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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 2.7.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2702/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Bottigliero (C.F.
) e dall' Avv. Gaetano Bottigliero (C.F. C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Aversa (CE) alla Piazzetta
Lucarelli n.19, (PEC: ed , Email_1 Email_2 giusta procura.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76 (C.F. ), pec: P.IVA_1 difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Messina, pec Email_3
: Email_4
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , con ricorso depositato in data 17.9.2024, conveniva in giudizio Parte_2
l'amministrazione scolastica, esponendo di avere prestato servizio, alle dipendenze del
, con la qualifica di docente, in virtù dei seguenti contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato:
- contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività didattiche dal 27.09.2019 al 30.06.2020 presso la scuola secondaria di secondo grado “ITC CAPO D'ORLANDO MERENDINO” di Capo d'Orlando (ME);
- contratto a tempo determinato come supplente annuale dal 02.10.2020 al
31.08.2021 presso la scuola secondaria di secondo grado “ITC CAPO
D'ORLANDO MERENDINO” di Capo d'Orlando (ME);
- contratto a tempo determinato come supplente annuale dal 06.09.2021 al
31.08.2022 presso la scuola secondaria di secondo grado “ITC CAPO
D'ORLANDO MERENDINO” di Capo d'Orlando (ME);
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del diritto spettante agli insegnanti titolari di contratti annuali o di contratti fino al termine delle attività didattiche, ad ottenere la c.d. “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Sosteneva l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, evidenziando, altresì la natura continuativa e strutturale delle mansioni svolte.
Rilevava che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, chiamati a svolgere le medesime funzioni in seno all'organizzazione scolastica, sarebbe in contrasto sia con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 63 e 64 del C.C.N.L. sia con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, richiamato dalla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999.
Perciò, il ricorrente trasmetteva in data 6.9.2024 diffida a mezzo Pec al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti.
Quindi, chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
Pag. 2 di 14 personale docente e, conseguentemente, la condanna del al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022.
Il 27 aprile 2025 il si costituiva depositando la Controparte_1 propria memoria difensiva.
Nel merito, chiedeva la prescrizione quinquennale delle somme richieste dal ricorrente, nonché il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, giova richiamare il quadro normativo che regola il riconoscimento della Carta elettronica del Docente.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 3 di 14 Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni Controparte_4 sindacali rappresentative di categoria”.
Tali disposizioni sono state attuate attraverso l'art. 2 del DPCM n. 32313 del
23.09.2015, ove si prevede che i destinatari della “carta docente” siano soltanto “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova”.
Successivamente, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
Inoltre, la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto 2, rubricato CP_1
“Destinatari”, ha ribadito che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2
DPCM)”.
Tanto premesso, trattandosi di uno strumento finalizzato a garantire l'aggiornamento professionale del corpo docente, è certamente rilevante l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), secondo cui “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo
e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Pag. 4 di 14 Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce particolare rilievo alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Tutto ciò premesso, da un lato emerge chiaramente che la formazione professionale sia un diritto dovere dell'intero corpo docente, la cui realizzazione è affidata anche agli strumenti, risorse ed opportunità che devono essere messi a disposizione dall'amministrazione scolastica;
dall'altro, la “Carta del Docente” è certamente uno degli strumenti attraverso cui l'amministrazione realizza tale azione formativa.
Conseguentemente, trattandosi di una finalità che riguarda l'intero corpo docente, occorre richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non
Pag. 5 di 14 possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dunque, tenuto conto del dovere di assicurare parità di condizioni di impiego tra i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a tempo determinato, nonché del generale diritto-dovere di formazione professionale stabilito dalla normativa nazionale nei confronti dell'intero corpo docente, non emerge alcuna ragione oggettiva per limitare ai soli docenti di ruolo il riconoscimento di uno strumento destinato ad assicurare la formazione professionale, qual è certamente la
Carta del Docente.
Ed infatti, la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tali principi si colgono anche nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a valutare la compatibilità della normativa appena richiamata con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la corte di
Lussemburgo ha evidenziato che, a fronte dell'obbligo di trattare nel medesimo modo i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, che si trovino nelle medesime condizioni d'impiego, posto dalla richiamata clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego»
è proprio il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro.
