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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15157/2024
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
IL GIUDICE, DOTT.SSA GIOVANNA NOZZETTI
Lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 18 novembre 2025; visti gli artt. 6 e 7 D. Lgs. 150/2011, 429, 436 bis, 127 ter co. 5 c.p.c. ha emesso, dandone lettura, la seguente sentenza
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Palermo
Sezione quinta civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa GI ZE, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15157 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura depositata nel fascicolo informatico, dall'avv.
SS AR (pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Incarbone
Email_2
E
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione per violazione del Codice della Strada
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia – che dichiara – del;
ogni contraria istanza ed Controparte_2 eccezione disattesa;
così decide:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1889/2024 emessa dal Giudice di Pace d e pubblicata il 17.6.2024; CP_2
- Condanna l'appellante a rifondere ad le Controparte_1 spese dell'odierno giudizio, che liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA,
e distrae in favore del procuratore antistatario,
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
E delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col ricorso depositato il 9.12.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1889/2024 con cui il Giudice di Pace di Palermo ne ha rigettato l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2023/9022885088/000, notificata il
24.10.2023, relativamente alla cartella esattoriale n. 071/2021/0020009012/000, avente ad oggetto sanzioni pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada accertate dal
[...]
, di importo complessivo pari ad euro2.395,05. CP_2
In quella sede, il ricorrente assumeva di essere venuto a conoscenza, soltanto in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento, della presunta esposizione debitoria a suo carico, non avendo mai ricevuto notifica o rituale notifica della sottesa cartella esattoriale né rituale notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al CdS. Aveva quindi eccepito la nullità dell'intimazione per l'omessa notifica degli atti presupposti e la decadenza/prescrizione della pretesa creditoria, per inosservanza del termine di due anni dalla consegna del ruolo al concessionario, come previsto dall'art. 1 co. 153 . 244/2007
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
(finanziaria 2008) che ha modificato l'art. 3 DL 203/2005 convertito con modificazioni dalla legge 248/2005.
Si erano costituiti l' , opponendosi all'accoglimento del Controparte_1 ricorso e documentando la notificazione della cartella di pagamento, e il CP_2
che tuttavia aveva omesso di depositare i propri atti e documenti in modalità
[...] telematica come imposto dal D. Lgs. 149/2022, per cui il ricorrente ne aveva eccepito l'inammissibilità.
Il giudizio era definito con la sentenza oggi impugnata che, ritenuti regolarmente notificati sia la cartella di pagamento “a mani del destinatario”, sia i verbali ivi richiamati, secondo la normativa di cui all'art. 149 .p.c., per rifiuto del destinatario, ha rigettato il ricorso.
Con l'atto di gravame il ricorrente ha ribadito la nullità della costituzione in giudizio del e la nullità della notifica della cartella esattoriale, eseguita a mani di Controparte_2 soggetto non convivente, non seguita dall'invio di raccomandata informativa al destinatario e quindi nulla ed irrituale.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita soltanto insistendo sulla regolarità CP_3 della notifica della cartella esattoriale, seguita direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 co. 1 DPR 602/1973 e quindi soggetta soltanto alle condizioni generali del servizio postale contenute nel DM 9 apprile 2001, e sulla conseguente tardività dell'opposizione.
L'udienza di discussione odierna è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc (cui soltanto ha provveduto) ed è stato assegnato termine per il CP_3 deposito di note conclusive.
***
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del , regolarmente citato e Controparte_2 non costituitosi.
L'appello è infondato.
Con l'atto di opposizione proposto avverso l'intimazione di pagamento notificata in data
24.10.2023 il ricorrente aveva al contempo denunciato la nullità dell'intimazione stessa, perché non preceduta dalla rituale notifica degli atti presupposti, ed eccepito la decadenza/prescrizione della pretesa creditoria oggetto della cartella esattoriale n.
071/2021/0020009012/000 stante l'inosservanza del termine biennale dalla consegna del ruolo.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione sull'assunto che gli atti presupposti fossero stati regolarmente notificati al destinatario.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
La statuizione è corretta pur dovendo emendarsi la motivazione dall'errore di fatto denunciato dall'appellante.
E' vero infatti che la notifica della cartella esattoriale è stata eseguita il 17.5.2022 a mezzo del servizio postale presso il domicilio fiscale del non a mani di quest'ultimo Pt_1 bensì a mani di soggetto, qualificatosi “persona di famiglia”, che ha sottoscritto la relativa
“attestazione di consegna”.
Tuttavia, l'assunto dell'appellante, secondo il quale la notifica sarebbe invalida perché non eseguita a mani di familiare convivente e non seguita dall'invio di raccomandata informativa al destinatario come previsto dall'art. 60 DPR 600/1973, non è condivisibile.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la notifica degli atti impositivi può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982.
In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo (cfr. Cass. n. 5077/2019,
Cass. n. 26688/2022, Cass. 35822/2023; Cass. n. 28618/2024; Cass. 6702/2025).
E' dunque indubitabile che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. ord. 28872/2018).
Ebbene, le Condizioni generali per l'espletamento del servizio postale contenute nel DM
9.4.2001 non prevedono che la consegna del plico, ove non ricevuta dal destinatario, sia eseguita a mani di persona convivente né che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, sia inviata a quest'ultimo una raccomandata informativa (com'è invece nell'art. 60 DPR 600/1973 nel testo applicabile ratione temporis). L'art. 39 del citato Dm prevede infatti che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
E' documentato (e non contestato) che la notifica è stata eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito dall'art. 26 DPR 602/1973 anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore (Cass. 35822/23).
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte., la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto “familiare” con il consegnatario»
(Cass., 28 aprile 2021, n. 18989; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681, Cass. 27.5.2025 n.
14089).
Sul punto, il ricorrente si era limitato a contestare il rapporto di convivenza e la leggibilità della firma, trascurando che alla medesima persona risulta essere stata successivamente consegnata, con le medesime modalità, l'intimazione di pagamento impugnata, ciò che lascia presumere l'abitualità della presenza della ricevente presso il domicilio del Pt_1
Era dunque infondato il primo motivo dell'opposizione all'intimazione di pagamento, risultando la stessa preceduta da regolare notifica dell'atto presupposto.
Dal che l'inammissibilità degli ulteriori motivi, con i quali il ricorrente si doleva della omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione e della decadenza dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 35 bis D.L. 203/05 (convertito dalla L. 248/2005) introdotto dall'art. 1 co. 153 . 244/2007.
Infatti, l'opposizione (c.d. recuperatoria) avverso cartella di pagamento emessa per il recupero di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della Strada, con la quale si intendono fa valere vizi della pretesa esattoriale (propri o derivati dalla omessa o tardiva notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, va proposta, con ricorso, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs, 150/2011 nel termine di 30 gg dalla notifica della cartella impugnata (ex plurimis, Cass. SU 22080/2017; Cass. sez. III, 14266/2021; Cass. SU
758/2022), termine che – nel caso di specie – era sicuramente perento al momento del deposito del ricorso presso l' , stante il regolare perfezionamento della Controparte_4 notifica alla data del 17.5.2022, risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dalla ricevente e dall'incaricato al recapito (cfr. l'art. 26 co. 1 ultima parte DPR 602/73 secondo
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
cui La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”, ossia dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della parte costituita, liquidate applicando il massimo coefficiente riduttivo ai compensi medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore fino ad € 5.200,00, attese la semplicità e rapidità del giudizio. Il relativo importo va distratto ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso a Palermo, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025
Il Giudice
GI ZE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa GI ZE, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
IL GIUDICE, DOTT.SSA GIOVANNA NOZZETTI
Lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 18 novembre 2025; visti gli artt. 6 e 7 D. Lgs. 150/2011, 429, 436 bis, 127 ter co. 5 c.p.c. ha emesso, dandone lettura, la seguente sentenza
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Palermo
Sezione quinta civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa GI ZE, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15157 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura depositata nel fascicolo informatico, dall'avv.
SS AR (pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Incarbone
Email_2
E
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione per violazione del Codice della Strada
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia – che dichiara – del;
ogni contraria istanza ed Controparte_2 eccezione disattesa;
così decide:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1889/2024 emessa dal Giudice di Pace d e pubblicata il 17.6.2024; CP_2
- Condanna l'appellante a rifondere ad le Controparte_1 spese dell'odierno giudizio, che liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA,
e distrae in favore del procuratore antistatario,
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
E delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col ricorso depositato il 9.12.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1889/2024 con cui il Giudice di Pace di Palermo ne ha rigettato l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2023/9022885088/000, notificata il
24.10.2023, relativamente alla cartella esattoriale n. 071/2021/0020009012/000, avente ad oggetto sanzioni pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada accertate dal
[...]
, di importo complessivo pari ad euro2.395,05. CP_2
In quella sede, il ricorrente assumeva di essere venuto a conoscenza, soltanto in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento, della presunta esposizione debitoria a suo carico, non avendo mai ricevuto notifica o rituale notifica della sottesa cartella esattoriale né rituale notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al CdS. Aveva quindi eccepito la nullità dell'intimazione per l'omessa notifica degli atti presupposti e la decadenza/prescrizione della pretesa creditoria, per inosservanza del termine di due anni dalla consegna del ruolo al concessionario, come previsto dall'art. 1 co. 153 . 244/2007
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
(finanziaria 2008) che ha modificato l'art. 3 DL 203/2005 convertito con modificazioni dalla legge 248/2005.
Si erano costituiti l' , opponendosi all'accoglimento del Controparte_1 ricorso e documentando la notificazione della cartella di pagamento, e il CP_2
che tuttavia aveva omesso di depositare i propri atti e documenti in modalità
[...] telematica come imposto dal D. Lgs. 149/2022, per cui il ricorrente ne aveva eccepito l'inammissibilità.
Il giudizio era definito con la sentenza oggi impugnata che, ritenuti regolarmente notificati sia la cartella di pagamento “a mani del destinatario”, sia i verbali ivi richiamati, secondo la normativa di cui all'art. 149 .p.c., per rifiuto del destinatario, ha rigettato il ricorso.
Con l'atto di gravame il ricorrente ha ribadito la nullità della costituzione in giudizio del e la nullità della notifica della cartella esattoriale, eseguita a mani di Controparte_2 soggetto non convivente, non seguita dall'invio di raccomandata informativa al destinatario e quindi nulla ed irrituale.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita soltanto insistendo sulla regolarità CP_3 della notifica della cartella esattoriale, seguita direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 co. 1 DPR 602/1973 e quindi soggetta soltanto alle condizioni generali del servizio postale contenute nel DM 9 apprile 2001, e sulla conseguente tardività dell'opposizione.
L'udienza di discussione odierna è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc (cui soltanto ha provveduto) ed è stato assegnato termine per il CP_3 deposito di note conclusive.
***
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del , regolarmente citato e Controparte_2 non costituitosi.
L'appello è infondato.
Con l'atto di opposizione proposto avverso l'intimazione di pagamento notificata in data
24.10.2023 il ricorrente aveva al contempo denunciato la nullità dell'intimazione stessa, perché non preceduta dalla rituale notifica degli atti presupposti, ed eccepito la decadenza/prescrizione della pretesa creditoria oggetto della cartella esattoriale n.
071/2021/0020009012/000 stante l'inosservanza del termine biennale dalla consegna del ruolo.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione sull'assunto che gli atti presupposti fossero stati regolarmente notificati al destinatario.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
La statuizione è corretta pur dovendo emendarsi la motivazione dall'errore di fatto denunciato dall'appellante.
E' vero infatti che la notifica della cartella esattoriale è stata eseguita il 17.5.2022 a mezzo del servizio postale presso il domicilio fiscale del non a mani di quest'ultimo Pt_1 bensì a mani di soggetto, qualificatosi “persona di famiglia”, che ha sottoscritto la relativa
“attestazione di consegna”.
Tuttavia, l'assunto dell'appellante, secondo il quale la notifica sarebbe invalida perché non eseguita a mani di familiare convivente e non seguita dall'invio di raccomandata informativa al destinatario come previsto dall'art. 60 DPR 600/1973, non è condivisibile.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la notifica degli atti impositivi può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982.
In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo (cfr. Cass. n. 5077/2019,
Cass. n. 26688/2022, Cass. 35822/2023; Cass. n. 28618/2024; Cass. 6702/2025).
E' dunque indubitabile che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. ord. 28872/2018).
Ebbene, le Condizioni generali per l'espletamento del servizio postale contenute nel DM
9.4.2001 non prevedono che la consegna del plico, ove non ricevuta dal destinatario, sia eseguita a mani di persona convivente né che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, sia inviata a quest'ultimo una raccomandata informativa (com'è invece nell'art. 60 DPR 600/1973 nel testo applicabile ratione temporis). L'art. 39 del citato Dm prevede infatti che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
E' documentato (e non contestato) che la notifica è stata eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito dall'art. 26 DPR 602/1973 anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore (Cass. 35822/23).
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte., la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto “familiare” con il consegnatario»
(Cass., 28 aprile 2021, n. 18989; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681, Cass. 27.5.2025 n.
14089).
Sul punto, il ricorrente si era limitato a contestare il rapporto di convivenza e la leggibilità della firma, trascurando che alla medesima persona risulta essere stata successivamente consegnata, con le medesime modalità, l'intimazione di pagamento impugnata, ciò che lascia presumere l'abitualità della presenza della ricevente presso il domicilio del Pt_1
Era dunque infondato il primo motivo dell'opposizione all'intimazione di pagamento, risultando la stessa preceduta da regolare notifica dell'atto presupposto.
Dal che l'inammissibilità degli ulteriori motivi, con i quali il ricorrente si doleva della omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione e della decadenza dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 35 bis D.L. 203/05 (convertito dalla L. 248/2005) introdotto dall'art. 1 co. 153 . 244/2007.
Infatti, l'opposizione (c.d. recuperatoria) avverso cartella di pagamento emessa per il recupero di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della Strada, con la quale si intendono fa valere vizi della pretesa esattoriale (propri o derivati dalla omessa o tardiva notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, va proposta, con ricorso, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs, 150/2011 nel termine di 30 gg dalla notifica della cartella impugnata (ex plurimis, Cass. SU 22080/2017; Cass. sez. III, 14266/2021; Cass. SU
758/2022), termine che – nel caso di specie – era sicuramente perento al momento del deposito del ricorso presso l' , stante il regolare perfezionamento della Controparte_4 notifica alla data del 17.5.2022, risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dalla ricevente e dall'incaricato al recapito (cfr. l'art. 26 co. 1 ultima parte DPR 602/73 secondo
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 15157/2024
cui La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”, ossia dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della parte costituita, liquidate applicando il massimo coefficiente riduttivo ai compensi medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore fino ad € 5.200,00, attese la semplicità e rapidità del giudizio. Il relativo importo va distratto ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso a Palermo, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025
Il Giudice
GI ZE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa GI ZE, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile