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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/09/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2024
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 389/2024, pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice mono- cratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 389 del Ruolo Generale del 2024
TRA
elettivamente domiciliato in CORSO BUTERA . 53 Parte_1
90011 BAGHERIA , presso lo studio dell'avv. LO VERSO FABIO che lo rappresentata difende giusto mandato in atti
-parte ricorrente-
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA DI SAN Controparte_1
VALENTINO, 21 00197 ROMA presso lo studio dell'avv. STRAULINO
DAVID che la rappresentata difende giusto mandato in atti
-parte resistente –
E nei confronti di
CP_1
-parte resistente contumacia-
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal Tribunale del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 22.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto:
2 -di aver ottenuto nell'anno 2020 da n Controparte_1
Finanziamento n.q. di consumatore, che prevedeva un rimborso delle rate con scadenza mensile, le quali venivano mensilmente addebitate sul suo conto corrente;
-di essersi successivamente rivolto ad un broker, società AFFIDA S.R.L. al fine di ottenere un ulteriore finanziamento per l'importo di €
500.000,00 da destinare alla propria attività commerciale, che ha respinto la richiesta a causa di segnalazioni creditizie negative nella
CRIF a carico del ricorrente;
- che tale segnalazione discendeva da un pregresso disguido intercorso con la Banca domiciliataria che non aveva provveduto al pagamento delle rate del finanziamento con sicchè in data CP_1
14/02/2022 effettuava il pagamento di tutte le rate scadute, inviando quietanza di pagamento a , chiedendo inoltre con nota CP_1 del 15/02/2022, di procedere all'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata dalla stessa finanziaria;
-che in data 24/02/2022 rispondeva con nota CP_1
22/1000 dichiarando che non sussisteva nessuna “segnalazione a sofferenza” del effettuata da parte sua;
ma che, Pt_1 successivamente (in data 21/03/2022) la medesima CP_1 notificava a mezzo raccomandata la decadenza del beneficio del termine, intimando il pagamento delle rate residue del finanziamento ed effettuando la predetta segnalazione.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione ed evidenziando in particolare che:
-l'iscrizione risultava effettuata in assenza di previa dalla comunicazione prevista dall'art. 125 comma 3 TUB, dall'art. 4 comma co. 7^ del codice in materia di protezione dei dati personali adottato dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n.
8 del 16.11.04;
-che la suddetta segnalazione era errata anche nel merito, giacchè effettuata a seguito di una mera verifica della situazione di inadempimento del debitore, con una sorta di automatismo che contraddice la ratio delle istruzioni emanate dalla . CP_1
Ha quindi chiesto la cancellazione della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo nell'archivio gestito da CRIF spa, effettuata dall'
3 istituto resistente nonché' la condanna dello stesso al risarcimento dei danni derivanti dalla errata segnalazione e quantificati in euro
25.000,00.
Sebbene ritualmente evocata giudizio non si è costituita la
[...]
, talchè ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Si costituiva la resistente , premettendo che: CP_1
-Il non aveva provveduto al corretto adempimento delle Pt_1 proprie obbligazioni di restituzione del finanziamento stipulato in data
27 luglio 2020;
-a fronte di ripetuti ritardi nel pagamento delle rate, in CP_1 data 15 luglio 2021, preavvisava il cliente tramite la propria area personale sul sito della Banca che i dati relativi agli inadempimenti sarebbero stati registrati nei Sistemi di Informazioni Creditizie denominati CRIF e CTC (doc. 3 allegato alla comparsa);
-che, il sig. in data 14 febbraio 2022, aveva effettuato un Pt_1 bonifico di soli Euro 1.181,33 e non già di tutte le rate;
-con pec del 24 febbraio 2022, aveva evidenziato come CP_1 nessuna segnalazione a sofferenza fosse stata effettuata, non avendo segnalato “a sofferenza” la posizione del sig. ma avendo Pt_1 semplicemente segnalato quest'ultimo come soggetto inadempiente
(cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- che, tuttavia, a seguito del bonifico di Euro 1.181,33, non avendo il ricorrente effettuato altri pagamenti, la resistente aveva inviato una lettera di decadenza dal beneficio del termine, intimandogli il pagamento dell'importo di Euro 17.796,66, oltre interessi (doc. 8 – allegato alla comparsa di costituzione), provvedendo alla segnalazione.
La resistente, ha sostenuto quindi la correttezza del proprio operato in ordine alla segnalazione, evidenziando che il cliente era moroso nella restituzione di numerose rate del finanziamento erogato, ed ha chiesto il rigetto dello stesso.
2. Merito della lite.
Non pare superfluo anteporre una breve disamina della disciplina di settore applicabile alla fattispecie in esame, date le peculiarità che la caratterizzano.
In punto di diritto si osserva che:
4 CRIF S.p.A. è il gestore di un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori partecipanti al fine di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie ed accessibili ai medesimi enti, riguardanti l'andamento dei singoli rapporti di credito.
Rientra nella categoria delle c.d. “centrali rischi” che trovano la propria legittimazione nelle norme che individuano gli obiettivi generali che le autorità creditizie possono perseguire sulla base dell'art. 5 del TUB ed una base più puntuale nei loro poteri di vigilanza regolamentare e, segnatamente, nel potere di tali autorità di emanare disposizioni "per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni" (art. 53, primo comma, lettera "b", del già richiamato TUB).
I presupposti dell'iscrizione e le modalità di conservazione dei dati sono disciplinati dal “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” entrato in vigore il 01.01.2005
(G.U. 300 del 23.12.04), la cui efficacia discende dal d. lgs. 196/03 (c.d. legge sulla privacy) che detta i principi generali in materia di dati personali e rinvia (art.117) – con riferimento al settore “centrali rischi” – ai codici deontologici di settore.
In proposito, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare
(cfr. ex multis c. app. Milano sez. 1 civ. n. 3716/10) che “la segnalazione di una posizione di sofferenza in relazione ad un credito al consumo, inoltrata dall'istituto di credito ad un sistema di informazione creditizia di natura privata, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica”.
Così individuata la normativa di riferimento, va innanzi analizzata la segnalazione effettuata dalla resistente.
Ai fini della decisione del caso in esame, occorre premettere che in subietta materia, dalla normativa vigente ed in particolare dall'art 125
TUB possono evincersi i seguenti requisiti di legittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi, uno sostanziale ed uno formale ossia:
5 - la veridicità circa l'inadempimento del cliente alla propria obbligazione e il conseguente passaggio a sofferenza del credito, nonché
- il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione presso la Centrale
Rischi.
Il suddetto adempimento procedurale, ossia anteporre alla segnalazione una comunicazione di preavviso da trasmettere al debitore, non può essere inteso come un mero orpello amministrativo la cui carenza rappresenta un vizio di forma del tutto scisso dal merito della questione.
Il preavviso di segnalazione, come riferito nel provvedimento n.
1070779 reso dal Garante per la protezione dei dati personali il 16 novembre 2004, trova la sua ratio nella necessità di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere all'effettiva iscrizione dei nominativi nelle banche dati dei cosiddetti “cattivi pagatori”. Pertanto, tale preavviso è strumentale a permettere al cliente, qualora effettivamente possibile, di eliminare per tempo il presupposto della segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa.
L'eventuale carenza di una informazione preventiva che la banca ha il dovere di rendere al proprio cliente inadempiente circa la sua prossima iscrizione nella Centrale Rischi, è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare illegittimo l'inserimento del nominativo del debitore nella black list.
L'altro presupposto, infatti, è rappresentato dalla concreta capacità economica che il debitore aveva, in prossimità della segnalazione nella
Centrale Rischi, nel rientrare in bonis.
