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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr e dif dall'Avv. Guglielmi
- Ricorrente -
contro
CP_1
- Convenuta, contumace –
OGGETTO: “IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.6.23, successivamente riunito per ragioni di connessione soggettiva al ricorso 6430/2023, la parte ricorrente espose che aveva lavorato alle dipendenze della convenuta e che in data 27.12.22 aveva ricevuto una lettera raccomandata con la quale la convenuta le comunicava il licenziamento per giusta causa, motivazione che, invece, la ricorrente riteneva del tutto insussistente. Reputando, quindi la illegittimità del recesso aziendale, chiedeva dichiararsi la illegittimità del licenziamento e ordinare alla convenuta il risarcimento del danno nella misura di legge, oltre accessori e rifusione delle spese. Chiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 22.315,09 a titolo di differenze retributive per aver sempre espletato turni di gran lunga superiori a quanto contrattualmente previsto.
La convenuta si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori.
La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Inquadrata la fattispecie in esame quale licenziamento individuale per asserita giusta causa, occorre rilevare che la convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine alla eventuale fondatezza delle circostanze addotte quali motivazioni del provvedimento espulsivo (essendo ovviamente a suo carico il relativo onere, avendo il ricorrente da parte sua documentalmente comprovato sia la esistenza del rapporto di lavoro sia lo specifico fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, la sussistenza del licenziamento dedotto).
Di conseguenza, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, non può che ritenersi processualmente acquisita la insussistenza (ovvero, la mancata prova della sussistenza) della giusta causa addotta dalla convenuta come motivazione del licenziamento impugnato in questa sede. In particolare la contestazione è chiara nell'addebitare il licenziamento ad uno specifico episodio, ossia l'aver accidentalmente causato la caduta della signora , e di aver CP_2 omesso di informare dell'episodio i responsabili della struttura. Ebbene tale specifico episodio non risulta provato, in particolare non si comprende come sia caduta l'anziana e quale siano le responsabilità della ricorrente al riguardo. I testi escussi non erano presenti infatti all'episodio. Né può farsi discendere il licenziamento dalla generale incuria nel disbrigo delle mansioni imputata alla ricorrente, anche nella relazione dell'assistente sociale Dott.ssa versata in atti. Le precedenti Per_1 contestazioni non hanno dato luogo a provvedimenti disciplinari, infatti, e l'unico episodio contestato all'atto del licenziamento non appare provato.
Acclarata la evidente illegittimità del licenziamento, occorre ora verificarne le conseguenze dal punto di vista sanzionatorio.
Trattasi di datore di lavoro che impiega, pacificamente, meno di 15 dipendenti, sicchè è applicabile la particolare tutela indennitaria apprestata dal cd jobs act, trattandosi di lavoratrice assunta dopo il
7.3.15.
Dall'accoglimento del ricorso, dunque, discendono le conseguenze di cui all'art. 4 Decreto legislativo 23 del 2015, dovendosi quindi dichiarare estinto il rapporto e dovendosi condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria per la quale, pure considerati i parametri di cui all'art. 8 della l. 604 del 1966 secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.194 del 2018, equo appare il ragguaglio a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, trattandosi di un rapporto di lavoro dalla durata breve in una azienda molto piccola.
