Art. 1.
La disposizione contenuta nell' articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60 anni o per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
nei casi previsti alla lettera a) dell'articolo 29 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312 .
La disposizione contenuta nell' articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60 anni o per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
nei casi previsti alla lettera a) dell'articolo 29 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312 .