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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
5796/2023 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5796/2023
All'udienza del 18/12/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte appellante l'Avv. IO SE.
Il difensore di parte appellante conclude come da atto di appello, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il difensore di parte appellante, stante l'acquiescenza prestata alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposto alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinuncia alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5796/2023, avente ad oggetto: appello
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1
all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Rosario Santese, presso il cui studio, sito in Macchia di NT OV (SA) alla via G. D'Aiutolo
n. 1, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
- PARTE APPELLATA CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 104/2022 resa dal Giudice di Pace di
NT OV, pubblicata in data 04/4/2022, mai notificata, a definizione del procedimento recante R.G. n. 1088/2021, con cui veniva rigettata l'opposizione da questi spiegata contro l'ordinanza-ingiunzione n. 159704/20 emessa dalla e compensate Controparte_1
integralmente le spese di lite tra le parti.
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza L'appellante ha dedotto: che egli proponeva opposizione innanzi al
Giudice di Pace di NT OV avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 159704/20; che in data 21/3/2021 gli veniva notificata, in qualità di proprietario dell'autoveicolo tg EH152NX, tale ordinanza-ingiunzione contenente la richiesta di pagamento della somma di € 445,34 per sanzione amministrativa, oltre alle spese di notifica pari ad € 6.40, riferita al verbale di accertamento dell'infrazione n. 143959036 del
10/9/2020 redatto dai Carabinieri di Battipaglia (SA); che egli precisava che il predetto verbale veniva elevato dai Carabinieri di Battipaglia -
Sez. radiomobile, nei confronti della sig.ra , la quale, a Parte_2
dire dei verbalizzanti, in data 04/9/2020, alle ore 23:30 circa, in Bellizzi
(SA),alla guida dell'autovettura tg EH152NX, di proprietà del sig
[...]
, avrebbe violato l'art.145 c.
1-10 del Codice della Parte_1
Strada; che secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Battipaglia, la sig. ra “approssimandosi all'intersezione tra Parte_1
via Palermo e via Cuomo di Bellizzi, non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Nella circostanza (sempre secondo la ricostruzione dei Carabinieri), “la stessa, come si è potuto vedere chiaramente dalle riprese di videosorveglianza del provenendo da via Controparte_2
Palermo si immetteva su via Cuomo con l'intento di svoltare a sinistra in direzione NT OV, omettendo di dare precedenza ad altro veicolo che circolava regolarmente su via Cuomo, causando sinistro stradale.”; che, inoltre, egli specificava di aver presentato ricorso per
ATP ex art 696-bis c.p.c. N.R.G. 291/2021 al Giudice di Pace di
NT OV al fine di accertare l'effettiva dinamica del sinistro, nonché la quantificazione dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà; che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace rigettava
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza l'opposizione da lui proposta e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appellante ha dedotto quale unico motivo di appello che il Giudice di prime cure è incorso nel vizio di erronea valutazione delle prove raccolte allorquando ha così motivato: “...Ciò posto dalla CTU depositata da parte ricorrente, pur emergendo che su Via Cuomo non sussiste alcuna segnaletica stradale, nulla emerge in ordine all'assenza di responsabilità del ricorrente nella verificazione dell'evento. Al contrario il CTU, dopo aver ricordato che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza e che, quando le traiettorie dei due veicoli stanno per intersecarsi, si ha l 'OBBLIGO di dare precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnaletica, espressamente riserva al
Giudice ogni decisione in merito all'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro”. Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu non consentono conseguentemente di superare quanto acclarato dagli agenti accertatori a seguito di ricostruzione del sinistro con l'ausilio delle riprese di videosorveglianza.”; che, infatti, Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, dal verbale di accertata violazione e dalle riprese di videosorveglianza non è emersa alcuna prova in ordine alla responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro;
che, pertanto non possono essere assolutamente condivisi i motivi che hanno indotto il Giudice di primo grado a rigettare il ricorso, attribuendo al rapporto della Polizia Urbana una efficacia probatoria privilegiata;
che, al contrario, nel processo di primo grado è stato provato che, contrariamente a quanto dichiarato dai Carabinieri intervenuti sul posto, la responsabilità del sinistro stradale in oggetto è da ascrivere alla colpa esclusiva del conducente dell'altro autoveicolo Tg. DW062HX, ai sensi dell'articolo 145, co. 2, C.d.S., secondo cui “quando due veicoli
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”; che, infatti, l'altro conducente, percorrendo via Cuomo, con direzione di marcia
