CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3324/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 6288 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5428/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Aversa al fine di impugnare l' avviso di pagamento TARI anno 2025 relativo all' immobile sito in Aversa al Indirizzo_1 notificato dal comune di Aversa in data….per il complessivo importo di Euro 625,63
Il contribuente assume di non dover corrispondere quanto richiesto dal Comune attesa l' insussistenza dei presupposti fondanti l' applicazione del tributo stanche l' assoluta mancanza di prova che avrebbe dovuto fornire l' ente comunale il quale aveva l' onere di dimostrare che il contribuente possa aver svolto attività professionale nel sito indicato
Conclude per l' accoglimento dell' istanza, con condanna alle spese
Si è costituito il Comune di Aversa che, preliminarmente, ha eccepito l' inammissibilità del ricorso, assumendo che il contribuente abbia omesso di indicare il numero di sezione adita ed essendo incomprensibile l' oggetto della domanda, non indicandosi nemmeno il numero di atto, protocollo ecc….
Eccepisce, poi, la carenza di legittimazione passiva, essendo del tutto contraddittoria l' affermazione esplicitata dall' opponente in merito al mancato utilizzo di detto immobile per la propria attività professionale;
Afferma l' Ente Comunale di aver correttamente accertato a carico del soggetto passivo la tassa per l' anno 2025 a seguito dell' esame di atti di ufficio (?!) da cui risulterebbe che il Ricorrente_1 sia titolare di partita IVA ed eserciterebbe la propria attività nell' immobile indicato così come risulterebbe dall' albo professionale e dall' esame dell' anagrafica tributaria
Il contribuente, con successive note integrative, si riporta al ricorso già avanzato e insiste per l' accoglimento dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che vengono gradatamente ad esporsi
Preliminarmente si rileva che, contrariamente a quanto assume il Comune, il ricorso non è inammissibile in quanto è articolato in modo da poter essere esaminato dal giudicante
La mancata indicazione della sezione non costituisce carenza illustrativa, anche perché è stato correttamente indirizzato alla CGT di Caserta;
Peraltro, la sez. viene scelta dalla cancelleria della Corte adita solo a seguito del deposito del ricorso.
Circa il merito della questione, questo giudice ritiene che le affermazioni poste a base dell' Ente
Comunale a sostegno ed a fondamento della difesa non sono state minimamente comprovate
E' del tutto evidente infatti che, nel mentre l' ente comunale assume di aver correttamente accertato accertato i presupposti del tributo, nessuna documentazione, seppur richiamata, è stata esibita e depositata.
Parimenti, il richiamo ad atti di ufficio non è stato riscontrato nella documentazione depositata innanzi a codesta Corte Nella sostanza, tutto quanto assunto dal Comune di Aversa non è stato né comprovato, né documentato.
Inoltre, le affermazioni del Comune hanno trovato piena smentita dagli atti depositati dallo stesso contribuente il quale ha esibito certificazione iscrizione all' albo di Associazione_1 dove si esplicita chiaramente che il ricorrente esercita la propria attività in Aversa alla Indirizzo_2.
Inoltre È stata esibita sentenza della stessa Corte Tributaria di Caserta che ha accolto l' istanza del contribuente in relazione alla TARI 2018.
Orbene, nel mentre quanto assunto dal ricorrente trova comunque elementi documentali e probanti a proprio sostegno, di contro nessun elemento probatorio si evince da quanto assunto dal Comune di
Aversa che, lo si ripete, nulla ha esibito.
Consegue che il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso Condanna il Comune di Aversa al pagamento delle spese di lite in favore dell' avv. Ricorrente_1 che vengono liquidate in Euro 200,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione in favore dell' avv. Difensore_1
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3324/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 6288 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5428/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Aversa al fine di impugnare l' avviso di pagamento TARI anno 2025 relativo all' immobile sito in Aversa al Indirizzo_1 notificato dal comune di Aversa in data….per il complessivo importo di Euro 625,63
Il contribuente assume di non dover corrispondere quanto richiesto dal Comune attesa l' insussistenza dei presupposti fondanti l' applicazione del tributo stanche l' assoluta mancanza di prova che avrebbe dovuto fornire l' ente comunale il quale aveva l' onere di dimostrare che il contribuente possa aver svolto attività professionale nel sito indicato
Conclude per l' accoglimento dell' istanza, con condanna alle spese
Si è costituito il Comune di Aversa che, preliminarmente, ha eccepito l' inammissibilità del ricorso, assumendo che il contribuente abbia omesso di indicare il numero di sezione adita ed essendo incomprensibile l' oggetto della domanda, non indicandosi nemmeno il numero di atto, protocollo ecc….
Eccepisce, poi, la carenza di legittimazione passiva, essendo del tutto contraddittoria l' affermazione esplicitata dall' opponente in merito al mancato utilizzo di detto immobile per la propria attività professionale;
Afferma l' Ente Comunale di aver correttamente accertato a carico del soggetto passivo la tassa per l' anno 2025 a seguito dell' esame di atti di ufficio (?!) da cui risulterebbe che il Ricorrente_1 sia titolare di partita IVA ed eserciterebbe la propria attività nell' immobile indicato così come risulterebbe dall' albo professionale e dall' esame dell' anagrafica tributaria
Il contribuente, con successive note integrative, si riporta al ricorso già avanzato e insiste per l' accoglimento dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che vengono gradatamente ad esporsi
Preliminarmente si rileva che, contrariamente a quanto assume il Comune, il ricorso non è inammissibile in quanto è articolato in modo da poter essere esaminato dal giudicante
La mancata indicazione della sezione non costituisce carenza illustrativa, anche perché è stato correttamente indirizzato alla CGT di Caserta;
Peraltro, la sez. viene scelta dalla cancelleria della Corte adita solo a seguito del deposito del ricorso.
Circa il merito della questione, questo giudice ritiene che le affermazioni poste a base dell' Ente
Comunale a sostegno ed a fondamento della difesa non sono state minimamente comprovate
E' del tutto evidente infatti che, nel mentre l' ente comunale assume di aver correttamente accertato accertato i presupposti del tributo, nessuna documentazione, seppur richiamata, è stata esibita e depositata.
Parimenti, il richiamo ad atti di ufficio non è stato riscontrato nella documentazione depositata innanzi a codesta Corte Nella sostanza, tutto quanto assunto dal Comune di Aversa non è stato né comprovato, né documentato.
Inoltre, le affermazioni del Comune hanno trovato piena smentita dagli atti depositati dallo stesso contribuente il quale ha esibito certificazione iscrizione all' albo di Associazione_1 dove si esplicita chiaramente che il ricorrente esercita la propria attività in Aversa alla Indirizzo_2.
Inoltre È stata esibita sentenza della stessa Corte Tributaria di Caserta che ha accolto l' istanza del contribuente in relazione alla TARI 2018.
Orbene, nel mentre quanto assunto dal ricorrente trova comunque elementi documentali e probanti a proprio sostegno, di contro nessun elemento probatorio si evince da quanto assunto dal Comune di
Aversa che, lo si ripete, nulla ha esibito.
Consegue che il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso Condanna il Comune di Aversa al pagamento delle spese di lite in favore dell' avv. Ricorrente_1 che vengono liquidate in Euro 200,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione in favore dell' avv. Difensore_1