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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8789/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MININI Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. GHEDINI PAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MININI SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO Controparte_1 C.F._3
CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 359 MOLINELLA presso il difensore avv. DI LEO CAMILLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da conclusioni formulate nelle note depositate rispettivamente il 14-10-2024 e 15-10-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 In data 6 agosto 2005 la ricorrente contraeva matrimonio in Stryi (Ucraina) con il Sig. Parte_1
trascritto il 16 febbraio 2017 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Molinella al n. 9,
[...]
Parte II, Serie C, anno 2017.
Per_ Dall'unione nascevano due figlie, il 28.4.2004, e il 3.10.2010; i coniugi fissavano la Per_1
residenza coniugale in Molinella (BO), Via De Amicis n. 6.
Il rapporto matrimoniale si è poi deteriorato finchè nell'estate 2019 il marito è andato a vivere altrove.
Con sentenza di separazione dell'8-6-2021 pronunciata all'esito di formulazione congiunta delle conclusioni, il Tribunale disponeva l'affidamento condiviso delle figlie e si legge inoltre nella sentenza di separazione:
[…]
pagina 2 di 8 Con sentenza emessa in data 1.8.2022, il Tribunale di Horodotskyi della regione di Lviv, Ucraina, ha deliberato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, e la suddetta sentenza di divorzio, munita di legalizzazione e traduzione in italiano, è stata trascritta presso il Comune di Molinella (BO) a cura dell'attore. Essa pronuncia solo lo scioglimento del vincolo matrimoniale (doc. 2 attore).
Si dà atto che il ricorrente chiede la revoca del contributo al mantenimento per e di pagare Per_1
Per_ euro 150 al mese per oltre al 50% delle spese straordinarie.
Egli allega che aveva reperito un impiego che la rendeva economicamente indipendente e che Per_1
poi lo abbia lasciato per decisione propria.
Produce busta paga del mese di aprile 2023 della figlia dalla quale risulta un netto mensile di euro
1.585.
La madre si costituisce affermando che abbia lasciato il lavoro per la eccessiva distanza della Per_1
sede dalla abitazione (abitazione a Molinella, sede di lavoro a Bologna Via Indipendenza); chiede che il padre versi per entrambe le figlie euro 350 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie, dal momento
Per_ che trascorre quasi tutto il tempo presso di lei, e non tempi paritari con ciascun genitore come era previsto nelle condizioni di separazione.
All'udienza del 30.11.2023 si verbalizzava quanto segue:
“la resistente sul rapporto di lavoro di cui alla busta paga prodotta da controparte fa presente che si trattava di un contratto a tempo indeterminato ma la figlia si è licenziata e ha lavorato fino al 30 luglio 2023 perché? la resistente dichiara: perché era molto scomodo, prendeva il treno al mattino e tornava alla sera e lavorava tutti i festivi, aveva due turni, uno dalle 9 del mattino fino alle 17-18, e poi un altro turno dalle 14 fino alle 21,30, ogni settimana cambiava. quanto tempo ci metteva ad andare al lavoro? quasi due ore, perché doveva prendere il treno, che spesso era in ritardo, impiegava due ore per andare e due ore per tornare. il luogo si lavoro era a Bologna, nel negozio di abbigliamento per uomo in Via Indipendenza, Pt_2 ma noi abitiamo a Molinella, ci vogliono due ore col treno per arrivare a Bologna.
pagina 3 di 8 adesso mia figlia sta facendo un corso per fare la hostess di terra, ogni sabato va a fare il corso in un hotel vicino all'aeroporto, l'ha iniziato a settembre 2023 e finisce a marzo 2024, il corso dura dalle 9 fino alle 13 ogni sabato, la società che lo organizza si chiama Inside Job, questo corso costa 2.100 euro, io e il mio ex marito lo paghiamo a metà versando euro 350 al mese.
Ogni tanto mia figlia fa la babysitter al sabato pomeriggio. mia figlia ha fatto tre anni di superiori, ha preso la qualifica come segretaria amministrativa al
Parte_3
Non so quanto prenda per fare a babysitter, non ci va tutti i sabati, finora solo due volte c'è andata.
ADR io faccio la badante da febbraio 2023, prima sono stata disoccupata per un anno e un mese, ho percepito la Naspi, il mio stipendio è 1.100.1.150 euro al mese per 12 mensilità, perché percepisco la tredicesima e il TFR insieme allo stipendio. sto pagando un mutuo di 713 euro, che avevo contratto per comprare la casa dove abito con le mie figlie. ricorrente: rispetto a quando ci siamo separati, faccio sempre lo stesso lavoro e prendo sempre lo stesso stipendio, pago un mutuo di 440 euro al mese, prendo 1.400/1.600 euro al mese, dipende da quanto giorni lavorativi faccio in un mese, io faccio l'operaio metalmeccanico, convivo con una nuova compagna, da dopo la separazione, dal 2020.”
Per_ All'udienza del 18-1-2024 era sentita , classe 2010, la quale dichiarava di non frequentare più il padre per tempi paritari rispetto alla madre, così come previsto dalle condizioni di separazione, in particolare in seguito a un episodio di un litigio molto acceso al quale aveva assistito tra il padre e la compagna, risalente a circa un anno prima.
Comunque dichiarava di avere al momento un buon rapporto col padre, di non avere paura di lui, di sentirlo spesso, che le sarebbe piaciuto che lui, come era solito fare fino a poco tempo prima, l'andasse a prendere in auto e la riaccompagnasse a casa della madre dopo gli allenamenti di pattinaggio, e che avrebbe avuto piacere di frequentarlo durante le festività e per periodi di vacanza, ma che in generale in periodo scolastico si trovava meglio stare a casa della madre.
La causa è stata istruita con produzione di documenti relativi alla situazione reddituale dei genitori e della figlia maggiorenne Per_1
Per_ Non risulta che i tempi di frequentazione tra il padre e siano cambiati e ancora oggi ella non trascorre periodi significativi presso di lui.
Dai documenti prodotti è emerso che il padre a marzo 2024 è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. Il suo ultimo giorno di lavoro è stato il 29.3.2024 (doc. prodotto il 30-4-2024); fino a quel momento dalle dichiarazioni fiscali più aggiornate (a.i. 2023), che attestano importi di poco superiori a quelli degli anni precedenti, è emerso che egli percepiva circa 1.700 euro netti mensili, a fronte di un esborso mensile fisso per la rata del mutuo, contratto per l'abitazione in cui risiede, pari ad euro 430 mensili circa. Convive con una compagna, con la quale è ragionevole ritenere che divida le spese pagina 4 di 8 domestiche (ad esempio, le utenze).
Dopo il licenziamento ha presentato domanda di il 22.5.2024; ha depositato documentazione Pt_4
dalla quale emerge che l'importo massimo erogabile a titolo di dovrebbe essere di € 1.213,80 Pt_4
mensili lorde;
il 2.5.2024 ha aperto partita iva per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti di depurazione per piscine.
La convenuta ha dichiarato che dal settembre 2023, dopo un periodo in cui ha percepito la in Pt_4
quanto disoccupata, ha reperito una nuova occupazione come badante, per la quale percepisce uno stipendio di euro 1.150 nette per 12 mensilità; deve pagare una rata mensile di mutuo pari ad euro 713, per l'abitazione ove risiede insieme alle figlie. Tali dichiarazioni non sono state contestate.
Quanto alla situazione della figlia nata nel 2004 e ad oggi ventunenne, ella ha da tempo Per_1
completato il proprio percorso professionale;
infatti, come dichiarato dalla madre all'udienza del 30-
11-2023 e non contestato, ha frequentato per tre anni le scuole superiori, conseguendo la qualifica professionale di segretaria amministrativa;
dal giugno 2022 ha iniziato a lavorare con contratto a tempo indeterminato e netto in busta paga di circa 1.500 euro mensili, come commessa in un negozio;
poi si è licenziata e nel fine settimana, da settembre 2023 a marzo 2024, ha seguito un corso di formazione per hostess di terra, che entrambi i genitori hanno contribuito a pagarle;
da febbraio 2024 ha ricominciato a lavorare con qualifica di “aiutante commessa” in un negozio dell'Outlet di Castelguelfo, per 30 ore settimanali e circa 900 euro nette mensili, con contratto a tempo determinato;
da settembre 2024 fino a marzo 2025 partecipa a un tirocinio formativo presso l'Infortunistica SA (doc. prodotto il
12.11.2024) per il quale percepisce euro 450 il primo mese ed euro 600 per i successivi, con obiettivo di acquisizione di competenze come tecnico nella gestione ed elaborazione dati.
