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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IN TO (C.F. ) e dall'avv. C.F._1
NC AN LI C.F. ) elettivamente domiciliata in C.F._2
VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv.
IN TO
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. : ) rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE Controparte_2 P.IVA_2
BO (CF ) elettivamente domiciliata in Tricase (LE), alla via CodiceFiscale_4
Cadorna n. 11 presso il difensore avv. BO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno come segue: per parte attrice Pt_1
- dare atto che l' - sede di Forlì ha erogato in favore del Sig. le Pt_1 Persona_1
prestazioni di indennità di accompagnamento e pensione di invalidità civile di cui al proprio ricorso introduttivo;
- condannare, conseguentemente, il Sig. in solido con la propria compagnia Controparte_1
assicuratrice in persona suo del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, a corrispondere all' che agisce in surroga, la somma di € Pt_1
121.365,63 risultante dalla sommatoria delle voci indicate nel punto n. 8 dell'esposizione in fatto, oltre agli importi per rivalutazione e interessi che matureranno sino al saldo;
- rigettare ogni altra domanda e/o eccezione elevate dalla Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.
Per CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
I) Rigettare l'avversa domanda siccome integralmente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
II) In ogni caso dare atto che ha corrisposto all' la somma di € 64.400,00 in data Controparte_2 Pt_1
02/10/2020 e dichiarare congrua e satisfattiva detta somma assolvendo la deducente da ogni ulteriore avversa pretesa;
III) in via gradata, determinare l'eventuale obbligazione risarcitoria di per i pregiudizi Controparte_2
riportati dal sig. aventi medesima natura di quelli indennizzati dall' secondo gli Persona_1 Pt_1
ordinari criteri civilistici;
IV) accertare nei limiti del solo danno civilistico le somme eventualmente dovute all secondo i Pt_1
criteri della responsabilità civile, nei limiti della minoritaria quota di responsabilità del sig. CP_1
e dedotto l'importo di € 64.400/00 già corrisposto in favore dell' in data 02/10/2020
[...] Pt_1 previo suo adeguamento all'attualità, secondo i noti principi affermati dalla Suprema Corte in punto di versamento di acconti ante liquidazione giudiziale;
V) vinte o quanto meno compensate le spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' , di seguito anche “ o “il ricorrente”) Pt_1 Controparte_3 Pt_1
depositava ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. nel quale allegava di avere erogato ope legis al proprio assicurato, Sig. prestazioni assistenziali a titolo di invalidità civile a seguito di un Persona_1
incidente stradale in cui il Sig. era rimasto coinvolto in data 03/06/2017. Il sinistro si Persona_1
verificò in Meldola (FC) - Strada Collina, mentre lo stesso conduceva il proprio velocipede, Per_1
assicurato, all'epoca dell'evento, con la compagnia ed era Controparte_4
cagionato dal convenuto mentre questi era alla guida dell'autovettura di sua Controparte_1
proprietà, marca FIAT, modello PUNTO, targata DL189LV, ed assicurata con
[...]
con polizza n. 274762578. In seguito al verificarsi del sinistro, il ricorrente attivava CP_2
regolarmente la procedura ex artt. 41 della legge n. 183/10 e 142 del d.lgs. n. 209/05 (diritto di surroga) avendo erogato le seguenti prestazioni: a. pensione di inabilità, categoria IO n. 15026534
(leggi nn. 382/70 e 222/84 e ss.mm.ii.), ammontante ad € 160.483,11; b. indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, cat. INVCIV n. 07050957 (legge n. 328/70 e ss.mm.ii.)
ammontante ad € 3.812,14.
In data 02/10/2010, la compagnia di assicurazioni effettuava, in favore Controparte_2
dell' un primo versamento di € 64.400,00, a parziale riconoscimento del credito da Pt_1
quest'ultimo vantato in forza del sopra citato diritto di surroga ex lege previsto. Pertanto, ad oggi, ad avviso del ricorrente, il residuo debito residuo nei confronti dell' ammonta: - quanto alla Pt_1
pensione di inabilità di cui al punto 6/a che precede, ad € 96.083,11 per sorte capitale e ad €
20.639,74 per gli accessori di legge maturati e calcolati alla data del 12/07/2023, cui vanno aggiunti quelli successivamente maturati e maturandi, oltre alle spese amministrative e legali pari ad € 18.00; - quanto all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali di cui al punto 6/b che precede,
ad € 3.812,14 per sorte capitale e ad € 812,64 per agli accessori di legge maturati e calcolati alla data del 12/07/2023, cui vanno aggiunti le spese amministrative e legali pari ad € 18.00.
