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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/07/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1245/2023, avverso la sentenza n.1274/2023 pubblicata il 22.8.2023 dal Tribunale di Trani tra
elettivamente domiciliato in Barletta presso lo studio dell'avv. Michele Cosentino, che lo Parte_1 rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante
e
, e , tutti elettivamente domiciliati in Bari Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 presso lo studio degli avv.ti Carla Banfi e Fabio Petaroscia, che li rappresentano e difendono come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art.703 c.p.c. depositato il 16.6.14 gli odierni appellati, premesso di avere ereditato dal congiunto la comproprietà indivisa di alcune unità immobiliari all'interno di un fabbricato sito Persona_1 in Bisceglie a via vecchia Corato, tra cui una stalla sotterranea, hanno lamentato di essere stati spogliati del compossesso di quest'ultima ad opera di , il quale – forte dell'atto notarile del 5.10.11 con Parte_1 cui il padre gli aveva trasferito la nuda proprietà dell'intero piano interrato dichiarandosene pieno R_ proprietario in virtù di usucapione non accertata giudizialmente – aveva realizzato al civico 6 di via vecchia
Corato (da cui si accedeva, attraverso un corridoio comune, alla predetta stalla e alle altre unità interne) un cancello in ferro (di cui lui soltanto aveva le chiavi) al posto della muratura in tufi che, oltre 10 anni prima, i proprietari delle varie unità avevano fatto erigere per impedire a chiunque di accedere al plesso, in pessimo stato di conservazione.
Il i è costituito e ha eccepito da un lato che le controparti – nell'allegare di avere chiuso il varco con Pt_1
i tufi – avevano per ciò stesso ammesso di non possedere il bene da oltre 10 anni e di non avere interesse a ripristinarne l'accesso, dall'altro lato che il possesso era stato piuttosto esercitato da suo padre R_
(unico legittimato a contraddire all'avversa domanda) accedendo al sotterraneo da una porta lignea posta al civico 6.
1 Sono intervenuti volontariamente e quali comproprietari e CP_4 Controparte_5 compossessori di alcuni depositi di vino presenti nel sotterraneo del complesso immobiliare, per aderire alla domanda degli eredi e chiedere di essere a loro volta reintegrati nel possesso dei rispettivi beni. CP_2
Con ordinanza del 17.11.14 il Tribunale di Trani, rilevato che l'erezione del muro in tufi era pacifica e costituiva esercizio di (com)possesso da parte dei ricorrenti, così come incontroverso era l'atto di spoglio costituito dalla realizzazione del cancello in ferro nel luglio 2013, ha accolto la domanda e, per l'effetto, ha ordinato al i reintegrare le controparti nel possesso dei rispettivi beni mediante consegna di copia Pt_1 delle chiavi del cancello.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il – tra le altre doglianze – ha ribadito che ormai Pt_1 da molti anni non vi era più la muratura in tufi perchè, almeno dalla compravendita del 2011, vi era una porta in legno, che il padre utilizzava per accedere all'interrato e di recente aveva sostituito – aiutato da lui – con la porta in ferro.
Istruita la causa mediante audizione di vari informatori, con ordinanza del 12.5.16 il giudice del reclamo ha confermato l'interdetto possessorio e condannato il a rifondere a tutte le controparti le spese del Pt_1 grado (e agli originari ricorrenti anche quelle della prima fase), a tal fine condividendo l'ordinanza reclamata laddove aveva ravvisato un valido atto di esercizio di compossesso nella chiusura del varco e un illecito atto di spoglio nella realizzazione del cancello in ferro senza condivisione delle relative chiavi;
ed aggiungendo che la circostanza – invocata dal secondo cui il padre si era limitato a sostituire con una porta in ferro Pt_1 la risalente porta lignea da lui utilizzata per accedere al plesso aveva trovato smentita non soltanto nell'istruttoria orale ma anche nella SCIA presentata dallo stesso reclamante, in cui si preannunciavano opere di “rimozione di tufi e posa in opera di cancello di ferro” e si allegavano due fotografie dell'accesso ancora intercluso dai tufi.
Il ha allora proposto istanza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio chiedendo e Pt_1 ottenendo di escutere nuovamente, ma nella diversa veste di testimoni, gli informatori già sentiti nella fase sommaria, nonché di assumere – in ordine alle fotografie allegate alla SCIA - la testimonianza del funzionario comunale interessato.
Con la sentenza appellata il Tribunale, mentre ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra i due interventori con compensazione di spese (essendo intervenuta tra loro una transazione Pt_1 con susseguente rinuncia agli atti), nei rapporti con gli originari ricorrenti ha confermato integralmente le statuizioni assunte nella fase sommaria, condannando il rifondere agli eredi le spese del Pt_1 CP_2 giudizio di merito.
In particolare il Tribunale, alla luce degli esiti dell'istruttoria, ha ribadito le considerazioni svolte dai giudici della fase sommaria circa la configurabilità di una situazione di compossesso e di una condotta di spoglio, così come ha nuovamente ritenuto indimostrata – sulla base di quanto dichiarato dal funzionario incaricato di istruire la SCIA presentata dal l'esistenza di una porta in legno utilizzata per accedere al plesso e Pt_1 poi sostituita con altro manufatto in ferro.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello il er chiedere, in riforma della stessa, il rigetto della Pt_1 domanda possessoria proposta dalle controparti, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si sono costituiti gli eredi per dedurre l'inammissibilità e infondatezza del gravame e chiederne il CP_2 rigetto, con condanna del rifondere loro le spese del grado di giudizio. Pt_1
Assegnati i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza dell'18.6.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Deve rilevarsi in via preliminare che , con l'impugnazione in esame, non ripropone più le Parte_1 questioni, relative al suo difetto di legittimazione passiva, alla preesistenza di una porta in legno e all'erronea
2 individuazione dei numeri civici, da lui prospettate in precedenza e disattese dal primo giudice;
con l'effetto che le decisioni prese da quest'ultimo in ordine a tali questioni devono ritenersi ormai coperte dal giudicato e non possono più essere poste in discussione.
Piuttosto l'appellante, con il primo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ravvisa nelle condotte di parte ricorrente l'esercizio del possesso, in proposito deducendo che sarebbe contraddittorio far coincidere un siffatto esercizio con il momento stesso in cui si era persa – mediante la chiusura del varco – la signoria sul bene, richiedendosi ulteriori precedenti atti di esercizio di un potere di fatto sul bene, nella specie rimasti indimostrati.
Osserva la Corte che tale doglianza, sostanziale riproposizione di una tesi difensiva svolta dalla difesa del ungo l'intero arco del presente giudizio possessorio, non risulta condivisibile, fondandosi tra l'altro Pt_1 sull'erroneo duplice presupposto che il momento di acquisto del possesso sia coinciso con la costruzione del muro in tufo, e che quest'ultima attività abbia contestualmente determinato la perdita del possesso medesimo.
Ed invece già lo stesso conferimento da parte dei ricorrenti (o comunque del loro dante causa, nel cui possesso essi erano succeduti ex art.1146 cc a prescindere da ogni materiale apprensione del bene), d'intesa con i proprietari/possessori delle altre unità, dell'incarico di costruire il muro in tufi, in un momento in cui ancora era aperto il varco per poter accedere all'interno del plesso e quindi anche alla stalla, comprova in modo inequivoco che il bene era già sottoposto alla loro ingerenza e signoria di fatto (da intendersi come possibilità di esercitare sul bene poteri di controllo e vigilanza ad esclusione di altri, a prescindere dal contatto fisico e diretto con la res), essendo gli stessi nella condizione di accedere ed utilizzare il bene liberamente senza ingerenze di terzi, e comunque esercitando su di esso – al pari degli altri comproprietari – un'attività di vigilanza e custodia, tale da indurli a murare l'accesso proprio al fine di evitare le responsabilità in cui sarebbero potuti incorrere – in caso di ingressi non autorizzati di terzi – in qualità di custodi del compendio immobiliare.
Neppure peraltro può fondatamente sostenersi che l'attività – successiva sul piano logico e cronologico – con cui l'impresa incaricata costruì il muro su incarico dei proprietari delle varie unità del plesso (da quel momento impedendo l'accesso ai terzi e agli stessi committenti) avesse comportato la perdita del possesso da parte di questi ultimi, sottraendo loro la disponibilità materiale dei rispettivi beni e rivelando una volontà comune di sostanziale abbandono dell'immobile.
Al contrario, l'erezione del muro costituì a sua volta atto di esercizio del possesso, e ciò in quanto il non utilizzo della cosa costituisce condotta corrispondente a una delle possibili modalità di esercizio delle prerogative dominicali, senza che possano esigersi per la conservazione della signoria di fatto continui atti di esercizio del potere materiale sulla cosa, purchè il possessore conservi in qualsiasi momento la possibilità di accedere al bene ripristinando l'accesso allo stesso (ovvero reagendo – come nella specie – a ingerenze di terzi volte a incidere negativamente sui suoi poteri).
In tale ultimo senso, del resto, è la giurisprudenza della S.C., già richiamata dai precedenti giudici, secondo la quale per la conservazione del possesso non occorre la materiale continuità dell'uso della cosa né
l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, essendo invece sufficiente che il bene posseduto, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico sociale, sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore. Infatti è ben possibile ipotizzare il mantenimento del possesso anche solo animo, purchè il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia oppure, avendo la possibilità di godere di fatto della res, in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto da parte dei terzi, di talchè egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il corpus senza far ricorso ad azioni violente o clandestine (cfr., tra le ultime pronunce in tal senso,
Cass. 3133/17).
Pure infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui il deduce che, anche a considerare Pt_1
l'erezione del muro come valido atto di esercizio del possesso, comunque non vi sarebbe in atti la prova che
3 furono proprio gli odierni ricorrenti a porlo in essere, posto che i testimoni valorizzati a tal fine dal primo giudice avrebbero riferito una circostanza diversa (ossia che il muro era stato costruito, agli inizi dell'anno
2000, dai rispettivi danti causa) e comunque inverosimile (essendo all'epoca i danti causa già deceduti da anni).
Anzitutto, infatti, la realizzazione del muro in tufi su iniziativa comune dei proprietari delle unità è circostanza che, come già osservato dai precedenti giudici, non è mai stata contestata dal il quale, anzi, nel corso Pt_1 del giudizio ha sempre insistito su di una tesi difensiva – la non qualificabilità della chiusura del varco come atto di esercizio del possesso – incompatibile con la negazione della circostanza medesima.
Inoltre non è vero che le testimonianze assunte in primo grado non corroborano la tesi dei ricorrenti, posto che all'udienza del 9.9.2019 sia (autore materiale della chiusura del varco in quanto titolare Persona_3 dell'impresa edile incaricata dei lavori) sia (storico abitante dei luoghi) hanno confermato che CP_6 all'inizio degli anni 2000, per evitare il ripetersi di episodi di accesso non autorizzato di terzi al compendio immobiliare, fu realizzata una muratura in tufi a tutta altezza in corrispondenza del civico 6; così come quest'ultimo testimone ha confermato che erano stati proprio “i a (far) erigere tale muro. CP_2
Tanto è sufficiente al fine di fondare la domanda di tutela possessoria in esame;
tanto più che, anche a ritenere provata l'ipotesi alternativa che a far costruire il muro non furono gli odierni ricorrenti ma il loro dante causa d'intesa con gli altri proprietari dell'epoca, ciò non muterebbe la posizione degli Persona_1 appellati i quali, rivestendo pacificamente la qualità di eredi del congiunto , hanno continuato il Per_1 possesso così come da lui esercitato, succedendogli sin dal momento del suo decesso – ai sensi dell'art.1146
c.c. – a prescindere da ogni condotta di materiale apprensione del bene.
