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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1804/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO SOZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e codice fiscale , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA PICOLLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero in data 13/11/2024; oggetto: separazione e divorzio (scioglimento del matrimonio) congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di UO di Napoli;
2. Confermare l'assegnazione a favore della ricorrente dell'ex casa famigliare, di proprietà della stessa, con tutti gli arredi ivi esistenti.
3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori secondo il principio Per_1 Per_2 dell'affido congiunto, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere i figli con sé ogni qual volta potrà (essendo limitato a causa di improrogabili impegni lavorativi fuori Italia) naturalmente previo preavviso alla ricorrente e, comunque, con le seguenti modalità:
- due giorni consecutivi, con pernottamento, a settimane alterne, dalla domenica mattina al lunedì pomeriggio, prelevandoli presso l'abitazione materna, impegnandosi a garantire un preavviso di almeno due giorni, in accordo con la Sig.ra in caso cambio giorni;
CP_1
- nelle principali festività civili e religiose (es. Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta ecc.), nonché i giorni del compleanno e dell'onomastico, in alternanza con la madre di anno in anno;
- nelle vacanze estive, natalizie e pasquali secondo le regole dell'alternanza e, in ogni caso, per le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordare con la moglie con ampio preavviso e, comunque, tenendo conto dei relativi impegni lavorativi.
5. Il ricorrente si impegna a versare alla moglie, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, la somma di € 700,00 (euro settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 1 di 4
6. L'assegno unico ed universale per i minori verrà interamente percepito dalla moglie, per cui il Sig.
rinuncerà alla quota del 50% a lui spettante;
Parte_1
7. Le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, necessarie per il figlio, (così come meglio individuate all'art. 11 del “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figlio di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria sottoscritto il 20.07.2016”). saranno sopportate da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate tra gli stessi e successivamente documentate.
8. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e, nel contempo autorizzano altresì il rilascio del passaporto e della carta di identità a favore del figlio.
9. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto sopra concordato.
10. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli minori.
11. I coniugi si danno il reciproco consenso al cambiamento di residenza, previa tempestiva comunicazione all'altro genitore.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 5/08/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile a UO di Napoli il 26/09/2016 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune all'atto n. 156 parte 2 serie C - anno 2016), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 19/10/2017 e il 17/01/2022, ancora Per_1 Per_2 minorenni;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n.
218/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 23/10/2024 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge.
Con note scritte depositate in data 28/04/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 218/2024, pubblicata in data 23/10/2024, nelle more non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato da e . Parte_2 Controparte_2
Le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. , come da espressa Parte_2 condizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
pagina 2 di 4 lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1 UO di Napoli il 26/09/2016 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune all'atto n. 156, parte 2, serie C, anno 2016). ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di UO di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 156, parte 2, serie C, anno 2016). Conferma L'assegnazione in favore della ricorrente dell'ex casa famigliare, di proprietà della stessa, con tutti gli arredi ivi esistenti.
Dispone che
I figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori secondo il principio Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
Dispone che
Il padre possa vedere e tenere i figli con sé ogni qual volta potrà (essendo limitato a causa di improrogabili impegni lavorativi fuori Italia) previo preavviso alla madre e, comunque, con le seguenti modalità:
- due giorni consecutivi, con pernottamento, a settimane alterne, dalla domenica mattina al lunedì pomeriggio, prelevandoli presso l'abitazione materna, impegnandosi a garantire un preavviso di almeno due giorni, in accordo con la Sig.ra in caso cambio giorni;
CP_1
- nelle principali festività civili e religiose (es. Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta ecc.), nonché i giorni del compleanno e dell'onomastico, in alternanza con la madre di anno in anno;
- nelle vacanze estive, natalizie e pasquali secondo le regole dell'alternanza e, in ogni caso, per le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordare con la moglie con ampio preavviso e, comunque, tenendo conto dei relativi impegni lavorativi.
Dispone che il marito versi alla moglie, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, la somma di € 700,00 (euro settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico ed universale per i minori verrà interamente percepito dalla moglie, per cui il Sig. rinuncerà alla quota del 50% a lui spettante;
Le spese straordinarie Parte_1 mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, necessarie per il figlio, (così come meglio individuate all'art. 11 del “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figlio di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria sottoscritto il 20.07.2016”). saranno sopportate da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate tra gli stessi e successivamente documentate.
Prende atto che
I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e, allo stesso tempo autorizzano altresì il rilascio del passaporto e della carta di identità a favore del figlio.
I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto sopra concordato.
I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli minori.
I coniugi si danno il reciproco consenso al cambiamento di residenza, previa tempestiva comunicazione all'altro genitore.
pagina 3 di 4 I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e, allo stesso tempo autorizzano altresì il rilascio del passaporto e della carta di identità a favore del figlio.
I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto sopra concordato.
I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli minori.
I coniugi si danno il reciproco consenso al cambiamento di residenza, previa tempestiva comunicazione all'altro genitore.
Spese legali compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 24 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente Dott. Paolo RAMPINI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1804/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO SOZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e codice fiscale , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA PICOLLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero in data 13/11/2024; oggetto: separazione e divorzio (scioglimento del matrimonio) congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di UO di Napoli;
2. Confermare l'assegnazione a favore della ricorrente dell'ex casa famigliare, di proprietà della stessa, con tutti gli arredi ivi esistenti.
3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori secondo il principio Per_1 Per_2 dell'affido congiunto, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere i figli con sé ogni qual volta potrà (essendo limitato a causa di improrogabili impegni lavorativi fuori Italia) naturalmente previo preavviso alla ricorrente e, comunque, con le seguenti modalità:
- due giorni consecutivi, con pernottamento, a settimane alterne, dalla domenica mattina al lunedì pomeriggio, prelevandoli presso l'abitazione materna, impegnandosi a garantire un preavviso di almeno due giorni, in accordo con la Sig.ra in caso cambio giorni;
CP_1
- nelle principali festività civili e religiose (es. Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta ecc.), nonché i giorni del compleanno e dell'onomastico, in alternanza con la madre di anno in anno;
- nelle vacanze estive, natalizie e pasquali secondo le regole dell'alternanza e, in ogni caso, per le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordare con la moglie con ampio preavviso e, comunque, tenendo conto dei relativi impegni lavorativi.
5. Il ricorrente si impegna a versare alla moglie, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, la somma di € 700,00 (euro settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 1 di 4
6. L'assegno unico ed universale per i minori verrà interamente percepito dalla moglie, per cui il Sig.
rinuncerà alla quota del 50% a lui spettante;
Parte_1
7. Le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, necessarie per il figlio, (così come meglio individuate all'art. 11 del “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figlio di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria sottoscritto il 20.07.2016”). saranno sopportate da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate tra gli stessi e successivamente documentate.
8. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e, nel contempo autorizzano altresì il rilascio del passaporto e della carta di identità a favore del figlio.
9. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto sopra concordato.
10. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli minori.
11. I coniugi si danno il reciproco consenso al cambiamento di residenza, previa tempestiva comunicazione all'altro genitore.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 5/08/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile a UO di Napoli il 26/09/2016 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune all'atto n. 156 parte 2 serie C - anno 2016), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 19/10/2017 e il 17/01/2022, ancora Per_1 Per_2 minorenni;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n.
218/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 23/10/2024 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge.
Con note scritte depositate in data 28/04/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 218/2024, pubblicata in data 23/10/2024, nelle more non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato da e . Parte_2 Controparte_2
Le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. , come da espressa Parte_2 condizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
pagina 2 di 4 lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1 UO di Napoli il 26/09/2016 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune all'atto n. 156, parte 2, serie C, anno 2016). ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di UO di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 156, parte 2, serie C, anno 2016). Conferma L'assegnazione in favore della ricorrente dell'ex casa famigliare, di proprietà della stessa, con tutti gli arredi ivi esistenti.
Dispone che
I figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori secondo il principio Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
Dispone che
Il padre possa vedere e tenere i figli con sé ogni qual volta potrà (essendo limitato a causa di improrogabili impegni lavorativi fuori Italia) previo preavviso alla madre e, comunque, con le seguenti modalità:
- due giorni consecutivi, con pernottamento, a settimane alterne, dalla domenica mattina al lunedì pomeriggio, prelevandoli presso l'abitazione materna, impegnandosi a garantire un preavviso di almeno due giorni, in accordo con la Sig.ra in caso cambio giorni;
CP_1
- nelle principali festività civili e religiose (es. Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta ecc.), nonché i giorni del compleanno e dell'onomastico, in alternanza con la madre di anno in anno;
- nelle vacanze estive, natalizie e pasquali secondo le regole dell'alternanza e, in ogni caso, per le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordare con la moglie con ampio preavviso e, comunque, tenendo conto dei relativi impegni lavorativi.
Dispone che il marito versi alla moglie, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, la somma di € 700,00 (euro settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico ed universale per i minori verrà interamente percepito dalla moglie, per cui il Sig. rinuncerà alla quota del 50% a lui spettante;
Le spese straordinarie Parte_1 mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, necessarie per il figlio, (così come meglio individuate all'art. 11 del “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figlio di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria sottoscritto il 20.07.2016”). saranno sopportate da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate tra gli stessi e successivamente documentate.
Prende atto che
I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e, allo stesso tempo autorizzano altresì il rilascio del passaporto e della carta di identità a favore del figlio.
I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto sopra concordato.
I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli minori.
I coniugi si danno il reciproco consenso al cambiamento di residenza, previa tempestiva comunicazione all'altro genitore.
pagina 3 di 4 I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e, allo stesso tempo autorizzano altresì il rilascio del passaporto e della carta di identità a favore del figlio.
I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto sopra concordato.
I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli minori.
I coniugi si danno il reciproco consenso al cambiamento di residenza, previa tempestiva comunicazione all'altro genitore.
Spese legali compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 24 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente Dott. Paolo RAMPINI
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