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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1392 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parlato. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dagli avvocati Marco Ettari e Francesco Lotti.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2079/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
28.2.2022, in tema di opposizione a precetto, ex art. 615, co.1, c.p.c.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, depositate il
17.4.2025 dalla difesa di e il 21.4.2025 dalla difesa della Parte_1 CP_2 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 23.3.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, la società proponendo appello avverso la sentenza n. 2079/2022, emessa dal CP_2 CP_2
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28.2.2022.
***
pagina 1 di 7 1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva proposto opposizione avverso il precetto di pagamento intimatole Parte_1 dalla per l'importo di €. 7.390,48, chiedendo di dichiararlo nullo e/o di revocarlo. Controparte_2
In particolare, il pagamento di tale importo era stato intimato, con il detto atto di precetto, a , Parte_1 sulla base della sentenza n. 13530/2016, con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato il
[...]
di cui l'attrice era condomina, all'importo di € 31.215,00, oltre interessi moratori e spese Controparte_3 giudiziali, in favore della Controparte_2
Nello specifico era stato intimato, come detto, il pagamento di euro 7.390,48, di cui:
a) euro 6.590,00 quale quota (del maggiore importo dovuto dal Condominio in base alla detta sentenza) imputabile alla condomina , sulla base delle comunicazioni (degli importi dovuti dai singoli Parte_1 condomini) effettuate dall'amministratore del condominio alla ditta creditrice;
b) euro 440,64 a titolo di interessi moratori;
c) euro 11,54 per spese delle copie del titolo esecutivo;
d) euro 20,00 per spese di notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo;
e) e i restanti importi (euro 225,00, euro 33,75, euro 10,35 ed euro 59,20) per onorari ed accessori di legge relativi all'atto di precetto.
A fondamento dell'opposizione proposta aveva dedotto: 1) la mancanza di allegazione delle Parte_1 tabelle millesimali indicanti la quota imputabile ad essa attrice;
2) l'estinzione del debito;
3) di aver espresso il dissenso, a seguito della convocazione dell'assemblea condominiale, a resistere alla lite promossa dalla società intimata, poi definita con il precetto opposto.
Costituitasi in giudizio, la società aveva contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, CP_2 CP_2 chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2079/2022 impugnata in questa sede, ha rigettato l'opposizione, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 2.738,00, oltre accessori come per legge) in favore della controparte.
Nello specifico, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da Parte_1 ritenendo che:
1) La mancata allegazione delle tabelle millesimali da parte del creditore, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, comportasse la necessità che la prova concernente la misura della propria quota condominiale spettasse a quest'ultima; 2) le memorie istruttorie e le repliche ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c., depositate dalle parti, fossero inammissibili in quanto tardive e che, dunque, fosse inutilizzabile la documentazione ad esse allegata;
3) non vi fosse prova dell'estinzione della posizione debitoria da parte di , in quanto Parte_1 non era stata offerta alcuna dimostrazione dell'asserito pagamento di € 4.000,00, e non avendo - l'attestazione rilasciata il 31.5.2007 dall'allora amministratore di condominio - alcuna rilevanza probatoria in quanto proveniente da un terzo estraneo al rapporto discendente dall'emissione del titolo;
4) anche laddove il pagamento del predetto pagina 2 di 7 importo fosse avvenuto, non vi fosse comunque la prova che lo stesso fosse stato versato a saldo del dovuto, ben potendosi trattare di un acconto;
5) la circostanza rappresentata dall'espresso dissenso, da parte dell'opponente, alla costituzione del nel giudizio promosso dalla società opposta, non potesse paralizzare il diritto di CP_3 credito riconosciuto nel titolo esecutivo.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 2079/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi di appello.
A) PROVA CERTA DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 4000,00 IN FAVORE DIRETTO DELLA IMPRESA – EVIDENZIA Controparte_2
DELL'ERRORE IN GIUDICANDO – EFFETTI VINCOLANTI DELLA DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER IL CREDITORE
CONDOMINIALE – RIFORMA DELLA SENTENZA.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non avesse, erroneamente, ritenuto Parte_1 accertato (anche in virtù della non contestazione della controparte) l'avvenuto versamento, da parte sua
(dell'opponente/appellante, si intende) ed in favore della dell'importo di euro 4.000,00, non CP_2 CP_2 avendo la creditrice neanche provato che l'adempimento fosse riconducibile ad un credito eventualmente diverso rispetto a quello precettato.
B) SULLA EFFICACIA VINCOLNTE DELLA DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per non avere il primo giudice dato la giusta rilevanza alla dichiarazione resa dall'amministratore di condominio (all'epoca in carica) con la quale aveva attestato - con efficacia vincolante, ad avviso dell'appellante- l'avvenuto versamento, da parte di essa appellante, in favore della società creditrice, dell'importo di € 4.000,00, indicando altresì gli estremi dell'assegno e il soggetto prenditore del medesimo.
In particolare, ha lamentato che il Tribunale di Napoli avesse errato laddove aveva ritenuto che tale dichiarazione provenisse da un soggetto estraneo al titolo.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In integrale accoglimento dell'appello, per i motivi indicati in parte assertiva, riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 2079/2022 del 25 febbraio 2022 pubblicata il 28 febbraio 2022, siccome del tutto errata in diritto prima che in fatto;
2) Per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto di pagamento notificato alla sig.ra in data 3 settembre 2018; 3) Condannare la in Parte_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali.”
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 29.6.2022, la ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in narrativa
e rigettare perché improcedibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto, la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2079-2022 e confermare nel merito l'appellata pronuncia;
b) con vittoria di spese del presente grado di giudizio e con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo e con tutte le maggiorazioni, interessi ed accessori di legge, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.; c) Altresì assegnare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per le affermazioni contenute in atto d'appello “in perfetta mala fede”.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 5.7.2022 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 14.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 26.3.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 22.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 17.4.2025 dalla difesa di e il 21.4.2025 dalla difesa della Parte_1 CP_2
, con ordinanza del 22.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti, ai CP_2 sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
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Va premesso che la sentenza n. 2079/2022 non è stata impugnata, specificamente, in relazione alla decisione del Tribunale di Napoli concernente la reputata infondatezza dei motivi di opposizione con cui l'opponente si doleva della mancata allegazione delle tabelle millesimali da parte del creditore ed evidenziava il proprio dissenso,
a seguito della convocazione dell'assemblea condominiale, a resistere alla lite promossa dalla società intimata, poi definita con il precetto opposto.
Ragion per cui su tali profili si è formato il giudicato interno, ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
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Ciò premesso, e passando, dunque, ad esaminare congiuntamente i due motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, va precisato che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il Tribunale di Napoli non ha “accertato senza dubbio di sorta che la appellante avesse effettivamente versato la somma di euro
4.000,00”.
Ed infatti, alla base del rigetto del secondo motivo posto a fondamento dell'opposizione a precetto proposta dalla in primo grado, il Tribunale aveva chiaramente motivato che del contestato pagamento non vi Parte_1 fosse alcuna prova, “non avendo la parte depositato la copia del titolo e/o una ricevuta emessa dal creditore e/o provato l'effettivo esborso dell'importo” (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
Né porta ad una conclusione diversa il fatto che il Tribunale, nell'esaminare la comunicazione che la stessa aveva inoltrato all'amministratore di condominio e, per conoscenza alla ditta appaltatrice, abbia Parte_1 evidenziato che la stessa “rilevava di essere debitrice di ulteriori importi rispetto a quello già versato di € 4.000,00
(…), così lasciando intendere non solo la sussistenza, comunque, di ulteriori somme dovute sui ratei già maturati, ma anche la sussistenza di ulteriori futuri ratei”. pagina 4 di 7 Invero tale considerazione è stata compiuta dal primo giudice proprio per rafforzare la motivazione concernente il convincimento della mancanza di prova dell'estinzione della posizione debitoria da parte della condomina opponente.
Ciò detto, è corretta la decisione del Tribunale di Napoli di ritenere non dimostrato il pagamento, da parte dell'opponente, dell'importo di euro 4.000,00.