Ad avviso del ricorrente, sussiste il diritto e la legittimazione di per le somme integralmente Pt_1
corrisposte, in quanto l'eventuale concorso di colpa non potrebbe rilevare quale motivo di riduzione,
in proporzione alla misura della colpa accertata in capo alla vittima del sinistro, degli importi dovuti all' in sede di surroga nei diritti dell'assicurato. Pertanto, il diniego opposto dalle controparti Pt_1
all'integrale ristoro sarebbe ingiustificato.
Non si costituiva in giudizio il sig. (di seguito anche “il convenuto”), dichiarato Controparte_1
contumace alla udienza del 9 ottobre 2024.
Si costituiva in giudizio tempestivamente (di seguito anche “ o “la Controparte_2 CP_2
Compagnia” o “la convenuta”) per sentire accolte le seguenti conclusioni:
“I) Rigettare l'avversa domanda siccome integralmente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
II) In ogni caso dare atto che ha corrisposto all' la somma di € 64.400,00 in data Controparte_2 Pt_1
02/10/2020 e dichiarare congrua e satisfattiva detta somma assolvendo la deducente da ogni ulteriore avversa pretesa;
III) in via gradata, determinare l'eventuale obbligazione risarcitoria di per i pregiudizi Controparte_2
riportati dal sig. aventi medesima natura di quelli indennizzati dall' secondo gli Persona_1 Pt_1
ordinari criteri civilistici;
IV) accertare nei limiti del solo danno civilistico le somme eventualmente dovute all secondo i Pt_1
criteri della responsabilità civile, nei limiti della minoritaria quota di responsabilità del sig. CP_1
e dedotto l'importo di € 64.400/00 già corrisposto in favore dell' in data 02/10/2020
[...] Pt_1
previo suo adeguamento all'attualità, secondo i noti principi affermati dalla Suprema Corte in punto di versamento di acconti ante liquidazione giudiziale;
V) vinte o quanto meno compensate le spese di lite”.
Ad avviso della convenuta, il sinistro in questione si verificava senza colpa né responsabilità del convenuto. Infatti, ad avviso di in sella al suo velocipede, in capo ad un CP_2 Persona_1
gruppo di 10/12 ciclisti (su strada stretta dell'ampiezza di metri 4, sita fuori dal centro abitato),
viaggiava completamente spostato a sinistra, per giunta affiancato ad altro ciclista e, nel procedere in velocità per il tratto in discesa percorso, giunto all'altezza di una curva, nel tentativo di evitare l'auto condotta da che proveniva dal senso di marcia opposto occupando regolarmente la Controparte_1
sua corsia, frenava energicamente venendo così sbalzato dalla sua bicicletta senza che si verificasse urto tra i mezzi alcuno, impattando poi con il corpo l'auto del convenuto che nulla poteva per evitare quanto precede, avendo oltretutto già sterzato alla sua destra alla vista del velocipede fino a fuoriuscire dalla sede stradale.
Quanto alle risultanze della perizia svolta in sede penale, essa non sarebbe opponibile alla
Compagnia, esclusa dal procedimento penale e, in ogni caso, anch'essa escluderebbe la sussistenza di un impatto fra la vettura del convenuto e la bicicletta condotta dal sig. confermando che il Per_1
ciclista procedeva in prossimità del centro strada e che il manto stradale era dissestato, mentre irrilevante sarebbe il presunto scostamento della vettura dal margine destro, peraltro giustificato dalla presenza di banchina cedevole.