Pertanto, l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, atteso che rientrano “in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio
(v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e C-Persona_1 Persona_2
Pag. 6 di 14 444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011,
, C- 273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità Persona_3 sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la Persona_4 partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, Per_5
, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una
[...] carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C- 315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_6 punto 47). 35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...)”
Dunque, la CGUE, dopo aver stabilito che i docenti a tempo determinato si trovano nella medesima condizione lavorativa di quelli assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra tali categorie nel riconoscimento della Carta del Docente, posto che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
Pag. 7 di 14 La CGUE ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato recentemente, anche il Consiglio di
Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento, ha annullato i DPCM impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione
Pag. 8 di 14 della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
A parere dei supremi giudici amministrativi, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
Anzitutto, si determina una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, limitando ingiustificatamente le loro opportunità di aggiornamento e preparazione.
Inoltre, viene leso il principio di buon andamento della P.A., atteso che un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Dunque, risulta non conforme ai canoni di buona amministrazione un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
Se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curarne la formazione, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Peraltro, se è vero che la formazione professionale è un diritto-dovere per tutto il corpo docente, in conformità anche alle previsioni contenute nel CCNL, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
A fronte di ciò, non appare sussista una condizione differente tra i docenti di ruolo e i docenti a tempo determinato, in quanto richiamando i principi già esplicitati dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il quadro normativo va interpretato nella sua interezza;
sicché, “la questione dei destinatari della Carte del
Pag. 9 di 14 docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a
124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”
Conseguentemente, non si può sostenere che vi siano condizioni di lavoro differenti in base alla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, sicché non sono condivisibili gli argomenti del ministero circa la presunta violazione del menzionato Accordo
Quadro, essendo evidente che la carta docenti non costituisce una mera modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata del singolo docente, che può usufruirne secondo le proprie esigenze, nell'ambito delle molteplici opzioni previste.
Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato, la Carta
Docente è un beneficio economico aggiuntivo finalizzato alla generale formazione professionale, che non può essere erogato solo a una parte del personale, discriminando l'altra parte, in violazione delle disposizioni comunitarie.
Inoltre, la disponibilità della Carta Docenti è del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente in quanto ogni istituto scolastico prevede un preciso percorso obbligatorio di formazione gratuito per tutti i docenti come previsto dal PTOF e indipendentemente dall'utilizzo della Carta Docenti”, in quanto la previsione di percorsi di formazione gratuita per tutto il personale docente non fa venire meno la
Pag. 10 di 14 discriminazione in termini di “condizioni di impiego”, in cui rientrano tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati.
Ciò posto, deve altresì richiamarsi il recentissimo principio espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/23 secondo il quale “la circostanza che il legislatore abbia riferito il beneficio della Carta del Docente, all'anno scolastico, richiamandosi ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.
Pertanto, dovranno essere ricercate situazioni nelle quali vi siano “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
La Corte ha chiarito che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
A fronte di ciò la Suprema Corte ha inoltre ritenuto che “7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale
446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro
Pag. 11 di 14 solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M.
(art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone…
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi fondata la spettanza della
Carta elettronica a parte ricorrente.
Nel caso di specie il ricorrente chiede la condanna del all'adempimento CP_1 dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro annui «tramite la Carta
Elettronica» per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Nel merito non rileva l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'amministrazione resistente dal momento che la stessa ha ricevuto la notifica della diffida al pagamento delle somme dovute che di fatto ha interrotto il suddetto termine.
Rilevato ciò, si ritiene che la richiesta di parte ricorrente sia conforme al dato normativo, essendo limitata al riconoscimento del diritto al beneficio ed alla conseguente messa a disposizione della carta elettronica, atteso che la stessa fa parte del sistema scolastico a tempo determinato.
Invece, non può riconoscersi il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Occorre rilevare infatti, che gli importi riconosciuti dalla carta docente non
Pag. 12 di 14 possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Conseguentemente, la domanda deve trovare accoglimento nei termini sopra precisati, e deve essere accertato il diritto di parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (valore della causa, assenza di istruzione, parametro minimo in considerazione della semplicità delle questioni e della natura seriale dell'oggetto del giudizio).
PQM
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
● Accerta il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
● Condanna il alla corresponsione al Controparte_1 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00;
● Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, in favore del ricorrente, che liquida in 49,00 per spese e in € 1.030 per onorari, oltre l'aumento per spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 13 di 14 Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 2.7.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2702/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Bottigliero (C.F.
