Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 217
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, dato che l'avviso bonario risulta regolarmente notificato tramite PEC.

  • Rigettato
    Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente della cartella di pagamento

    La notifica via PEC risulta ritualmente eseguita all'indirizzo tratto dai pubblici registri, come comprovato dalle ricevute prodotte. Le doglianze circa la pretesa irregolarità della notificazione non trovano alcun riscontro documentale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato rigettato.

  • Rigettato
    Richiesta ordinanza produzione documentale

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato rigettato.

  • Rigettato
    Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta ex adverso

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato rigettato.

  • Rigettato
    Insussistenza pretesa creditoria

    Il motivo di censura relativo al difetto del presupposto impositivo è risultato sfornito di prova.

  • Rigettato
    Conformità legale resa da soggetto privo della potestà di autenticazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato rigettato.

  • Rigettato
    Prescrizione pretesa creditoria e decadenza potere accertativo

    Non sussiste la dedotta prescrizione, essendo il termine stato interrotto dalla notifica della comunicazione di irregolarità nel 2021 e tenuto conto delle sospensioni normative intervenute nel periodo emergenziale da Covid-19.

  • Rigettato
    Invalidità insanabile notificazione PEC da indirizzo non risultante dai pubblici registri

    La notifica tramite Pec di un atto impositivo tributario da un indirizzo Pec non risultante nei pubblici elenchi, non inficia 'ex se' la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 217
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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