Pertanto, sussisterebbe responsabilità esclusiva o quanto meno preponderante del sig. nella Per_1
determinazione del sinistro, sì che la pretesa del ricorrente dovrebbe essere contenuta nei limiti della sola quota di danno civilistico che dovesse rimanere accertata a carico del convenuto. Inoltre, Pt_1
non avrebbe adeguatamente dimostrato la perdita, assoluta e permanente, da parte del sig. Per_1
della capacità lavorativa, essendo dunque non inabile al lavoro. Analoghe considerazioni varrebbero per i ratei di indennità di accompagnamento. Eccepiva ancora la convenuta che di quale sia il reale danno civilistico patito dal sig. non vi sarebbe traccia alcuna in atti, avendo l' Per_1 Pt_1
meramente ritenuto che gli fosse sufficiente dimostrare la verificazione del sinistro e l'avvenuto riconoscimento di prestazioni a beneficio del onde poter richiedere l'intero ammontare di Per_1
queste ultime ai supposti responsabili. In ogni caso, il solo danno civilistico che sarebbe CP_2
tenuta a risarcire al ricorrente sarebbe costituito dall'ammontare di quei pochi contributi mancanti al onde beneficiare della pensione di vecchiaia, essendo la pensione di inabilità stata oltretutto Per_1
concessa in larga misura in ragione dei contributi già versati all' ante sinistro;
il tutto, senza Pt_1
considerare il concorso di colpa e le relative conseguenze in tema di somme esigibili dall'ente previdenziale, nel senso che ove mai l' desse prova di sussistenza ed entità di un danno Pt_1
civilistico sofferto dal in nesso causale con il sinistro della medesima natura di quello Per_1
indennizzato dall'assicuratore, da tale danno civilistico andrà detratto un importo pari alla percentuale del maggioritario concorso di colpa dello stesso e solo per l'importo residuo, al netto del Per_1
concorso di colpa, potrà essere ammessa surroga Parte_1
Rilevava da ultimo la Compagnia che il sig. aveva ottenuto l'importo di € 54.000/00 a titolo di Per_1
indennizzo in virtù di polizza infortuni Ramo 02, somma da scomputarsi dal danno civilistico;
eccepiva la convenuta che la somma di euro 64.400,00 già corrisposta da sarebbe CP_2
ampiamente satisfattiva di ogni pretesa.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il primo tema oggetto di contestazione fra le parti consiste nella rilevanza dell'asserito concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro;
per vero, in prima istanza, la convenuta eccepisce che non sarebbe dovuta alcuna somma a titolo di surroga ad stante la Pt_1
responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro. Per_1
Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità si è evidenziato che: “il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è
sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9002 del 21/03/2022).
Nel caso di specie, nell'ipotesi in cui fosse accertata, in base agli atti, la responsabilità esclusiva del sig.
nella causazione del sinistro, il diritto di surroga di nei confronti di sarebbe Per_1 Pt_1 CP_2
pari a 0,00. Dalla lettura di quanto presente agli atti di causa (doc. 1 e doc. 8 fascicolo parte attrice), si evince che il sinistro ebbe con prevalente probabilità a verificarsi per il predominante fattore causale costituito dalla condotta dello stesso ciclista danneggiato, il quale procedeva a forte velocità, discosto dal margine destro della strada e che, avvedendosi della vettura che procedeva in senso opposto,
perdeva il controllo del veicolo, venendo sbalzato contro la vettura e così subendo lesioni;
dall'altro canto, il perito (doc. 8, cit.) rinviene una condotta rimproverabile anche in capo al conducente della vettura, attribuendo valenza concausale al fatto che quest'ultimo viaggiasse, come il ciclista, discosto dal margine destro (peraltro in presenza di segnale di banchina cedevole). Ruolo concausale, seppure non meglio quantificato, viene dal perito attribuito anche alle scarse condizioni di manutenzione del manto stradale e della segnaletica. Ricordando che la violazione della norma di comportamento del
Codice della Strada assume rilievo, nella determinazione della dinamica di un sinistro, nella misura in cui essa abbia contribuito causalmente alla verificazione del sinistro stesso, è evidente, alla luce delle seppur stringate risultanze istruttorie sopra valorizzate, che l'apporto causale del convenuto nella determinazione del sinistro è minoritario e non può ritenersi superiore alla quota del 20%, anche tenendo in considerazione i fattori causali ulteriori ed indipendenti dalle rispettive condotte dei conducenti dei veicoli, sopra menzionati.