Non appare per contro provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro full time da parte della ricorrente, che risultava assunta per 20 ore settimanali. In particolare non risulta provato lo svolgimento dei turni indicati in ricorso, di sette ore l'uno, e addirittura del turno notturno. I testi escussi hanno confermato un orario di 4 ore con alcune ore di lavoro supplementare, regolarmente retribuite. Il turno notturno veniva svolto sempre da una sola dipendente, . Non è stato Parte_2 pertanto in alcun modo confermato l'assunto attoreo della sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto full time, articolato in tre turni, di cui uno notturno. Sotto questo profilo pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese possono essere compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
2. Rigetta il ricorso per il resto;
3. Spese compensate
Taranto, 4.12.25
Il Tribunale – Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria LEONE
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr e dif dall'Avv. Guglielmi
- Ricorrente -
contro
CP_1
- Convenuta, contumace –
OGGETTO: “IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.6.23, successivamente riunito per ragioni di connessione soggettiva al ricorso 6430/2023, la parte ricorrente espose che aveva lavorato alle dipendenze della convenuta e che in data 27.12.22 aveva ricevuto una lettera raccomandata con la quale la convenuta le comunicava il licenziamento per giusta causa, motivazione che, invece, la ricorrente riteneva del tutto insussistente. Reputando, quindi la illegittimità del recesso aziendale, chiedeva dichiararsi la illegittimità del licenziamento e ordinare alla convenuta il risarcimento del danno nella misura di legge, oltre accessori e rifusione delle spese. Chiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 22.315,09 a titolo di differenze retributive per aver sempre espletato turni di gran lunga superiori a quanto contrattualmente previsto.
La convenuta si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori.
La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Inquadrata la fattispecie in esame quale licenziamento individuale per asserita giusta causa, occorre rilevare che la convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine alla eventuale fondatezza delle circostanze addotte quali motivazioni del provvedimento espulsivo (essendo ovviamente a suo carico il relativo onere, avendo il ricorrente da parte sua documentalmente comprovato sia la esistenza del rapporto di lavoro sia lo specifico fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, la sussistenza del licenziamento dedotto).
Di conseguenza, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, non può che ritenersi processualmente acquisita la insussistenza (ovvero, la mancata prova della sussistenza) della giusta causa addotta dalla convenuta come motivazione del licenziamento impugnato in questa sede. In particolare la contestazione è chiara nell'addebitare il licenziamento ad uno specifico episodio, ossia l'aver accidentalmente causato la caduta della signora , e di aver CP_2 omesso di informare dell'episodio i responsabili della struttura. Ebbene tale specifico episodio non risulta provato, in particolare non si comprende come sia caduta l'anziana e quale siano le responsabilità della ricorrente al riguardo. I testi escussi non erano presenti infatti all'episodio. Né può farsi discendere il licenziamento dalla generale incuria nel disbrigo delle mansioni imputata alla ricorrente, anche nella relazione dell'assistente sociale Dott.ssa versata in atti. Le precedenti Per_1 contestazioni non hanno dato luogo a provvedimenti disciplinari, infatti, e l'unico episodio contestato all'atto del licenziamento non appare provato.
Acclarata la evidente illegittimità del licenziamento, occorre ora verificarne le conseguenze dal punto di vista sanzionatorio.
Trattasi di datore di lavoro che impiega, pacificamente, meno di 15 dipendenti, sicchè è applicabile la particolare tutela indennitaria apprestata dal cd jobs act, trattandosi di lavoratrice assunta dopo il
7.3.15.
Dall'accoglimento del ricorso, dunque, discendono le conseguenze di cui all'art. 4 Decreto legislativo 23 del 2015, dovendosi quindi dichiarare estinto il rapporto e dovendosi condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria per la quale, pure considerati i parametri di cui all'art. 8 della l. 604 del 1966 secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.194 del 2018, equo appare il ragguaglio a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, trattandosi di un rapporto di lavoro dalla durata breve in una azienda molto piccola.
Non appare per contro provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro full time da parte della ricorrente, che risultava assunta per 20 ore settimanali. In particolare non risulta provato lo svolgimento dei turni indicati in ricorso, di sette ore l'uno, e addirittura del turno notturno. I testi escussi hanno confermato un orario di 4 ore con alcune ore di lavoro supplementare, regolarmente retribuite. Il turno notturno veniva svolto sempre da una sola dipendente, . Non è stato Parte_2 pertanto in alcun modo confermato l'assunto attoreo della sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto full time, articolato in tre turni, di cui uno notturno. Sotto questo profilo pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese possono essere compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
2. Rigetta il ricorso per il resto;
3. Spese compensate
Taranto, 4.12.25
Il Tribunale – Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria LEONE