In definitiva, se è vero che incombe sulla banca l'onere di provare di avere effettivamente adempiuto al proprio onere procedurale rappresentato dalla trasmissione in favore del cliente del preavviso di segnalazione (ex art. 125, 3° comma TUB), è altrettanto vero che resta in capo al debitore la prova del fatto che in quel dato momento storico sarebbe potuto, se avvisato preventivamente, rientrare dalla sofferenza e, quindi, avrebbe impedito la segnalazione.
Nel caso in esame, la finanziaria ha allegato di aver effettuato il preavviso di segnalazione mediante la piattaforma (doc. 3 allegato alla
6 comparsa) senza dar effettivamente prova della ricezione dello stesso da parte del ricorrente.
Per altro verso, come si evince dalla documentazione in atti, il ricorrente pur allegando di aver sanato “l'intera posizione debitoria”, ha provato il pagamento del solo importo di euro 1.181,33 (vds. bonifico allegato al ricorso), non dimostrando di aver estinto il debito.
Dal canto suo, finanziaria ha rilevato il mancato pagamento di diverse rate fino a concorrenza dell'importo di euro 17.796,66.
Talchè, come rettamente osservato dalla resistente, la sua esposizione debitoria è rimasta tale da legittimare l'invio della decadenza dal beneficio del termine (vds. doc. 8 allegato alla comparsa).
In altri termini, il ricorrente non ha dato prova della sua “solvibilità” ovvero del fatto che se avesse avuto la comunicazione del preavviso di segnalazione, sarebbe riuscito –a stretto giro – ad estinguere il debito.
Così riscostruiti i fatti sulla base delle allegazioni e del materiale acquisto al procedimento, ne discende l'infondatezza della domanda avente ad oggetto la cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento delle ulteriori domande aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'asserito illegittimo comportamento dell'intermediario.
Spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto della non complessità dell'istruttoria. Nulla viene disposto in merito alle spese di lite di in considerazione della contumacia. CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Francesca Incandela, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- rigetta le domande di parte ricorrente;
-condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della resistente in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese di lite, che qui si liquidano in euro 2.540,00 per compensi , oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 30/09/2025
7 Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
8
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 389/2024, pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice mono- cratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 389 del Ruolo Generale del 2024
TRA
elettivamente domiciliato in CORSO BUTERA . 53 Parte_1
90011 BAGHERIA , presso lo studio dell'avv. LO VERSO FABIO che lo rappresentata difende giusto mandato in atti
-parte ricorrente-
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA DI SAN Controparte_1
VALENTINO, 21 00197 ROMA presso lo studio dell'avv. STRAULINO
DAVID che la rappresentata difende giusto mandato in atti
-parte resistente –
E nei confronti di
CP_1
-parte resistente contumacia-
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal Tribunale del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 22.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto:
2 -di aver ottenuto nell'anno 2020 da n Controparte_1
Finanziamento n.q. di consumatore, che prevedeva un rimborso delle rate con scadenza mensile, le quali venivano mensilmente addebitate sul suo conto corrente;
-di essersi successivamente rivolto ad un broker, società AFFIDA S.R.L. al fine di ottenere un ulteriore finanziamento per l'importo di €
500.000,00 da destinare alla propria attività commerciale, che ha respinto la richiesta a causa di segnalazioni creditizie negative nella
CRIF a carico del ricorrente;
- che tale segnalazione discendeva da un pregresso disguido intercorso con la Banca domiciliataria che non aveva provveduto al pagamento delle rate del finanziamento con sicchè in data CP_1
14/02/2022 effettuava il pagamento di tutte le rate scadute, inviando quietanza di pagamento a , chiedendo inoltre con nota CP_1 del 15/02/2022, di procedere all'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata dalla stessa finanziaria;
-che in data 24/02/2022 rispondeva con nota CP_1
22/1000 dichiarando che non sussisteva nessuna “segnalazione a sofferenza” del effettuata da parte sua;
ma che, Pt_1 successivamente (in data 21/03/2022) la medesima CP_1 notificava a mezzo raccomandata la decadenza del beneficio del termine, intimando il pagamento delle rate residue del finanziamento ed effettuando la predetta segnalazione.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione ed evidenziando in particolare che:
-l'iscrizione risultava effettuata in assenza di previa dalla comunicazione prevista dall'art. 125 comma 3 TUB, dall'art. 4 comma co. 7^ del codice in materia di protezione dei dati personali adottato dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n.
8 del 16.11.04;
-che la suddetta segnalazione era errata anche nel merito, giacchè effettuata a seguito di una mera verifica della situazione di inadempimento del debitore, con una sorta di automatismo che contraddice la ratio delle istruzioni emanate dalla . CP_1
Ha quindi chiesto la cancellazione della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo nell'archivio gestito da CRIF spa, effettuata dall'
3 istituto resistente nonché' la condanna dello stesso al risarcimento dei danni derivanti dalla errata segnalazione e quantificati in euro
25.000,00.
Sebbene ritualmente evocata giudizio non si è costituita la
[...]
, talchè ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Si costituiva la resistente , premettendo che: CP_1
-Il non aveva provveduto al corretto adempimento delle Pt_1 proprie obbligazioni di restituzione del finanziamento stipulato in data
27 luglio 2020;
-a fronte di ripetuti ritardi nel pagamento delle rate, in CP_1 data 15 luglio 2021, preavvisava il cliente tramite la propria area personale sul sito della Banca che i dati relativi agli inadempimenti sarebbero stati registrati nei Sistemi di Informazioni Creditizie denominati CRIF e CTC (doc. 3 allegato alla comparsa);
-che, il sig. in data 14 febbraio 2022, aveva effettuato un Pt_1 bonifico di soli Euro 1.181,33 e non già di tutte le rate;
-con pec del 24 febbraio 2022, aveva evidenziato come CP_1 nessuna segnalazione a sofferenza fosse stata effettuata, non avendo segnalato “a sofferenza” la posizione del sig. ma avendo Pt_1 semplicemente segnalato quest'ultimo come soggetto inadempiente
(cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- che, tuttavia, a seguito del bonifico di Euro 1.181,33, non avendo il ricorrente effettuato altri pagamenti, la resistente aveva inviato una lettera di decadenza dal beneficio del termine, intimandogli il pagamento dell'importo di Euro 17.796,66, oltre interessi (doc. 8 – allegato alla comparsa di costituzione), provvedendo alla segnalazione.
La resistente, ha sostenuto quindi la correttezza del proprio operato in ordine alla segnalazione, evidenziando che il cliente era moroso nella restituzione di numerose rate del finanziamento erogato, ed ha chiesto il rigetto dello stesso.
2. Merito della lite.
Non pare superfluo anteporre una breve disamina della disciplina di settore applicabile alla fattispecie in esame, date le peculiarità che la caratterizzano.
In punto di diritto si osserva che:
4 CRIF S.p.A. è il gestore di un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori partecipanti al fine di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie ed accessibili ai medesimi enti, riguardanti l'andamento dei singoli rapporti di credito.
Rientra nella categoria delle c.d. “centrali rischi” che trovano la propria legittimazione nelle norme che individuano gli obiettivi generali che le autorità creditizie possono perseguire sulla base dell'art. 5 del TUB ed una base più puntuale nei loro poteri di vigilanza regolamentare e, segnatamente, nel potere di tali autorità di emanare disposizioni "per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni" (art. 53, primo comma, lettera "b", del già richiamato TUB).
I presupposti dell'iscrizione e le modalità di conservazione dei dati sono disciplinati dal “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” entrato in vigore il 01.01.2005
(G.U. 300 del 23.12.04), la cui efficacia discende dal d. lgs. 196/03 (c.d. legge sulla privacy) che detta i principi generali in materia di dati personali e rinvia (art.117) – con riferimento al settore “centrali rischi” – ai codici deontologici di settore.
In proposito, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare
(cfr. ex multis c. app. Milano sez. 1 civ. n. 3716/10) che “la segnalazione di una posizione di sofferenza in relazione ad un credito al consumo, inoltrata dall'istituto di credito ad un sistema di informazione creditizia di natura privata, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica”.
Così individuata la normativa di riferimento, va innanzi analizzata la segnalazione effettuata dalla resistente.
Ai fini della decisione del caso in esame, occorre premettere che in subietta materia, dalla normativa vigente ed in particolare dall'art 125
TUB possono evincersi i seguenti requisiti di legittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi, uno sostanziale ed uno formale ossia:
5 - la veridicità circa l'inadempimento del cliente alla propria obbligazione e il conseguente passaggio a sofferenza del credito, nonché
- il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione presso la Centrale
Rischi.
Il suddetto adempimento procedurale, ossia anteporre alla segnalazione una comunicazione di preavviso da trasmettere al debitore, non può essere inteso come un mero orpello amministrativo la cui carenza rappresenta un vizio di forma del tutto scisso dal merito della questione.
Il preavviso di segnalazione, come riferito nel provvedimento n.
1070779 reso dal Garante per la protezione dei dati personali il 16 novembre 2004, trova la sua ratio nella necessità di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere all'effettiva iscrizione dei nominativi nelle banche dati dei cosiddetti “cattivi pagatori”. Pertanto, tale preavviso è strumentale a permettere al cliente, qualora effettivamente possibile, di eliminare per tempo il presupposto della segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa.
L'eventuale carenza di una informazione preventiva che la banca ha il dovere di rendere al proprio cliente inadempiente circa la sua prossima iscrizione nella Centrale Rischi, è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare illegittimo l'inserimento del nominativo del debitore nella black list.
L'altro presupposto, infatti, è rappresentato dalla concreta capacità economica che il debitore aveva, in prossimità della segnalazione nella
Centrale Rischi, nel rientrare in bonis.
In definitiva, se è vero che incombe sulla banca l'onere di provare di avere effettivamente adempiuto al proprio onere procedurale rappresentato dalla trasmissione in favore del cliente del preavviso di segnalazione (ex art. 125, 3° comma TUB), è altrettanto vero che resta in capo al debitore la prova del fatto che in quel dato momento storico sarebbe potuto, se avvisato preventivamente, rientrare dalla sofferenza e, quindi, avrebbe impedito la segnalazione.
Nel caso in esame, la finanziaria ha allegato di aver effettuato il preavviso di segnalazione mediante la piattaforma (doc. 3 allegato alla
6 comparsa) senza dar effettivamente prova della ricezione dello stesso da parte del ricorrente.
Per altro verso, come si evince dalla documentazione in atti, il ricorrente pur allegando di aver sanato “l'intera posizione debitoria”, ha provato il pagamento del solo importo di euro 1.181,33 (vds. bonifico allegato al ricorso), non dimostrando di aver estinto il debito.
Dal canto suo, finanziaria ha rilevato il mancato pagamento di diverse rate fino a concorrenza dell'importo di euro 17.796,66.
Talchè, come rettamente osservato dalla resistente, la sua esposizione debitoria è rimasta tale da legittimare l'invio della decadenza dal beneficio del termine (vds. doc. 8 allegato alla comparsa).
In altri termini, il ricorrente non ha dato prova della sua “solvibilità” ovvero del fatto che se avesse avuto la comunicazione del preavviso di segnalazione, sarebbe riuscito –a stretto giro – ad estinguere il debito.
Così riscostruiti i fatti sulla base delle allegazioni e del materiale acquisto al procedimento, ne discende l'infondatezza della domanda avente ad oggetto la cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento delle ulteriori domande aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'asserito illegittimo comportamento dell'intermediario.
Spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto della non complessità dell'istruttoria. Nulla viene disposto in merito alle spese di lite di in considerazione della contumacia. CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Francesca Incandela, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- rigetta le domande di parte ricorrente;
-condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della resistente in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese di lite, che qui si liquidano in euro 2.540,00 per compensi , oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 30/09/2025
7 Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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