Pertanto, conformemente ai principi di cui alla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata,
l'importo passibile di surrogazione è determinato dalla somma dovuta a titolo risarcitorio, defalcata della quota dell'80%. È dunque ulteriormente necessario l'accertamento della sussistenza del diritto, da parte dell'assistito,
al riconoscimento di un importo risarcitorio, di analoga qualità rispetto alla prestazione ottenuta a livello previdenziale. Più precisamente, nella giurisprudenza di legittimità si è statuito che “la domanda di surrogazione proposta dal nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente Pt_1
ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 29787 del 2023); invero, come si evince dalla normativa di settore e dalla consultazione del sito internet e dei canali istituzionali la Pt_1
pensione di inabilità è una prestazione economica erogata a domanda, in favore di lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (cfr.,
legge n. 222 del 1984, art. 2); è dunque necessaria la prova, da fornirsi secondo i parametri della responsabilità civile, che il sinistro abbia comportato la perdita irreversibile della capacità lavorativa;
la circostanza, nella fattispecie, è contestata. Bene, è evidente e risulta anche dalla documentazione in atti (doc. 8, cit.), che il sig. all'esito del sinistro, subì lesioni. Agli atti, tuttavia, non è presente Per_1
alcuna prova atta alla dimostrazione, civilistica, della irreversibile perdita, da parte del sig. Per_1
della capacità lavorativa come conseguenza del sinistro, ovvero della sua diminuzione e dei parametri per la relativa quantificazione, stante che la documentazione prodotta da e relativa al Pt_1
riconoscimento della pensione costituisce, in ogni caso, documentazione di formazione unilaterale redatta secondo criteri diversi da quelli civilistico risarcitori. E' vero che, presumibilmente, le gravi lesioni patite dal ciclista ebbero ad incidere in negativo anche sulla capacità di lavoro di quest'ultimo;
è tuttavia vero anche che (la circostanza è incontestata) versò comunque al ricorrente CP_2
l'importo di euro 64.400,00 e che, in ogni caso, la surroga non potrebbe superare la quota del 20%
del danno civilistico, per le ragioni sopra menzionate. Analoghe considerazioni valgano con riferimento all'indennità di accompagnamento.
Conclusivamente, la domanda formulata da non può essere accolta, difettandone i Pt_1 presupposti e la prova.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014, e successive integrazioni e modifiche, parametri minimi per tutte le fasi ed esclusa la fase istruttoria, scaglione corrispondente al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge le domande tutte di;
Parte_2
2) Condanna altresì a rimborsare alla Parte_2
parte resistente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano Controparte_2
in € 4217,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IN TO (C.F. ) e dall'avv. C.F._1
NC AN LI C.F. ) elettivamente domiciliata in C.F._2
VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv.
IN TO
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. : ) rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE Controparte_2 P.IVA_2
BO (CF ) elettivamente domiciliata in Tricase (LE), alla via CodiceFiscale_4
Cadorna n. 11 presso il difensore avv. BO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno come segue: per parte attrice Pt_1
- dare atto che l' - sede di Forlì ha erogato in favore del Sig. le Pt_1 Persona_1
prestazioni di indennità di accompagnamento e pensione di invalidità civile di cui al proprio ricorso introduttivo;
- condannare, conseguentemente, il Sig. in solido con la propria compagnia Controparte_1
assicuratrice in persona suo del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, a corrispondere all' che agisce in surroga, la somma di € Pt_1
121.365,63 risultante dalla sommatoria delle voci indicate nel punto n. 8 dell'esposizione in fatto, oltre agli importi per rivalutazione e interessi che matureranno sino al saldo;
- rigettare ogni altra domanda e/o eccezione elevate dalla Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.
Per CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
I) Rigettare l'avversa domanda siccome integralmente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
II) In ogni caso dare atto che ha corrisposto all' la somma di € 64.400,00 in data Controparte_2 Pt_1
02/10/2020 e dichiarare congrua e satisfattiva detta somma assolvendo la deducente da ogni ulteriore avversa pretesa;
III) in via gradata, determinare l'eventuale obbligazione risarcitoria di per i pregiudizi Controparte_2
riportati dal sig. aventi medesima natura di quelli indennizzati dall' secondo gli Persona_1 Pt_1
ordinari criteri civilistici;
IV) accertare nei limiti del solo danno civilistico le somme eventualmente dovute all secondo i Pt_1
criteri della responsabilità civile, nei limiti della minoritaria quota di responsabilità del sig. CP_1
e dedotto l'importo di € 64.400/00 già corrisposto in favore dell' in data 02/10/2020
[...] Pt_1 previo suo adeguamento all'attualità, secondo i noti principi affermati dalla Suprema Corte in punto di versamento di acconti ante liquidazione giudiziale;
V) vinte o quanto meno compensate le spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' , di seguito anche “ o “il ricorrente”) Pt_1 Controparte_3 Pt_1
depositava ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. nel quale allegava di avere erogato ope legis al proprio assicurato, Sig. prestazioni assistenziali a titolo di invalidità civile a seguito di un Persona_1
incidente stradale in cui il Sig. era rimasto coinvolto in data 03/06/2017. Il sinistro si Persona_1
verificò in Meldola (FC) - Strada Collina, mentre lo stesso conduceva il proprio velocipede, Per_1
assicurato, all'epoca dell'evento, con la compagnia ed era Controparte_4
cagionato dal convenuto mentre questi era alla guida dell'autovettura di sua Controparte_1
proprietà, marca FIAT, modello PUNTO, targata DL189LV, ed assicurata con
[...]
con polizza n. 274762578. In seguito al verificarsi del sinistro, il ricorrente attivava CP_2
regolarmente la procedura ex artt. 41 della legge n. 183/10 e 142 del d.lgs. n. 209/05 (diritto di surroga) avendo erogato le seguenti prestazioni: a. pensione di inabilità, categoria IO n. 15026534
(leggi nn. 382/70 e 222/84 e ss.mm.ii.), ammontante ad € 160.483,11; b. indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, cat. INVCIV n. 07050957 (legge n. 328/70 e ss.mm.ii.)
ammontante ad € 3.812,14.
In data 02/10/2010, la compagnia di assicurazioni effettuava, in favore Controparte_2
dell' un primo versamento di € 64.400,00, a parziale riconoscimento del credito da Pt_1
quest'ultimo vantato in forza del sopra citato diritto di surroga ex lege previsto. Pertanto, ad oggi, ad avviso del ricorrente, il residuo debito residuo nei confronti dell' ammonta: - quanto alla Pt_1
pensione di inabilità di cui al punto 6/a che precede, ad € 96.083,11 per sorte capitale e ad €
20.639,74 per gli accessori di legge maturati e calcolati alla data del 12/07/2023, cui vanno aggiunti quelli successivamente maturati e maturandi, oltre alle spese amministrative e legali pari ad € 18.00; - quanto all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali di cui al punto 6/b che precede,
ad € 3.812,14 per sorte capitale e ad € 812,64 per agli accessori di legge maturati e calcolati alla data del 12/07/2023, cui vanno aggiunti le spese amministrative e legali pari ad € 18.00.
Ad avviso del ricorrente, sussiste il diritto e la legittimazione di per le somme integralmente Pt_1
corrisposte, in quanto l'eventuale concorso di colpa non potrebbe rilevare quale motivo di riduzione,
in proporzione alla misura della colpa accertata in capo alla vittima del sinistro, degli importi dovuti all' in sede di surroga nei diritti dell'assicurato. Pertanto, il diniego opposto dalle controparti Pt_1
all'integrale ristoro sarebbe ingiustificato.
Non si costituiva in giudizio il sig. (di seguito anche “il convenuto”), dichiarato Controparte_1
contumace alla udienza del 9 ottobre 2024.
Si costituiva in giudizio tempestivamente (di seguito anche “ o “la Controparte_2 CP_2
Compagnia” o “la convenuta”) per sentire accolte le seguenti conclusioni:
“I) Rigettare l'avversa domanda siccome integralmente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
II) In ogni caso dare atto che ha corrisposto all' la somma di € 64.400,00 in data Controparte_2 Pt_1
02/10/2020 e dichiarare congrua e satisfattiva detta somma assolvendo la deducente da ogni ulteriore avversa pretesa;
III) in via gradata, determinare l'eventuale obbligazione risarcitoria di per i pregiudizi Controparte_2
riportati dal sig. aventi medesima natura di quelli indennizzati dall' secondo gli Persona_1 Pt_1
ordinari criteri civilistici;
IV) accertare nei limiti del solo danno civilistico le somme eventualmente dovute all secondo i Pt_1
criteri della responsabilità civile, nei limiti della minoritaria quota di responsabilità del sig. CP_1
e dedotto l'importo di € 64.400/00 già corrisposto in favore dell' in data 02/10/2020
[...] Pt_1
previo suo adeguamento all'attualità, secondo i noti principi affermati dalla Suprema Corte in punto di versamento di acconti ante liquidazione giudiziale;
V) vinte o quanto meno compensate le spese di lite”.
