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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. MI RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3181/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. ORSINI FERNANDO;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv.to BRUGNOLA Controparte_1 C.F._2 GIOVANNA;
- resistente -
Oggetto del giudizio: Divorzio contenzioso. Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate rispettivamente il 15/10/2025 (dalla parte ricorrente) e il 17/10/2025 (dalla parte resistente), da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di è Parte_1 Controparte_1 fondata e va accolta.
Infatti, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in BRINDISI in data 07/11/2008, si sono separati consensualmente con decreto di omologa del 24/2/2020.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine di legge, riconfermata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione dell'originaria comunione materiale e spirituale tra loro.
Consegue la declartoria di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 dell'1/12/1970 e successive modificazioni.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese processuali va riservata alla pronunzia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, non definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1 a) PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto in BRINDISI in data 07/11/2008 da
, nato a [...] il [...], e da , nata a Parte_1 Controparte_1
BRINDISI il 24/04/1981, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di BRINDISI dell'anno 2008 (atto n. 86 , p. I , u. 1).
b) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato civile del comune di BRINDISI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
c) PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
d) RISERVA alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. MI RI
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