NT OV-Bellizzi, ad una velocità eccessiva e non consona allo stato dei luoghi, ometteva di dare la dovuta precedenza a destra ed urtava l'auto guidata dalla sig.ra che, proveniente da Parte_2
via Palermo, in pieno centro abitato, non era oberata da alcun segnale di precedenza e/o stop;
che pur non essendo gravata da alcun obbligo di precedenza, la sig.ra , conformemente a quanto Parte_2
disposto dall'art.145 c.1 del Codice della Strada - che impone ai conducenti che si approssimano ad una intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, nell' immettersi su via
Cuomo, con direzione di marcia verso NT OV (SA), rallentava la propria marcia e, notando il sopraggiungere a velocità sostenuta dell'altro veicolo, arrestava la propria autovettura nel tentativo, invano, di evitare l'impatto; che la ricostruzione postuma della dinamica del sinistro stradale è frutto di una valutazione degli agenti accertatori intervenuti sul posto del tutto negligente ed errata priva di qualsiasi riscontro oggettivo, tant'è che- diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure - le stesse telecamere di videosorveglianza presenti nell'area ove si è verificato l'incidente (tra l'altro visionate dai C.C.), rivelano una dinamica dell'accaduto completamente diversa da quella negligentemente dedotta e riportata dai
Carabinieri nella relazione che hanno effettuato dell'incidente; che anche il C.T.U. ha dichiarato che “la strada percorsa dell'attore Via
Palermo non è dotata da nessun segnale è chiusa e senza uscita”; che, pertanto, se l'altra automobile proveniva dalla sua sinistra, era proprio
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza ad avere diritto di precedenza e non l'auto tg Parte_2
DW062HX, come erroneamente affermato dai Carabinieri verbalizzanti;
che, dunque, il Giudice di primo grado, nella ricostruzione del fatto, avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda di parte attrice, basando la propria decisione non su quanto erroneamente acclarato dagli agenti accertatori, valutazione pertanto del tutto erronea, ma su quanto disposto dal C.T.U. il quale implicitamente esclude qualsiasi responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro.
In virtù di quanto innanzi esposto ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per effetto, in riforma della sentenza n. 104/2022 del Giudice di Pace di NT
OV, accogliere l'opposizione ed annullare l'ordinanza-ingiunzione n.
159704/20; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato IO SE, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza questo Giudice disponeva la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti della CP_1
ed a tanto provvedeva l'appellante; sicché, essendo stata la
[...]
ritualmente convenuta in giudizio e, Controparte_1
ciononostante non si è costituita e non è comparsa, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione di cui all'articolo
327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza gravata notificata,
e, come tale, è tempestivo e ammissibile.
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza 2. – Fermo quanto innanzi esposto, l'appello verte essenzialmente intorno ad un unico motivo di impugnazione, consistente nell'erronea valutazione del materiale probatorio, laddove non ha considerato che quanto verbalizzato dai Carabinieri non ha trovato corrispondenza nelle risultanze elaborate dal C.T.U.
L'appello è fondato e va accolto.
Invero, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del
D.Lgs. n. 150/2011, nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione
“Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Inoltre, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (“ex pluribus” Cass.
Civ., Sez. II, n. 30148/2024), nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Facendo applicazione del dettato normativo e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ne consegue che, avendo parte opponente contestato l'insussistenza dei presupposti per la comminatoria della sanzione amministrativa impugnata, incombeva sulla CP_1
– quale P.A. opposta attrice in senso sostanziale, l'onere di
[...]
fornire la dimostrazione della responsabilità della conducente del veicolo di proprietà dell'odierno appellante, e non invece a quest'ultimo dimostrare l'assenza di responsabilità della conducente dell'autoveicolo e, dunque, anche della propria. Né tanto meno può avere alcun valore
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza probatorio privilegiato il verbale di accertamento dell'infrazione elevato dai Carabinieri, atteso che come si evince dalla lettura dello stesso (cfr. verbale di accertamento dell'infrazione) esso è stato redatto successivamente al verificarsi della presunta infrazione, sicchè non avendo avuto gli agenti verbalizzatori percezione immediata e diretta dei fatti, non può operare il disposto dell'articolo 2700 c.c. in ordine a quanto da essi riportato a verbale. A ciò deve aggiungersi che, come dedotto dall'appellante, stante quanto acclarato dal C.T.U. (cfr. relazione peritale) secondo cui “la strada percorsa dell'attore Via
Palermo non è dotata da nessun segnale è chiusa e senza uscita”, ne deriva che se l'altra auto con targa D2062HX coinvolta nel sinistro proveniva dalla sinistra dell'automobile condotta da , Parte_2
allora era proprio l'altra autovettura a dover dare precedenza a destra e non il contrario, come riportato dagli agenti verbalizzanti.
Da tanto consegue che erroneamente il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione laddove, di contro, in base ai principi generali che governano il riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione e delle risultanze istruttorie, avrebbe dovuto accoglierla.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 104/2022 del Giudice di Pace di
NT OV va riformata e l'opposizione proposta da Pt_2
va accolta e l'ordinanza-ingiunzione n. 159704/20 Parte_1
emessa dalla annullata. Controparte_1
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3.1. – L'accoglimento del gravame impone in questa sede di riesaminare anche il capo della sentenza impugnata in ordine al governo delle spese
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza di lite, laddove ha disposto la compensazione integrale delle stesse, essendo risultata vittoriosa la , contumace. Controparte_1
Le spese del primo grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, essendo stato l'appello accolto, sono poste a carico della CP_1
, e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
[...]
445,35,) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018 “ratione temporis” applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata prima dell'entrata in vigore del
D.M. n. 147/2022) in complessivi € 330,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva;
€ 65,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 135,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
IO SE, dichiaratosi anticipatario.
3.2. – Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, essendo stato l'appello accolto, sono poste a carico della CP_1
, e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
[...]
445,35,) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 354,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 63,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva;
€ 133,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€
95,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato IO SE, dichiaratosi anticipatario.
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
104/2022 del Giudice di Pace di NT OV, accoglie l'opposizione proposta da ed annulla Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 159704/20;
3) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
104/2022, condanna la alla refusione, Controparte_1
in favore di , delle spese di lite del primo Parte_1
grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 330,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato IO SE, dichiaratosi anticipatario.
4) Condanna la alla refusione, in favore Controparte_1
di , delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 354,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
IO SE, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Salerno il 19/12/2025 con sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5796/2023
All'udienza del 18/12/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte appellante l'Avv. IO SE.
Il difensore di parte appellante conclude come da atto di appello, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il difensore di parte appellante, stante l'acquiescenza prestata alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposto alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinuncia alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5796/2023, avente ad oggetto: appello
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1
all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Rosario Santese, presso il cui studio, sito in Macchia di NT OV (SA) alla via G. D'Aiutolo
n. 1, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
- PARTE APPELLATA CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 104/2022 resa dal Giudice di Pace di
NT OV, pubblicata in data 04/4/2022, mai notificata, a definizione del procedimento recante R.G. n. 1088/2021, con cui veniva rigettata l'opposizione da questi spiegata contro l'ordinanza-ingiunzione n. 159704/20 emessa dalla e compensate Controparte_1
integralmente le spese di lite tra le parti.
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza L'appellante ha dedotto: che egli proponeva opposizione innanzi al
Giudice di Pace di NT OV avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 159704/20; che in data 21/3/2021 gli veniva notificata, in qualità di proprietario dell'autoveicolo tg EH152NX, tale ordinanza-ingiunzione contenente la richiesta di pagamento della somma di € 445,34 per sanzione amministrativa, oltre alle spese di notifica pari ad € 6.40, riferita al verbale di accertamento dell'infrazione n. 143959036 del
10/9/2020 redatto dai Carabinieri di Battipaglia (SA); che egli precisava che il predetto verbale veniva elevato dai Carabinieri di Battipaglia -
Sez. radiomobile, nei confronti della sig.ra , la quale, a Parte_2
dire dei verbalizzanti, in data 04/9/2020, alle ore 23:30 circa, in Bellizzi
(SA),alla guida dell'autovettura tg EH152NX, di proprietà del sig
[...]
, avrebbe violato l'art.145 c.
1-10 del Codice della Parte_1
Strada; che secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Battipaglia, la sig. ra “approssimandosi all'intersezione tra Parte_1
via Palermo e via Cuomo di Bellizzi, non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Nella circostanza (sempre secondo la ricostruzione dei Carabinieri), “la stessa, come si è potuto vedere chiaramente dalle riprese di videosorveglianza del provenendo da via Controparte_2
Palermo si immetteva su via Cuomo con l'intento di svoltare a sinistra in direzione NT OV, omettendo di dare precedenza ad altro veicolo che circolava regolarmente su via Cuomo, causando sinistro stradale.”; che, inoltre, egli specificava di aver presentato ricorso per
ATP ex art 696-bis c.p.c. N.R.G. 291/2021 al Giudice di Pace di
NT OV al fine di accertare l'effettiva dinamica del sinistro, nonché la quantificazione dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà; che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace rigettava
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza l'opposizione da lui proposta e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appellante ha dedotto quale unico motivo di appello che il Giudice di prime cure è incorso nel vizio di erronea valutazione delle prove raccolte allorquando ha così motivato: “...Ciò posto dalla CTU depositata da parte ricorrente, pur emergendo che su Via Cuomo non sussiste alcuna segnaletica stradale, nulla emerge in ordine all'assenza di responsabilità del ricorrente nella verificazione dell'evento. Al contrario il CTU, dopo aver ricordato che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza e che, quando le traiettorie dei due veicoli stanno per intersecarsi, si ha l 'OBBLIGO di dare precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnaletica, espressamente riserva al
Giudice ogni decisione in merito all'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro”. Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu non consentono conseguentemente di superare quanto acclarato dagli agenti accertatori a seguito di ricostruzione del sinistro con l'ausilio delle riprese di videosorveglianza.”; che, infatti, Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, dal verbale di accertata violazione e dalle riprese di videosorveglianza non è emersa alcuna prova in ordine alla responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro;
che, pertanto non possono essere assolutamente condivisi i motivi che hanno indotto il Giudice di primo grado a rigettare il ricorso, attribuendo al rapporto della Polizia Urbana una efficacia probatoria privilegiata;
che, al contrario, nel processo di primo grado è stato provato che, contrariamente a quanto dichiarato dai Carabinieri intervenuti sul posto, la responsabilità del sinistro stradale in oggetto è da ascrivere alla colpa esclusiva del conducente dell'altro autoveicolo Tg. DW062HX, ai sensi dell'articolo 145, co. 2, C.d.S., secondo cui “quando due veicoli
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”; che, infatti, l'altro conducente, percorrendo via Cuomo, con direzione di marcia
NT OV-Bellizzi, ad una velocità eccessiva e non consona allo stato dei luoghi, ometteva di dare la dovuta precedenza a destra ed urtava l'auto guidata dalla sig.ra che, proveniente da Parte_2
via Palermo, in pieno centro abitato, non era oberata da alcun segnale di precedenza e/o stop;
che pur non essendo gravata da alcun obbligo di precedenza, la sig.ra , conformemente a quanto Parte_2
disposto dall'art.145 c.1 del Codice della Strada - che impone ai conducenti che si approssimano ad una intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, nell' immettersi su via
Cuomo, con direzione di marcia verso NT OV (SA), rallentava la propria marcia e, notando il sopraggiungere a velocità sostenuta dell'altro veicolo, arrestava la propria autovettura nel tentativo, invano, di evitare l'impatto; che la ricostruzione postuma della dinamica del sinistro stradale è frutto di una valutazione degli agenti accertatori intervenuti sul posto del tutto negligente ed errata priva di qualsiasi riscontro oggettivo, tant'è che- diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure - le stesse telecamere di videosorveglianza presenti nell'area ove si è verificato l'incidente (tra l'altro visionate dai C.C.), rivelano una dinamica dell'accaduto completamente diversa da quella negligentemente dedotta e riportata dai
Carabinieri nella relazione che hanno effettuato dell'incidente; che anche il C.T.U. ha dichiarato che “la strada percorsa dell'attore Via
Palermo non è dotata da nessun segnale è chiusa e senza uscita”; che, pertanto, se l'altra automobile proveniva dalla sua sinistra, era proprio
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza ad avere diritto di precedenza e non l'auto tg Parte_2
DW062HX, come erroneamente affermato dai Carabinieri verbalizzanti;
che, dunque, il Giudice di primo grado, nella ricostruzione del fatto, avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda di parte attrice, basando la propria decisione non su quanto erroneamente acclarato dagli agenti accertatori, valutazione pertanto del tutto erronea, ma su quanto disposto dal C.T.U. il quale implicitamente esclude qualsiasi responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro.
