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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1487/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2375/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12449/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 16/08/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202174051354881885751040 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Resistente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento in atti con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 956,98 a titolo di Tari anno 2014.
Eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva Municipia spa chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 12449/2024, resa all'esito dell'udienza del 26 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sezione 24, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello Municipia s.p.a. mentre il contribuente chiedeva il rigetto.
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
In sede di appello Municipia ha prodotto la prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla
Tari 2014 notificato nell'ottobre 2019.
Ebbene l'art. 112 D.Lgs. 175/2024, che ha riprodotto il testo del previgente art 58 D.Lgs. 546/1992, ha statuito:
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 58, comma 7.
Nella specie in sede di gravame Municipia ha affermato che in primo grado si era limitata ad eccepire l'inammissibilità del ricorso che aveva fondato su una asserita notifica precedente, ma è evidente che era onere della parte produrre le notifiche di cui era in possesso e non può certo addurre come causa non imputabile la circostanza che aveva mosso una eccezione poi superata dagli atti.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.,
P.Q.M.
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 300,00 oltre accessori con attribuzione
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2375/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12449/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 16/08/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202174051354881885751040 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Resistente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento in atti con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 956,98 a titolo di Tari anno 2014.
Eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva Municipia spa chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 12449/2024, resa all'esito dell'udienza del 26 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sezione 24, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello Municipia s.p.a. mentre il contribuente chiedeva il rigetto.
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
In sede di appello Municipia ha prodotto la prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla
Tari 2014 notificato nell'ottobre 2019.
Ebbene l'art. 112 D.Lgs. 175/2024, che ha riprodotto il testo del previgente art 58 D.Lgs. 546/1992, ha statuito:
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 58, comma 7.
Nella specie in sede di gravame Municipia ha affermato che in primo grado si era limitata ad eccepire l'inammissibilità del ricorso che aveva fondato su una asserita notifica precedente, ma è evidente che era onere della parte produrre le notifiche di cui era in possesso e non può certo addurre come causa non imputabile la circostanza che aveva mosso una eccezione poi superata dagli atti.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.,
P.Q.M.
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 300,00 oltre accessori con attribuzione