Articolo 29 della Legge 31 luglio 2002, n. 179
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28 agosto 2002
Art. 29. (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183). 1. All' articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti".
2. All' articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:"; la lettera d) e' abrogata e alla lettera e) le parole: "rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente" sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , il comitato istituzionale e' presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed e' composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attivita' culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio e' interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorita' di bacino che partecipa con voto consultivo".
4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' sostituito dal seguente:
"5. Il comitato tecnico e' organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso e' presieduto dal segretario generale dell'autorita' di bacino ed e' costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Il comitato tecnico puo' essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e puo' comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile".
Note all'art. 29:
- Il nuovo testo dell' art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , recante: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difsa del suolo). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a caratte nazionale, verificandone l'attuazione.
3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.
4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".
- Il nuovo testo dell'art. 5 della citata legge n. 183/1989 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). - 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilita' del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all' art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , nonche' la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
d) (abrogato);
e) opera, ai sensi dell' art. 2, commi 5 e 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h).".
- Il nuovo testo dell'art.12 della citata legge n. 183/1989 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). - 1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale e' istituita l'Autorita' di bacino, che opera in conformita' agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , il comitato istituzionale e' presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed e' composto: dal predetto Minstro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attivita' culturali, ovvero dai Sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio e' interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorita' di bacino che partecipa con voto consultivo.
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del piano di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 ;
g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmnatici di cui all'art. 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il comitato tecnico e' organo di consulenza istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso e' presieduto dal segretario generale dell'autorita' di bacino ed e' costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all' art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Il comitato tecnico puo' essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e puo' comprendere anche un rappresentate del Dipartimento della protezione civile.
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni perve-nutegli.
7. il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri dele-gatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalita' del piano medesimo;
g) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario generale e' nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, e' articolata negli uffici; a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.
10. Le Autorita' di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.".
Entrata in vigore il 28 agosto 2002