Art. 4.
L'Universita' italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedera' a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie per l'attuazione dei precedenti articoli 2 e 3.
L'Universita' italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedera' a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie per l'attuazione dei precedenti articoli 2 e 3.