Ad avviso della convenuta, il sinistro in questione si verificava senza colpa né responsabilità del convenuto. Infatti, ad avviso di in sella al suo velocipede, in capo ad un CP_2 Persona_1
gruppo di 10/12 ciclisti (su strada stretta dell'ampiezza di metri 4, sita fuori dal centro abitato),
viaggiava completamente spostato a sinistra, per giunta affiancato ad altro ciclista e, nel procedere in velocità per il tratto in discesa percorso, giunto all'altezza di una curva, nel tentativo di evitare l'auto condotta da che proveniva dal senso di marcia opposto occupando regolarmente la Controparte_1
sua corsia, frenava energicamente venendo così sbalzato dalla sua bicicletta senza che si verificasse urto tra i mezzi alcuno, impattando poi con il corpo l'auto del convenuto che nulla poteva per evitare quanto precede, avendo oltretutto già sterzato alla sua destra alla vista del velocipede fino a fuoriuscire dalla sede stradale.
Quanto alle risultanze della perizia svolta in sede penale, essa non sarebbe opponibile alla
Compagnia, esclusa dal procedimento penale e, in ogni caso, anch'essa escluderebbe la sussistenza di un impatto fra la vettura del convenuto e la bicicletta condotta dal sig. confermando che il Per_1
ciclista procedeva in prossimità del centro strada e che il manto stradale era dissestato, mentre irrilevante sarebbe il presunto scostamento della vettura dal margine destro, peraltro giustificato dalla presenza di banchina cedevole.
Pertanto, sussisterebbe responsabilità esclusiva o quanto meno preponderante del sig. nella Per_1
determinazione del sinistro, sì che la pretesa del ricorrente dovrebbe essere contenuta nei limiti della sola quota di danno civilistico che dovesse rimanere accertata a carico del convenuto. Inoltre, Pt_1
non avrebbe adeguatamente dimostrato la perdita, assoluta e permanente, da parte del sig. Per_1
della capacità lavorativa, essendo dunque non inabile al lavoro. Analoghe considerazioni varrebbero per i ratei di indennità di accompagnamento. Eccepiva ancora la convenuta che di quale sia il reale danno civilistico patito dal sig. non vi sarebbe traccia alcuna in atti, avendo l' Per_1 Pt_1
meramente ritenuto che gli fosse sufficiente dimostrare la verificazione del sinistro e l'avvenuto riconoscimento di prestazioni a beneficio del onde poter richiedere l'intero ammontare di Per_1
queste ultime ai supposti responsabili. In ogni caso, il solo danno civilistico che sarebbe CP_2
tenuta a risarcire al ricorrente sarebbe costituito dall'ammontare di quei pochi contributi mancanti al onde beneficiare della pensione di vecchiaia, essendo la pensione di inabilità stata oltretutto Per_1
concessa in larga misura in ragione dei contributi già versati all' ante sinistro;
il tutto, senza Pt_1
considerare il concorso di colpa e le relative conseguenze in tema di somme esigibili dall'ente previdenziale, nel senso che ove mai l' desse prova di sussistenza ed entità di un danno Pt_1
civilistico sofferto dal in nesso causale con il sinistro della medesima natura di quello Per_1
indennizzato dall'assicuratore, da tale danno civilistico andrà detratto un importo pari alla percentuale del maggioritario concorso di colpa dello stesso e solo per l'importo residuo, al netto del Per_1
concorso di colpa, potrà essere ammessa surroga Parte_1
Rilevava da ultimo la Compagnia che il sig. aveva ottenuto l'importo di € 54.000/00 a titolo di Per_1
indennizzo in virtù di polizza infortuni Ramo 02, somma da scomputarsi dal danno civilistico;
eccepiva la convenuta che la somma di euro 64.400,00 già corrisposta da sarebbe CP_2
ampiamente satisfattiva di ogni pretesa.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il primo tema oggetto di contestazione fra le parti consiste nella rilevanza dell'asserito concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro;
per vero, in prima istanza, la convenuta eccepisce che non sarebbe dovuta alcuna somma a titolo di surroga ad stante la Pt_1
responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro. Per_1
Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità si è evidenziato che: “il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è
sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9002 del 21/03/2022).
