CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 34598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34598 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT LA, nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 07/12/2022 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU LL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34598 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, adottato senza formalità di procedura, il Tribunale di Latina dichiarava inammissibile, difettando i presupposti di legge, l'istanza di LA TT - proposto nel procedimento di prevenzione e titolare di beni assoggettati alla relativa confisca - volta a far dichiarare l'invalidità del decreto di esecutività dello stato passivo, in quanto formato all'esito di udienza di verifica dei crediti della cui fissazione l'istante, nella qualità, non aveva ricevuto alcun avviso. 2. TT ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, insistendo sulla lesione del contraddittorio prodottasi ai suoi danni in occasione dell'udienza di verifica, cui il ricorrente avrebbe avuto diritto a partecipare indipendentemente dall'intervenuta definitività della confisca, e sul suo permanente interesse a far valere il vizio, che il giudice a quo avrebbe ingiustamente negato. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., sostenendo l'invalidità del provvedimento impugnato in quanto adottato, de plano, senza la previa audizione del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Secondo quanto questa Corte ha recentemente avuto modo di chiarire (Sez. 1, n. 39258 del 15/06/2017, ANBSC, Rv. 271000-01, § 1.2 del Considerato in diritto), i soggetti legittimati a prendere parte all'udienza camerale di verifica dei crediti, disciplinata dall'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, sono l'amministratore giudiziario, che svolge funzioni di assistenza del giudice quale suo ausiliario, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (se coinvolta dall'amministratore), il pubblico ministero (la cui presenza è espressamente individuata dalla legge come facoltativa), nonché il difensore degli «interessati», da identificarsi nei creditori e nel proposto. Quest'ultimo, tuttavia, riveste la qualità di soggetto «interessato» alla formazione dello stato passivo, la cui procedura si apre dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado (art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159, cit.), e 2 quindi riveste la qualità di contraddittore necessario, sinché conservi la titolarità del diritto reale inciso dalla misura ablatoria, ossia sino all'irrevocabilità del provvedimento che l'ha disposta. Una volta che la confisca sia stata definitivamente imposta, l'Agenzia nazionale subentra nella titolarità esclusiva dei beni confiscati e assume istituzionalmente su di sé le attività gestorie e liquidazione, incluse quelle dirette alla soddisfazione delle altrui ragioni creditorie. 3. Il provvedimento impugnato ha pronunciato in accordo con i menzionati principi. Essa dà atto - né il ricorrente fa questione sul punto - che la verifica dei crediti si è tenuta, nella procedura di prevenzione, allorché la confisca, rispetto al proposto, era ormai divenuta definitiva;
e giustamente dunque il Tribunale ha ritenuto l'assenza delle condizioni di legge per la favorevole definizione dell'incidente di esecuzione, avendo ormai il proposto perso la qualità di contraddittore. 4. L'argomentazione ulteriore del ricorrente, secondo la quale il proposto avrebbe persistente interesse ad interloquire in materia, pur dopo la definitività della confisca, in ragione degli effetti riflessi che l'ammissione o esclusione dei crediti potrebbero determinare sulla sua sfera patrimoniale residua, è stata già adeguatamente confutata dal provvedimento impugnato con il rilievo che, a norma dell'art. 59, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, «(i) provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario». Le decisioni assunte in sede di verifica non pregiudicano mai, per definizione, i diritti vantati dal proposto sull'eventuale patrimonio residuo, che, d'altra parte, resta costituito a generale garanzia delle obbligazioni del proposto, a norma dell'art. 2740 cod. civ., e resta aggredibile in via concorrente a discrezione del creditore, sia in caso di inclusione che di esclusione del credito nello stato passivo concorsuale. 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 6. Può convenirsi con il ricorrente sulla premessa, sottesa al motivo, secondo cui l'istanza da lui introdotta desse vita ad un vero e proprio incidente di esecuzione, quale mezzo residuale di contestazione dei provvedimenti resi dagli organi giudiziari della procedura, aventi natura dispositiva e potenzialmente incidenti su diritti soggettivi (Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 3 281369-01), che non risultino altrimenti impugnabili;