Con il terzo e ultimo motivo di appello, infine, invoca l'intervenuta decadenza dei ricorrenti Parte_1 dall'azione di reintegrazione perché proposta oltre il termine annuale di legge, termine da ritenersi decorrente sin dal remoto momento (5.10.2011) in cui fu trascritto il suo acquisto – dal padre dichiaratosi proprietario per usucapione – della nuda proprietà del seminterrato.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
E' già decisivo, in tal senso, il rilievo che il on ha mai eccepito la decadenza dei ricorrenti dall'azione Pt_1 per tardiva proposizione della stessa né tanto meno – pur chiamando sin dall'inizio l'atto di compravendita del 2011 – ha mai attribuito alla trascrizione dello stesso il valore di atto di esercizio di prerogative dominicali sul bene, tale da imporre ai controinteressati una reazione entro il termine annuale di decadenza.
A ciò consegue che la questione di decadenza per tardività costituisce – come dedotto dagli appellati – una questione nuova (non rilevabile d'ufficio in assenza di eccezione di parte: cfr., da ultimo, Cass.1455/18) e, come tale, preclusa dal disposto dell'art.345 co.2 c.p.c., il quale vieta la proposizione di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Comunque, anche a voler ipotizzare che la mera allegazione della suddetta vicenda contrattuale valga di per sé ad integrare valida eccezione di decadenza, quest'ultima è da ritenersi priva di fondamento.
Infatti la trascrizione di un atto in cui il venditore dichiari di avere acquistato per usucapione il bene di cui trasferisce la nuda proprietà non può costituire, sul piano possessorio che qui unicamente rileva, né un atto di spoglio (il quale postula condotte tali da far perdere a chi possiede o detiene il potere di fatto sulla cosa) né, comunque, una turbativa, anche soltanto di diritto, la quale ultima deve sostanziarsi in atti (dichiarazioni, diffide, intimazioni e simili) che, senza incidere materialmente sull'altrui potere di fatto, siano comunque rivolti ai soggetti il cui possesso si contesta, sì da metterne in pericolo il potere di fatto e consentire loro di reagire alla molestia.
Deve allora concludersi che nel 2011 gli odierni ricorrenti, mentre perdurava il loro pacifico compossesso della stalla, non subirono alcuno spoglio o turbativa del possesso al quale avessero l'onere di reagire tempestivamente in via giudiziale;
mentre una lesione del loro compossesso sulla stalla si verificò soltanto nel luglio 2013, allorchè sostituì alla muratura in tufi un portone in ferro, senza fornirne la Parte_1
4 chiave agli eredi in tal modo suscitando la tempestiva reazione giudiziale di questi ultimi mediante CP_2 la proposizione della domanda di tutela possessoria qui in esame.
Ogni altra questione relativa all'atto di compravendita del 17.10.11 e alla sua trascrizione attiene al piano petitorio e dunque esula dall'oggetto del presente giudizio;
salvo precisare, per completezza argomentativa, che con sentenza n.705 del 26.4.23 – ritualmente depositata dagli appellati – il Tribunale di Trani risulta avere dichiarato la nullità dell'atto notarile in discorso in quanto attestante un acquisto per usucapione non accertato giudizialmente nei suoi presupposti.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello di va rigettato, con conferma della sentenza Parte_1 impugnata.
Per il criterio della soccombenza, espressione del principio di causalità, l'appellante va condannato a rifondere alle controparti le spese di difesa del presente grado, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Si dà atto, infine, che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1274/23 emessa dal Tribunale di Bari il 22.8.23, disattesa o assorbita Parte_1 ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere a e le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.800,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 2.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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