Si rammenta che circa l'onere per il genitore di continuare a mantenere un figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età la Cassazione (26875/2023) ha recentemente ribadito: In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. pagina 5 di 8 La figlia ad oggi ventunenne, ha concluso il proprio percorso di studi con la qualifica di Per_1
segretaria amministrativa, al terzo anno delle superiori, quindi sono trascorsi ormai quattro anni;
successivamente è stata assunta quasi subito con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con uno stipendio netto mensile di almeno 1.500 euro e si è licenziata da tale impiego per propria autonoma decisione;
i genitori le hanno pagato un'ulteriore periodo di formazione, come hostess di terra;
dopo un brevissimo periodo di sospensione volontaria dell'attività lavorativa, ella ha dimostrato di essere in grado di reperire immediatamente un altro impiego come addetta alle vendite di un negozio di abbigliamento, settore nel quale si ritiene che abbia acquisito una certa esperienza, avendoci lavorato in precedenza ininterrottamente per circa un anno;
ella ha poi immediatamente trovato un impiego, come tirocinante, nel settore impiegatizio.
SI ritiene pertanto che ella, avendo ormai da tempo portato a termine il proprio percorso formativo, abbia dimostrato ampia capacità di reperire impieghi nel settore del commercio e nel settore amministrativo, e di essersi pertanto inserita pienamente, da circa tre anni, nel mondo del lavoro.
Nulla pertanto è più dovuto, a carico del padre, per il suo mantenimento.
Per_ Diversa è la situazione di , minorenne e ancora studentessa;
la somma stabilita in sede di separazione nel 2021, che era di euro 300 complessive, da intendersi – in assenza di diversa specificazione - euro 150 euro per ciascuna figlia, risulta ad oggi inadeguata, sia perché la ragazzina è cresciuta e sono aumentate le sue necessità, sia perché trascorre molto meno tempo col padre rispetto a quanto era stato previsto con la sentenza di separazione medesima. Pertanto, dalla data della domanda, il contributo paterno al di lei mantenimento va aumentato ad euro 350 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, con analoga decorrenza;
sempre dalla data della domanda, va disposta la ripartizione al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, delle spese straordinarie, definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, in ragione delle maggiori possibilità economiche paterne, essendo la situazione economica della madre resa più difficile dal fatto che il padre non contribuisca più al mantenimento della figlia in via diretta;
si osserva, infine, che l'avvenuto licenziamento del padre, trattandosi di evento recente ed avendo egli immediatamente dopo aperto partita iva per l'esercizio di un'attività in forma individuale, nonché avendo diritto alla percezione della Naspi, non si considera una modifica peggiorativa stabilizzata della sua situazione economica.
Quanto all'assegno unico per le figlie, nessuna delle parti ha chiesto di modificare la statuizione di cui alla sentenza di separazione, frutto di accordo, secondo cui esso spetta alla madre al 100%. Tale previsione va dunque confermata. pagina 6 di 8 Le spese legali vanno integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dà atto che la figlia è diventata maggiorenne ed economicamente autosufficiente e vive Per_1
con la madre, e revoca, dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'obbligo del padre di contribuire al di lei mantenimento ordinario e spese straordinarie;
Per_ 2 – dato atto che, anche in ragione dell'età della figlia (nata nel 2010 e affidata congiuntamente a entrambi i genitori), ella frequenta il padre in maniera libera, secondo accordi di volta in volta presi tra padre e figlia, e previo accordo con la madre (presso la quale è collocata in via prevalente), dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al
Per_ mantenimento di la somma di euro 350 mensili da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, con analoga decorrenza;
nonché pone, dalla stessa data, a carico del padre il 60% delle spese
Per_ straordinarie per , lasciando il 40% a carico della madre;
le spese straordinarie sono definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna che di seguito si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
pagina 7 di 8 Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Su accordo delle parti, l'assegno unico per le figlie è percepito integralmente dalla madre.
3 – compensa integralmente le spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8789/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MININI Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. GHEDINI PAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MININI SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO Controparte_1 C.F._3
CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 359 MOLINELLA presso il difensore avv. DI LEO CAMILLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da conclusioni formulate nelle note depositate rispettivamente il 14-10-2024 e 15-10-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 In data 6 agosto 2005 la ricorrente contraeva matrimonio in Stryi (Ucraina) con il Sig. Parte_1
trascritto il 16 febbraio 2017 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Molinella al n. 9,
[...]
Parte II, Serie C, anno 2017.
Per_ Dall'unione nascevano due figlie, il 28.4.2004, e il 3.10.2010; i coniugi fissavano la Per_1
residenza coniugale in Molinella (BO), Via De Amicis n. 6.
Il rapporto matrimoniale si è poi deteriorato finchè nell'estate 2019 il marito è andato a vivere altrove.
Con sentenza di separazione dell'8-6-2021 pronunciata all'esito di formulazione congiunta delle conclusioni, il Tribunale disponeva l'affidamento condiviso delle figlie e si legge inoltre nella sentenza di separazione:
[…]
pagina 2 di 8 Con sentenza emessa in data 1.8.2022, il Tribunale di Horodotskyi della regione di Lviv, Ucraina, ha deliberato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, e la suddetta sentenza di divorzio, munita di legalizzazione e traduzione in italiano, è stata trascritta presso il Comune di Molinella (BO) a cura dell'attore. Essa pronuncia solo lo scioglimento del vincolo matrimoniale (doc. 2 attore).
Si dà atto che il ricorrente chiede la revoca del contributo al mantenimento per e di pagare Per_1
Per_ euro 150 al mese per oltre al 50% delle spese straordinarie.
Egli allega che aveva reperito un impiego che la rendeva economicamente indipendente e che Per_1
poi lo abbia lasciato per decisione propria.
Produce busta paga del mese di aprile 2023 della figlia dalla quale risulta un netto mensile di euro
1.585.
La madre si costituisce affermando che abbia lasciato il lavoro per la eccessiva distanza della Per_1
sede dalla abitazione (abitazione a Molinella, sede di lavoro a Bologna Via Indipendenza); chiede che il padre versi per entrambe le figlie euro 350 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie, dal momento
Per_ che trascorre quasi tutto il tempo presso di lei, e non tempi paritari con ciascun genitore come era previsto nelle condizioni di separazione.
All'udienza del 30.11.2023 si verbalizzava quanto segue:
“la resistente sul rapporto di lavoro di cui alla busta paga prodotta da controparte fa presente che si trattava di un contratto a tempo indeterminato ma la figlia si è licenziata e ha lavorato fino al 30 luglio 2023 perché? la resistente dichiara: perché era molto scomodo, prendeva il treno al mattino e tornava alla sera e lavorava tutti i festivi, aveva due turni, uno dalle 9 del mattino fino alle 17-18, e poi un altro turno dalle 14 fino alle 21,30, ogni settimana cambiava. quanto tempo ci metteva ad andare al lavoro? quasi due ore, perché doveva prendere il treno, che spesso era in ritardo, impiegava due ore per andare e due ore per tornare. il luogo si lavoro era a Bologna, nel negozio di abbigliamento per uomo in Via Indipendenza, Pt_2 ma noi abitiamo a Molinella, ci vogliono due ore col treno per arrivare a Bologna.
pagina 3 di 8 adesso mia figlia sta facendo un corso per fare la hostess di terra, ogni sabato va a fare il corso in un hotel vicino all'aeroporto, l'ha iniziato a settembre 2023 e finisce a marzo 2024, il corso dura dalle 9 fino alle 13 ogni sabato, la società che lo organizza si chiama Inside Job, questo corso costa 2.100 euro, io e il mio ex marito lo paghiamo a metà versando euro 350 al mese.
Ogni tanto mia figlia fa la babysitter al sabato pomeriggio. mia figlia ha fatto tre anni di superiori, ha preso la qualifica come segretaria amministrativa al
Parte_3
Non so quanto prenda per fare a babysitter, non ci va tutti i sabati, finora solo due volte c'è andata.
ADR io faccio la badante da febbraio 2023, prima sono stata disoccupata per un anno e un mese, ho percepito la Naspi, il mio stipendio è 1.100.1.150 euro al mese per 12 mensilità, perché percepisco la tredicesima e il TFR insieme allo stipendio. sto pagando un mutuo di 713 euro, che avevo contratto per comprare la casa dove abito con le mie figlie. ricorrente: rispetto a quando ci siamo separati, faccio sempre lo stesso lavoro e prendo sempre lo stesso stipendio, pago un mutuo di 440 euro al mese, prendo 1.400/1.600 euro al mese, dipende da quanto giorni lavorativi faccio in un mese, io faccio l'operaio metalmeccanico, convivo con una nuova compagna, da dopo la separazione, dal 2020.”
Per_ All'udienza del 18-1-2024 era sentita , classe 2010, la quale dichiarava di non frequentare più il padre per tempi paritari rispetto alla madre, così come previsto dalle condizioni di separazione, in particolare in seguito a un episodio di un litigio molto acceso al quale aveva assistito tra il padre e la compagna, risalente a circa un anno prima.
Comunque dichiarava di avere al momento un buon rapporto col padre, di non avere paura di lui, di sentirlo spesso, che le sarebbe piaciuto che lui, come era solito fare fino a poco tempo prima, l'andasse a prendere in auto e la riaccompagnasse a casa della madre dopo gli allenamenti di pattinaggio, e che avrebbe avuto piacere di frequentarlo durante le festività e per periodi di vacanza, ma che in generale in periodo scolastico si trovava meglio stare a casa della madre.
La causa è stata istruita con produzione di documenti relativi alla situazione reddituale dei genitori e della figlia maggiorenne Per_1
Per_ Non risulta che i tempi di frequentazione tra il padre e siano cambiati e ancora oggi ella non trascorre periodi significativi presso di lui.
Dai documenti prodotti è emerso che il padre a marzo 2024 è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. Il suo ultimo giorno di lavoro è stato il 29.3.2024 (doc. prodotto il 30-4-2024); fino a quel momento dalle dichiarazioni fiscali più aggiornate (a.i. 2023), che attestano importi di poco superiori a quelli degli anni precedenti, è emerso che egli percepiva circa 1.700 euro netti mensili, a fronte di un esborso mensile fisso per la rata del mutuo, contratto per l'abitazione in cui risiede, pari ad euro 430 mensili circa. Convive con una compagna, con la quale è ragionevole ritenere che divida le spese pagina 4 di 8 domestiche (ad esempio, le utenze).
Dopo il licenziamento ha presentato domanda di il 22.5.2024; ha depositato documentazione Pt_4
dalla quale emerge che l'importo massimo erogabile a titolo di dovrebbe essere di € 1.213,80 Pt_4
mensili lorde;
il 2.5.2024 ha aperto partita iva per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti di depurazione per piscine.
La convenuta ha dichiarato che dal settembre 2023, dopo un periodo in cui ha percepito la in Pt_4
quanto disoccupata, ha reperito una nuova occupazione come badante, per la quale percepisce uno stipendio di euro 1.150 nette per 12 mensilità; deve pagare una rata mensile di mutuo pari ad euro 713, per l'abitazione ove risiede insieme alle figlie. Tali dichiarazioni non sono state contestate.
Quanto alla situazione della figlia nata nel 2004 e ad oggi ventunenne, ella ha da tempo Per_1
completato il proprio percorso professionale;
infatti, come dichiarato dalla madre all'udienza del 30-
11-2023 e non contestato, ha frequentato per tre anni le scuole superiori, conseguendo la qualifica professionale di segretaria amministrativa;
dal giugno 2022 ha iniziato a lavorare con contratto a tempo indeterminato e netto in busta paga di circa 1.500 euro mensili, come commessa in un negozio;
poi si è licenziata e nel fine settimana, da settembre 2023 a marzo 2024, ha seguito un corso di formazione per hostess di terra, che entrambi i genitori hanno contribuito a pagarle;
da febbraio 2024 ha ricominciato a lavorare con qualifica di “aiutante commessa” in un negozio dell'Outlet di Castelguelfo, per 30 ore settimanali e circa 900 euro nette mensili, con contratto a tempo determinato;
da settembre 2024 fino a marzo 2025 partecipa a un tirocinio formativo presso l'Infortunistica SA (doc. prodotto il
12.11.2024) per il quale percepisce euro 450 il primo mese ed euro 600 per i successivi, con obiettivo di acquisizione di competenze come tecnico nella gestione ed elaborazione dati.
Si rammenta che circa l'onere per il genitore di continuare a mantenere un figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età la Cassazione (26875/2023) ha recentemente ribadito: In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. pagina 5 di 8 La figlia ad oggi ventunenne, ha concluso il proprio percorso di studi con la qualifica di Per_1
segretaria amministrativa, al terzo anno delle superiori, quindi sono trascorsi ormai quattro anni;
successivamente è stata assunta quasi subito con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con uno stipendio netto mensile di almeno 1.500 euro e si è licenziata da tale impiego per propria autonoma decisione;
i genitori le hanno pagato un'ulteriore periodo di formazione, come hostess di terra;
dopo un brevissimo periodo di sospensione volontaria dell'attività lavorativa, ella ha dimostrato di essere in grado di reperire immediatamente un altro impiego come addetta alle vendite di un negozio di abbigliamento, settore nel quale si ritiene che abbia acquisito una certa esperienza, avendoci lavorato in precedenza ininterrottamente per circa un anno;
ella ha poi immediatamente trovato un impiego, come tirocinante, nel settore impiegatizio.
SI ritiene pertanto che ella, avendo ormai da tempo portato a termine il proprio percorso formativo, abbia dimostrato ampia capacità di reperire impieghi nel settore del commercio e nel settore amministrativo, e di essersi pertanto inserita pienamente, da circa tre anni, nel mondo del lavoro.
Nulla pertanto è più dovuto, a carico del padre, per il suo mantenimento.
Per_ Diversa è la situazione di , minorenne e ancora studentessa;
la somma stabilita in sede di separazione nel 2021, che era di euro 300 complessive, da intendersi – in assenza di diversa specificazione - euro 150 euro per ciascuna figlia, risulta ad oggi inadeguata, sia perché la ragazzina è cresciuta e sono aumentate le sue necessità, sia perché trascorre molto meno tempo col padre rispetto a quanto era stato previsto con la sentenza di separazione medesima. Pertanto, dalla data della domanda, il contributo paterno al di lei mantenimento va aumentato ad euro 350 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, con analoga decorrenza;
sempre dalla data della domanda, va disposta la ripartizione al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, delle spese straordinarie, definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, in ragione delle maggiori possibilità economiche paterne, essendo la situazione economica della madre resa più difficile dal fatto che il padre non contribuisca più al mantenimento della figlia in via diretta;
si osserva, infine, che l'avvenuto licenziamento del padre, trattandosi di evento recente ed avendo egli immediatamente dopo aperto partita iva per l'esercizio di un'attività in forma individuale, nonché avendo diritto alla percezione della Naspi, non si considera una modifica peggiorativa stabilizzata della sua situazione economica.
Quanto all'assegno unico per le figlie, nessuna delle parti ha chiesto di modificare la statuizione di cui alla sentenza di separazione, frutto di accordo, secondo cui esso spetta alla madre al 100%. Tale previsione va dunque confermata. pagina 6 di 8 Le spese legali vanno integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dà atto che la figlia è diventata maggiorenne ed economicamente autosufficiente e vive Per_1
con la madre, e revoca, dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'obbligo del padre di contribuire al di lei mantenimento ordinario e spese straordinarie;
Per_ 2 – dato atto che, anche in ragione dell'età della figlia (nata nel 2010 e affidata congiuntamente a entrambi i genitori), ella frequenta il padre in maniera libera, secondo accordi di volta in volta presi tra padre e figlia, e previo accordo con la madre (presso la quale è collocata in via prevalente), dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al
Per_ mantenimento di la somma di euro 350 mensili da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, con analoga decorrenza;
nonché pone, dalla stessa data, a carico del padre il 60% delle spese
Per_ straordinarie per , lasciando il 40% a carico della madre;
le spese straordinarie sono definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna che di seguito si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
pagina 7 di 8 Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Su accordo delle parti, l'assegno unico per le figlie è percepito integralmente dalla madre.
3 – compensa integralmente le spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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