e il proposto non è legittimato ad impugnare, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento di formazione dello stato passivo, perché l'impugnazione è concessa solo ai creditori (Sez. 5, n. 5721 del 18/01/2019, Vitale, Rv. 275138- 01). Ciò posto, deve in questa sede ribadirsi che la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero, prescritto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della pronuncia del decreto di inammissibilità in tema di incidente di esecuzione, determina una nullità a regime intermedio, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., per inosservanza delle norme concernenti la partecipazione dello stesso pubblico ministero al procedimento (v. già Sez. 4, 29 novembre 1995, dep. 1996, Tufo, Rv. 203574-01). Ma è proprio perché trattasi di nullità a regime intermedio, tesa a garantire l'intervento della parte pubblica, che la relativa eccezione deve provenire dalla stessa parte, difettando in capo alle altre l'interesse, e quindi la legittimazione (art. 182, comma 1, cod. proc. pen.), a dedurre il vizio di cui si tratta (in termini, Sez. 3, n. 9167 del 19/11/2020, dep. 2021, Talla, Rv. 281595-01; Sez. 1, n. 2420 del 03/04/2000, Pischedda, Rv. 216032-01); legittimazione che deve essere dunque negata in capo all'odierno ricorrente. 7. E' stato in contrario sostenuto che le conclusioni del pubblico ministero debbano essere comunque rese in funzione del corretto esercizio della giurisdizione esecutiva, e quindi anche nell'interesse del condannato, che sarebbe titolato a dolersi della loro assenza (Sez. 1, n. 22719 del 08/03/2023, Turci, Rv. 284550-01; Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025-01). L'argomentazione muove dal presupposto che la previa interlocuzione con il pubblico ministero rappresenti una garanzia ineludibile di corretto esercizio della funzione giurisdizionale esecutiva e non se ne possa validamente prescindere. Tale presupposto non ha, tuttavia, un solido fondamento sistematico. Il Pubblico ministero è, nel procedimento penale, l'organo titolare della potestà esecutiva, le sue determinazioni sono d'impulso rispetto al corso del procedimento stesso e, quanto alle richieste, deduzioni e contestazioni dell'esecutato, egli deve essere sempre messo in condizioni di contraddire e, se del caso, di impugnare la decisione giudiziale. Ciò non implica che l'eventuale lesione di tali prerogative debba essere tutelata in modo eccentrico rispetto alle direttive di fondo del sistema, che, fuori del campo in cui si configurino nullità assolute (come, ad esempio, avverrebbe se fossero violate le norme in tema di iniziativa), assoggetta a limiti più o meno ampi la deducibilità dei vizi 4 processuali, rimettendo anzitutto alla stessa parte interessata, anche se trattasi della parte pubblica, la valutazione se farli o meno valere. Un processo tipicamente di parti, quali quello vigente, non appare invero compatibile con la configurazione di un ruolo partecipativo del pubblico ministero, alla stregua di consulente pro ventate ac iustitia del giudice, di cui il sistema non tolleri in assoluto che si possa fare a meno. 8. La previa audizione del pubblico ministero, prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., instaura - piuttosto, e in termini più aderenti con la logica del processo di parti - il contraddittorio cartolare sull'istanza della parte privata, in surroga del contraddittorio orale tipico e necessario dell'udienza camerale, per la quale è parimenti prescritta, a pena di nullità, a norma dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12660 del 24/01/2019, Abd, El Ady, Rv. 27499 01; Sez. 1, n. 35615 del 18/06/2013, Redolfi, Rv. 256799-01), la partecipazione necessaria, oltre che del difensore, del pubblico ministero medesimo. E, in coerenza, la giurisprudenza di legittimità afferma che, nel procedimento di esecuzione, la parte privata non è legittimata, per carenza di interesse, a far valere la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla mancata partecipazione all'udienza del pubblico ministero, regolarmente avvisato (Sez. 1, n. 50176 del 18/07/2017, M., Rv. 271544-01). In termini analoghi, poi, e con riferimento ad altro settore processuale ove il ruolo del pubblico ministero assume parimenti un ruolo di iniziativa, e partecipativo, particolarmente incisivo, qual è la materia cautelare, non si dubita che la nullità, sempre a regime intermedio, dell'ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen., adottata dal giudice senza la preventiva richiesta del parere del pubblico ministero, possa essere dedotta soltanto da quest'ultimo, quale unico titolare dell'interesse protetto dalla norma che stabilisce il dovere di sua preventiva audizione (Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, Grande Aracri, Rv. 281056-01; Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli, Rv. 248035-01). 9. E' in definitiva il solo pubblico ministero ad avere un interesse concreto al rispetto delle norme che regolano la sua partecipazione al procedimento e, in questa cornice, all'instaurazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata, nello schema disciplinato dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., la sua audizione. 10. Il ricorso deve essere, pertanto, nel suo insieme respinto. Il ricorrente deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU LL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34598 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, adottato senza formalità di procedura, il Tribunale di Latina dichiarava inammissibile, difettando i presupposti di legge, l'istanza di LA TT - proposto nel procedimento di prevenzione e titolare di beni assoggettati alla relativa confisca - volta a far dichiarare l'invalidità del decreto di esecutività dello stato passivo, in quanto formato all'esito di udienza di verifica dei crediti della cui fissazione l'istante, nella qualità, non aveva ricevuto alcun avviso. 2. TT ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, insistendo sulla lesione del contraddittorio prodottasi ai suoi danni in occasione dell'udienza di verifica, cui il ricorrente avrebbe avuto diritto a partecipare indipendentemente dall'intervenuta definitività della confisca, e sul suo permanente interesse a far valere il vizio, che il giudice a quo avrebbe ingiustamente negato. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., sostenendo l'invalidità del provvedimento impugnato in quanto adottato, de plano, senza la previa audizione del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Secondo quanto questa Corte ha recentemente avuto modo di chiarire (Sez. 1, n. 39258 del 15/06/2017, ANBSC, Rv. 271000-01, § 1.2 del Considerato in diritto), i soggetti legittimati a prendere parte all'udienza camerale di verifica dei crediti, disciplinata dall'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, sono l'amministratore giudiziario, che svolge funzioni di assistenza del giudice quale suo ausiliario, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (se coinvolta dall'amministratore), il pubblico ministero (la cui presenza è espressamente individuata dalla legge come facoltativa), nonché il difensore degli «interessati», da identificarsi nei creditori e nel proposto. Quest'ultimo, tuttavia, riveste la qualità di soggetto «interessato» alla formazione dello stato passivo, la cui procedura si apre dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado (art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159, cit.), e 2 quindi riveste la qualità di contraddittore necessario, sinché conservi la titolarità del diritto reale inciso dalla misura ablatoria, ossia sino all'irrevocabilità del provvedimento che l'ha disposta. Una volta che la confisca sia stata definitivamente imposta, l'Agenzia nazionale subentra nella titolarità esclusiva dei beni confiscati e assume istituzionalmente su di sé le attività gestorie e liquidazione, incluse quelle dirette alla soddisfazione delle altrui ragioni creditorie. 3. Il provvedimento impugnato ha pronunciato in accordo con i menzionati principi. Essa dà atto - né il ricorrente fa questione sul punto - che la verifica dei crediti si è tenuta, nella procedura di prevenzione, allorché la confisca, rispetto al proposto, era ormai divenuta definitiva;
e giustamente dunque il Tribunale ha ritenuto l'assenza delle condizioni di legge per la favorevole definizione dell'incidente di esecuzione, avendo ormai il proposto perso la qualità di contraddittore. 4. L'argomentazione ulteriore del ricorrente, secondo la quale il proposto avrebbe persistente interesse ad interloquire in materia, pur dopo la definitività della confisca, in ragione degli effetti riflessi che l'ammissione o esclusione dei crediti potrebbero determinare sulla sua sfera patrimoniale residua, è stata già adeguatamente confutata dal provvedimento impugnato con il rilievo che, a norma dell'art. 59, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, «(i) provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario». Le decisioni assunte in sede di verifica non pregiudicano mai, per definizione, i diritti vantati dal proposto sull'eventuale patrimonio residuo, che, d'altra parte, resta costituito a generale garanzia delle obbligazioni del proposto, a norma dell'art. 2740 cod. civ., e resta aggredibile in via concorrente a discrezione del creditore, sia in caso di inclusione che di esclusione del credito nello stato passivo concorsuale. 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 6. Può convenirsi con il ricorrente sulla premessa, sottesa al motivo, secondo cui l'istanza da lui introdotta desse vita ad un vero e proprio incidente di esecuzione, quale mezzo residuale di contestazione dei provvedimenti resi dagli organi giudiziari della procedura, aventi natura dispositiva e potenzialmente incidenti su diritti soggettivi (Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 3 281369-01), che non risultino altrimenti impugnabili;