Ciò, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, neanche in base alla comunicazione (del 31.5.2007) dell'allora amministratore di condominio in carica, con cui aveva dichiarato: “…in merito ai lavori di ristrutturazione del fabbricato in alla la sig.ra , relativamente al Suo appartamento CP_3 Controparte_3 Parte_1 ubicato al terzo piano, ha versato in data 10.05.2006 a mezzo assegno di c.c. n. 3178762032 la somma di €
4.000,00 (quattromila/00) direttamente al titolare della ditta esecutrice dei labori Edil tale geom. Controparte_4
RI Bennasib.” (cfr. all. 3 alla produzione cartacea di primo grado di parte attrice, ridepositata telematicamente nel presente grado di giudizio).
Tale dichiarazione, infatti, sebbene utilizzabile, ai fini della decisione - avendola depositata, Parte_1 al momento della sua costituzione in giudizio in primo grado, unitamente all'atto di citazione, in data 24.9.2018 (ciò essendo desumibile dalla attestazione della cancelleria del Tribunale di Napoli, apposta in calce all'indice degli atti depositati quel giorno, ex art. 74, ultimo comma, disp. att. c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/02/2022, n. 5893)- era effettivamente insufficiente ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non potendosi considerare neanche una quietanza di pagamento, in quanto non proveniente dal creditore (ossia dalla società opposta/appellata; cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/07/2024, n. 19034), bensì dall'ex amministratore del condominio e, dunque, da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa.
Sul punto va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale hanno il valore probatorio di elementi indiziari (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/04/2025, n.
9151).
In particolare, le scritture provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.
Esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
26/10/2023, n. 29740; Sez. I, Ord., 05/12/2022, n. 35649; Sez. II, 07/12/2021, n. 38805).
Chiarito, allora, il valore meramente indiziario di tale dichiarazione, ad avviso di questa Corte essa non ha trovato alcun riscontro in altri elementi acquisiti al giudizio, come sostanzialmente ritenuto anche dal giudice di prime cure.
E non avendo, dunque, provato l'adempimento della propria obbligazione, non può Parte_1 applicarsi neanche quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce della dimostrazione dell'avvenuto pagina 5 di 7 pagamento, spetterebbe al creditore l'onere di provare che l'adempimento non sia stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisca a diverso titolo.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi a un credito diverso o più antico (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/09/2022, n. 28012; Sez. VI - 3, Ord., 16/07/2019, n.
19039; Sez. VI - 1, Ord., 06/11/2017, n. 26275).
In sostanza, l'inversione dell'onere probatorio si applica solo qualora il debitore abbia fornito la prova di aver puntualmente adempiuto;
circostanza, quest'ultima, che, si ribadisce, nel caso che ci occupa è rimasta sfornita di prova.
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Non merita, infine, accoglimento, la richiesta, formulata dalla con la comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata il 29.6.2022, volta ad ottenere la cancellazione (in quanto ritenuta offensiva) dell'espressione
“in perfetta mala fede”, utilizzata dall'appellante nell'atto di appello, e la condanna della predetta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Ad avviso della Corte tale espressione rientrava comunque, seppure in modo piuttosto graffiante, nell'esercizio del diritto di difesa, non essendo tale da denotare un passionale e incomposto intento dispregiativo, da parte della difesa dell'appellante, nei confronti della condotta processuale della controparte, ossia lesiva della dignità umana e professionale dell'avversario (cfr., tra le altre, Cass. civ., 24/07/2023, n. 22075; Sez. I, 27/07/2017, n. 18633;
Sez. lavoro, 18/10/2016, n. 21031; Sez. III, 06/12/2011, n. 26195).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vittoriosa o, meglio, ai propri difensori dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà
e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto ai parametri medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n.
12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente pagina 6 di 7 all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad €. 26.000,00 in base al valore (€. 7.390,48) della controversia (così determinato, in base al c.d. criterio del disputatum, facendo riferimento all'importo del credito oggetto dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 17, co.1, c.p.c.).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1392/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2079/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 28.2.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Marco Ettari e Parte_1
Francesco Lotti, difensori dichiaratisi antistatari della società dei compensi professionali Controparte_2 del presente grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.2.904,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 13, co. 1 – quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 8.7.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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