Articolo 19 della Legge 26 maggio 1966, n. 389
Articolo 18
Versione
29 giugno 1966
Art. 19.
Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' aggiunto il capitolo n. 1309: "Indennita' giornaliera per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' ( legge 2 novembre 1964, n. 1159 )" del Ministero della sanita'.

Entrata in vigore il 29 giugno 1966