) e dall' Avv. Gaetano Bottigliero (C.F. C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Aversa (CE) alla Piazzetta
Lucarelli n.19, (PEC: ed , Email_1 Email_2 giusta procura.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76 (C.F. ), pec: P.IVA_1 difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Messina, pec Email_3
: Email_4
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , con ricorso depositato in data 17.9.2024, conveniva in giudizio Parte_2
l'amministrazione scolastica, esponendo di avere prestato servizio, alle dipendenze del
, con la qualifica di docente, in virtù dei seguenti contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato:
- contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività didattiche dal 27.09.2019 al 30.06.2020 presso la scuola secondaria di secondo grado “ITC CAPO D'ORLANDO MERENDINO” di Capo d'Orlando (ME);
- contratto a tempo determinato come supplente annuale dal 02.10.2020 al
31.08.2021 presso la scuola secondaria di secondo grado “ITC CAPO
D'ORLANDO MERENDINO” di Capo d'Orlando (ME);
- contratto a tempo determinato come supplente annuale dal 06.09.2021 al
31.08.2022 presso la scuola secondaria di secondo grado “ITC CAPO
D'ORLANDO MERENDINO” di Capo d'Orlando (ME);
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del diritto spettante agli insegnanti titolari di contratti annuali o di contratti fino al termine delle attività didattiche, ad ottenere la c.d. “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Sosteneva l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, evidenziando, altresì la natura continuativa e strutturale delle mansioni svolte.
Rilevava che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, chiamati a svolgere le medesime funzioni in seno all'organizzazione scolastica, sarebbe in contrasto sia con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 63 e 64 del C.C.N.L. sia con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, richiamato dalla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999.
Perciò, il ricorrente trasmetteva in data 6.9.2024 diffida a mezzo Pec al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti.
Quindi, chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
Pag. 2 di 14 personale docente e, conseguentemente, la condanna del al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022.
Il 27 aprile 2025 il si costituiva depositando la Controparte_1 propria memoria difensiva.
Nel merito, chiedeva la prescrizione quinquennale delle somme richieste dal ricorrente, nonché il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, giova richiamare il quadro normativo che regola il riconoscimento della Carta elettronica del Docente.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 3 di 14 Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni Controparte_4 sindacali rappresentative di categoria”.
Tali disposizioni sono state attuate attraverso l'art. 2 del DPCM n. 32313 del
23.09.2015, ove si prevede che i destinatari della “carta docente” siano soltanto “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova”.
Successivamente, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
Inoltre, la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto 2, rubricato CP_1
“Destinatari”, ha ribadito che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2
DPCM)”.
Tanto premesso, trattandosi di uno strumento finalizzato a garantire l'aggiornamento professionale del corpo docente, è certamente rilevante l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), secondo cui “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo
e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Pag. 4 di 14 Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce particolare rilievo alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Tutto ciò premesso, da un lato emerge chiaramente che la formazione professionale sia un diritto dovere dell'intero corpo docente, la cui realizzazione è affidata anche agli strumenti, risorse ed opportunità che devono essere messi a disposizione dall'amministrazione scolastica;
dall'altro, la “Carta del Docente” è certamente uno degli strumenti attraverso cui l'amministrazione realizza tale azione formativa.
Conseguentemente, trattandosi di una finalità che riguarda l'intero corpo docente, occorre richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non
Pag. 5 di 14 possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dunque, tenuto conto del dovere di assicurare parità di condizioni di impiego tra i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a tempo determinato, nonché del generale diritto-dovere di formazione professionale stabilito dalla normativa nazionale nei confronti dell'intero corpo docente, non emerge alcuna ragione oggettiva per limitare ai soli docenti di ruolo il riconoscimento di uno strumento destinato ad assicurare la formazione professionale, qual è certamente la
Carta del Docente.
Ed infatti, la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tali principi si colgono anche nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a valutare la compatibilità della normativa appena richiamata con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la corte di
Lussemburgo ha evidenziato che, a fronte dell'obbligo di trattare nel medesimo modo i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, che si trovino nelle medesime condizioni d'impiego, posto dalla richiamata clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego»
è proprio il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro.
Pertanto, l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, atteso che rientrano “in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio
(v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e C-Persona_1 Persona_2
Pag. 6 di 14 444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011,
, C- 273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità Persona_3 sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la Persona_4 partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, Per_5
, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una
[...] carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C- 315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_6 punto 47). 35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...)”
Dunque, la CGUE, dopo aver stabilito che i docenti a tempo determinato si trovano nella medesima condizione lavorativa di quelli assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra tali categorie nel riconoscimento della Carta del Docente, posto che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
Pag. 7 di 14 La CGUE ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato recentemente, anche il Consiglio di
Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento, ha annullato i DPCM impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione
Pag. 8 di 14 della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
A parere dei supremi giudici amministrativi, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
Anzitutto, si determina una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, limitando ingiustificatamente le loro opportunità di aggiornamento e preparazione.
Inoltre, viene leso il principio di buon andamento della P.A., atteso che un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Dunque, risulta non conforme ai canoni di buona amministrazione un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
Se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curarne la formazione, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Peraltro, se è vero che la formazione professionale è un diritto-dovere per tutto il corpo docente, in conformità anche alle previsioni contenute nel CCNL, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
A fronte di ciò, non appare sussista una condizione differente tra i docenti di ruolo e i docenti a tempo determinato, in quanto richiamando i principi già esplicitati dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il quadro normativo va interpretato nella sua interezza;
sicché, “la questione dei destinatari della Carte del
Pag. 9 di 14 docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a
124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”
Conseguentemente, non si può sostenere che vi siano condizioni di lavoro differenti in base alla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, sicché non sono condivisibili gli argomenti del ministero circa la presunta violazione del menzionato Accordo
Quadro, essendo evidente che la carta docenti non costituisce una mera modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata del singolo docente, che può usufruirne secondo le proprie esigenze, nell'ambito delle molteplici opzioni previste.
Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato, la Carta
Docente è un beneficio economico aggiuntivo finalizzato alla generale formazione professionale, che non può essere erogato solo a una parte del personale, discriminando l'altra parte, in violazione delle disposizioni comunitarie.
Inoltre, la disponibilità della Carta Docenti è del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente in quanto ogni istituto scolastico prevede un preciso percorso obbligatorio di formazione gratuito per tutti i docenti come previsto dal PTOF e indipendentemente dall'utilizzo della Carta Docenti”, in quanto la previsione di percorsi di formazione gratuita per tutto il personale docente non fa venire meno la
Pag. 10 di 14 discriminazione in termini di “condizioni di impiego”, in cui rientrano tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati.
Ciò posto, deve altresì richiamarsi il recentissimo principio espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/23 secondo il quale “la circostanza che il legislatore abbia riferito il beneficio della Carta del Docente, all'anno scolastico, richiamandosi ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.
Pertanto, dovranno essere ricercate situazioni nelle quali vi siano “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
La Corte ha chiarito che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
A fronte di ciò la Suprema Corte ha inoltre ritenuto che “7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale
446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro
Pag. 11 di 14 solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M.
(art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone…
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi fondata la spettanza della
Carta elettronica a parte ricorrente.
Nel caso di specie il ricorrente chiede la condanna del all'adempimento CP_1 dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro annui «tramite la Carta
Elettronica» per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Nel merito non rileva l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'amministrazione resistente dal momento che la stessa ha ricevuto la notifica della diffida al pagamento delle somme dovute che di fatto ha interrotto il suddetto termine.
Rilevato ciò, si ritiene che la richiesta di parte ricorrente sia conforme al dato normativo, essendo limitata al riconoscimento del diritto al beneficio ed alla conseguente messa a disposizione della carta elettronica, atteso che la stessa fa parte del sistema scolastico a tempo determinato.
Invece, non può riconoscersi il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Occorre rilevare infatti, che gli importi riconosciuti dalla carta docente non
Pag. 12 di 14 possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Conseguentemente, la domanda deve trovare accoglimento nei termini sopra precisati, e deve essere accertato il diritto di parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (valore della causa, assenza di istruzione, parametro minimo in considerazione della semplicità delle questioni e della natura seriale dell'oggetto del giudizio).
PQM
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
● Accerta il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
● Condanna il alla corresponsione al Controparte_1 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00;
● Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, in favore del ricorrente, che liquida in 49,00 per spese e in € 1.030 per onorari, oltre l'aumento per spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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