CASS
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2025, n. 40724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40724 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL FE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/08/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto;
udito l'avvocato Vittorio Marco Messora, difensore di FE LL, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Milano, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sul ricorso proposto da FE LL, previa riqualificazione del reato ascritto al capo B) nell'ipotesi prevista dall'art. 318 cod. pen., ha disposto le misure congiunte del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di esercitare la professione di architetto e di svolgere attività di impresa e ricoprire uffici difettivi di persone giuridiche per la durata di un anno, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. del Tribunale di Milano con l'ordinanza emessa il 30 luglio 2025 per la imputazione provvisoria relativa al reato di Penale Sent. Sez. 6 Num. 40724 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 12/11/2025 corruzione propria di cui agli artt. 110, 319 cod. pen. (capo B), riqualificato ai sensi dell'art. 318 cod.pen. in assenza di elementi di prova che il conflitto di interessi del IN si sia tradotto concretamente nell'esercizio deviato della discrezionalità amministrativa dall'interesse pubblico. Il reato di corruzione di cui al capo B) è contestato in concorso con LO DI, per avere questi, nella qualità di assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano, favorito la nomina di IN quale presidente della Commissione, e per averlo appoggiato con il conferimento il 12 gennaio 2023 del "patrocinio gratuito" del Comune di Milano assegnato al progetto di rigenerazione urbana denominato "Studio dei Nodi e Porte metropolitane Milano 2050", curato dallo "Studio IN" S.p.a., grazie al quale il predetto professionista, poteva dare inizio e impulso ad una propria imponente iniziativa speculativa volta alla trasformazione urbanistica del territorio di vaste aree della periferia di Milano, perché agevolato dalla spendita del logo comunale nella ricerca di finanziatori e investitori privati con cui stipulare accordi di partenariato pubblico e privato (PPP), con quote di edificazione riservate alla ERS (Edilizia Residenziale Sociale), al fine di giustificare l'interesse pubblico sotteso ad un progetto solo apparentemente teorico-accademico ma che mirava in realtà a lucrare "alte parcelle" senza curarsi dell'assetto urbanistico vigente, ed anzi mirando a discostarsi dalle prescrizioni morfologiche dettate dal PGT (Piano di Governo del Territorio), enendo così ad attuare un diverso "PGT ombra", secondo la definizione emersa dalla messaggistica acquisita agli atti. La corruzione di cui al capo B) riguarda più specificamente il rapporto di collaborazione professionale intercorso tra IN e FE LL, quale menager e socio della società di ingegneria J+S S.p.a, attraverso il quale IN otteneva ingenti remunerazioni in cambio della messa a disposizione della propria funzione di presidente della Commissione per il Paesaggio, favorendo l'approvazione in Commissione dei progetti presentati dalla predetta società, in palese conflitto di interessi e con l'aiuto dell'assessore DI, che ne avrebbe favorito il buon esito. In tal modo IN condizionava le scelte urbanistiche della città di Milano in accordo con l'assessore DI, che lo agevolava sia attraverso il conferimento del "gratuito patrocinio", di cui si è detto, e sia partecipando e stimolando incontri con operatori e investitori privati per la realizzazione dei progetti urbanistici elaborati in accordo dalla 3 + S S.p.a e dallo Studio IN. A riscontro dell'accordo corruttivo si riportano le chat estrapolate dai telefoni sequestrati e la messaggistica intercorsa tra DI, IN e FE LL, che dimostrerebbero che le collaborazioni tra IN e LL sono intervenute dopo che il primo era stato nominato presidente della Commissione, a riprova che 2 le remunerazioni professionali rappresentavano, anche se non fittizie, il prezzo della corruzione. A differenza dell'ordinanza genetica in cui la corruzione era stata qualificata come corruzione propria per atti contrari, individuati nella partecipazione alle delibere nelle quali venivano concessi i pareri favorevoli ai progetti della J+S di FE LL (più specificamente i progetti Goccia-Bonvisa, Via Palizzi, Via Pisani, e via Gardella 2), in violazione degli obblighi di astensione, il Tribunale del riesame ha riqualificato il reato ai sensi dell'art. 318 cod. pen., in assenza di elementi dimostrativi che il conflitto di interessi del IN si sia tradotto concretamente nell'esercizio deviato della discrezionalità amministrativa rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico, trattandosi di progetti che sono stati approvati all'unanimità anche dagli altri dieci componenti della Commissione, mancando la prova di un loro coinvolgimento. Con riferimento ai progetti di "via Palizzi 89"e "via Pisani", nell'ordinanza del riesame si assume che LL avrebbe versato al IN le somme di 30 mila euro e di 50 mila euro, senza giustificazione in alcun accordo professionale e che, quindi, si tratterebbe di elargizioni giustificate solo dall'accordo corruttivo (desunte dal rinvenimento nel PC di IN di alcune annotazioni contabili riferite a "Palizzi 89" e "via Pisani", progetti non curati dallo studio IN). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, FE LL chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la carenza di motivazione per avere il Tribunale desunto la prova di un accordo corruttivo tra IN e LL attribuendo una valenza illecita a dei regolari contratti di collaborazione professionale intercorsi pubblicamente tra di essi senza dare rilievo alla effettività delle prestazioni professionali svolte. Inoltre, si adduce che l'ordinanza impugnata ha confuso lo studio "Porte Metropolitane" - Milano 2050", di carattere teorico-accademico realizzato esclusivamente dall'architetto IN senza il coinvolgimento di LL, che ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Milano, con la c.d. "Strategia dei Nodi", ossia i progetti di analisi strategica, elaborazione e mappatura dati nell'ambito della proprietà immobiliare sviluppati da PP IN insieme alla società J+S di FE LL e confluiti in due progetti di P.P.P. (partenariato pubblico e privato) relativi ai nodi PH e TA. L'ordinanza impugnata risulta gravemente carente sotto il profilo motivazionale laddove si ravvisa la corruzione nell'accordo lecito tra due professionisti interessati ai due progetti predetti senza considerare che entrambi i progetti non hanno neppure raggiunto la soglia di valutazione della Commissione 3 per il Paesaggio, perché valutati come non sorretti da un interesse pubblico, ed uno di essi risulta essere stato bocciato con provvedimento firmato proprio dall'assessore DI, ritenuto complice dell'accordo corruttivo. Quanto, poi, alla concessione del Patrocinio del Comune allo studio "Porte Metropolitane"- Milano 2050" si osserva che essa non riveste la valenza criminale attribuitagli nell'ordinanza, trattandosi di una "iniziativa, non avente scopo di lucro, rivolta a vantaggio dell'intera cittadinanza e che non prevede alcun tipo di spesa, costo o introito" per il Comune. Le stesse censure si muovono avverso il pregiudizio manifestato rispetto agli accordi di "Partenariato Pubblico-Privato" (PPP) che nel PGT del Comune di Milano, sono espressamente previsti, come strumento generale e con specifico riferimento ai "Nodi". Lo scambio di messaggi tra IN e DI non dimostra alcuna attività illecita, in quanto gli incontri tra i privati che avrebbero finanziato i progetti PH e TA non erano affatto clandestini e irregolari, bensì confronti preliminari avvenuti in sedi istituzionali tra la parte pubblica e la parte privata espressamente previsti dal Codice degli appalti. Peraltro, la presentazione nominativa e congiunta dei progetti sui predetti "Nodi" rendeva palese l'interesse comune di LL e di IN, con conseguente prevedibile doverosa astensione da parte del pubblico ufficiale ove tale progetto fosse mai giunto al vaglio della Commissione, cosa non verificatasi come detto. L'inesistenza del patto corruttivo risulta evidente se si considera che la Commissione adotta le proprie deliberazioni collegialmente, che i suoi pareri non sono vincolanti e che il blocco dei progetto di P.P.P. in fase preliminare contraddice la ipotesi accusatoria, essendo prevista per legge la valutazione preliminare della Giunta Comunale per il conferimento della valenza di interesse pubblico al progetto di P.P.P., e solo dopo interviene il parere consultivo della Commissione del paesaggio, senza vincoli per la decisione finale che spetta all'autorità amministrativa competente ad emettere il titolo edilizio. Pertanto, le modalità con cui si sono poi svolte le procedure amministrative oltre a contraddire l'ipotesi della messa a disposizione della funzione pubblica di IN, confermano anche l'assenza del pericolo per l'interesse pubblico che costituisce il fondamento del reato previsto dall'art. 318 cod.pen. La Commissione del Paesaggio non preclude ai suoi componenti di esercitare la libera professione, essendo il ruolo pubblico un munus gratuito che non vieta la prosecuzione dell'attività professionale, fatte salve le incompatibilità che si traducono nell'obbligo di astensione dal partecipare alla deliberazione. 4 Si osserva, poi, che le utilità che IN avrebbe conseguito sono riferite ai tre contratti di collaborazione: il primo attiene ad una consulenza per il Comune di MO, il secondo al "Nodo Famagosta" ed il terzo all'edificio di "via Lecco". A tale riguardo si adduce che il contratto di consulenza non interessa le mansioni pubbliche svolte da IN che si riferiscono all'ambito del Comune di Milano, quello di TA è stato bocciato sul nascere, mentre quello di "via Lecco" si è definito con il parere negativo della Commissione per il Paesaggio, con delibera in cui IN si è astenuto. Si censura la valenza indiziaria riconosciuta al rinvenimento delle due annotazione nel personal computer sequestrato al Ma ri NI : "25000 palizzi pisani" e "30000 palizzi pisani". A tale riguardo è stato provato da FE LL che la fattura n. 9 del 29 luglio 2022 dello studio IN - quella considerata dalla G.d.F. come creata ad arte per dare una parvenza di giustificazione alle predette annotazioni - è risultata al contrario emessa per una prestazione effettivamente svolta a favore della società 3+S di LL in adempimento di un mandato professionale ricevuto da MO CI AC, e che la circostanza che IN si sia avvalso della facoltà di non rispondere diversamente da LL non può essere interpretata in modo negativo per quest'ultimo che ha fornito e documentato una ricostruzione alternativa dell'accusa nei suoi confronti. Ribadisce, poi, il ricorrente che la ipotesi accusatoria risulta illogica perché non si comprende, visti i risultati negativi dei progetti a firma congiunta 3+S e studio IN, quale possa essere stato il vantaggio assicurato a LL in cambio delle utilità attribuite al corrotto. I termini del patto corruttivo non sono chiari e sono oggetto di deduzione congetturale postulando l'esercizio dei poteri pubblici favorevoli per il privato dal solo conferimento degli incarichi professionali del tutto leciti, tenuto conto che tutti i pagamenti di 3+S sono stati corrisposti per attività professionali effettivamente svolte e correttamente contabilizzate in favore di IN, per contratti di collaborazione che sono rimasti al di fuori dell'ambito di influenza del IN, tenuto conto di quanto osservato sui loro esiti amministrativi. In tal modo, la violazione del dovere di astensione - evento a valle - diviene prova dell'accordo corruttivo - evento a monte - sulla base di un ragionamento che è solo congetturale, ancor più perché si è dato atto da parte del Tribunale con la riqualificazione ai sensi dell'art. 318 cod. pen. che i pareri espressi dalla Commissione anche se favorevoli alla società .3+S non sono stati ritenuti tali da configurare un atto contrario ai doveri di ufficio, in mancanza di prova di un esercizio deviato del potere discrezionale lesivo dell'interesse pubblico. 5 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, co. 1, lett. c) per aver valorizzato quale indice del pericolo di recidiva la mera attività professionale svolta dall'architetto LL, dando rilievo anche ad accordi di lavoro che fuoriescono dall'ambito del Comune di Milano, quindi, dall'ambito territoriale nel quale si sono svolti i fatti, non essendo emersa alcuna influenza politica dell'assessore DI al di fuori del Comune di Milano con cui peraltro il LL non ha mai avuto alcuna interlocuzione diretta, e ciò vale ancor di più dopo le dimissioni di IN, lo scioglimento dell'intera Commissione paesaggio dal maggio 2025 e le dimissioni dell'assessore DI. 2.3. Con il terzo motivo deduce l'assenza di una motivazione logica a giustificazione della durata delle misure applicate nel massimo di un anno e del cumulo delle misure interdittive, potendosi soddisfare le ravvisate esigenze anche solo con la interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione, mentre appare sproporzionata la misura che impedisce l'esercizio della professione nel campo privato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. Va innanzitutto premesso che nella corruzione, indifferentemente sia per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. che per atto contrario ex art. 319 cod. pen., è indispensabile l'accertamento del rapporto sinallagmatico tra l'esercizio della funzione pubblica o il compimento dell'atto e l'utilità ricevuta o promessa dal privato corruttore (vedi, Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088). La corruzione presuppone che vi sia una stretta ed univoca correlazione, intesa come reciproca corrispettività o rapporto di causa ed effetto, tra la dazione o promessa di utilità e l'esercizio della funzione pubblica, non potendosi ravvisare un tale nesso nel caso in cui la dazione/promessa non sia strettamente finalizzata ad incidere sull'esercizio della funzione o dei poteri pubblici ma abbia una propria autonoma ragione di essere, che prescinde dall'esercizio della funzione pubblica, anche se da essa il privato possa trarre ipotetici e futuri vantaggi non oggetto di alcun accordo ma soltanto "occasionati" dall'esercizio dei poteri pubblici. L'accertamento del nesso di corrispettività tra le reciproche prestazioni oggetto dell'accordo impone il massimo rigore quando l'utilità che si assume offerta in cambio non sia costituita da una dazione priva di giustificazione, ma rappresenti, come nel caso di specie, la remunerazione di un incarico professionale regolarmente assunto ed effettivamente svolto. 6 Pur essendo indubbio che nella nozione di utilità oggetto della dazione o promessa possa rientrare anche il conferimento di un lecito e regolare incarico professionale, tuttavia, perché possa attribuirsi a tale rapporto professionale la natura di controprestazione illecita dell'accordo corruttivo in rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione o dei poteri del pubblico ufficiale, è necessario che non vi siano incertezze sulla esistenza del pregresso accordo corruttivo, non potendosi desumere dal conferimento di un regolare incarico professionale ad un pubblico ufficiale e, quindi, da remunerazioni aventi una propria lecita causa negoziale perché non vietate dalla legge, e dalla conseguente posizione di conflitto di interessi e successiva violazione dell'obbligo di astensione, l'esistenza di un accordo corruttivo. Nel caso di dazioni o promesse di utilità in favore di un pubblico funzionario prive di giustificazione la prova dell'accordo corruttivo può ragionevolmente trovare supporto nella stessa dazione o promessa di denaro, ancor più quando ad essa segua il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, diversamente, nel caso di regolari incarichi di collaborazione professionale intercorsi tra il pubblico ufficiale ed il privato, in cui non sia neppure messa in discussione la competenza professionale richiesta per il loro espletamento, l'accertamento del nesso sinallagrnatico richiede elementi univoci di riscontro che consentano di affermare che l'accordo di collaborazione professionale sia stato concepito ab initio al fine di condizionare l'esercizio dei poteri pubblici. La posizione di conflitto di interessi in cui il pubblico ufficiale venga a trovarsi e la violazione dell'obbligo di astensione può rappresentare una valida ragione di sospetto dell'esistenza di un previo accordo corruttivo con il privato favorito, ma non assume valore di indizio, tenuto conto della non univocità di tale illegittimo comportamento. L'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi serve a prevenire il pericolo che l'espressione del voto sia condizionata da favoritismi verso coloro che hanno legami di cointeressenza con il pubblico ufficiale, ma la violazione dell'obbligo non dimostra di per sé che la partecipazione alla deliberazione sia stata effettivamente condizionata dal perseguimento dell'interesse privato in conflitto con quello pubblico, essendo possibile che la scelta pur se favorevole al privato sia stata comunque operata a salvaguardia dell'interesse generale. Prima della soppressione del delitto di abuso di ufficio per effetto della I. 9 agosto 2024, n. 114, preceduta dal depotenziamento di tale fattispecie incriminatrice per effetto delle modifiche normative che ne avevano già comportato una parziale abolizione (vedi la legge 11 settembre 2020, n.120, sulla limitazione ai casi di violazione di norme di legge che impongano condotte vincolate senza margini di discrezionalità), le situazioni di conflitto di interessi e la 7 correlata violazione dell'obbligo di astensione trovavano una loro tutela penale in siffatta figura di reato, di carattere residuale e compensativa dell'assenza di prove dei reati più gravi. D'altra parte, va ricordato che anche per il reato di abuso di ufficio era pur sempre necessario che la strumentalizzazione del potere pubblico fosse rivolta a specifico ed esclusivo vantaggio del destinatario dell'atto, non essendo sufficiente la mera sussistenza di un conflitto di interessi per integrare la fattispecie di reato. La norma incriminatrice di cui all'art. 323 cod. pen. prevedeva, infatti, la necessità del dolo intenzionale, ossia che la volontà dell'agente fosse diretta proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto altrui e tale dolo era da escludersi nel caso in cui la finalità perseguita dall'agente fosse quella di realizzare l'interesse pubblico ovvero quando, pur nella consapevolezza di favorire un interesse privato, fosse stato mosso esclusivamente dall'obiettivo di perseguire un interesse pubblico, con conseguente esclusione di ogni finalità di favoritismo privato (Sez. 6, n. 51127 del 17/09/2019, Camastra, Rv. 278938; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255368; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, dep. 22/03/2013, Fabrizio, Rv. 254856). Conseguentemente, la convergenza di interessi privati nel compimento di un atto pubblico non autorizza presunzioni di illeciti accordi corruttivi, poiché la violazione dell'obbligo di astensione anche se rivolta al fine di favorire l'interesse del privato non consente di ritenere che il rapporto commerciale lecito intrattenuto tra il privato ed il pubblico ufficiale sia di per sé estrinsecazione della messa a disposizione della funzione pubblica al servizio del privato, secondo un rapporto di scambio di tipo sinallagnnatico. In linea generale, in caso di conflitto di interessi per effetto di un lecito rapporto contrattuale intercorrente tra il privato ed il pubblico funzionario, che determini una lecita convergenza di interessi per la gestione comune di attività economiche produttive di redditi, come nel caso di specie, non è consentito desumere dalla violazione dell'obbligo di astenersi la prova indiretta che lo stesso rapporto professionale, che determina la situazione di conflitto e genera quell'obbligo, costituisca la remunerazione della vendita della funzione in esecuzione di un pregresso accordo corruttivo. Diversamente ragionando si perverrebbe ad una assimilazione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione con la figura di reato dell'abuso di ufficio o di quella, da più lungo tempo soppressa, dell'interesse privato in atti di ufficio, un tempo prevista dall'art. 324 cod. pen., abrogato dalla I. 26 aprile 1990, n. 86, con l'effetto di allargare addirittura l'ambito della incriminazione a quelle materie in cui trova esplicazione l'azione discrezionale della pubblica amministrazione, in direzione opposta a quella che è la chiara voluntas legis sottesa all'abolizione di 8 detta figura di reato, senza che ricorra la prova del mercimonio della funzione pubblica. È necessario, per l'ambiguità del conclamato conflitto di interessi dovuto alla consentita commistione della veste di pubblico ufficiale e di libero professionista in capo allo stesso soggetto, che vi siano solidi elementi di prova che consentano di affermare che l'incarico di collaborazione professionale sia stato conferito allo specifico fine di ripagare il pubblico ufficiale per l'asservimento della funzione pubblica a disposizione del privato. Solo quando la situazione di conflitto di interessi ed il mancato adempimento dell'obbligo di astensione da parte del pubblico funzionario costituiscono la conseguenza di una strumentalizzazione della funzione pubblica oggetto di un preciso accordo do ut des tra pubblico ufficiale e privato si può ritenere integrata la corruzione. Al contrario, quando la convergenza di interessi tra il pubblico ufficiale ed il privato sia la conseguenza di un rapporto di collaborazione professionale, lecito e non simulato, non vietato dalla legge, la violazione dell'obbligo di astensione e l'occasionale strumentalizzazione della funzione pubblica, non potendosi considerare come il corrispettivo di una utilità offerta o promessa al pubblico ufficiale, fuoriesce dallo schema della corruzione. In questa seconda ipotesi, l'accordo contrattuale lecito che determina la situazione di conflitto di interessi e l'obbligo di astenersi del pubblico ufficiale non assume più alcuna rilevanza penale per effetto della intervenuta depenalizzazione del reato di abuso di ufficio, anche qualora risulti certo che l'esercizio del pubblico potere sia stato finalizzato a favorire l'interesse del privato. Rispetto allo schema tipico della corruzione, il legame funzionale-causale che deve intercorrere tra l'esercizio della funzione (o il compimento dell'atto pubblico) e la promessa/dazione dell'utilità esclude la tipicità non solo delle utilità che siano solo "occasionate" e non causate dall'esercizio della funzione, ma anche la tipicità degli abusi di potere che non siano in rapporto di stretta causalità con la dazione/promessa dell'utilità. Si tratta di situazioni di fatto differenti che impongono un rigoroso accertamento giudiziario non potendosi giustificare una loro assimilazione per colmare i vuoti di tutela penale che derivano dall'abolizione del reato di abuso di ufficio, palesati soprattutto dall'assenza della previsione di una incriminazione della violazione dell'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi e del contestuale perseguimento di un interesse privato. Del resto, come rimarcato dalla recente sentenza della Corte Cost. n. 95 del 7 maggio 2025 depositata il 3 luglio 2025, le difficoltà di accertamento giudiziario delle diverse e più gravi figure di reato previste per la repressione dei fenomeni 9 corruttivi non inficiano la legittimità costituzionale della legge che ha abrogato il reato di abuso di ufficio, non spettando alla giurisdizione stabilire se le conseguenti carenze di tutela penale saranno o meno compensate dai benefici, illustrati nei lavori preparatori della riforma, che il legislatore si è ripromesso di ottenere liberando l'azione della pubblica amministrazione dai condizionamenti derivanti dall'esercizio del potere giudiziario. 2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, la prova dell'esistenza di accordo corruttivo tra PP IN e FE LL è stata desunta essenzialmente dal mancato adempimento dell'obbligo di astenersi dal partecipare alle deliberazioni della Commissione per l'approvazione dei progetti proposti dalla società facente capo a LL, per la situazione di conflitto di interessi derivante dagli accordi di collaborazione professionale intercorsi tra LL e IN. I messaggi tra IN e DI, come anche quelli tra IN e LL - allo stato delle risultanze evidenziate nell'ordinanza impugnata - non assumono la valenza dei gravi indizi di colpevolezza per una ipotesi di corruzione, sia propria che impropria, poiché attestano unicamente l'esistenza di una convergenza di interessi derivante dai rapporti professionali intercorsi tra LL e IN nel contesto di una comune gestione di affari viziata da una situazione di conflitto di interessi da parte del pubblico ufficiale IN e dal perseguimento dell'interesse privato che si assume privilegiato rispetto a quello pubblico. Nelle chat esaminate emergono espliciti riferimenti alle iniziative intraprese dal IN, di cui era a conoscenza DI, quale assessore alla urbanistica del Comune di Milano, per la ricerca dei finanziamenti privati utili a dare attuazione ai progetti PH e TA, curati dal predetto professionista insieme allo società J+S facente capo a LL, senza che possano però evincersi elementi di illiceità rispetto a progetti di edificazione urbana coerenti con l'opzione di partenariato pubblico e privato che l'amministrazione comunale stava sondando per verificarne la convenienza e fattibilità, senza alcuna violazione delle regole previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. "Codice degli appalti"), neppure astrattamente ipotizzate nel capo di imputazione. Non emergono, infatti, dalle chat elementi indiziari che possano attestare una violazione delle regole di selezione del partner privato di cui agli artt. 182 e seguenti del cit. d.lgs. n.36/2023, atteso che le procedure erano ancora nella fase prodromica della verifica di fattibilità e di concreta convenienza economica circa l'adozione di tale forma di finanziamento per la realizzazione di opere urbanistiche ritenute anche di interesse pubblico. L'art. 175 del d.lgs. n.36/2023, infatti, al comma 2, prevede che "il ricorso al partenariato pubblico-privato deve essere preceduto da una valutazione 1 0 preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente". Anche la concessione del "Patrocinio del Comune di Milano" allo studio "Porte Metropolitane - Milano 2050", come correttamente evidenziato dal ricorrente, non riveste la valenza criminale attribuitagli nell'ordinanza, trattandosi di una iniziativa che non prevedeva alcun tipo di spesa o costo per il Comune e che avrebbe potuto semmai rilevare penalmente alla stregua del depenalizzato reato di abuso di ufficio se i progetti urbanistici oggetto del sostegno comunale fossero stati approvati in violazione delle leggi urbanistiche, non potendosi anticipare valutazioni di rilevanza penale rispetto a progetti che non risultano essere stati sottoposti ad approvazioni o autorizzazioni amministrative indebite, ivi compresi i pareri di competenza della Commissione per il paesaggio. Le modalità con cui si sono svolte le procedure amministrative che hanno interessato i progetti elaborati dalla società J+ S di LL non forniscono elementi indiziari utili a sostenere la messa a disposizione della funzione pubblica da parte del IN, in rapporto sinallagmatico con utilità indebite non giustificate se non come prezzo della corruzione. A tale riguardo va osservato che nella motivazione dell'ordinanza impugnata si assume che la situazione di conflitto di interessi ed il perseguimento dell'interesse privato a discapito di quello pubblico siano la conseguenza di una strumentalizzazione della funzione pubblica avvenuta nell'ambito di una rapporto di scambio con la offerta/promessa di utilità che trovano, invece, lecita giustificazione negli ordinari rapporti commerciali che possono instaurarsi tra liberi professionisti impegnati nel settore dell'edilizia urbana. La Commissione del Paesaggio, come correttamente riconosciuto anche dall'ordinanza impugnata, non precludeva all'epoca dei fatti ai suoi componenti di esercitare la libera professione, trattandosi di un munus pubblico gratuito che non vietata neppure la prosecuzione dell'attività professionale nell'ambito del territorio del Comune di Milano, fatte salve le incompatibilità implicanti l'obbligo di astensione dal partecipare alle deliberazioni, limitato peraltro alle sole deliberazioni nelle quali venivano decisi i pareri per l'approvazione dei progetti di loro diretto interesse. 11 Pertanto, anche la circostanza molto enfatizzata nell'ordinanza della collocazione temporale dell'insorgere di rapporti di collaborazione professionale tra lo studio IN e quello di LL dopo la nomina di IN a presidente della Commissione può essere in realtà indicativa solo di una condotta opportunistica, censurabile dal punto di vista della trasparenza ed imparzialità nell'amministrazione della cosa pubblica, ma che di per sé non costituisce un indizio univoco della strumentalizzazione della funzione, intesa come messa disposizione della stessa in cambio della promessa di utilità indebite. Analoghe considerazioni devono ripetersi con riferimento al contenuto delle chat in cui IN e LL commentano favorevolmente le attività di collaborazione professionale da loro intraprese (v. in particolare il messaggio del 23/05/2023 "se riuscissimo a concludere anche solo metà dei lavori che abbiamo avviato in questi sei mesi avremmo lavori per il prossimo lustro", o i riferimenti alle "alte parcelle" e al "PGT ombra"), che rappresentano sempre e solo l'esplicazione di leciti rapporti commerciali seppure gestiti dal IN in una posizione di conflitto di interesse con le mansioni pubbliche rivestite in seno alla Commissione per il paesaggio, considerato quanto già osservato sulla liceità del conferimento del "Patrocinio del Comune di Milano" al progetto urbanistico curato dallo studio IN su proposta dell'assessore all'urbanistica, LO DI. La individuazione del nesso sinallagmatico tra le funzioni esercitate dal IN in seno alla Commissione per il paesaggio e le utilità offertegli dal LL, individuate nei contratti di collaborazione intercorsi tra i predetti soggetti risulta basata su mere congetture, considerato che non vi è neppure alcuna corrispondenza tra i contratti di collaborazione professionale intercorsi tra i predetti professionisti ed i pareri favorevoli deliberati dalla Commissione per il paesaggio con la presunta influenza esercitata dal IN per la loro approvazione. Più precisamente, con riferimento ai quattro progetti della società 3+S di FE LL, gli unici individuati quale esplicazione del favoritismo del IN per essere venuto meno all'obbligo di astenersi nelle sedute della Commissione per il paesaggio (specificamente i progetti "Goccia-Bonvisa", "Via Palizzi", "Via Pisani" e "via Gardella 29, non risultano accertati contratti di collaborazione tra LL e lo studio IN. Pertanto, tenuto conto del regolamento della Commissione vigente all'epoca delle sedute che neppure prevedeva l'obbligo di astensione nei casi di conflitto indiretto (introdotto con le modifiche del regolamento apportate solo a decorrere dal 29 maggio 2023), risulta evidente la carenza di elementi indiziari per ritenere che le violazioni dell'obbligo di astensione da parte del IN, ravvisate solo in applicazione della normativa di rango primario, si inserissero in un rapporto 12 sinallagmatico corruttivo in cui le utilità promesse dal LL andrebbero individuate nei contratti di collaborazione professionale intercorsi per progetti diversi da quelli agevolati in sede di approvazione da parte della Commissione per il paesaggio (relativi ai contratti indicati nella nota 1 a pag. 2 dell'ordinanza: "Analisi urbanistiche nel Comune di MO" del 22 maggio 2023 per euro 16.300,00 + IVA;
"Nodo Intermodale di Famagosta nel Comune di Milano" del 3 maggio 2023, per euro 45.000 + IVA;
"Via Lecco 9/Viale Tunisia, Milano" del 13 maggio 2024, per euro 130.000,00 + IVA). In altri termini, non potendosi che fare riferimento agli esiti delle procedure amministrative implicate in assenza di elementi indiziari riferiti alla fase del presunto accordo corruttivo, si giunge alla conclusione poco plausibile che il IN avrebbe "venduto" la propria funzione favorendo il LL non con riferimento ai progetti in cui era direttamente coinvolto per avervi collaborato, in parte neppure rientranti nella competenza territoriale del Comune di Milano, ma solo per gli altri progetti nei quali avrebbe avuto l'obbligo di astenersi per avere intrattenuto rapporti di affari con la società di LL per differenti lavori progettuali, e sebbene il regolamento della Commissione all'epoca vigente neppure lo prevedesse. Si tratta di una ricostruzione fattuale basata su letture congetturali, in assenza di elementi indiziari che possano validamente dimostrare che la violazione dell'obbligo di astensione fosse stata oggetto di un accordo corruttivo tra pubblico ufficiale e privato. Una tale rilevanza indiziaria, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, neppure può essere riconosciuta alla circostanza riferita da LL, nel corso del suo interrogatorio, con riguardo all'elevata percentuale del profitto che il IN avrebbe percepito dalle collaborazioni professionali tra loro intercorse (pari al 70%-80% delle commesse), trattandosi di un dato riferito a profitti derivanti da leciti rapporti di collaborazione professionale non condizionati dall'esercizio delle funzioni svolte in seno alla Commissione per il paesaggio, trattandosi di progetti che, come sopra osservato, non risultano essere stati sottoposti al parere della Commissione (salvo quello di "via Lecco", addirittura con esito negativo, secondo quanto documentato dalla difesa). Né sono stati evidenziati nell'ordinanza impugnata elementi per ritenere il carattere fittizio o l'assenza di profitto per la società di LL con riferimento a tali rapporti di collaborazione, al fine di un loro più agevole inquadramento nel contesto di uno scambio di tipo corruttivo. Il carattere solo congetturale di una ricostruzione fattuale che valorizza lavori progettuali differenti da quelli oggetto delle approvazioni della Commissione, senza neppure operare una valutazione sulla congruenza temporale oltre che un 13 (Y7 raffronto dei valori economici implicati dalle sedute della Commissione interessate dall'indebito esercizio del diritto di voto da parte del IN, si manifesta in modo ancora più evidente con riguardo alle modalità con le quali il IN avrebbe esercitato di fatto un potere di ingerenza sulle deliberazioni collegiali approvate a maggioranza dei componenti della Commissione, considerato che il solo voto favorevole del presidente non avrebbe assicurato alcun vantaggio per il privato corruttore. Pur alla luce della diversa qualificazione operata dal Tribunale con la derubricazione da corruzione per atto contrario ex art. 319 cod. pen. a corruzione per esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen., e prescindendo dal riferimento all'atto contrario rappresentato dalla violazione dell'obbligo di astensione, ma facendo riferimento alla corruzione del IN intesa come "messa a disposizione" del potere di interferire sulle deliberazioni della Commissione da lui presieduta, non solo non si descrivono i rapporti intercorrenti tra IN e gli altri membri della Commissione e non si spiega in che modo il predetto funzionario potesse o abbia potuto influire sulle delle delibere prese a maggioranza, ma nella stessa ordinanza impugnata si arriva ad escludere che tale ingerenza possa dirsi sorretta da sufficienti elementi indiziari (v. pag. 29 dell'ordinanza impugnata). Proprio per l'assenza di elementi in grado di dimostrare il condizionamento esercitato dal IN si arriva, infatti, a sostenere che le delibere della Commissione di approvazione dei pareri non sarebbero state inquinate da un esercizio deviato della discrezionalità amministrativa, con la conseguente riqualificazione in corruzione impropria, senza cioè il compimento di atti contrari. Ma tale conclusione appare evidentemente illogica, perché da un lato ricollega la corruzione all'esercizio della funzione, intesa non più come messa a disposizione del solo diritto di voto spettante al IN, di per sé insufficiente a giustificare un accordo corruttivo che si assume basato sulla messa a disposizione del potere di influire sulle delibere della Commissione, e dall'altro lato, esclude che il IN disponesse di questo potere di influenza, contraddicendo l'esistenza del potere che sarebbe stato oggetto del mercimonio, senza margini per ravvisare forme di millanteria contradette dalla convergenza di interessi dei soggetti implicati. D'altra parte ove, invece, l'oggetto del mercimonio fosse da intendersi limitato al solo esercizio deviato del diritto di voto spettante al IN, quale presidente e componente della Commissione, la violazione dell'obbligo di astensione avrebbe potuto supportare in astratto la qualificazione della corruzione per atto contrario, ma sulla base di un poco plausibile accordo avente ad oggetto il mercimonio di un solo "voto" nell'ambito di un consesso composto da undici componenti che delibera a maggioranza. 14 / In definitiva, allo stato delle risultanze valorizzate nell'ordinanza impugnata, per la carente indicazione di elementi indiziari necessari a ricollegare l'esercizio del voto ad un rapporto sinallagmatico piuttosto che ad una posizione di mero conflitto di interessi dovuta ai rapporti leciti di collaborazione professionale intercorsi tra i predetti professionisti, viene a mancare l'elemento essenziale per la configurabilità di qualunque ipotesi di corruzione, sia propria che impropria, residuando unicamente l'ipotesi di un esercizio deviato del diritto di voto per il perseguimento dell'interesse privato, astrattamente riconducibile a determinate condizioni alla fattispecie depenalizzata del reato di abuso di ufficio (vedi, Sez. 3, n. 10810 del 17/01/2014, Altieri, Rv. 258895, con riferimento all'abuso d'ufficio commesso attraverso l'adozione di un atto collegiale). 3. Un diverso discorso deve essere fatto con riguardo alle ipotesi di corruzione relative ai progetti di "via Pisani" e "via Palizzi". Come sopra osservato, solamente per questi due progetti nell'ordinanza impugnata si fa riferimento come prezzo della corruzione intercorsa tra IN e LL a degli esborsi privi di causa lecita, essendo stato accertato che per i predetti due progetti non sono intercorsi rapporti di collaborazione tra i due professionisti citati. A tale riguardo deve, però, essere rilevata - sempre allo stato delle attuali risultanze - la debolezza degli indizi incentrati sul rinvenimento nel pc di IN di un file excel con delle annotazioni di cifre che si assumono riferite a pagamenti riscossi dal IN ("25000 palizzi pisani" e "30000 palizzi pisani") e versati dal LL. In assenza della prova di flussi finanziari tra LL e IN, documentati o fatturati per operazioni inesistenti, una volta che lo stesso Tribunale (v. pag. 25 dell'ordinanza impugnata) ha escluso il carattere fittizio della fattura n. 9 del 29/07/2022 di euro 30.500 inizialmente ritenuta dal G.i.p. un riscontro del pagamento del prezzo della corruzione, il riferimento all'assenza di giustificazioni fornite da LL non assume valenza di gravità indiziaria, trattandosi di una annotazione rinvenuta nel computer del IN, priva di altri riferimenti o riscontri, il cui significato poteva essere fornito dal IN, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma non dal LL, che si è sottoposto all'interrogatorio, considerato anche che i due progetti in questione (Palizzi/Pisani) sarebbero stati curati in una precedente fase da altri professionisti prima di essere affidati allo studio di LL. Conseguentemente, l'affermazione del Tribunale che tale annotazione costituirebbe un dato gravemente indiziario, perchè spiegabile solo come una dazione corruttiva, non appare coerente con il quadro indiziario che, pure valutato 15 nel suo complesso, non consente di ritenere univoco il significato di detta annotazione, quanto meno con riferimento alla posizione del LL, tenuto conto anche della presenza di altri soggetti ipoteticamente interessati all'approvazione dei progetti. 4. In conclusione, nel complessivo deficitario quadro probatorio sopra delineato, le considerazioni sulla indiscutibile situazione di conflitto di interessi in cui si trovava il IN, per la duplice veste di presidente di un organo pubblico, competente a rilasciare pareri funzionali all'approvazione dei progetti di trasformazione urbanistica e di titolare di uno studio privato di progettazione molto affermato e coinvolto nella elaborazione di alcuni dei progetti da approvare, in assenza di elementi di riscontro di accordi corruttivi ipoteticamente sottesi all'approvazione dei progetti medesimi, non consentono, allo stato delle risultanze poste a base della motivazione dell'ordinanza impugnata, di supportare la integrazione della fattispecie corruttiva ascritta nei confronti di LL al capo B). L'annullamento deve essere disposto senza rinvio per carenza di elementi emergenti dalla motivazione dell'ordinanza impugnata che possano supportare la provvista indiziaria necessaria per giustificare l'applicazione delle misure interdittive in relazione all'unica imputazione ascritta al capo B) dell'ordinanza cautelare nei confronti del ricorrente, come riformata dal Tribunale per il riesame. 5. L'accoglimento del motivo di ricorso sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, rende superfluo l'esame dei residui motivi in punto di esigenze cautelari, che devono ritenersi assorbiti, imponendosi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la cessazione dell'efficacia delle disposte misure interdittive.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la cessazione delle misure interdittive applicate nei confronti di LL FE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 12/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto;
udito l'avvocato Vittorio Marco Messora, difensore di FE LL, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Milano, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sul ricorso proposto da FE LL, previa riqualificazione del reato ascritto al capo B) nell'ipotesi prevista dall'art. 318 cod. pen., ha disposto le misure congiunte del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di esercitare la professione di architetto e di svolgere attività di impresa e ricoprire uffici difettivi di persone giuridiche per la durata di un anno, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. del Tribunale di Milano con l'ordinanza emessa il 30 luglio 2025 per la imputazione provvisoria relativa al reato di Penale Sent. Sez. 6 Num. 40724 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 12/11/2025 corruzione propria di cui agli artt. 110, 319 cod. pen. (capo B), riqualificato ai sensi dell'art. 318 cod.pen. in assenza di elementi di prova che il conflitto di interessi del IN si sia tradotto concretamente nell'esercizio deviato della discrezionalità amministrativa dall'interesse pubblico. Il reato di corruzione di cui al capo B) è contestato in concorso con LO DI, per avere questi, nella qualità di assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano, favorito la nomina di IN quale presidente della Commissione, e per averlo appoggiato con il conferimento il 12 gennaio 2023 del "patrocinio gratuito" del Comune di Milano assegnato al progetto di rigenerazione urbana denominato "Studio dei Nodi e Porte metropolitane Milano 2050", curato dallo "Studio IN" S.p.a., grazie al quale il predetto professionista, poteva dare inizio e impulso ad una propria imponente iniziativa speculativa volta alla trasformazione urbanistica del territorio di vaste aree della periferia di Milano, perché agevolato dalla spendita del logo comunale nella ricerca di finanziatori e investitori privati con cui stipulare accordi di partenariato pubblico e privato (PPP), con quote di edificazione riservate alla ERS (Edilizia Residenziale Sociale), al fine di giustificare l'interesse pubblico sotteso ad un progetto solo apparentemente teorico-accademico ma che mirava in realtà a lucrare "alte parcelle" senza curarsi dell'assetto urbanistico vigente, ed anzi mirando a discostarsi dalle prescrizioni morfologiche dettate dal PGT (Piano di Governo del Territorio), enendo così ad attuare un diverso "PGT ombra", secondo la definizione emersa dalla messaggistica acquisita agli atti. La corruzione di cui al capo B) riguarda più specificamente il rapporto di collaborazione professionale intercorso tra IN e FE LL, quale menager e socio della società di ingegneria J+S S.p.a, attraverso il quale IN otteneva ingenti remunerazioni in cambio della messa a disposizione della propria funzione di presidente della Commissione per il Paesaggio, favorendo l'approvazione in Commissione dei progetti presentati dalla predetta società, in palese conflitto di interessi e con l'aiuto dell'assessore DI, che ne avrebbe favorito il buon esito. In tal modo IN condizionava le scelte urbanistiche della città di Milano in accordo con l'assessore DI, che lo agevolava sia attraverso il conferimento del "gratuito patrocinio", di cui si è detto, e sia partecipando e stimolando incontri con operatori e investitori privati per la realizzazione dei progetti urbanistici elaborati in accordo dalla 3 + S S.p.a e dallo Studio IN. A riscontro dell'accordo corruttivo si riportano le chat estrapolate dai telefoni sequestrati e la messaggistica intercorsa tra DI, IN e FE LL, che dimostrerebbero che le collaborazioni tra IN e LL sono intervenute dopo che il primo era stato nominato presidente della Commissione, a riprova che 2 le remunerazioni professionali rappresentavano, anche se non fittizie, il prezzo della corruzione. A differenza dell'ordinanza genetica in cui la corruzione era stata qualificata come corruzione propria per atti contrari, individuati nella partecipazione alle delibere nelle quali venivano concessi i pareri favorevoli ai progetti della J+S di FE LL (più specificamente i progetti Goccia-Bonvisa, Via Palizzi, Via Pisani, e via Gardella 2), in violazione degli obblighi di astensione, il Tribunale del riesame ha riqualificato il reato ai sensi dell'art. 318 cod. pen., in assenza di elementi dimostrativi che il conflitto di interessi del IN si sia tradotto concretamente nell'esercizio deviato della discrezionalità amministrativa rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico, trattandosi di progetti che sono stati approvati all'unanimità anche dagli altri dieci componenti della Commissione, mancando la prova di un loro coinvolgimento. Con riferimento ai progetti di "via Palizzi 89"e "via Pisani", nell'ordinanza del riesame si assume che LL avrebbe versato al IN le somme di 30 mila euro e di 50 mila euro, senza giustificazione in alcun accordo professionale e che, quindi, si tratterebbe di elargizioni giustificate solo dall'accordo corruttivo (desunte dal rinvenimento nel PC di IN di alcune annotazioni contabili riferite a "Palizzi 89" e "via Pisani", progetti non curati dallo studio IN). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, FE LL chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la carenza di motivazione per avere il Tribunale desunto la prova di un accordo corruttivo tra IN e LL attribuendo una valenza illecita a dei regolari contratti di collaborazione professionale intercorsi pubblicamente tra di essi senza dare rilievo alla effettività delle prestazioni professionali svolte. Inoltre, si adduce che l'ordinanza impugnata ha confuso lo studio "Porte Metropolitane" - Milano 2050", di carattere teorico-accademico realizzato esclusivamente dall'architetto IN senza il coinvolgimento di LL, che ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Milano, con la c.d. "Strategia dei Nodi", ossia i progetti di analisi strategica, elaborazione e mappatura dati nell'ambito della proprietà immobiliare sviluppati da PP IN insieme alla società J+S di FE LL e confluiti in due progetti di P.P.P. (partenariato pubblico e privato) relativi ai nodi PH e TA. L'ordinanza impugnata risulta gravemente carente sotto il profilo motivazionale laddove si ravvisa la corruzione nell'accordo lecito tra due professionisti interessati ai due progetti predetti senza considerare che entrambi i progetti non hanno neppure raggiunto la soglia di valutazione della Commissione 3 per il Paesaggio, perché valutati come non sorretti da un interesse pubblico, ed uno di essi risulta essere stato bocciato con provvedimento firmato proprio dall'assessore DI, ritenuto complice dell'accordo corruttivo. Quanto, poi, alla concessione del Patrocinio del Comune allo studio "Porte Metropolitane"- Milano 2050" si osserva che essa non riveste la valenza criminale attribuitagli nell'ordinanza, trattandosi di una "iniziativa, non avente scopo di lucro, rivolta a vantaggio dell'intera cittadinanza e che non prevede alcun tipo di spesa, costo o introito" per il Comune. Le stesse censure si muovono avverso il pregiudizio manifestato rispetto agli accordi di "Partenariato Pubblico-Privato" (PPP) che nel PGT del Comune di Milano, sono espressamente previsti, come strumento generale e con specifico riferimento ai "Nodi". Lo scambio di messaggi tra IN e DI non dimostra alcuna attività illecita, in quanto gli incontri tra i privati che avrebbero finanziato i progetti PH e TA non erano affatto clandestini e irregolari, bensì confronti preliminari avvenuti in sedi istituzionali tra la parte pubblica e la parte privata espressamente previsti dal Codice degli appalti. Peraltro, la presentazione nominativa e congiunta dei progetti sui predetti "Nodi" rendeva palese l'interesse comune di LL e di IN, con conseguente prevedibile doverosa astensione da parte del pubblico ufficiale ove tale progetto fosse mai giunto al vaglio della Commissione, cosa non verificatasi come detto. L'inesistenza del patto corruttivo risulta evidente se si considera che la Commissione adotta le proprie deliberazioni collegialmente, che i suoi pareri non sono vincolanti e che il blocco dei progetto di P.P.P. in fase preliminare contraddice la ipotesi accusatoria, essendo prevista per legge la valutazione preliminare della Giunta Comunale per il conferimento della valenza di interesse pubblico al progetto di P.P.P., e solo dopo interviene il parere consultivo della Commissione del paesaggio, senza vincoli per la decisione finale che spetta all'autorità amministrativa competente ad emettere il titolo edilizio. Pertanto, le modalità con cui si sono poi svolte le procedure amministrative oltre a contraddire l'ipotesi della messa a disposizione della funzione pubblica di IN, confermano anche l'assenza del pericolo per l'interesse pubblico che costituisce il fondamento del reato previsto dall'art. 318 cod.pen. La Commissione del Paesaggio non preclude ai suoi componenti di esercitare la libera professione, essendo il ruolo pubblico un munus gratuito che non vieta la prosecuzione dell'attività professionale, fatte salve le incompatibilità che si traducono nell'obbligo di astensione dal partecipare alla deliberazione. 4 Si osserva, poi, che le utilità che IN avrebbe conseguito sono riferite ai tre contratti di collaborazione: il primo attiene ad una consulenza per il Comune di MO, il secondo al "Nodo Famagosta" ed il terzo all'edificio di "via Lecco". A tale riguardo si adduce che il contratto di consulenza non interessa le mansioni pubbliche svolte da IN che si riferiscono all'ambito del Comune di Milano, quello di TA è stato bocciato sul nascere, mentre quello di "via Lecco" si è definito con il parere negativo della Commissione per il Paesaggio, con delibera in cui IN si è astenuto. Si censura la valenza indiziaria riconosciuta al rinvenimento delle due annotazione nel personal computer sequestrato al Ma ri NI : "25000 palizzi pisani" e "30000 palizzi pisani". A tale riguardo è stato provato da FE LL che la fattura n. 9 del 29 luglio 2022 dello studio IN - quella considerata dalla G.d.F. come creata ad arte per dare una parvenza di giustificazione alle predette annotazioni - è risultata al contrario emessa per una prestazione effettivamente svolta a favore della società 3+S di LL in adempimento di un mandato professionale ricevuto da MO CI AC, e che la circostanza che IN si sia avvalso della facoltà di non rispondere diversamente da LL non può essere interpretata in modo negativo per quest'ultimo che ha fornito e documentato una ricostruzione alternativa dell'accusa nei suoi confronti. Ribadisce, poi, il ricorrente che la ipotesi accusatoria risulta illogica perché non si comprende, visti i risultati negativi dei progetti a firma congiunta 3+S e studio IN, quale possa essere stato il vantaggio assicurato a LL in cambio delle utilità attribuite al corrotto. I termini del patto corruttivo non sono chiari e sono oggetto di deduzione congetturale postulando l'esercizio dei poteri pubblici favorevoli per il privato dal solo conferimento degli incarichi professionali del tutto leciti, tenuto conto che tutti i pagamenti di 3+S sono stati corrisposti per attività professionali effettivamente svolte e correttamente contabilizzate in favore di IN, per contratti di collaborazione che sono rimasti al di fuori dell'ambito di influenza del IN, tenuto conto di quanto osservato sui loro esiti amministrativi. In tal modo, la violazione del dovere di astensione - evento a valle - diviene prova dell'accordo corruttivo - evento a monte - sulla base di un ragionamento che è solo congetturale, ancor più perché si è dato atto da parte del Tribunale con la riqualificazione ai sensi dell'art. 318 cod. pen. che i pareri espressi dalla Commissione anche se favorevoli alla società .3+S non sono stati ritenuti tali da configurare un atto contrario ai doveri di ufficio, in mancanza di prova di un esercizio deviato del potere discrezionale lesivo dell'interesse pubblico. 5 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, co. 1, lett. c) per aver valorizzato quale indice del pericolo di recidiva la mera attività professionale svolta dall'architetto LL, dando rilievo anche ad accordi di lavoro che fuoriescono dall'ambito del Comune di Milano, quindi, dall'ambito territoriale nel quale si sono svolti i fatti, non essendo emersa alcuna influenza politica dell'assessore DI al di fuori del Comune di Milano con cui peraltro il LL non ha mai avuto alcuna interlocuzione diretta, e ciò vale ancor di più dopo le dimissioni di IN, lo scioglimento dell'intera Commissione paesaggio dal maggio 2025 e le dimissioni dell'assessore DI. 2.3. Con il terzo motivo deduce l'assenza di una motivazione logica a giustificazione della durata delle misure applicate nel massimo di un anno e del cumulo delle misure interdittive, potendosi soddisfare le ravvisate esigenze anche solo con la interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione, mentre appare sproporzionata la misura che impedisce l'esercizio della professione nel campo privato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. Va innanzitutto premesso che nella corruzione, indifferentemente sia per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. che per atto contrario ex art. 319 cod. pen., è indispensabile l'accertamento del rapporto sinallagmatico tra l'esercizio della funzione pubblica o il compimento dell'atto e l'utilità ricevuta o promessa dal privato corruttore (vedi, Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088). La corruzione presuppone che vi sia una stretta ed univoca correlazione, intesa come reciproca corrispettività o rapporto di causa ed effetto, tra la dazione o promessa di utilità e l'esercizio della funzione pubblica, non potendosi ravvisare un tale nesso nel caso in cui la dazione/promessa non sia strettamente finalizzata ad incidere sull'esercizio della funzione o dei poteri pubblici ma abbia una propria autonoma ragione di essere, che prescinde dall'esercizio della funzione pubblica, anche se da essa il privato possa trarre ipotetici e futuri vantaggi non oggetto di alcun accordo ma soltanto "occasionati" dall'esercizio dei poteri pubblici. L'accertamento del nesso di corrispettività tra le reciproche prestazioni oggetto dell'accordo impone il massimo rigore quando l'utilità che si assume offerta in cambio non sia costituita da una dazione priva di giustificazione, ma rappresenti, come nel caso di specie, la remunerazione di un incarico professionale regolarmente assunto ed effettivamente svolto. 6 Pur essendo indubbio che nella nozione di utilità oggetto della dazione o promessa possa rientrare anche il conferimento di un lecito e regolare incarico professionale, tuttavia, perché possa attribuirsi a tale rapporto professionale la natura di controprestazione illecita dell'accordo corruttivo in rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione o dei poteri del pubblico ufficiale, è necessario che non vi siano incertezze sulla esistenza del pregresso accordo corruttivo, non potendosi desumere dal conferimento di un regolare incarico professionale ad un pubblico ufficiale e, quindi, da remunerazioni aventi una propria lecita causa negoziale perché non vietate dalla legge, e dalla conseguente posizione di conflitto di interessi e successiva violazione dell'obbligo di astensione, l'esistenza di un accordo corruttivo. Nel caso di dazioni o promesse di utilità in favore di un pubblico funzionario prive di giustificazione la prova dell'accordo corruttivo può ragionevolmente trovare supporto nella stessa dazione o promessa di denaro, ancor più quando ad essa segua il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, diversamente, nel caso di regolari incarichi di collaborazione professionale intercorsi tra il pubblico ufficiale ed il privato, in cui non sia neppure messa in discussione la competenza professionale richiesta per il loro espletamento, l'accertamento del nesso sinallagrnatico richiede elementi univoci di riscontro che consentano di affermare che l'accordo di collaborazione professionale sia stato concepito ab initio al fine di condizionare l'esercizio dei poteri pubblici. La posizione di conflitto di interessi in cui il pubblico ufficiale venga a trovarsi e la violazione dell'obbligo di astensione può rappresentare una valida ragione di sospetto dell'esistenza di un previo accordo corruttivo con il privato favorito, ma non assume valore di indizio, tenuto conto della non univocità di tale illegittimo comportamento. L'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi serve a prevenire il pericolo che l'espressione del voto sia condizionata da favoritismi verso coloro che hanno legami di cointeressenza con il pubblico ufficiale, ma la violazione dell'obbligo non dimostra di per sé che la partecipazione alla deliberazione sia stata effettivamente condizionata dal perseguimento dell'interesse privato in conflitto con quello pubblico, essendo possibile che la scelta pur se favorevole al privato sia stata comunque operata a salvaguardia dell'interesse generale. Prima della soppressione del delitto di abuso di ufficio per effetto della I. 9 agosto 2024, n. 114, preceduta dal depotenziamento di tale fattispecie incriminatrice per effetto delle modifiche normative che ne avevano già comportato una parziale abolizione (vedi la legge 11 settembre 2020, n.120, sulla limitazione ai casi di violazione di norme di legge che impongano condotte vincolate senza margini di discrezionalità), le situazioni di conflitto di interessi e la 7 correlata violazione dell'obbligo di astensione trovavano una loro tutela penale in siffatta figura di reato, di carattere residuale e compensativa dell'assenza di prove dei reati più gravi. D'altra parte, va ricordato che anche per il reato di abuso di ufficio era pur sempre necessario che la strumentalizzazione del potere pubblico fosse rivolta a specifico ed esclusivo vantaggio del destinatario dell'atto, non essendo sufficiente la mera sussistenza di un conflitto di interessi per integrare la fattispecie di reato. La norma incriminatrice di cui all'art. 323 cod. pen. prevedeva, infatti, la necessità del dolo intenzionale, ossia che la volontà dell'agente fosse diretta proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto altrui e tale dolo era da escludersi nel caso in cui la finalità perseguita dall'agente fosse quella di realizzare l'interesse pubblico ovvero quando, pur nella consapevolezza di favorire un interesse privato, fosse stato mosso esclusivamente dall'obiettivo di perseguire un interesse pubblico, con conseguente esclusione di ogni finalità di favoritismo privato (Sez. 6, n. 51127 del 17/09/2019, Camastra, Rv. 278938; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255368; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, dep. 22/03/2013, Fabrizio, Rv. 254856). Conseguentemente, la convergenza di interessi privati nel compimento di un atto pubblico non autorizza presunzioni di illeciti accordi corruttivi, poiché la violazione dell'obbligo di astensione anche se rivolta al fine di favorire l'interesse del privato non consente di ritenere che il rapporto commerciale lecito intrattenuto tra il privato ed il pubblico ufficiale sia di per sé estrinsecazione della messa a disposizione della funzione pubblica al servizio del privato, secondo un rapporto di scambio di tipo sinallagnnatico. In linea generale, in caso di conflitto di interessi per effetto di un lecito rapporto contrattuale intercorrente tra il privato ed il pubblico funzionario, che determini una lecita convergenza di interessi per la gestione comune di attività economiche produttive di redditi, come nel caso di specie, non è consentito desumere dalla violazione dell'obbligo di astenersi la prova indiretta che lo stesso rapporto professionale, che determina la situazione di conflitto e genera quell'obbligo, costituisca la remunerazione della vendita della funzione in esecuzione di un pregresso accordo corruttivo. Diversamente ragionando si perverrebbe ad una assimilazione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione con la figura di reato dell'abuso di ufficio o di quella, da più lungo tempo soppressa, dell'interesse privato in atti di ufficio, un tempo prevista dall'art. 324 cod. pen., abrogato dalla I. 26 aprile 1990, n. 86, con l'effetto di allargare addirittura l'ambito della incriminazione a quelle materie in cui trova esplicazione l'azione discrezionale della pubblica amministrazione, in direzione opposta a quella che è la chiara voluntas legis sottesa all'abolizione di 8 detta figura di reato, senza che ricorra la prova del mercimonio della funzione pubblica. È necessario, per l'ambiguità del conclamato conflitto di interessi dovuto alla consentita commistione della veste di pubblico ufficiale e di libero professionista in capo allo stesso soggetto, che vi siano solidi elementi di prova che consentano di affermare che l'incarico di collaborazione professionale sia stato conferito allo specifico fine di ripagare il pubblico ufficiale per l'asservimento della funzione pubblica a disposizione del privato. Solo quando la situazione di conflitto di interessi ed il mancato adempimento dell'obbligo di astensione da parte del pubblico funzionario costituiscono la conseguenza di una strumentalizzazione della funzione pubblica oggetto di un preciso accordo do ut des tra pubblico ufficiale e privato si può ritenere integrata la corruzione. Al contrario, quando la convergenza di interessi tra il pubblico ufficiale ed il privato sia la conseguenza di un rapporto di collaborazione professionale, lecito e non simulato, non vietato dalla legge, la violazione dell'obbligo di astensione e l'occasionale strumentalizzazione della funzione pubblica, non potendosi considerare come il corrispettivo di una utilità offerta o promessa al pubblico ufficiale, fuoriesce dallo schema della corruzione. In questa seconda ipotesi, l'accordo contrattuale lecito che determina la situazione di conflitto di interessi e l'obbligo di astenersi del pubblico ufficiale non assume più alcuna rilevanza penale per effetto della intervenuta depenalizzazione del reato di abuso di ufficio, anche qualora risulti certo che l'esercizio del pubblico potere sia stato finalizzato a favorire l'interesse del privato. Rispetto allo schema tipico della corruzione, il legame funzionale-causale che deve intercorrere tra l'esercizio della funzione (o il compimento dell'atto pubblico) e la promessa/dazione dell'utilità esclude la tipicità non solo delle utilità che siano solo "occasionate" e non causate dall'esercizio della funzione, ma anche la tipicità degli abusi di potere che non siano in rapporto di stretta causalità con la dazione/promessa dell'utilità. Si tratta di situazioni di fatto differenti che impongono un rigoroso accertamento giudiziario non potendosi giustificare una loro assimilazione per colmare i vuoti di tutela penale che derivano dall'abolizione del reato di abuso di ufficio, palesati soprattutto dall'assenza della previsione di una incriminazione della violazione dell'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi e del contestuale perseguimento di un interesse privato. Del resto, come rimarcato dalla recente sentenza della Corte Cost. n. 95 del 7 maggio 2025 depositata il 3 luglio 2025, le difficoltà di accertamento giudiziario delle diverse e più gravi figure di reato previste per la repressione dei fenomeni 9 corruttivi non inficiano la legittimità costituzionale della legge che ha abrogato il reato di abuso di ufficio, non spettando alla giurisdizione stabilire se le conseguenti carenze di tutela penale saranno o meno compensate dai benefici, illustrati nei lavori preparatori della riforma, che il legislatore si è ripromesso di ottenere liberando l'azione della pubblica amministrazione dai condizionamenti derivanti dall'esercizio del potere giudiziario. 2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, la prova dell'esistenza di accordo corruttivo tra PP IN e FE LL è stata desunta essenzialmente dal mancato adempimento dell'obbligo di astenersi dal partecipare alle deliberazioni della Commissione per l'approvazione dei progetti proposti dalla società facente capo a LL, per la situazione di conflitto di interessi derivante dagli accordi di collaborazione professionale intercorsi tra LL e IN. I messaggi tra IN e DI, come anche quelli tra IN e LL - allo stato delle risultanze evidenziate nell'ordinanza impugnata - non assumono la valenza dei gravi indizi di colpevolezza per una ipotesi di corruzione, sia propria che impropria, poiché attestano unicamente l'esistenza di una convergenza di interessi derivante dai rapporti professionali intercorsi tra LL e IN nel contesto di una comune gestione di affari viziata da una situazione di conflitto di interessi da parte del pubblico ufficiale IN e dal perseguimento dell'interesse privato che si assume privilegiato rispetto a quello pubblico. Nelle chat esaminate emergono espliciti riferimenti alle iniziative intraprese dal IN, di cui era a conoscenza DI, quale assessore alla urbanistica del Comune di Milano, per la ricerca dei finanziamenti privati utili a dare attuazione ai progetti PH e TA, curati dal predetto professionista insieme allo società J+S facente capo a LL, senza che possano però evincersi elementi di illiceità rispetto a progetti di edificazione urbana coerenti con l'opzione di partenariato pubblico e privato che l'amministrazione comunale stava sondando per verificarne la convenienza e fattibilità, senza alcuna violazione delle regole previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. "Codice degli appalti"), neppure astrattamente ipotizzate nel capo di imputazione. Non emergono, infatti, dalle chat elementi indiziari che possano attestare una violazione delle regole di selezione del partner privato di cui agli artt. 182 e seguenti del cit. d.lgs. n.36/2023, atteso che le procedure erano ancora nella fase prodromica della verifica di fattibilità e di concreta convenienza economica circa l'adozione di tale forma di finanziamento per la realizzazione di opere urbanistiche ritenute anche di interesse pubblico. L'art. 175 del d.lgs. n.36/2023, infatti, al comma 2, prevede che "il ricorso al partenariato pubblico-privato deve essere preceduto da una valutazione 1 0 preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente". Anche la concessione del "Patrocinio del Comune di Milano" allo studio "Porte Metropolitane - Milano 2050", come correttamente evidenziato dal ricorrente, non riveste la valenza criminale attribuitagli nell'ordinanza, trattandosi di una iniziativa che non prevedeva alcun tipo di spesa o costo per il Comune e che avrebbe potuto semmai rilevare penalmente alla stregua del depenalizzato reato di abuso di ufficio se i progetti urbanistici oggetto del sostegno comunale fossero stati approvati in violazione delle leggi urbanistiche, non potendosi anticipare valutazioni di rilevanza penale rispetto a progetti che non risultano essere stati sottoposti ad approvazioni o autorizzazioni amministrative indebite, ivi compresi i pareri di competenza della Commissione per il paesaggio. Le modalità con cui si sono svolte le procedure amministrative che hanno interessato i progetti elaborati dalla società J+ S di LL non forniscono elementi indiziari utili a sostenere la messa a disposizione della funzione pubblica da parte del IN, in rapporto sinallagmatico con utilità indebite non giustificate se non come prezzo della corruzione. A tale riguardo va osservato che nella motivazione dell'ordinanza impugnata si assume che la situazione di conflitto di interessi ed il perseguimento dell'interesse privato a discapito di quello pubblico siano la conseguenza di una strumentalizzazione della funzione pubblica avvenuta nell'ambito di una rapporto di scambio con la offerta/promessa di utilità che trovano, invece, lecita giustificazione negli ordinari rapporti commerciali che possono instaurarsi tra liberi professionisti impegnati nel settore dell'edilizia urbana. La Commissione del Paesaggio, come correttamente riconosciuto anche dall'ordinanza impugnata, non precludeva all'epoca dei fatti ai suoi componenti di esercitare la libera professione, trattandosi di un munus pubblico gratuito che non vietata neppure la prosecuzione dell'attività professionale nell'ambito del territorio del Comune di Milano, fatte salve le incompatibilità implicanti l'obbligo di astensione dal partecipare alle deliberazioni, limitato peraltro alle sole deliberazioni nelle quali venivano decisi i pareri per l'approvazione dei progetti di loro diretto interesse. 11 Pertanto, anche la circostanza molto enfatizzata nell'ordinanza della collocazione temporale dell'insorgere di rapporti di collaborazione professionale tra lo studio IN e quello di LL dopo la nomina di IN a presidente della Commissione può essere in realtà indicativa solo di una condotta opportunistica, censurabile dal punto di vista della trasparenza ed imparzialità nell'amministrazione della cosa pubblica, ma che di per sé non costituisce un indizio univoco della strumentalizzazione della funzione, intesa come messa disposizione della stessa in cambio della promessa di utilità indebite. Analoghe considerazioni devono ripetersi con riferimento al contenuto delle chat in cui IN e LL commentano favorevolmente le attività di collaborazione professionale da loro intraprese (v. in particolare il messaggio del 23/05/2023 "se riuscissimo a concludere anche solo metà dei lavori che abbiamo avviato in questi sei mesi avremmo lavori per il prossimo lustro", o i riferimenti alle "alte parcelle" e al "PGT ombra"), che rappresentano sempre e solo l'esplicazione di leciti rapporti commerciali seppure gestiti dal IN in una posizione di conflitto di interesse con le mansioni pubbliche rivestite in seno alla Commissione per il paesaggio, considerato quanto già osservato sulla liceità del conferimento del "Patrocinio del Comune di Milano" al progetto urbanistico curato dallo studio IN su proposta dell'assessore all'urbanistica, LO DI. La individuazione del nesso sinallagmatico tra le funzioni esercitate dal IN in seno alla Commissione per il paesaggio e le utilità offertegli dal LL, individuate nei contratti di collaborazione intercorsi tra i predetti soggetti risulta basata su mere congetture, considerato che non vi è neppure alcuna corrispondenza tra i contratti di collaborazione professionale intercorsi tra i predetti professionisti ed i pareri favorevoli deliberati dalla Commissione per il paesaggio con la presunta influenza esercitata dal IN per la loro approvazione. Più precisamente, con riferimento ai quattro progetti della società 3+S di FE LL, gli unici individuati quale esplicazione del favoritismo del IN per essere venuto meno all'obbligo di astenersi nelle sedute della Commissione per il paesaggio (specificamente i progetti "Goccia-Bonvisa", "Via Palizzi", "Via Pisani" e "via Gardella 29, non risultano accertati contratti di collaborazione tra LL e lo studio IN. Pertanto, tenuto conto del regolamento della Commissione vigente all'epoca delle sedute che neppure prevedeva l'obbligo di astensione nei casi di conflitto indiretto (introdotto con le modifiche del regolamento apportate solo a decorrere dal 29 maggio 2023), risulta evidente la carenza di elementi indiziari per ritenere che le violazioni dell'obbligo di astensione da parte del IN, ravvisate solo in applicazione della normativa di rango primario, si inserissero in un rapporto 12 sinallagmatico corruttivo in cui le utilità promesse dal LL andrebbero individuate nei contratti di collaborazione professionale intercorsi per progetti diversi da quelli agevolati in sede di approvazione da parte della Commissione per il paesaggio (relativi ai contratti indicati nella nota 1 a pag. 2 dell'ordinanza: "Analisi urbanistiche nel Comune di MO" del 22 maggio 2023 per euro 16.300,00 + IVA;
"Nodo Intermodale di Famagosta nel Comune di Milano" del 3 maggio 2023, per euro 45.000 + IVA;
"Via Lecco 9/Viale Tunisia, Milano" del 13 maggio 2024, per euro 130.000,00 + IVA). In altri termini, non potendosi che fare riferimento agli esiti delle procedure amministrative implicate in assenza di elementi indiziari riferiti alla fase del presunto accordo corruttivo, si giunge alla conclusione poco plausibile che il IN avrebbe "venduto" la propria funzione favorendo il LL non con riferimento ai progetti in cui era direttamente coinvolto per avervi collaborato, in parte neppure rientranti nella competenza territoriale del Comune di Milano, ma solo per gli altri progetti nei quali avrebbe avuto l'obbligo di astenersi per avere intrattenuto rapporti di affari con la società di LL per differenti lavori progettuali, e sebbene il regolamento della Commissione all'epoca vigente neppure lo prevedesse. Si tratta di una ricostruzione fattuale basata su letture congetturali, in assenza di elementi indiziari che possano validamente dimostrare che la violazione dell'obbligo di astensione fosse stata oggetto di un accordo corruttivo tra pubblico ufficiale e privato. Una tale rilevanza indiziaria, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, neppure può essere riconosciuta alla circostanza riferita da LL, nel corso del suo interrogatorio, con riguardo all'elevata percentuale del profitto che il IN avrebbe percepito dalle collaborazioni professionali tra loro intercorse (pari al 70%-80% delle commesse), trattandosi di un dato riferito a profitti derivanti da leciti rapporti di collaborazione professionale non condizionati dall'esercizio delle funzioni svolte in seno alla Commissione per il paesaggio, trattandosi di progetti che, come sopra osservato, non risultano essere stati sottoposti al parere della Commissione (salvo quello di "via Lecco", addirittura con esito negativo, secondo quanto documentato dalla difesa). Né sono stati evidenziati nell'ordinanza impugnata elementi per ritenere il carattere fittizio o l'assenza di profitto per la società di LL con riferimento a tali rapporti di collaborazione, al fine di un loro più agevole inquadramento nel contesto di uno scambio di tipo corruttivo. Il carattere solo congetturale di una ricostruzione fattuale che valorizza lavori progettuali differenti da quelli oggetto delle approvazioni della Commissione, senza neppure operare una valutazione sulla congruenza temporale oltre che un 13 (Y7 raffronto dei valori economici implicati dalle sedute della Commissione interessate dall'indebito esercizio del diritto di voto da parte del IN, si manifesta in modo ancora più evidente con riguardo alle modalità con le quali il IN avrebbe esercitato di fatto un potere di ingerenza sulle deliberazioni collegiali approvate a maggioranza dei componenti della Commissione, considerato che il solo voto favorevole del presidente non avrebbe assicurato alcun vantaggio per il privato corruttore. Pur alla luce della diversa qualificazione operata dal Tribunale con la derubricazione da corruzione per atto contrario ex art. 319 cod. pen. a corruzione per esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen., e prescindendo dal riferimento all'atto contrario rappresentato dalla violazione dell'obbligo di astensione, ma facendo riferimento alla corruzione del IN intesa come "messa a disposizione" del potere di interferire sulle deliberazioni della Commissione da lui presieduta, non solo non si descrivono i rapporti intercorrenti tra IN e gli altri membri della Commissione e non si spiega in che modo il predetto funzionario potesse o abbia potuto influire sulle delle delibere prese a maggioranza, ma nella stessa ordinanza impugnata si arriva ad escludere che tale ingerenza possa dirsi sorretta da sufficienti elementi indiziari (v. pag. 29 dell'ordinanza impugnata). Proprio per l'assenza di elementi in grado di dimostrare il condizionamento esercitato dal IN si arriva, infatti, a sostenere che le delibere della Commissione di approvazione dei pareri non sarebbero state inquinate da un esercizio deviato della discrezionalità amministrativa, con la conseguente riqualificazione in corruzione impropria, senza cioè il compimento di atti contrari. Ma tale conclusione appare evidentemente illogica, perché da un lato ricollega la corruzione all'esercizio della funzione, intesa non più come messa a disposizione del solo diritto di voto spettante al IN, di per sé insufficiente a giustificare un accordo corruttivo che si assume basato sulla messa a disposizione del potere di influire sulle delibere della Commissione, e dall'altro lato, esclude che il IN disponesse di questo potere di influenza, contraddicendo l'esistenza del potere che sarebbe stato oggetto del mercimonio, senza margini per ravvisare forme di millanteria contradette dalla convergenza di interessi dei soggetti implicati. D'altra parte ove, invece, l'oggetto del mercimonio fosse da intendersi limitato al solo esercizio deviato del diritto di voto spettante al IN, quale presidente e componente della Commissione, la violazione dell'obbligo di astensione avrebbe potuto supportare in astratto la qualificazione della corruzione per atto contrario, ma sulla base di un poco plausibile accordo avente ad oggetto il mercimonio di un solo "voto" nell'ambito di un consesso composto da undici componenti che delibera a maggioranza. 14 / In definitiva, allo stato delle risultanze valorizzate nell'ordinanza impugnata, per la carente indicazione di elementi indiziari necessari a ricollegare l'esercizio del voto ad un rapporto sinallagmatico piuttosto che ad una posizione di mero conflitto di interessi dovuta ai rapporti leciti di collaborazione professionale intercorsi tra i predetti professionisti, viene a mancare l'elemento essenziale per la configurabilità di qualunque ipotesi di corruzione, sia propria che impropria, residuando unicamente l'ipotesi di un esercizio deviato del diritto di voto per il perseguimento dell'interesse privato, astrattamente riconducibile a determinate condizioni alla fattispecie depenalizzata del reato di abuso di ufficio (vedi, Sez. 3, n. 10810 del 17/01/2014, Altieri, Rv. 258895, con riferimento all'abuso d'ufficio commesso attraverso l'adozione di un atto collegiale). 3. Un diverso discorso deve essere fatto con riguardo alle ipotesi di corruzione relative ai progetti di "via Pisani" e "via Palizzi". Come sopra osservato, solamente per questi due progetti nell'ordinanza impugnata si fa riferimento come prezzo della corruzione intercorsa tra IN e LL a degli esborsi privi di causa lecita, essendo stato accertato che per i predetti due progetti non sono intercorsi rapporti di collaborazione tra i due professionisti citati. A tale riguardo deve, però, essere rilevata - sempre allo stato delle attuali risultanze - la debolezza degli indizi incentrati sul rinvenimento nel pc di IN di un file excel con delle annotazioni di cifre che si assumono riferite a pagamenti riscossi dal IN ("25000 palizzi pisani" e "30000 palizzi pisani") e versati dal LL. In assenza della prova di flussi finanziari tra LL e IN, documentati o fatturati per operazioni inesistenti, una volta che lo stesso Tribunale (v. pag. 25 dell'ordinanza impugnata) ha escluso il carattere fittizio della fattura n. 9 del 29/07/2022 di euro 30.500 inizialmente ritenuta dal G.i.p. un riscontro del pagamento del prezzo della corruzione, il riferimento all'assenza di giustificazioni fornite da LL non assume valenza di gravità indiziaria, trattandosi di una annotazione rinvenuta nel computer del IN, priva di altri riferimenti o riscontri, il cui significato poteva essere fornito dal IN, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma non dal LL, che si è sottoposto all'interrogatorio, considerato anche che i due progetti in questione (Palizzi/Pisani) sarebbero stati curati in una precedente fase da altri professionisti prima di essere affidati allo studio di LL. Conseguentemente, l'affermazione del Tribunale che tale annotazione costituirebbe un dato gravemente indiziario, perchè spiegabile solo come una dazione corruttiva, non appare coerente con il quadro indiziario che, pure valutato 15 nel suo complesso, non consente di ritenere univoco il significato di detta annotazione, quanto meno con riferimento alla posizione del LL, tenuto conto anche della presenza di altri soggetti ipoteticamente interessati all'approvazione dei progetti. 4. In conclusione, nel complessivo deficitario quadro probatorio sopra delineato, le considerazioni sulla indiscutibile situazione di conflitto di interessi in cui si trovava il IN, per la duplice veste di presidente di un organo pubblico, competente a rilasciare pareri funzionali all'approvazione dei progetti di trasformazione urbanistica e di titolare di uno studio privato di progettazione molto affermato e coinvolto nella elaborazione di alcuni dei progetti da approvare, in assenza di elementi di riscontro di accordi corruttivi ipoteticamente sottesi all'approvazione dei progetti medesimi, non consentono, allo stato delle risultanze poste a base della motivazione dell'ordinanza impugnata, di supportare la integrazione della fattispecie corruttiva ascritta nei confronti di LL al capo B). L'annullamento deve essere disposto senza rinvio per carenza di elementi emergenti dalla motivazione dell'ordinanza impugnata che possano supportare la provvista indiziaria necessaria per giustificare l'applicazione delle misure interdittive in relazione all'unica imputazione ascritta al capo B) dell'ordinanza cautelare nei confronti del ricorrente, come riformata dal Tribunale per il riesame. 5. L'accoglimento del motivo di ricorso sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, rende superfluo l'esame dei residui motivi in punto di esigenze cautelari, che devono ritenersi assorbiti, imponendosi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la cessazione dell'efficacia delle disposte misure interdittive.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la cessazione delle misure interdittive applicate nei confronti di LL FE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 12/11/2025