Nel caso di specie, nell'ipotesi in cui fosse accertata, in base agli atti, la responsabilità esclusiva del sig.
nella causazione del sinistro, il diritto di surroga di nei confronti di sarebbe Per_1 Pt_1 CP_2
pari a 0,00. Dalla lettura di quanto presente agli atti di causa (doc. 1 e doc. 8 fascicolo parte attrice), si evince che il sinistro ebbe con prevalente probabilità a verificarsi per il predominante fattore causale costituito dalla condotta dello stesso ciclista danneggiato, il quale procedeva a forte velocità, discosto dal margine destro della strada e che, avvedendosi della vettura che procedeva in senso opposto,
perdeva il controllo del veicolo, venendo sbalzato contro la vettura e così subendo lesioni;
dall'altro canto, il perito (doc. 8, cit.) rinviene una condotta rimproverabile anche in capo al conducente della vettura, attribuendo valenza concausale al fatto che quest'ultimo viaggiasse, come il ciclista, discosto dal margine destro (peraltro in presenza di segnale di banchina cedevole). Ruolo concausale, seppure non meglio quantificato, viene dal perito attribuito anche alle scarse condizioni di manutenzione del manto stradale e della segnaletica. Ricordando che la violazione della norma di comportamento del
Codice della Strada assume rilievo, nella determinazione della dinamica di un sinistro, nella misura in cui essa abbia contribuito causalmente alla verificazione del sinistro stesso, è evidente, alla luce delle seppur stringate risultanze istruttorie sopra valorizzate, che l'apporto causale del convenuto nella determinazione del sinistro è minoritario e non può ritenersi superiore alla quota del 20%, anche tenendo in considerazione i fattori causali ulteriori ed indipendenti dalle rispettive condotte dei conducenti dei veicoli, sopra menzionati.
Pertanto, conformemente ai principi di cui alla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata,
l'importo passibile di surrogazione è determinato dalla somma dovuta a titolo risarcitorio, defalcata della quota dell'80%. È dunque ulteriormente necessario l'accertamento della sussistenza del diritto, da parte dell'assistito,
al riconoscimento di un importo risarcitorio, di analoga qualità rispetto alla prestazione ottenuta a livello previdenziale. Più precisamente, nella giurisprudenza di legittimità si è statuito che “la domanda di surrogazione proposta dal nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente Pt_1
ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 29787 del 2023); invero, come si evince dalla normativa di settore e dalla consultazione del sito internet e dei canali istituzionali la Pt_1
pensione di inabilità è una prestazione economica erogata a domanda, in favore di lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (cfr.,
legge n. 222 del 1984, art. 2); è dunque necessaria la prova, da fornirsi secondo i parametri della responsabilità civile, che il sinistro abbia comportato la perdita irreversibile della capacità lavorativa;
la circostanza, nella fattispecie, è contestata. Bene, è evidente e risulta anche dalla documentazione in atti (doc. 8, cit.), che il sig. all'esito del sinistro, subì lesioni. Agli atti, tuttavia, non è presente Per_1
alcuna prova atta alla dimostrazione, civilistica, della irreversibile perdita, da parte del sig. Per_1
della capacità lavorativa come conseguenza del sinistro, ovvero della sua diminuzione e dei parametri per la relativa quantificazione, stante che la documentazione prodotta da e relativa al Pt_1
riconoscimento della pensione costituisce, in ogni caso, documentazione di formazione unilaterale redatta secondo criteri diversi da quelli civilistico risarcitori. E' vero che, presumibilmente, le gravi lesioni patite dal ciclista ebbero ad incidere in negativo anche sulla capacità di lavoro di quest'ultimo;
è tuttavia vero anche che (la circostanza è incontestata) versò comunque al ricorrente CP_2
l'importo di euro 64.400,00 e che, in ogni caso, la surroga non potrebbe superare la quota del 20%
del danno civilistico, per le ragioni sopra menzionate. Analoghe considerazioni valgano con riferimento all'indennità di accompagnamento.
Conclusivamente, la domanda formulata da non può essere accolta, difettandone i Pt_1 presupposti e la prova.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014, e successive integrazioni e modifiche, parametri minimi per tutte le fasi ed esclusa la fase istruttoria, scaglione corrispondente al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge le domande tutte di;
Parte_2
2) Condanna altresì a rimborsare alla Parte_2
parte resistente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano Controparte_2
in € 4217,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti