Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15214 del 2025, proposto da:
AS KA, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia ad Islamabad, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad (Pakistan), con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia a Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IG LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato al Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 11.12.2025 e depositato in pari data, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, ex artt.31-117 cpa, previa istanza cautelare, per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad (Pakistan), con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano l’inerzia della p.a. intimata;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale, in data 13.1.2026, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, onde resistere al ricorso;
Rilevata la fondatezza assorbente dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Avvocatura nella memoria difensiva in ultimo versata in atti e comunque rilevata ex officio dal Collegio ex art.73 cpa nel corso della camera di consiglio, con contestuale avviso per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art.60 cpa, per manifesta insussistenza dell’obbligo di provvedere, posto che:
- nella circostanza in esame, parte ricorrente ha richiesto, con istanza trasmessa a mezzo pec in data 17.10.2025 all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan), la fissazione dell’appuntamento per la definizione del procedimento volto al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio (l’interessato intende iscriversi e frequentare l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”);
- l’art.5, co.8 del Dpr n.394/99 (recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) assegna alla competente struttura dell’intimato Ministero il termine di giorni 90 (novanta) per il rilascio del visto;
- il ricorso è stato invece proposto, in data 11.12.2025, allorchè il suddetto termine (decorrente dalla proposizione dell’istanza) non era decorso, con conseguente insussistenza obiettiva del presupposto alla base del ricorso, ovvero l’avvenuta formazione del silenzio inadempimento;
Ritenuto pertanto che, per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, tenuto conto dell’interesse azionato nonché nella definizione esclusivamente in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ET RA, Presidente
IG LE, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LE | ET RA |
IL SEGRETARIO