TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/01/1981, rappresentata e difesa dell'avv. FOIADELLI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
convenuto contumace con il Curatore speciale per la figlia minore avv. e l'intervento del Pubblico Persona_1
Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni:
per , come in atti;
Parte_1
per il CURATORE SPECIALE, come in atti;
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in VAPRIO D'ADDA (MI) il 21.09.2002, dalla cui unione sono nate le figlie il 25.03.2007 e il 31.07.2013. Per_2 Per_3
I coniugi si separavano consensualmente con verbale in data il 21.03.2023, alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Bergamo n. 552/2023 del 2 febbraio 2023, R.G. n. 89/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
n VAPRIO D'ADDA (MI) il 21.09.2002, (anno 2002, atto n. 6, reg. VAPRIO D'ADDA,
[...]
parte I);
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
VAPRIO D'ADDA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/01/1981, rappresentata e difesa dell'avv. FOIADELLI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
convenuto contumace con il Curatore speciale per la figlia minore avv. e l'intervento del Pubblico Persona_1
Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni:
per , come in atti;
Parte_1
per il CURATORE SPECIALE, come in atti;
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in VAPRIO D'ADDA (MI) il 21.09.2002, dalla cui unione sono nate le figlie il 25.03.2007 e il 31.07.2013. Per_2 Per_3
I coniugi si separavano consensualmente con verbale in data il 21.03.2023, alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Bergamo n. 552/2023 del 2 febbraio 2023, R.G. n. 89/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
n VAPRIO D'ADDA (MI) il 21.09.2002, (anno 2002, atto n. 6, reg. VAPRIO D'ADDA,
[...]
parte I);
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
VAPRIO D'ADDA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano