben 9 anni e
8 mesi, tenuto conto dell'importo dell'assegno alimentare riconosciuto dal primo giudice (€
450,00 al mese). Gli appellanti hanno poi censurato la decisione del primo giudice, secondo cui “la corresponsione una tantum è destinata fisiologicamente all'erosione”, che “non potrebbe presumersi che tale importo debba essere “centellinato” e, infine, che “non si potrebbe prescindere dal principio della libertà di autodeterminazione e della dignità del soggetto”. e hanno rilevato che chi assume di trovarsi in stato di Persona_2 Parte_2
bisogno non può dilapidare a proprio piacimento somme consistenti, che la non è CP_1
onerata dal pagamento del canone di locazione, vivendo ella con il figlio che la Per_1 sentenza appellata aveva violato il disposto dell'articolo 438 comma 1 e 438 comma 2 c.c..
Quanto, in primo luogo, alla sussistenza dello stato di bisogno, rileva questa Corte che la richiedente, donna di 80 anni senza capacità lavorativa e affetta da patologie compatibili con l'età (ipertensione), all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo (2020) percepiva unicamente la pensione sociale di circa € 450,00, per 13 mensilità annue, e non essendo ormai più proprietaria di beni immobili, per averli donati tutti ai suoi tre figli, con atto notarile del 2007, la donna viveva nell'abitazione messale a disposizione dal figlio Per_1
con il quale attualmente ancora convive.
Gli elementi esaminati consentono di affermare che la ricorrente si trovi in stato di bisogno.
Ed invero, l'importo della pensione deve reputarsi del tutto insufficiente a soddisfare le esigenze minime di sostentamento della tenuto conto dell'età della stessa, delle sue CP_1
condizioni di salute e della mancanza di altre fonti di reddito. In primo grado, proprio in relazione alla sua situazione economica, la è stata ammessa al patrocinio a spese dello CP_1
Stato.
Ritiene pertanto questa Corte che sullo specifico punto la sentenza impugnata sia corretta e non meriti censura.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “L'articolo 438 del c.c., nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi. In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie. Deve essere rigettata, pertanto, la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica,
e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali.” (Cass. 14/04/2023,
n.10033).
Con riferimento al caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l'esigua pensione sociale della quale la è titolare, l'età e le condizioni di salute della stessa e la mancanza di CP_1 risorse patrimoniali, essendosi la donna spogliata di tuti i suoi beni immobili per donarli ai figli, integrino pienamente i presupposti per il riconoscimento dello stato di bisogno.
Va rilevato che secondo quanto delineato dall'articolo 438 c.c., presupposto dell'obbligazione alimentare è, oltre allo stato di bisogno, l'incapacità da parte dell'interessato, di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.
Nel caso di specie, sussiste la incapacità dell'alimentando, posto che la forma di previdenza pubblica riconosciuta in favore della (assegno sociale) non consente alla stessa, stante CP_1
la esiguità dell'importo erogato, in relazione all'età e allo stato di salute dell'interessata, di escludere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno. Né può parlarsi di colpevole mancata fruizione di apporti previdenziali tali da ovviare al lamentato stato di bisogno, avendo la fruito dell'unico beneficio che avrebbe potuto esserle riconosciuto in CP_1 relazione all'età e alla posizione previdenziale, ma che tuttavia si rivela del tutto inadeguato a soddisfare i bisogni fondamentali della donna.
L'importo complessivo dell'assegno alimentare riconosciuto in primo grado in favore dell'appellata e della pensione della quale la stessa gode inducono a ritenere soddisfatti i presupposti di cui al comma secondo dell'articolo 438 c.c., essendo gli € 900,00 al mese di cui la dispone, unitamente al godimento della casa di abitazione, appena sufficienti ad CP_1
affrontare le spese di sussistenza (si tratta di appena € 30,00 al giorno).
Gli appellanti si dolgono, inoltre, del mancato accoglimento della richiesta istruttoria di emissione di ordine di esibizione degli estratti conto postali dal 13 settembre 2017 all'attualità, nonché dell'elenco dei titoli dei quali la sarebbe titolare presso il suddetto CP_1
Ente.
Tale richiesta è stata ritenuta inammissibile dal primo giudice in quanto non indispensabile e, comunque, esplorativa, con ordinanza del 26 ottobre 2021, e non è stata specificamente reiterata dai convenuti, in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, ragion per cui deve ritenersi rinunciata.
È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. (Cass. 25/07/2023,
n.22400)
In ogni caso, anche in questa sede la suddetta richiesta istruttoria risulta inammissibile, in quanto meramente esplorativa. La Suprema Corte recentemente ha ribadito che L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto. (Cass. 10/01/2024,
n.982).
