Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 34598
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Sentenza 18 maggio 2023

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In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 34598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34598
    Data del deposito : 18 maggio 2023

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