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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2024 da
1) Parte_1 nata EL (MI) il 26 novembre 1989 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cecilia Maria Elisa Pepe e Cecilia Maria Castellani presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Mazzotta presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...], il 1° luglio 2015, C.F. Parte_3 C.F._3 cittadino italiano pagina 1 di 4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 ottobre
2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, i quali Pt_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di lui per le decisioni più importanti riguardanti istruzione, religione, educazione in relazione all'inclinazione naturale e alle aspirazioni del minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza.
2) Il figlio minore continuerà a vivere con la madre, collocataria prevalente, Pt_3 nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Segrate, Strada Nona San Felice n. 3, dove manterrà altresì la residenza anagrafica.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: Pt_3
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (ore 16:30) alla domenica sera successiva, con rientro presso l'abitazione materna alle ore 19:30, in modo da permettere al figlio di prepararsi adeguatamente per l'inizio della settimana scolastica;
- nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna, il mercoledì e il giovedì
(n. 2 pernottamenti), dall'uscita da scuola del mercoledì sino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
- nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna, il martedì e il mercoledì
(n. 2 pernottamenti), dall'uscita da scuola del martedì sino all'accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse di . Pt_3
4) Il padre trascorrerà altresì con , salvo diversi e migliori accordi, i periodi di vacanza Pt_3 scolastica indicativamente secondo il seguente calendario:
a. durante le festività natalizie, metà del periodo con il figlio ad anni alterni, dalla fine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre mattina o dal 30 dicembre pomeriggio alla ripresa della scuola;
b. l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni con la madre;
c. l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale, ad anni alterni con la madre;
d. le altre festività nazionali e/o religiose e i ponti infrannuali, in via alternata con la madre;
e. durante le vacanze scolastiche estive, non meno di tre settimane (anche non consecutive) i cui periodi saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Entrambi i genitori avranno diritto ad essere presenti il giorno del compleanno del figlio e ad avere con sé nel giorno del proprio compleanno, indipendentemente dal calendario di cui Pt_3 sopra.
6) Il padre provvederà al mantenimento del figlio versando, in via anticipata entro il Pt_3 giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, la somma di € 400,00 sul c/c intestato alla madre alle coordinate bancarie a lui già note;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat- costo vita (base luglio 2024, prima rivalutazione luglio 2025). L'assegno di mantenimento è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica ( di cui copia di pagina 2 di 4 versamento verrà trasmessa mensilmente al padre), il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
7) I genitori terranno a proprio carico le spese straordinarie relative a secondo la Pt_3 proporzione 40% (madre) e 60% (padre), così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano il 14.11.2017 al quale si rinvia e secondo le modalità di rimborso ivi previste e qui di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 3 di 4 8) Il Sig. concede che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito in misura Pt_2 del 100% dalla Signora e quest'ultima accetta. Parte_1
9) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
10) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Le parti, nel medesimo ricorso, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 3 dicembre 2024 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
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