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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/08/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 394/2023, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, previa assegnazione alle Parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Foligno (PG) Via Lazio n.16/B, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO STEFANETTI ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno (PG) Via Chiavellati n.15-17- presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
E
, nato a San Giovanni in [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ANNA RITA LEOPARDI ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via G. Garibaldi n.18, presso il
Difensore;
- RESISTENTE–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 70 e 71 cpc
pagina 1 di 6 Oggetto: Separazione giudiziale
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.2.2023, esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1 civile con in data 7.12.2014 presso il Comune di San Giovanni in Fiore (CS), trascritto CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo Comune al n.15, parte
I, anno 2014; che gli stessi avevano optato per il regime di separazione dei beni;
che la casa coniugale veniva stabilita in Foligno (PG) Via Lazio n.16/B; che dalla loro unione era nata a Foligno (PG) in [...]
31.03.2016 la figlia;
che la convivenza tra i coniugi , a causa dell'incompatibilità e Per_1 differenziazione dei caratteri, era divenuta intollerabile;
chiedeva , pertanto, la separazione con assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia minore ed il collocamento abitativo della medesima con lei;
un contributo al mantenimento per la figlia da porsi a carico di CP_1 di euro 400.00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie e di quelle da lei anticipate, a partire dal primo ottobre 2022, giorno in cui il predetto aveva lasciato la casa coniugale;
diritto di visita della figlia da parte del padre almeno due giorni a settimana da concordarsi ogni volta tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi e le esigenze scolastiche della minore;
fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica;
alternatività del diritto dei genitori di tenere la figlia durante le festività civili e religiose e possibilità durante la stagione estiva di trascorrere con la figlia una settimana consecutiva ciascuno senza allontanarsi dal territorio dello stato italiano;
con vittoria delle spese di lite.
Ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale venivano ritualmente notificati a
CP_1
si costituiva in giudizio con comparsa del 30.3.2023 associandosi alla domanda di CP_1 separazione e al richiesto affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_1 della stessa presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
chiedeva, però , diversi tempi di frequentazione con la figlia ( fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera ed un pomeriggio a settimana il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 20,30; dieci giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi ed alternanza per le festività) , nonché il mantenimento diretto di con riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore , con Per_1 spese straordinarie a completo carico della , l'assegno unico da assegnare integralmente a Parte_1 quest'ultima .
pagina 2 di 6 Al riguardo faceva rilevare che dal 24 febbraio 2024 il contratto di lavoro a tempo determinato con l' era scaduto e che lo stesso era inoccupato e privo di qualunque fonte Parte_2 di reddito;
che viveva a Tavernelle ospite di alcuni conoscenti e che tale condizione non gli consentiva di corrispondere alcun contributo per la figlia almeno fino al momento in cui non fosse riuscito a trovare un'altra occupazione lavorativa;
evidenziava, altresì, che la sua situazione economica si era ulteriormente aggravata per le condizioni di salute, in quanto affetto da psoriasi ed in cura dal novembre 2022 presso il Centro Odontoiatrico Polispecialistico del Dr. con un costo CP_2 preventivato della terapia di almeno 6500.00 euro;
che, invece la risultava essere stata Parte_1 assunta dall'Azienda Umbria 2 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un reddito mensile di circa 2050.00 euro , beneficiava dell'assegno unico per la famiglia, convive con il proprio figlio maggiorenne, , che svolgeva attività lavorativa nel settore turistico alberghiero e Persona_2 della ristorazione percependo un reddito con il quale contribuiva alle spese ordinarie della famiglia;
da ultimo aveva avuto un supporto anche materiale dalla propria famiglia di origine ricevendo dal padre la somma di 140.000,00 euro.
Alla luce di quanto sopra il avanzava la domanda di contributo al mantenimento per sé stesso a CP_1 carico della per un importo non inferiore ad euro 300.00 mensili stante la reale disparità di Parte_1 reddito tra i due coniugi .