Nel caso di specie, la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione della documentazione contabile relativa al conto postale della è fondata su mere congetture dei richiedenti, CP_1
i quali non hanno in alcun modo dimostrato l'esistenza di un conto e di buoni postali intestati all'attrice, né hanno provato di aver preventivamente formulato a una specifica CP_2
richiesta di rilascio della suddetta documentazione, eventualmente senza alcun positivo risultato.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione degli articoli 437
e 438 comma III c.c., deducendo, al riguardo, che l'attrice aveva citato in giudizio e aveva proposto la domanda esclusivamente nei confronti di due dei suoi tre figli;
che Per_3
aveva proposto numerose azioni nei confronti dei fratelli, relativamente alle quali la
[...]
madre si era apertamente schierata in favore del suddetto figlio;
che l'azione intrapresa nei loro confronti dalla aveva lo scopo di fungere da pressione psicologica sugli odierni CP_1
appellanti, allo scopo di far loro accettare le pretese avanzate in altre sedi dal fratello Per_1
che erroneamente il primo giudice aveva condannato gli appellanti a corrispondere l'assegno alimentare in favore della madre anche nella qualità di “donatari”, avendo essi provveduto a corrispondere alla genitrice il controvalore in danaro dei beni ricevuti in donazione e non essendo perciò essi più qualificabili come donatari;
che, in ogni caso, i suddetti non sarebbero tenuti a versare gli alimenti oltre il valore dei beni ricevuti in donazione.
Osserva questa Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità, non si ha litisconsorzio necessario nella ipotesi di più obbligati nello stesso grado alla corresponsione degli alimenti (Cass. 8 agosto 1962, n. 2477), sicché l'avente diritto ben può scegliere di agire nei confronti di alcuni soltanto degli obbligati.
Con riferimento al caso di specie, va comunque rilevato che il figlio non evocato in Per_1 giudizio, provvede ad assicurare alla madre l'abitazione, in tal modo adeguatamente adempiendo alla propria obbligazione.
Non rileva nell'ambito della presente controversia l'esistenza di eventuali cause pendenti tra i figli della né assume alcun valore la posizione da quest'ultima assunta nei confronti CP_1
dei contendenti.
Quanto alla posizione giuridica degli odierni appellati rispetto alla domanda, è indubbio che questi ultimi sono stati citati in giudizio essenzialmente quali figli dell'attrice, come tali tenuti a prestare gli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 comma 1 n. 2) c.c.. Il fatto, poi, che tutti i figli della attrice, compreso risultassero anche “donatari”, non esclude né limita Per_1
l'obbligo incombente su ciascuno degli appellati quale “figlio”, posto che l'articolo 437 c.c. enuncia un ordine di precedenza per il donatario, applicabile solo nel caso in cui gli altri soggetti obbligati non rivestano la stessa posizione, laddove nel caso di specie tutti e tre gli interessati sono nel contempo figli e donatari.
Né può dirsi che la qualità di donatari sia venuta meno, in capo a e a , per avere Pt_1 Pt_2
questi ultimi restituito alla madre l'equivalente in danaro del valore dei beni da loro ricevuti a titolo di liberalità. Al riguardo, va invero osservato che il versamento in questione è stato effettuato dalla sola a distanza di circa dieci anni dalla donazione, e che difettando Pt_2
la indicazione della relativa causale e stante il lungo lasso temporale trascorso, non sia in alcun modo possibile ricondurre il versamento stesso alla donazione, sì da poter ipotizzare la configurabilità di una diversa fattispecie contrattuale. In ogni caso, non vi è stata alcuna revoca delle donazioni in questione, sicché entrambi gli appellanti continuano a rivestire la qualità di donatari.
Essendo stati, come si è detto, e evocati in giudizio Parte_1 Parte_2
essenzialmente quali figli, come tali obbligati nei confronti del genitore senza alcun limite di valore, non è applicabile nei loro confronti l'articolo 438 comma 3 espressamente invocato nell'atto di appello. Va infine rilevato che nel concorso di più obbligati, ai sensi dell'articolo 441 c.c., il giudice non è tenuto a ripartire in egual misura l'assegno alimentare valutato sufficiente allo stretto sostentamento dell'alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno degli obbligati una parte della prestazione, in relazione alla rispettiva capacità economica. Nel caso di specie, il primo giudice ha tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo, da parte di mediante la Per_1 prestazione dell'ospitalità, e ha poi calcolato la quota di partecipazione all'obbligo alimentare spettante agli altri due figli della tenuto conto dei bisogni di quest'ultima CP_1
e delle condizioni economiche degli obbligati, sicché non si ravvisano profili di censurabilità neppure relativamente alla misura della prestazione posta a carico degli odierni appellanti.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritiene questa Corte che l'appello debba essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto del gravame consegue il raddoppio del contributo, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione del 4 ottobre 2023, avverso la sentenza n. cron. 1606/2023 del
[...]
4/7 agosto 2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore della appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo, a carico degli appellanti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Sofia Rotunno