e il proposto non è legittimato ad impugnare, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento di formazione dello stato passivo, perché l'impugnazione è concessa solo ai creditori (Sez. 5, n. 5721 del 18/01/2019, Vitale, Rv. 275138- 01). Ciò posto, deve in questa sede ribadirsi che la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero, prescritto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della pronuncia del decreto di inammissibilità in tema di incidente di esecuzione, determina una nullità a regime intermedio, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., per inosservanza delle norme concernenti la partecipazione dello stesso pubblico ministero al procedimento (v. già Sez. 4, 29 novembre 1995, dep. 1996, Tufo, Rv. 203574-01). Ma è proprio perché trattasi di nullità a regime intermedio, tesa a garantire l'intervento della parte pubblica, che la relativa eccezione deve provenire dalla stessa parte, difettando in capo alle altre l'interesse, e quindi la legittimazione (art. 182, comma 1, cod. proc. pen.), a dedurre il vizio di cui si tratta (in termini, Sez. 3, n. 9167 del 19/11/2020, dep. 2021, Talla, Rv. 281595-01; Sez. 1, n. 2420 del 03/04/2000, Pischedda, Rv. 216032-01); legittimazione che deve essere dunque negata in capo all'odierno ricorrente. 7. E' stato in contrario sostenuto che le conclusioni del pubblico ministero debbano essere comunque rese in funzione del corretto esercizio della giurisdizione esecutiva, e quindi anche nell'interesse del condannato, che sarebbe titolato a dolersi della loro assenza (Sez. 1, n. 22719 del 08/03/2023, Turci, Rv. 284550-01; Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025-01). L'argomentazione muove dal presupposto che la previa interlocuzione con il pubblico ministero rappresenti una garanzia ineludibile di corretto esercizio della funzione giurisdizionale esecutiva e non se ne possa validamente prescindere. Tale presupposto non ha, tuttavia, un solido fondamento sistematico. Il Pubblico ministero è, nel procedimento penale, l'organo titolare della potestà esecutiva, le sue determinazioni sono d'impulso rispetto al corso del procedimento stesso e, quanto alle richieste, deduzioni e contestazioni dell'esecutato, egli deve essere sempre messo in condizioni di contraddire e, se del caso, di impugnare la decisione giudiziale. Ciò non implica che l'eventuale lesione di tali prerogative debba essere tutelata in modo eccentrico rispetto alle direttive di fondo del sistema, che, fuori del campo in cui si configurino nullità assolute (come, ad esempio, avverrebbe se fossero violate le norme in tema di iniziativa), assoggetta a limiti più o meno ampi la deducibilità dei vizi 4 processuali, rimettendo anzitutto alla stessa parte interessata, anche se trattasi della parte pubblica, la valutazione se farli o meno valere. Un processo tipicamente di parti, quali quello vigente, non appare invero compatibile con la configurazione di un ruolo partecipativo del pubblico ministero, alla stregua di consulente pro ventate ac iustitia del giudice, di cui il sistema non tolleri in assoluto che si possa fare a meno. 8. La previa audizione del pubblico ministero, prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., instaura - piuttosto, e in termini più aderenti con la logica del processo di parti - il contraddittorio cartolare sull'istanza della parte privata, in surroga del contraddittorio orale tipico e necessario dell'udienza camerale, per la quale è parimenti prescritta, a pena di nullità, a norma dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12660 del 24/01/2019, Abd, El Ady, Rv. 27499 01; Sez. 1, n. 35615 del 18/06/2013, Redolfi, Rv. 256799-01), la partecipazione necessaria, oltre che del difensore, del pubblico ministero medesimo. E, in coerenza, la giurisprudenza di legittimità afferma che, nel procedimento di esecuzione, la parte privata non è legittimata, per carenza di interesse, a far valere la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla mancata partecipazione all'udienza del pubblico ministero, regolarmente avvisato (Sez. 1, n. 50176 del 18/07/2017, M., Rv. 271544-01). In termini analoghi, poi, e con riferimento ad altro settore processuale ove il ruolo del pubblico ministero assume parimenti un ruolo di iniziativa, e partecipativo, particolarmente incisivo, qual è la materia cautelare, non si dubita che la nullità, sempre a regime intermedio, dell'ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen., adottata dal giudice senza la preventiva richiesta del parere del pubblico ministero, possa essere dedotta soltanto da quest'ultimo, quale unico titolare dell'interesse protetto dalla norma che stabilisce il dovere di sua preventiva audizione (Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, Grande Aracri, Rv. 281056-01; Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli, Rv. 248035-01). 9. E' in definitiva il solo pubblico ministero ad avere un interesse concreto al rispetto delle norme che regolano la sua partecipazione al procedimento e, in questa cornice, all'instaurazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata, nello schema disciplinato dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., la sua audizione. 10. Il ricorso deve essere, pertanto, nel suo insieme respinto. Il ricorrente deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/05/2023