CASS
Sentenza 4 maggio 2021
Sentenza 4 maggio 2021
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- 1. L'accertamento del tasso alcolemico va condotto con le garanzie difensiveAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2021, n. 16814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16814 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO RT NT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 2236/19 del giorno 02/04/2019, della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NT EO GA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16814 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 14/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1141 del 19/06/2018, il Tribunale di Modena dichiarava CO RT NT responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis C.d.S. e lo condannava alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con la revoca della patente di guida. In parte motiva il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, senza però riportare i detti benefici nel dispositivo. 1.1. Con la sentenza n. 2236/19 del giorno 02/04/2019, la Corte di Appello di Bologna, adita dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva al ricorrente i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione CO RT NT, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cùi all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge in relazione agli artt. 354, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. Deduce che gli accertamenti alcolemici non sono stati effettuati nell'ambito di un normale protocollo di pronto soccorso ma, come chiaramente si evince dagli atti processuali e dalla documentazione medica prodotta in atti, sono stati espressamente richiesti dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti a seguito del sinistro. Pertanto, l'accertamento ematico effettuato inutilizzabile e non sussistenti altri riscontri che provino lo stato di ebbrezza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 4. Va premesso che l'incidente stradale in cui il Conte, alla guida della sua autovettura, era rimasto coinvolto, lo qualificava come soggetto indiziato del reato di guida in stato d'ebbrezza. Di tal che la richiesta avanzata dalla polizia giudiziaria, e riferita all'accertamento del livello alcolemico sul ricorrente, qualificava quest'ultimo esame come accertamento urgente non ripetibile ex art. 354 c.p.p., con conseguente obbligo dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. a pena di nullità dell'accertamento e di inutilizzabilità dei relativi esiti. 4.1. Orbene, tutto ciò premesso, a nulla rileva il fatto che il prelievo sia avvenuto nell'ambito degli ordinari prelievi sanitari. Secondo l'orientamento 2 ormai prevalente e qui condiviso, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi delle norme succitate, non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (v. Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020 Ud. -dep. 05/03/2020- Rv. 278676; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019 Ud. -dep. 18/03/2019- Rv. 275281). 4.1.1. Con le predette sentenze, si è chiarito che la ratio sottesa all'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria;
ed è comune all'ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi. 4.2. Poiché nel caso di specie è dalla lettura della medesima sentenza impugnata che si ricava l'impulso dato dalla polizia giudiziaria alla rilevazione del tasso alcolemico del Conte nell'ambito del prelievo ematico eseguito presso il nosocomio ove lo stesso era stato ricoverato, é di tutta evidenza che anche in questo caso era dovuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Avviso che, come risulta in atti, non le fu dato. In vero, la stessa Corte del merito afferma che «la richiesta della p.g. in atti non è altro che l'istanza finalizzata ad accertare in sede di analisi a valenza clinica anche il parametro alcolemico» 5. Ne consegue l'inutilizzabilità degli esiti della rilevazione etilometrica effettuata con il ridetto prelievo ematico: ciò travolge, sul piano probatorio, lo stesso fondamento dell'imputazione mossa a carico dell'odierno ricorrente. 6. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così deciso il 14/01/2021 Il Consigliere estensore NT EO GA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NT EO GA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16814 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 14/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1141 del 19/06/2018, il Tribunale di Modena dichiarava CO RT NT responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis C.d.S. e lo condannava alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con la revoca della patente di guida. In parte motiva il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, senza però riportare i detti benefici nel dispositivo. 1.1. Con la sentenza n. 2236/19 del giorno 02/04/2019, la Corte di Appello di Bologna, adita dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva al ricorrente i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione CO RT NT, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cùi all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge in relazione agli artt. 354, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. Deduce che gli accertamenti alcolemici non sono stati effettuati nell'ambito di un normale protocollo di pronto soccorso ma, come chiaramente si evince dagli atti processuali e dalla documentazione medica prodotta in atti, sono stati espressamente richiesti dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti a seguito del sinistro. Pertanto, l'accertamento ematico effettuato inutilizzabile e non sussistenti altri riscontri che provino lo stato di ebbrezza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 4. Va premesso che l'incidente stradale in cui il Conte, alla guida della sua autovettura, era rimasto coinvolto, lo qualificava come soggetto indiziato del reato di guida in stato d'ebbrezza. Di tal che la richiesta avanzata dalla polizia giudiziaria, e riferita all'accertamento del livello alcolemico sul ricorrente, qualificava quest'ultimo esame come accertamento urgente non ripetibile ex art. 354 c.p.p., con conseguente obbligo dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. a pena di nullità dell'accertamento e di inutilizzabilità dei relativi esiti. 4.1. Orbene, tutto ciò premesso, a nulla rileva il fatto che il prelievo sia avvenuto nell'ambito degli ordinari prelievi sanitari. Secondo l'orientamento 2 ormai prevalente e qui condiviso, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi delle norme succitate, non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (v. Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020 Ud. -dep. 05/03/2020- Rv. 278676; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019 Ud. -dep. 18/03/2019- Rv. 275281). 4.1.1. Con le predette sentenze, si è chiarito che la ratio sottesa all'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria;
ed è comune all'ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi. 4.2. Poiché nel caso di specie è dalla lettura della medesima sentenza impugnata che si ricava l'impulso dato dalla polizia giudiziaria alla rilevazione del tasso alcolemico del Conte nell'ambito del prelievo ematico eseguito presso il nosocomio ove lo stesso era stato ricoverato, é di tutta evidenza che anche in questo caso era dovuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Avviso che, come risulta in atti, non le fu dato. In vero, la stessa Corte del merito afferma che «la richiesta della p.g. in atti non è altro che l'istanza finalizzata ad accertare in sede di analisi a valenza clinica anche il parametro alcolemico» 5. Ne consegue l'inutilizzabilità degli esiti della rilevazione etilometrica effettuata con il ridetto prelievo ematico: ciò travolge, sul piano probatorio, lo stesso fondamento dell'imputazione mossa a carico dell'odierno ricorrente. 6. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così deciso il 14/01/2021 Il Consigliere estensore NT EO GA