All'udienza presidenziale del 29 maggio 2023 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la dichiarava di pagare per la casa coniugale un affitto mensile di euro 400.00 , mentre il Parte_1 ichiarava di percepire come NASPI l'importo mensile di euro 1100.00 mensili . CP_1
Con provvedimento del 3 luglio 2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso della figlia minore a entrambe i genitori con collocamento abitativo Per_1 prevalente presso la madre ed il diritto del padre di vedere la figlia quando vorrà, previa intesa con la madre e nel rispetto degli interessi scolastici ed extrascolastici della minore, oppure, in caso di disaccordo , il martedi e il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 16,30 fino alle 20,00 e a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 21 della domenica;
20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, per le festività ed il compleanno in alternanza con i genitori, così come il Natale il 24 dicembre dalle 10,30 fino alla mattina successiva o il 25 dicembre dalle 11,30 fino alle ore 20,30 del
26 dicembre nonché il 31 dalla 10,30 alle ore 11,30 del 1 gennaio ed il 1 gennaio dal mattino fino alle
20,30; poneva a carico di un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1 di euro 280,00 rivalutabile sulla base degli indici ISTAT , da versare alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese, unitamente al 50% delle spese straordinarie;
rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore all'udienza ddl 12 ottobre 2023, concedendo i termini per le memorie di legge. pagina 3 di 6 A seguito di richiesta del , che provava di essere ancora disoccupato , nonché previo accordo CP_1 tra le parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della il Giudice Parte_1
Istruttore riduceva il contributo al mantenimento della figlia minore a carico dello stesso ad CP_1 euro 135,00, mensili , rimanendo invariate tutte le altre condizioni .
La causa , previa integrazione documentale delle parti, veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Le parti sono concordi sul fatto che l'unione coniugale si era interrotta nell'ottobre del 2022, allorquando aveva lasciato la CP_1 casa coniugale, e non si era più ricostituita, né le parti, sia in sede di comparizione personale, manifestavano manifestato la volontà di volerla ricostituire.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene il regime di affido condiviso della figlia minore e il suo collocamento Per_1 abitativo presso la madre vi è stato accordo tra le parti , per cui deve sicuramente essere confermato il provvedimento emesso dal Presidente in data 3 luglio 2023 con il quale era stato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambe i genitori con collocamento abitativo prevalente presso la Per_1 madre , alla quale va assegnata la casa coniugale, e con una frequentazione padre - figlia sulla base di accordi di volta in volta presi tra gli stessi genitori nel rispetto degli interessi scolastici ed extrascolastici della minore;
comunque, in caso di disaccordo , il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia minore il martedi e il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 16,30 fino alle ore 20,00 quando la riporterà dalla madre , nonché a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 21.00 quando la riporterà dalla madre;
20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, per le festività ed il compleanno in alternanza con i genitori, così come il Natale , il 24 dicembre dalle 10,30 fino alla mattina successiva o il 25 dicembre dalle 11,30 fino alle ore 20,30 del il
26 dicembre nonché il 31 dalla 10,30 alle ore 11,30 del 1 gennaio ed il 1 gennaio dal mattino fino alle
20,30 .
Sotto il profilo del contributo al mantenimento per la figlia minore occorre evidenziare che il , CP_1 nonostante sia stato espressamente richiesto dal Giudice anche con ordinanza del 7.3.2024, non ha mai provveduto ad integrare la documentazione patrimoniale , a differenza della che ha Parte_1
pagina 4 di 6 prodotto quanto richiesto evidenziando di avere un reddito mensile di euro 1380,00 , con il quale ha sempre provveduto , fornendone la relativa prova, a tutte le esigenze di vita della figlia minore dal momento che il predetto aveva versato , dall'inizio del giudizio, soltanto la somma di euro CP_1
700,00 .
Alla luce di quanto sopra, non potendosi tenere conto al fine di stabilire la capacità reddituale della del reddito del figlio maggiorenne, con la stessa convivente, trattandosi di reddito diretto CP_3 alle esigenze proprie dello stesso e non certamente a quelle della sorella , deve stabilirsi un contributo da porre a carico del di euro 250,00 mensili , rivalutabili sulla base degli indici ISTAT , oltre il 50% delle Parte_1 spese straordinarie;
deve, altresì, essere riconosciuto il diritto della a percepire per intero l'assegno Parte_1 unico stante i tempi di permanenza della figlia presso la madre .
Trattasi di un contributo parametrato su un reddito di euro 1100,00 mensili così come dallo stesso dichiarato in sede di comparizione delle parti mancando qualsiasi altro diverso elemento probatorio .