In virtù di quanto innanzi esposto ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per effetto, in riforma della sentenza n. 104/2022 del Giudice di Pace di NT
OV, accogliere l'opposizione ed annullare l'ordinanza-ingiunzione n.
159704/20; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato IO SE, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza questo Giudice disponeva la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti della CP_1
ed a tanto provvedeva l'appellante; sicché, essendo stata la
[...]
ritualmente convenuta in giudizio e, Controparte_1
ciononostante non si è costituita e non è comparsa, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione di cui all'articolo
327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza gravata notificata,
e, come tale, è tempestivo e ammissibile.
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza 2. – Fermo quanto innanzi esposto, l'appello verte essenzialmente intorno ad un unico motivo di impugnazione, consistente nell'erronea valutazione del materiale probatorio, laddove non ha considerato che quanto verbalizzato dai Carabinieri non ha trovato corrispondenza nelle risultanze elaborate dal C.T.U.
L'appello è fondato e va accolto.
Invero, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del
D.Lgs. n. 150/2011, nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione
“Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Inoltre, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (“ex pluribus” Cass.
Civ., Sez. II, n. 30148/2024), nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Facendo applicazione del dettato normativo e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ne consegue che, avendo parte opponente contestato l'insussistenza dei presupposti per la comminatoria della sanzione amministrativa impugnata, incombeva sulla CP_1
– quale P.A. opposta attrice in senso sostanziale, l'onere di
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fornire la dimostrazione della responsabilità della conducente del veicolo di proprietà dell'odierno appellante, e non invece a quest'ultimo dimostrare l'assenza di responsabilità della conducente dell'autoveicolo e, dunque, anche della propria. Né tanto meno può avere alcun valore
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza probatorio privilegiato il verbale di accertamento dell'infrazione elevato dai Carabinieri, atteso che come si evince dalla lettura dello stesso (cfr. verbale di accertamento dell'infrazione) esso è stato redatto successivamente al verificarsi della presunta infrazione, sicchè non avendo avuto gli agenti verbalizzatori percezione immediata e diretta dei fatti, non può operare il disposto dell'articolo 2700 c.c. in ordine a quanto da essi riportato a verbale. A ciò deve aggiungersi che, come dedotto dall'appellante, stante quanto acclarato dal C.T.U. (cfr. relazione peritale) secondo cui “la strada percorsa dell'attore Via
Palermo non è dotata da nessun segnale è chiusa e senza uscita”, ne deriva che se l'altra auto con targa D2062HX coinvolta nel sinistro proveniva dalla sinistra dell'automobile condotta da , Parte_2
allora era proprio l'altra autovettura a dover dare precedenza a destra e non il contrario, come riportato dagli agenti verbalizzanti.
Da tanto consegue che erroneamente il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione laddove, di contro, in base ai principi generali che governano il riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione e delle risultanze istruttorie, avrebbe dovuto accoglierla.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 104/2022 del Giudice di Pace di
NT OV va riformata e l'opposizione proposta da Pt_2
va accolta e l'ordinanza-ingiunzione n. 159704/20 Parte_1
emessa dalla annullata. Controparte_1
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3.1. – L'accoglimento del gravame impone in questa sede di riesaminare anche il capo della sentenza impugnata in ordine al governo delle spese
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza di lite, laddove ha disposto la compensazione integrale delle stesse, essendo risultata vittoriosa la , contumace. Controparte_1
Le spese del primo grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, essendo stato l'appello accolto, sono poste a carico della CP_1
, e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
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445,35,) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018 “ratione temporis” applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata prima dell'entrata in vigore del
D.M. n. 147/2022) in complessivi € 330,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva;
€ 65,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 135,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
IO SE, dichiaratosi anticipatario.
3.2. – Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, essendo stato l'appello accolto, sono poste a carico della CP_1
, e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
[...]
445,35,) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 354,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 63,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva;
€ 133,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€
95,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato IO SE, dichiaratosi anticipatario.
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
104/2022 del Giudice di Pace di NT OV, accoglie l'opposizione proposta da ed annulla Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 159704/20;
3) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
104/2022, condanna la alla refusione, Controparte_1
in favore di , delle spese di lite del primo Parte_1
grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 330,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato IO SE, dichiaratosi anticipatario.
4) Condanna la alla refusione, in favore Controparte_1
di , delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 354,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
IO SE, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Salerno il 19/12/2025 con sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5796/2023 - Sentenza