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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
EL ND, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3005/2023 depositato il 14/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003834907 IVA-ALIQUOTE 2020
- RUOLO n. 550022/23 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente alle ore 11:24
Resistente/Appellato: si rimette alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella di pagamento n. 29120230003834907, notificatagli via PEC il 21.04.2023, nonché il ruolo esattoriale n. 550022/2023, asseritamente mai notificato, inerente al controllo automatizzato della liquidazione Iva III° Trimestre del 2017, sulla base dei seguenti motivi: 1)
Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico. Invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato;
2) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Invalidità insanabile della cartella di pagamento;
3) Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L.
212/2000. 4) Richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia;
5) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta ex adverso.
Soluzione art. 112 c.p.c.; 6) Insussistenza pretesa creditoria;
7) Conformità legale resa da soggetto privo della potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati. Violazione artt. 3, 24 e 111 Cost. Violazione art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/92. Inammissibilità/inidoneità produzione documentale. Necessità produzione originali ex art. 26, comma 5, DPR 602/73; 8) Prescrizione pretesa creditoria e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore;
9) Invalidità insanabile notificazione. Violazione art. 16 ter L. 288/2012, artt.
4 e 6 D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 e art. 26, comma 2, D.P.R. 602/73. Notificazione PEC effettuata da indirizzo non risultante dai pubblici registri.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per le doglianze attinenti al merito impositivo e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore. Ha comunque sostenuto la ritualità della notificazione a mezzo PEC, comprovata dalle ricevute di accettazione e consegna, e la conformità della cartella al modello legale.
È intervenuta volontariamente in giudizio la Direzione Provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate, dapprima con atto di intervento del 2024 e successivamente con nuovo atto sostitutivo, ribadendo l'infondatezza del ricorso.
L'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione attiva e ha comunque controdedotto nel merito, evidenziando che la cartella impugnata trae origine dal controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972 sulla dichiarazione IVA del terzo trimestre 2020, regolarmente presentata dalla contribuente, notificata nei termini decadenziali e preceduta da comunicazione d'irregolarità.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha dato prova dell'avvenuta notifica dell'avviso bonario in data
30.09.2021, mediante PEC indirizzata alla società ricorrente, producendo in giudizio le relative ricevute di accettazione e consegna in formato .eml, comprovanti la regolare trasmissione e ricezione del messaggio.
Con memoria illustrativa depositata per l'udienza del 12.12.2025, la parte ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie difese, insistendo sulla radicale nullità della costituzione dell'Agente della riscossione per difetto di valida procura alle liti;
sull'inammissibilità degli atti di intervento volontario dell'Agenzia delle
Entrate e sulla irregolare formazione del contraddittorio ex artt. 101 e 111 Cost., con conseguente inesistenza giuridica degli atti di resistenza.
Ha ribadito altresì l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta ex adverso e l'insussistenza della pretesa creditoria.
All'udienza del 12.12.2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Deve essere primieramente disattesa l'eccezione di irregolarità della delega per la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Osserva questo Giudice che l'Agente della riscossione può stare in giudizio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.
n. 546 del 1992, "direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”. Nella circostanza, agli atti risulta depositata procura speciale conferita dall'Avv. Nominativo_2, nella sua qualità di direttore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale delega vari dipendenti conferendo, a far data dal 1° luglio 2023, procura speciale ai Responsabili delle strutture organizzative di seguito riportate, in via disgiunta tra loro a rappresentare in giudizio l'Agenzia.
Orbene, nella fattispecie in esame, il Responsabile del Contenzioso Regionale-Atti Introduttivi del Giudizio, dott. Nominativo_3, risulta destinatario di tale delega, valida per la rappresentanza dell'Agenzia in giudizio e per la sottoscrizione della relativa memoria difensiva.
Parimenti infondata è la censura relativa all'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, che risulta ammissibile in quanto soggetto titolare della pretesa impositiva e, dunque, portatore di un interesse diretto e qualificato alla partecipazione al giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib. Ordinanza n. 26281/2025).
Nel merito, la cartella impugnata trae origine dal controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633/1972, effettuato sulla dichiarazione IVA del terzo trimestre 2017, regolarmente presentata dalla contribuente.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova dell'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità in data 30 settembre 2021, mediante PEC indirizzata alla società ricorrente, producendo le relative ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml", pienamente idonee a comprovare la regolarità della trasmissione e della ricezione del messaggio. Tale comunicazione non risulta essere stata impugnata, con conseguente consolidamento della pretesa.
Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'eventuale omessa notifica dell'avviso bonario non determinerebbe alcuna invalidità della cartella, trattandosi di adempimento non costitutivo della pretesa tributaria e nel caso di specie, peraltro, l'avviso risulta regolarmente notificato. Ne consegue l'inammissibilità delle censure di merito volte a contestare la debenza del tributo.
Questo giudicante si soffermerà, quindi, unicamente sui vizi propri dedotti avverso la cartella impugnata, rilevandone l'insussistenza. Ed invero, la notificazione via PEC risulta ritualmente eseguita all'indirizzo tratto dai pubblici registri, come comprovato dalle ricevute prodotte, e le doglianze circa la pretesa irregolarità della notificazione, la conformità degli atti e la loro autenticazione non trovano alcun riscontro documentale, rivelandosi meramente assertive.
Quanto all'indirizzo pec dell'Ente mittente, la Cassazione (Cass.ord. n. 14417/2025) chiarisce definitivamente che la notifica tramite Pec di un atto impositivo tributario da un indirizzo Pec non risultante nei pubblici elenchi, non inficia "ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Non sussiste neppure la dedotta prescrizione, essendo il termine stato interrotto dalla notifica della comunicazione di irregolarità nel 2021 e tenuto conto delle sospensioni normative intervenute nel periodo emergenziale da Covid-19.
Sfornito di prova è risultato il motivo di censura relativo al difetto del presupposto impositivo, così come assolutamente generico risulta il vizio di legge lamentato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate per l'intero applicando il DM 55/2014 aggiornato al
2022, per le fasi celebrate (studio, introduttiva, trattazione) secondo i parametri per le controversie di valore ricompreso da € 26.001 a € 52.000 (come indicato da parte attrice), e poste a carico del ricorrente con applicazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992 essendosi entrambi i resistenti costituiti in giudizio con propri dipendenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la cartella esattoriale impugnata.
Pone a carico della parte soccombente le spese di lite liquidate, applicata la riduzione del 20%, in €. 1.662,44 per ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS LL RT VA NT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
EL ND, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3005/2023 depositato il 14/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003834907 IVA-ALIQUOTE 2020
- RUOLO n. 550022/23 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente alle ore 11:24
Resistente/Appellato: si rimette alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella di pagamento n. 29120230003834907, notificatagli via PEC il 21.04.2023, nonché il ruolo esattoriale n. 550022/2023, asseritamente mai notificato, inerente al controllo automatizzato della liquidazione Iva III° Trimestre del 2017, sulla base dei seguenti motivi: 1)
Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico. Invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato;
2) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Invalidità insanabile della cartella di pagamento;
3) Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L.
212/2000. 4) Richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia;
5) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta ex adverso.
Soluzione art. 112 c.p.c.; 6) Insussistenza pretesa creditoria;
7) Conformità legale resa da soggetto privo della potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati. Violazione artt. 3, 24 e 111 Cost. Violazione art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/92. Inammissibilità/inidoneità produzione documentale. Necessità produzione originali ex art. 26, comma 5, DPR 602/73; 8) Prescrizione pretesa creditoria e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore;
9) Invalidità insanabile notificazione. Violazione art. 16 ter L. 288/2012, artt.
4 e 6 D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 e art. 26, comma 2, D.P.R. 602/73. Notificazione PEC effettuata da indirizzo non risultante dai pubblici registri.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per le doglianze attinenti al merito impositivo e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore. Ha comunque sostenuto la ritualità della notificazione a mezzo PEC, comprovata dalle ricevute di accettazione e consegna, e la conformità della cartella al modello legale.
È intervenuta volontariamente in giudizio la Direzione Provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate, dapprima con atto di intervento del 2024 e successivamente con nuovo atto sostitutivo, ribadendo l'infondatezza del ricorso.
L'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione attiva e ha comunque controdedotto nel merito, evidenziando che la cartella impugnata trae origine dal controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972 sulla dichiarazione IVA del terzo trimestre 2020, regolarmente presentata dalla contribuente, notificata nei termini decadenziali e preceduta da comunicazione d'irregolarità.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha dato prova dell'avvenuta notifica dell'avviso bonario in data
30.09.2021, mediante PEC indirizzata alla società ricorrente, producendo in giudizio le relative ricevute di accettazione e consegna in formato .eml, comprovanti la regolare trasmissione e ricezione del messaggio.
Con memoria illustrativa depositata per l'udienza del 12.12.2025, la parte ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie difese, insistendo sulla radicale nullità della costituzione dell'Agente della riscossione per difetto di valida procura alle liti;
sull'inammissibilità degli atti di intervento volontario dell'Agenzia delle
Entrate e sulla irregolare formazione del contraddittorio ex artt. 101 e 111 Cost., con conseguente inesistenza giuridica degli atti di resistenza.
Ha ribadito altresì l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta ex adverso e l'insussistenza della pretesa creditoria.
All'udienza del 12.12.2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Deve essere primieramente disattesa l'eccezione di irregolarità della delega per la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Osserva questo Giudice che l'Agente della riscossione può stare in giudizio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.
n. 546 del 1992, "direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”. Nella circostanza, agli atti risulta depositata procura speciale conferita dall'Avv. Nominativo_2, nella sua qualità di direttore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale delega vari dipendenti conferendo, a far data dal 1° luglio 2023, procura speciale ai Responsabili delle strutture organizzative di seguito riportate, in via disgiunta tra loro a rappresentare in giudizio l'Agenzia.
Orbene, nella fattispecie in esame, il Responsabile del Contenzioso Regionale-Atti Introduttivi del Giudizio, dott. Nominativo_3, risulta destinatario di tale delega, valida per la rappresentanza dell'Agenzia in giudizio e per la sottoscrizione della relativa memoria difensiva.
Parimenti infondata è la censura relativa all'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, che risulta ammissibile in quanto soggetto titolare della pretesa impositiva e, dunque, portatore di un interesse diretto e qualificato alla partecipazione al giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib. Ordinanza n. 26281/2025).
Nel merito, la cartella impugnata trae origine dal controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633/1972, effettuato sulla dichiarazione IVA del terzo trimestre 2017, regolarmente presentata dalla contribuente.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova dell'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità in data 30 settembre 2021, mediante PEC indirizzata alla società ricorrente, producendo le relative ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml", pienamente idonee a comprovare la regolarità della trasmissione e della ricezione del messaggio. Tale comunicazione non risulta essere stata impugnata, con conseguente consolidamento della pretesa.
Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'eventuale omessa notifica dell'avviso bonario non determinerebbe alcuna invalidità della cartella, trattandosi di adempimento non costitutivo della pretesa tributaria e nel caso di specie, peraltro, l'avviso risulta regolarmente notificato. Ne consegue l'inammissibilità delle censure di merito volte a contestare la debenza del tributo.
Questo giudicante si soffermerà, quindi, unicamente sui vizi propri dedotti avverso la cartella impugnata, rilevandone l'insussistenza. Ed invero, la notificazione via PEC risulta ritualmente eseguita all'indirizzo tratto dai pubblici registri, come comprovato dalle ricevute prodotte, e le doglianze circa la pretesa irregolarità della notificazione, la conformità degli atti e la loro autenticazione non trovano alcun riscontro documentale, rivelandosi meramente assertive.
Quanto all'indirizzo pec dell'Ente mittente, la Cassazione (Cass.ord. n. 14417/2025) chiarisce definitivamente che la notifica tramite Pec di un atto impositivo tributario da un indirizzo Pec non risultante nei pubblici elenchi, non inficia "ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Non sussiste neppure la dedotta prescrizione, essendo il termine stato interrotto dalla notifica della comunicazione di irregolarità nel 2021 e tenuto conto delle sospensioni normative intervenute nel periodo emergenziale da Covid-19.
Sfornito di prova è risultato il motivo di censura relativo al difetto del presupposto impositivo, così come assolutamente generico risulta il vizio di legge lamentato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate per l'intero applicando il DM 55/2014 aggiornato al
2022, per le fasi celebrate (studio, introduttiva, trattazione) secondo i parametri per le controversie di valore ricompreso da € 26.001 a € 52.000 (come indicato da parte attrice), e poste a carico del ricorrente con applicazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992 essendosi entrambi i resistenti costituiti in giudizio con propri dipendenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la cartella esattoriale impugnata.
Pone a carico della parte soccombente le spese di lite liquidate, applicata la riduzione del 20%, in €. 1.662,44 per ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS LL RT VA NT