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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/11/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2362 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pantaleo De Pace, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo De Pace, CP_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 18 settembre 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 25.6.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.52025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio l'11.4.1987 in AR (LE); che dalla loro unione erano nati i figli il 27.1.988 Per_1
e il 4.1.992, entrambi economicamente autonomi;
che con sentenza del Tribunale di Lecce Per_2 depositata il 19.2.2013 era stata dichiara la separazione personale dei coniugi;
di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che la situazione economica delle parti era quella specificata in atti;
di aver già definito tutti i loro rapporti con il trasferimento, da parte del sig. della nuda proprietà dell'abitazione coniugale Pt_1 ai figli e del diritto di usufrutto alla sig.ra . Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarato lo CP_1 scioglimento del matrimonio da loro contratto, senza alcuna ulteriore statuizione. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, da riqualificarsi come cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito concordatario e non civile, secondo quanto desumibile dalla certificazione in atti.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, così come dagli stessi richiesto, trattandosi di diritti disponibili e in assenza di prole minorenne.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (LE) l'11.4.1987 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 34 Parte II Parte_1 CP_1 serie A anno 1987;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.11.2025 .
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore