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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1571/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5227/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 PI -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 235 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 17.5.2024, depositato il 13.6.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 235/23, notificata il 18.3.2024, emessa dal Comune di Palagonia per omesso pagamento TASI, anno d'imposta 2014. con la quale
è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 479,00, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la decadenza dal potere impositivo e di riscossione e la prescrizione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Palagonia ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto l'inammissibilità del ricorso avendo previamente notificato l'avviso di accertamento divenuto definitivo e avendo notificato l'atto impugnato entro i termini di legge, considerata la sospensione COVID.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
Lo è il primo motivo, stante che il Comune ha provato, producendo in atti la copia della raccomandata A.R e della ricevuta di ritorno, che l'avviso di accertamento è stato notificato il 30.12.2019, lasciando avviso di deposito per assenza del destinatario. Atto ritirato il
Nominativo_22.1.2020 dalla sig.ra , giusta identificazione come in atti. Tale avviso di accertamento non è stato oggetto di impugnazione per cui il credito del Comune è divenuto definitivo. Non coglie nel segno neppure l'eccezione di decadenza. La successiva ingiunzione di pagamento impugnata, infatti, è stata notificata il 18.3.2024, quindi nel termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo), termine cui va aggiunto il periodo di sospensione COVID, ovvero trattandosi di ingiunzione in scadenza nel 2022, per la quale il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo
2020, il termine per la notifica è stato prorogato di 542 giorni, per cui il termine per la notifica scadeva il 25.6.2024.
È del tutto ovvio che non è neppure intervenuta alcuna prescrizione del credito, atteso che questa si perfeziona dopo il decorso di cinque anni a decorrere dal momento in cui il credito si è consolidato, ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
220,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Giudice
NZ IA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5227/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 PI -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 235 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 17.5.2024, depositato il 13.6.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 235/23, notificata il 18.3.2024, emessa dal Comune di Palagonia per omesso pagamento TASI, anno d'imposta 2014. con la quale
è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 479,00, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la decadenza dal potere impositivo e di riscossione e la prescrizione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Palagonia ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto l'inammissibilità del ricorso avendo previamente notificato l'avviso di accertamento divenuto definitivo e avendo notificato l'atto impugnato entro i termini di legge, considerata la sospensione COVID.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
Lo è il primo motivo, stante che il Comune ha provato, producendo in atti la copia della raccomandata A.R e della ricevuta di ritorno, che l'avviso di accertamento è stato notificato il 30.12.2019, lasciando avviso di deposito per assenza del destinatario. Atto ritirato il
Nominativo_22.1.2020 dalla sig.ra , giusta identificazione come in atti. Tale avviso di accertamento non è stato oggetto di impugnazione per cui il credito del Comune è divenuto definitivo. Non coglie nel segno neppure l'eccezione di decadenza. La successiva ingiunzione di pagamento impugnata, infatti, è stata notificata il 18.3.2024, quindi nel termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo), termine cui va aggiunto il periodo di sospensione COVID, ovvero trattandosi di ingiunzione in scadenza nel 2022, per la quale il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo
2020, il termine per la notifica è stato prorogato di 542 giorni, per cui il termine per la notifica scadeva il 25.6.2024.
È del tutto ovvio che non è neppure intervenuta alcuna prescrizione del credito, atteso che questa si perfeziona dopo il decorso di cinque anni a decorrere dal momento in cui il credito si è consolidato, ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
220,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Giudice
NZ IA