Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1571
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    Il Comune ha provato la notifica dell'avviso di accertamento mediante raccomandata A.R. con avviso di deposito, ritirato dal destinatario. Tale avviso non è stato impugnato, rendendo definitivo il credito.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere impositivo e di riscossione

    L'ingiunzione di pagamento è stata notificata entro i termini di decadenza previsti dall'art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006, tenendo conto della sospensione COVID.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Non è intervenuta la prescrizione del credito, atteso che questa si perfeziona dopo il decorso di cinque anni dal consolidamento del credito, ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1571
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1571
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo