Trib. Forli, sentenza 14/10/2025, n. 604
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Sentenza 14 ottobre 2025

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Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti, ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa dall'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale attore, contro il Sig. [Controparte_1], convenuto contumace, e contro la compagnia assicuratrice [Controparte_2], convenuta. L'INPS agiva in surroga, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 121.365,63, oltre rivalutazione e interessi, quale residuo credito per prestazioni di indennità di accompagnamento e pensione di invalidità civile erogate al Sig. [Persona_1] a seguito di un incidente stradale occorso il 03/06/2017, nel quale il Sig. [Persona_1], conducente di un velocipede, era entrato in collisione con l'autovettura del Sig. [Controparte_1], assicurata con la [Controparte_2]. L'attore lamentava l'erogazione di € 160.483,11 per pensione di inabilità e € 3.812,14 per indennità di accompagnamento, a fronte di un acconto di € 64.400,00 già versato dalla compagnia assicuratrice. La compagnia convenuta, [Controparte_2], chiedeva il rigetto della domanda, eccependo l'infondatezza in fatto e diritto, la non prova del danno, e in via subordinata, la dichiarazione di congruità della somma già versata, la determinazione dell'obbligazione risarcitoria nei limiti del danno civilistico, tenendo conto della minoritaria quota di responsabilità del Sig. [Controparte_1] e deducendo l'acconto già corrisposto. La convenuta sosteneva la responsabilità esclusiva o preponderante del ciclista, evidenziando la sua condotta di marcia a sinistra, in velocità, e il tentativo di evitare l'auto, con conseguente perdita di controllo e impatto con la vettura. Contestava inoltre la prova della perdita assoluta e permanente della capacità lavorativa del Sig. [Persona_1] e l'entità del danno civilistico, deducendo anche un indennizzo di € 54.000,00 percepito dal Sig. [Persona_1] da una polizza infortuni.

Il Tribunale ha respinto integralmente le domande dell'INPS, condannando l'attore a rimborsare alla compagnia convenuta le spese di lite. Il Giudice ha innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto di surroga dell'ente previdenziale è limitato al danno effettivamente causato dal terzo responsabile e all'ammontare dell'indennità erogata, dovendo essere defalcata la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato. Nel caso di specie, pur riconoscendo una condotta concausale anche del conducente dell'autovettura, attribuita in misura minoritaria (non superiore al 20%), il Tribunale ha ritenuto che l'INPS non avesse fornito la prova del danno civilistico effettivo subito dal Sig. [Persona_1] in conseguenza del sinistro, in particolare la perdita irreversibile della capacità lavorativa, elemento necessario per la quantificazione del danno secondo i criteri civilistici. La documentazione prodotta dall'INPS, relativa al riconoscimento della pensione di inabilità, è stata considerata di formazione unilaterale e redatta secondo criteri diversi da quelli risarcitori. Pertanto, in assenza della prova del danno civilistico e della sua quantificazione, i presupposti per l'accoglimento della domanda di surroga sono risultati mancanti. Le spese di lite sono state liquidate in favore della compagnia convenuta, tenendo conto dei parametri minimi per tutte le fasi processuali, escluso quella istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Forli, sentenza 14/10/2025, n. 604
    Giurisdizione : Trib. Forli
    Numero : 604
    Data del deposito : 14 ottobre 2025

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