Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3359/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3359 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 25 giugno 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Tarantasca (CN), Fraz. S. Chiaffredo, via dei laghi di Avigliana n. 44, presso la propria sede legale e rappresentata e difesa, gusta procura in atti, dall'Avv. Roberta Caprioli;
- ATTRICE IN OPPOSIZIONE -
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, via Savigliano n. 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Dell'Aversana dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1059/2021 del 29 ottobre 2021.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 25 giugno 2024 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e alle difese in atti.
1
- accertato e dato atto che il decreto ingiuntivo opposto è infondato in fatto e in diritto e comunque privo di efficacia per le ragioni indicate in atti, per l'effetto, dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale pronuncia di condanna di alla restituzione dell'importo già ricevuto in corso di Controparte_1 causa -€ 6.820,98- oltre interessi di legge;
- accertato e dato atto che il decreto ingiuntivo opposto si basa su domande inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto oltreché non provate, stante l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di prestazione d'opera intercorso tra e Controparte_1 in relazione a quanto indicato nella fattura oggetto del Parte_1
D.I. opposto, dichiarare nullo, invalido e privo di efficacia per le ragioni illustrate in atti, il D.I. opposto e mandare assolta da ogni pretesa, con ogni consequenziale pronuncia di CP_2 condanna di alla restituzione dell'importo già ricevuto in corso di Controparte_1 causa -€ 6.820,98- oltre interessi di legge;
- dichiarare improcedibile la domanda, dichiarando tale decreto ingiuntivo invalido o inammissibile o nullo e comunque revocare lo stesso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in atti, stante l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di prestazione d'opera intercorso tra e in Controparte_1 Parte_1 relazione a quanto indicato nella fattura oggetto del D.I. opposto, con ogni consequenziale pronuncia di condanna di alla restituzione dell'importo già ricevuto Controparte_1 in corso di causa -€ 6.820,98- oltre interessi di legge;
- in ogni caso, respingere le domande svolte da in quanto Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in atti e mandare
2 assolta da ogni pretesa avversaria, sempre con ogni Parte_1 consequenziale pronuncia di condanna di alla restituzione Controparte_1 dell'importo già ricevuto in corso di causa -€ 6.820,98- oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese di lite”.
Il difensore di parte opposta ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
In via principale
1.a) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria;
1.b) confermare il provvedimento monitorio opposto e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la – c.f. e P. VA , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma capitale di Euro 5.958,38, oltre agli interessi di legge ed alle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 600,00 per compensi, Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende, che a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà concessa sono già stati pagati da parte opponente;
ovvero
In via subordinata
- accertare e dichiarare l'inadempimento della – Parte_2
c.f. e P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_1 dell'importo dovuto e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti e condannare parte opponente al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di Euro 5.958,38 oltre interessi ex lege dal dovuto sino all'effettivo saldo ed alle spese della presente procedura, oltre spese generali pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. ex lege, se dovuta, rimborso forfetario, alle emarginate spese di notifica ed alle successive occorrende tutte che a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà concessa sono già stati pagati da parte opponente, o altra somma veriore accertanda
In via istruttoria:
Si reiterano le seguenti istanze istruttorie non accolte, si insta per l'accoglimento di: - ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla della Parte_2 documentazione attestante la nomina del soggetto responsabile della sicurezza nonché dell'RSPP relativa all'anno 2021;
3 In ogni caso
Con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1059/2021, emesso in data 29 ottobre 2021, pubblicato in pari data e regolarmente notificato all'odierna società opponente a mezzo pec in data 29 ottobre 2021 – il
Tribunale di Cuneo ingiungeva alla società (d'ora in avanti, Parte_1 per brevità, il pagamento in favore di (d'ora in Parte_1 Controparte_1 avanti, per brevità, della somma di euro 5.958,38, oltre accessori, CP_1 CP_1 quale corrispettivo dei lavori di progettazione lamiere e montaggio ed assistenza di pannellature comprovata da fattura proforma n. 15 del 29 giugno 2021 che era stata espressamente accettata dalla parte ingiunta.
Avverso tale decreto, la società ingiunta proponeva opposizione – con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 6 dicembre 2021 – lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, tanto in fatto quanto in diritto.
Parte opponente – convenuta in senso sostanziale – contestava il valore probatorio della documentazione prodotta, rilevando che la fattura non costituiva idonea dimostrazione della esistenza del credito. Eccepiva, pertanto, la insussistenza del diritto di credito in capo alla società ricorrente, contestando sia la richiesta di pagamento contenuta nella fattura inviata al proprio indirizzo sia la circostanza che avesse svolto in favore di Controparte_1 [...]
i lavori indicati nella fattura pro forma n. 15 del 29 giugno 2021 e nella successiva Pt_1 fattura del 1° luglio 2021. Al riguardo, la società opponente rappresentava che alcun incarico era mai stato conferito alla atteso che a quest'ultima era stato Controparte_1 esclusivamente richiesto di effettuare la supervisione per la sicurezza, precisando altresì che il corrispettivo di tale attività era stato già adempiuto. Osservava, peraltro, che l'incarico di progettazione e redazione delle tavole esecutive era stato conferito da a soggetto Parte_1 diverso, che aveva provveduto anche ad eseguire l'attività. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità del
4 decreto ingiuntivo per avere previsto in relazione al compenso per il difensore anche il pagamento degli accessori di legge, evidenziando che la liquidazione dell'IVA non poteva ritenersi ricompresa nel concetto di spese rimborsabili di cui all'art. 91 c.p.c. in ragione del fatto che la società ricorrente, quale titolare di Partita VA, non avrebbe subito il corrispondente costo ottenendo pertanto una ingiustificata locupletazione. Contestava, infine, la condotta processuale di controparte, assumendone una connotazione abusiva, tenuto conto della circostanza che quest'ultima aveva promosso diverse iniziative giudiziarie e, conseguentemente, parcellizzato i propri crediti.
Tanto premesso, opponendosi alla eventuale concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente concludeva affinché l'adito Tribunale, volesse così provvedere: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così statuire:
- accertato e dato atto che il decreto ingiuntivo opposto è infondato in fatto e in diritto e comunque privo di efficacia per le ragioni indicate in narrativa,
- per l'effetto, dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertato e dato atto che il decreto ingiuntivo opposto si basa su domande inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto oltreché non provate, ed è comunque nullo, invalido e privo di efficacia per le ragioni illustrate in narrativa,
- dichiarare improcedibile la domanda, dichiarando tale decreto ingiuntivo invalido o inammissibile o nullo e comunque revocare lo stesso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
- in ogni caso, respingere le domande svolte da in quanto Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa e mandare assolta da ogni pretesa avversaria. Parte_1
Con vittoria di spese di lite”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta
[...] attrice in senso sostanziale, la quale, nella propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta, evidenziata la pretestuosità dell'opposizione, contestava tutto quanto ex adverso eccepito, deducendo l'infondatezza delle eccezioni e delle contestazioni formulate nel merito dalla parte opponente. In particolare, parte opposta premetteva in fatto:
5 a) che nel mese di giugno 2021 la società aveva incaricato Parte_1 CP_1 [...]
i eseguire lavori di progettazione lamiere e montaggio ed assistenza di CP_1 pannellature per la facciata dell'immobile sito in San Chiaffredo – Tarantasca (CN), via
Laghi di Avigliana n. 44;
b) che per i menzionati lavori Service and Management aveva preventivato un costo di euro 6.710,00 IVA inclusa, come da fattura proforma n. 15 del 29 giugno 2021, che era stata espressamente accettata dalla controparte;
c) che la società aveva eseguito in favore di i Controparte_1 Parte_1 lavori di progettazione lamiere e montaggio ed assistenza di pannellature per la facciata dell'immobile sito in San Chiaffredo – Tarantasca (CN), via Laghi di Avigliana
n. 44 emettendo la fattura n. 361 del 1° luglio 2021 dell'importo di euro 6.710,00;
d) che, poiché la società era a sua volta creditrice di Parte_1 CP_1 di quanto portato dalla fattura n. 106/FE del 24 giugno 2021 per la
[...] fornitura di batteria XR litio per tagliaerba AL XR 18 per l'importo di euro 751,52,
operando una compensazione tra le rispettive poste dare- Controparte_1 avere, aveva richiesto alla controparte l'importo di euro 5.958,38;
e) che, in particolare, l'attività di progettazione era stata svolta da e quella Testimone_3 di posa in opera della pannellatura era stata effettuata da;
Testimone_1
f) che le pannellature progettate e montate dagli incaricati di Controparte_1 erano state prodotte da;
CP_3
g) che l'incarico conferito da in favore di Parte_1 Controparte_1 diversamente da quello attinente al progetto esecutivo affidato al geom.
[...]
, aveva avuto ad oggetto il progetto costruttivo volto ad ideare l'estetica CP_4 costruttiva delle pannellature.
Alla luce di tali premesse, la società opposta contestava la fondatezza delle eccezioni avversarie e concludeva, dunque, chiedendo: “previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
Nel merito:
In via principale
1.a) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria;
6
1.b) confermare il provvedimento monitorio opposto e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la – c.f. e P. VA , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma capitale di Euro 5.958,38, oltre agli interessi di legge ed alle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 600,00 per compensi, Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende, ovvero
In via subordinata
- accertare e dichiarare l'inadempimento della – Parte_2
c.f. e P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_1 dell'importo dovuto e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti e condannare parte opponente al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di Euro 5.958,38 oltre interessi ex lege dal dovuto sino all'effettivo saldo ed alle spese della presente procedura, oltre spese generali pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. ex lege, se dovuta, rimborso forfetario, alle emarginate spese di notifica ed alle successive occorrende tutte, o altra somma veriore accertanda
In ogni caso
Con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria”.
Con ordinanze resa fuori udienza all'esito dell'udienza del 16 giugno 2022 di prima comparizione e trattazione, considerati sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed erano, dunque, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, venivano assunte le prove orali articolate dalle parti.
Esaurita l'istruttoria, ritenuta matura per la decisione, la causa era dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Atteso l'avvicendamento di diversi giudici istruttori in dipendenza del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato originariamente assegnatario del procedimento, la causa – assegnata alla scrivente solo in data 27 dicembre 2021 – è, dunque, pervenuta all'udienza cartolare del 25 giugno 2024 ove le parti, mediante il deposito delle rispettive note, concludevano, quindi, riportandosi alle proprie difese in atti e la causa era riservata in
7 decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., previa concessione dei termini per scritti conclusionali e memorie di replica (60+20 giorni).
• Ammissibilità.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da
[...] atteso il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto Parte_1 ingiuntivo (29 ottobre 2021) e la notifica della citazione in opposizione, avvenuta in data 6 dicembre 2021, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (14 dicembre 2022).
• Merito.
In assenza di questioni preliminari di rito e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione appare solo in parte fondata e merita accoglimento nei limiti per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
Ed invero, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
8 controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali criteri – in tema di riparto dell'onere della prova – devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115 c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che – come già accadeva in precedenza – le prove proposte dalle parti o dal Pubblico Ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Fatte queste premesse sul piano metodologico, deve rilevarsi come parte opponente, nei propri motivi di opposizione, abbia, per un verso, contestato il valore probatorio della fattura commerciale posta dalla controparte a fondamento dell'emissione del provvedimento monitorio e, per altro verso, eccepito l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, negando di avere conferito alla società l'incarico di progettazione delle lamiere e Controparte_1 che quest'ultima avesse effettivamente svolto i lavori di posa del materiale indicato nella fattura stessa.
Ebbene, avuto riguardo al valore probatorio delle fatture commerciali, è opportuno svolgere alcune precisazioni.
Ed invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
pertanto, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una fattura rimasta, secondo la prospettazione della parte opposta, insoluta, vige il principio
9 per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito: talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando tale rapporto non sia contestato tra le parti.
Orbene, nel caso oggetto di indagine, deve ritenersi assolto dalla società opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere della prova, sulla stessa gravante, di avere ricevuto incarico da parte di per la progettazione delle lamiere per la facciata dell'immobile sito in San Parte_1
Chiaffredo – Tarantasca (CN), via Laghi di Avigliana n. 44, di proprietà di quest'ultima e di avere espletato concretamente tale attività.
Tanto è emerso dall'esame delle risultanze documentali, avendo parte opposta prodotto le bozze ed i relativi progetti delle lamiere elaborati in favore dell'opponente (cfr. doc. nn. 4 e 17), documentazione peraltro genericamente contestata dall'opponente e riconosciuta dai testimoni escussi in corso di causa.
Ed invero, il teste , impiegato presso la a far tempo Testimone_3 Controparte_1 dall'anno 2017, ha rappresentato di avere personalmente provveduto ad effettuare i disegni di progetto costruttivo delle lamiere che sarebbero state utilizzate per il rivestimento del capannone di dopo avere ricevuto le bozze da parte del suo titolare (cfr. verbale Parte_1
d'udienza del 5 dicembre 2023 ove il teste ha espressamente dichiarato “conosco i fatti di causa in quanto ho effettuato dei disegni su Autocad di schizzi presentati dal mio titolare, relativi a profili di lamiere che sarebbero state usate per il rivestimento del capannone di
[...]
, precisando, altresì, “per quel che mi riguarda mi sono occupato dei disegni tecnici Pt_1 relativi alle lamiere”).
Anche l'ulteriore teste escusso a richiesta della società opposta, , ha Testimone_1 confermato tale circostanza, evidenziando che “all'epoca dei fatti sono stato coinvolto in quanto ra mio cliente e aveva un progetto già fatto per il rifacimento delle facciate di un Pt_1 capannone. io l'ho consigliato e dunque ci ha dato incarico della progettazione dei Pt_1 particolari, nello specifico dei rilievi delle sagome. Abbiamo gestito la trattativa, ad eccezione del colore. I led furono fatti dall'elettricista di Io personalmente mi sono occupato della Pt_1 predisposizione delle pannellature, di sabato e domenica. Abbiamo fatto affittare a tal riguardo
10 la piattaforma per il relativo montaggio” e che “passai a i rilievi per poterli Testimone_3 sviluppare in autocad. Dei rilievi mi ero occupato io personalmente” (cfr. verbale d'udienza del
5 dicembre 2024).
Al riguardo deve essere respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dall'opponente, occorrendo rilevare che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui in questa sede si intende dare seguito – “In tema di prova per testimoni, l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 07/09/2012, n.14987, così come Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, n.11011); ne deriva, evidentemente, che l'amministratore unico di una società non è incapace a testimoniare in una controversia fra la società ed un terzo qualora al momento in cui è stato indotto come testimone non sia più rappresentante della persona giuridica, a meno che non sussista un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, circostanza non verificatasi nella fattispecie che ci vede impegnati.
Infine, l'esecuzione dell'incarico di progettazione delle lamiere da parte della società
[...]
è evincibile altresì dalle dichiarazioni rese da , teste comune CP_1 Testimone_4 alle parti, il quale, in qualità di responsabile commerciale di el Gruppo Idrocentro, si CP_5 era personalmente occupato della fornitura del materiale per le pannellature, affermando, in relazione al capo 5 della memoria istruttoria di cui al II termine di parte opposta (“vero che il documento n. 8 così come il n. 17 prodotto dalla con comparsa Controparte_1 di costituzione e con l'odierna memoria (che si rammostrano al teste) corrispondono alla tavola di progettazione delle lamiere e delle pannellature eseguita dal sig. in favore Testimone_3 della relativamente immobile sito in San Chiaffredo - Tarantasca (CN) via Laghi di CP_2
Avigliana n. 44”) che “ho ricevuto via mail dei disegni che corrispondono alle tavole di progettazione delle lamiere e delle pannellature”, pur precisando di non essere a conoscenza di chi si fosse materialmente occupato di tale progettazione (cfr. verbale d'udienza del 9 aprile
2024).
11 Diversamente, non può ritenersi raggiunta prova certa e rassicurante in ordine alla avvenuta posa in opera del materiale da parte di ed invero, tale circostanza è Controparte_1 stata confermata esclusivamente dal sig. – il quale ha dichiarato di essersi Testimone_1 occupato dell'attività di posa in opera delle lamiere nel corso di un fine settimana (cfr. verbale d'udienza del 5 dicembre 2023) – non ottenendo, invece, riscontro nelle affermazioni rese da tutti gli ulteriori testi escussi e dall'esame del complessivo quadro probatorio emergente in atti.
Ebbene, i testi escussi in corso di causa hanno riferito che del montaggio e posa in opera delle pannellature di rivestimento esterno si era occupata direttamente con le proprie Parte_1 maestranze ed anche facendo ricorso ad una piattaforma carrata (cfr. le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 5 dicembre 2023 e le dichiarazioni rese dal teste Testimone_5
all'udienza del 9 aprile 2024). Tes_6
Non appare invero credibile che il solo , nel corso di un fine settimana, Testimone_1 avesse da solo provveduto al montaggio e all'assistenza al montaggio stesso di tutto il materiale posato.
Ne consegue, evidentemente, che, in parte qua l'opposizione debba ritenersi fondata, non essendo dovuto dalla società opponente l'importo di euro 3.000,00 oltre iva portato dalla fattura pro-forma n. 15 del 29 giugno 2021 relativo ai costi di “montaggio ed assistenza di pannellature”.
Ne discende che, in accoglimento parziale dell'opposizione, vada revocato il decreto ingiuntivo n. 1059/2021 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 29 ottobre 2021, con conseguente condanna di al pagamento in favore di Controparte_6 [...]
della somma di euro 2.500,00, oltre iva ed interessi di mora dalla domanda CP_1 al saldo, tenuto conto che parte dell'opponente ha omesso qualsivoglia contestazione in ordine alla quantificazione del corrispettivo dovuto in favore della società opposta per l'adempimento dell'attività di progettazione delle lamiere della facciata dell'immobile di sua proprietà.
Infine, occorre esaminare la domanda proposta in linea subordinata da parte opposta e volta ad ottenere la risoluzione per grave inadempimento del rapporto contrattuale e, per l'effetto,
l'esecuzione della prestazione da parte della società debitrice.
Al riguardo, alla luce degli insegnamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi l'inammissibilità della domanda di esatto adempimento in cumulo con la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, stante l'incompatibilità tra l'effetto
12 restitutorio connesso alla risoluzione e l'obbligo di adempiere alla prestazione connesso alla domanda di esatto adempimento e, altresì, l'inammissibilità della domanda di esatto adempimento proposta successivamente alla domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 co.
2 c.c. (secondo cui, "la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione"). Ed invero, la proposizione della domanda di risoluzione preclude, da un canto, alla parte inadempiente di adempiere e, dall'altro, alla parte non inadempiente di chiedere l'adempimento, secondo il brocardo electa una via, non datur recursus ad alteram. Si tratta di una regola di carattere sostanziale che attribuisce alla parte non inadempiente il diritto potestativo unilaterale di modificare il rapporto, impedendo alla controparte l'adempimento della prestazione all'esito della proposizione della domanda di risoluzione che, per esigenze di certezza del debitore, costituisce una scelta irrevocabile (cfr.
Cass. SS. UU. N. 533/2009). Infatti, con la domanda di risoluzione la parte non inadempiente dimostra di non avere più interesse alla prestazione e deve ormai assumersi la responsabilità di tale decisione, senza pentimenti che sarebbero d'intralcio a una chiara definizione dei conflitti tra le parti. Tali effetti preclusivi sono collegati, in base alla lettera della legge, solo alla proposizione della domanda di risoluzione. L'effetto preclusivo della domanda di risoluzione viene meno esclusivamente in caso di estinzione del giudizio ovvero quando il giudizio si concluda in rito o in ultimo quando la domanda di risoluzione sia disattesa nel merito o sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione. Appare dunque evidente come l'effetto preclusivo sancito dalla norma di cui all'art. 1453 c.c. sia riferito solo alla proposizione di una domanda di risoluzione fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che la norma di cui all'articolo 1453, comma
1, del codice civile consente la proposizione della sola domanda risarcitoria autonomamente rispetto alla richiesta di risoluzione. Invero, la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'articolo 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n. 10429).
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, le domande proposte da parte opposta di risoluzione del contratto intercorso tra le parti e conseguente condanna della convenuta al
13 pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo devono essere dichiarate inammissibili, non avendo la stessa proposto un'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'altrui inadempimento, ma essendosi limitata a formulare domande di esatto adempimento incompatibili con la domanda principale di risoluzione.
• Spese del giudizio.
La parziale fondatezza dell'opposizione comporta la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, liquidandosi la parte residua in dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n. 55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della lite.
In specie, nella liquidazione si è tenuto conto anche della fase monitoria in applicazione del principio di diritto in forza del quale "In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese" (Cassazione civile sez. 2^ 09/08/2022, n. 24482).
La Suprema Corte ha in specie ribadito il principio secondo cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie nei limiti cui alla parte motiva l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1059/2021 emesso dal Tribunale di Cuneo in data
29 ottobre 2021 (R.G. n. 3359/2021);
14 - condanna , in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., al pagamento in favore di , in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 2.500,00, oltre iva ed interessi di mora dalla domanda al saldo;
2. compensa tra le parti per 1/3 le spese di lite e condanna Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentate p.t., della restante Controparte_1 parte che si liquida in euro 1.694,00 per compensi professionali e 145,50 per spese vive, oltre VA, cpa e rimborso forfetario al 15%, da attribuirsi all'Avv. Antonio
Dell'Aversana dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cuneo, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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