Occorre, inoltre, evidenziare che il risulta essere debitore nei riguardi della di somme relative CP_1 Parte_1 al mancato pagamento del contributo al mantenimento della figlia minore, circostanza mai contestata dal predetto;
si tratta, però di domanda che non può essere svolta nel presente giudizio avendo comunque la la possibilità di agire in sede esecutiva sulla base dei titoli già acquisiti nel corso del giudizio . Parte_1
Deve essere rigettata la domanda svolta dal avente ad oggetto un contributo al mantenimento CP_1 per sé stesso da porsi a carico della mancando agli atti gli elementi probatori di riscontro . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposati con rito civile celebrato in data 7.12.2014 presso il Comune di San Giovanni in Fiore
(CS), trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo
Comune al n.15, parte I, anno 2014;
➢ Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore nata a Persona_3
Foligno (PG) in data 31.03.2016 , con collocamento abitativo prevalente presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Foligno (PG) Via Parte_1
Lazio n.16/B ;
Dispone che potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previa intesa con la CP_1 madre e nel rispetto degli interessi scolastici ed extrascolastici della minore, oppure, in caso di disaccordo a giorni ed orari così determinati: martedi e il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 16,30 fino alle ore 20,00 quando la riporterà dalla madre , nonché a weekend alternati dal sabato mattina alle pagina 5 di 6 ore 9.00 fino alla domenica alle ore 21.00 quando la riporterà dalla madre;
20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, per le festività ed il compleanno in alternanza con i genitori, così come il Natale , il 24 dicembre dalle 10,30 fino alla mattina successiva o il 25 dicembre dalle
11,30 fino alle ore 20,30 del il 26 dicembre nonché il 31 dalla 10,30 alle ore 11,30 del 1 gennaio ed il
1 gennaio dal mattino fino alle 20,30 ;
➢ Pone a carico di il pagamento a favore di a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore della somma di euro Persona_3
250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie;
con diritto della a percepire integralmente l'assegno unico;
Parte_1
➢ Rigetta la domanda svolta da di un contributo al mantenimento per sé stesso a CP_1 carico di Parte_1
➢ Condanna al pagamento delle spese che si liquidano in euro 4900,00 oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, CAP e IVA come per legge;
➢ Manda alla Cancelliere per la trasmissione di copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
Spoleto 25.7.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 394/2023, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, previa assegnazione alle Parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Foligno (PG) Via Lazio n.16/B, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO STEFANETTI ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno (PG) Via Chiavellati n.15-17- presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
E
, nato a San Giovanni in [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ANNA RITA LEOPARDI ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via G. Garibaldi n.18, presso il
Difensore;
- RESISTENTE–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 70 e 71 cpc
pagina 1 di 6 Oggetto: Separazione giudiziale
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.2.2023, esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1 civile con in data 7.12.2014 presso il Comune di San Giovanni in Fiore (CS), trascritto CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo Comune al n.15, parte
I, anno 2014; che gli stessi avevano optato per il regime di separazione dei beni;
che la casa coniugale veniva stabilita in Foligno (PG) Via Lazio n.16/B; che dalla loro unione era nata a Foligno (PG) in [...]
31.03.2016 la figlia;
che la convivenza tra i coniugi , a causa dell'incompatibilità e Per_1 differenziazione dei caratteri, era divenuta intollerabile;
chiedeva , pertanto, la separazione con assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia minore ed il collocamento abitativo della medesima con lei;
un contributo al mantenimento per la figlia da porsi a carico di CP_1 di euro 400.00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie e di quelle da lei anticipate, a partire dal primo ottobre 2022, giorno in cui il predetto aveva lasciato la casa coniugale;
diritto di visita della figlia da parte del padre almeno due giorni a settimana da concordarsi ogni volta tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi e le esigenze scolastiche della minore;
fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica;
alternatività del diritto dei genitori di tenere la figlia durante le festività civili e religiose e possibilità durante la stagione estiva di trascorrere con la figlia una settimana consecutiva ciascuno senza allontanarsi dal territorio dello stato italiano;
con vittoria delle spese di lite.
Ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale venivano ritualmente notificati a
CP_1
si costituiva in giudizio con comparsa del 30.3.2023 associandosi alla domanda di CP_1 separazione e al richiesto affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_1 della stessa presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
chiedeva, però , diversi tempi di frequentazione con la figlia ( fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera ed un pomeriggio a settimana il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 20,30; dieci giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi ed alternanza per le festività) , nonché il mantenimento diretto di con riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore , con Per_1 spese straordinarie a completo carico della , l'assegno unico da assegnare integralmente a Parte_1 quest'ultima .
pagina 2 di 6 Al riguardo faceva rilevare che dal 24 febbraio 2024 il contratto di lavoro a tempo determinato con l' era scaduto e che lo stesso era inoccupato e privo di qualunque fonte Parte_2 di reddito;
che viveva a Tavernelle ospite di alcuni conoscenti e che tale condizione non gli consentiva di corrispondere alcun contributo per la figlia almeno fino al momento in cui non fosse riuscito a trovare un'altra occupazione lavorativa;
evidenziava, altresì, che la sua situazione economica si era ulteriormente aggravata per le condizioni di salute, in quanto affetto da psoriasi ed in cura dal novembre 2022 presso il Centro Odontoiatrico Polispecialistico del Dr. con un costo CP_2 preventivato della terapia di almeno 6500.00 euro;
che, invece la risultava essere stata Parte_1 assunta dall'Azienda Umbria 2 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un reddito mensile di circa 2050.00 euro , beneficiava dell'assegno unico per la famiglia, convive con il proprio figlio maggiorenne, , che svolgeva attività lavorativa nel settore turistico alberghiero e Persona_2 della ristorazione percependo un reddito con il quale contribuiva alle spese ordinarie della famiglia;
da ultimo aveva avuto un supporto anche materiale dalla propria famiglia di origine ricevendo dal padre la somma di 140.000,00 euro.
Alla luce di quanto sopra il avanzava la domanda di contributo al mantenimento per sé stesso a CP_1 carico della per un importo non inferiore ad euro 300.00 mensili stante la reale disparità di Parte_1 reddito tra i due coniugi .
All'udienza presidenziale del 29 maggio 2023 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la dichiarava di pagare per la casa coniugale un affitto mensile di euro 400.00 , mentre il Parte_1 ichiarava di percepire come NASPI l'importo mensile di euro 1100.00 mensili . CP_1
Con provvedimento del 3 luglio 2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso della figlia minore a entrambe i genitori con collocamento abitativo Per_1 prevalente presso la madre ed il diritto del padre di vedere la figlia quando vorrà, previa intesa con la madre e nel rispetto degli interessi scolastici ed extrascolastici della minore, oppure, in caso di disaccordo , il martedi e il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 16,30 fino alle 20,00 e a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 21 della domenica;
20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, per le festività ed il compleanno in alternanza con i genitori, così come il Natale il 24 dicembre dalle 10,30 fino alla mattina successiva o il 25 dicembre dalle 11,30 fino alle ore 20,30 del
26 dicembre nonché il 31 dalla 10,30 alle ore 11,30 del 1 gennaio ed il 1 gennaio dal mattino fino alle
20,30; poneva a carico di un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1 di euro 280,00 rivalutabile sulla base degli indici ISTAT , da versare alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese, unitamente al 50% delle spese straordinarie;
rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore all'udienza ddl 12 ottobre 2023, concedendo i termini per le memorie di legge. pagina 3 di 6 A seguito di richiesta del , che provava di essere ancora disoccupato , nonché previo accordo CP_1 tra le parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della il Giudice Parte_1
Istruttore riduceva il contributo al mantenimento della figlia minore a carico dello stesso ad CP_1 euro 135,00, mensili , rimanendo invariate tutte le altre condizioni .
La causa , previa integrazione documentale delle parti, veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Le parti sono concordi sul fatto che l'unione coniugale si era interrotta nell'ottobre del 2022, allorquando aveva lasciato la CP_1 casa coniugale, e non si era più ricostituita, né le parti, sia in sede di comparizione personale, manifestavano manifestato la volontà di volerla ricostituire.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene il regime di affido condiviso della figlia minore e il suo collocamento Per_1 abitativo presso la madre vi è stato accordo tra le parti , per cui deve sicuramente essere confermato il provvedimento emesso dal Presidente in data 3 luglio 2023 con il quale era stato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambe i genitori con collocamento abitativo prevalente presso la Per_1 madre , alla quale va assegnata la casa coniugale, e con una frequentazione padre - figlia sulla base di accordi di volta in volta presi tra gli stessi genitori nel rispetto degli interessi scolastici ed extrascolastici della minore;
comunque, in caso di disaccordo , il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia minore il martedi e il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 16,30 fino alle ore 20,00 quando la riporterà dalla madre , nonché a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 21.00 quando la riporterà dalla madre;
20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, per le festività ed il compleanno in alternanza con i genitori, così come il Natale , il 24 dicembre dalle 10,30 fino alla mattina successiva o il 25 dicembre dalle 11,30 fino alle ore 20,30 del il
26 dicembre nonché il 31 dalla 10,30 alle ore 11,30 del 1 gennaio ed il 1 gennaio dal mattino fino alle
20,30 .
Sotto il profilo del contributo al mantenimento per la figlia minore occorre evidenziare che il , CP_1 nonostante sia stato espressamente richiesto dal Giudice anche con ordinanza del 7.3.2024, non ha mai provveduto ad integrare la documentazione patrimoniale , a differenza della che ha Parte_1
pagina 4 di 6 prodotto quanto richiesto evidenziando di avere un reddito mensile di euro 1380,00 , con il quale ha sempre provveduto , fornendone la relativa prova, a tutte le esigenze di vita della figlia minore dal momento che il predetto aveva versato , dall'inizio del giudizio, soltanto la somma di euro CP_1
700,00 .
Alla luce di quanto sopra, non potendosi tenere conto al fine di stabilire la capacità reddituale della del reddito del figlio maggiorenne, con la stessa convivente, trattandosi di reddito diretto CP_3 alle esigenze proprie dello stesso e non certamente a quelle della sorella , deve stabilirsi un contributo da porre a carico del di euro 250,00 mensili , rivalutabili sulla base degli indici ISTAT , oltre il 50% delle Parte_1 spese straordinarie;
deve, altresì, essere riconosciuto il diritto della a percepire per intero l'assegno Parte_1 unico stante i tempi di permanenza della figlia presso la madre .
Trattasi di un contributo parametrato su un reddito di euro 1100,00 mensili così come dallo stesso dichiarato in sede di comparizione delle parti mancando qualsiasi altro diverso elemento probatorio .
Occorre, inoltre, evidenziare che il risulta essere debitore nei riguardi della di somme relative CP_1 Parte_1 al mancato pagamento del contributo al mantenimento della figlia minore, circostanza mai contestata dal predetto;
si tratta, però di domanda che non può essere svolta nel presente giudizio avendo comunque la la possibilità di agire in sede esecutiva sulla base dei titoli già acquisiti nel corso del giudizio . Parte_1
Deve essere rigettata la domanda svolta dal avente ad oggetto un contributo al mantenimento CP_1 per sé stesso da porsi a carico della mancando agli atti gli elementi probatori di riscontro . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposati con rito civile celebrato in data 7.12.2014 presso il Comune di San Giovanni in Fiore
(CS), trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo
Comune al n.15, parte I, anno 2014;
➢ Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore nata a Persona_3
Foligno (PG) in data 31.03.2016 , con collocamento abitativo prevalente presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Foligno (PG) Via Parte_1
Lazio n.16/B ;
Dispone che potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previa intesa con la CP_1 madre e nel rispetto degli interessi scolastici ed extrascolastici della minore, oppure, in caso di disaccordo a giorni ed orari così determinati: martedi e il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 16,30 fino alle ore 20,00 quando la riporterà dalla madre , nonché a weekend alternati dal sabato mattina alle pagina 5 di 6 ore 9.00 fino alla domenica alle ore 21.00 quando la riporterà dalla madre;
20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, per le festività ed il compleanno in alternanza con i genitori, così come il Natale , il 24 dicembre dalle 10,30 fino alla mattina successiva o il 25 dicembre dalle
11,30 fino alle ore 20,30 del il 26 dicembre nonché il 31 dalla 10,30 alle ore 11,30 del 1 gennaio ed il
1 gennaio dal mattino fino alle 20,30 ;
➢ Pone a carico di il pagamento a favore di a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore della somma di euro Persona_3
250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie;
con diritto della a percepire integralmente l'assegno unico;
Parte_1
➢ Rigetta la domanda svolta da di un contributo al mantenimento per sé stesso a CP_1 carico di Parte_1
➢ Condanna al pagamento delle spese che si liquidano in euro 4900,00 oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, CAP e IVA come per legge;
➢ Manda alla Cancelliere per la trasmissione di copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
Spoleto 25.7.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
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