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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGGIO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA e dell'avv. GREGGIO GIANMARCO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POMPOLE Controparte_1 C.F._2
MARIA LUISA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. POMPOLE MARIA
LUISA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come d nota depositata in data 13.3.2025:
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinandosi agli enti competenti di provvedere con le annotazioni di rito;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Affidarsi la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 residenza prevalente presso la madre e possibilità per il padre di vedere la figlia Parte_1 minore:
pagina 1 di 5 - Almeno due volte alla settimana dopo il lavoro, possibilmente il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, fatto salvo impegni improrogabili di lavoro del padre;
- A settimane alterne, nella giornata di sabato o di domenica, dalle ore 10 alle ore 21:30, fatto salvo impegni improrogabili di lavoro del padre;
- Durante le festività italiane, vicentine ed americane, in via alternata con la madre.
Gli incontri avverranno presso l'abitazione della madre, con possibilità per il padre di portare la bimba con sé per una passeggiata al parco giochi o in altri luoghi consoni a trascorrere del tempo insieme, salvo che ciò costituisca pregiudizio per la serenità della minore, impegnandosi i genitori a valutarne l'opportunità di volta in volta.
4. Disporsi un contributo al mantenimento ordinario a carico del padre, in favore della figlia minore
, pari ad almeno euro 300,00 mensili o nella diversa e più ingente somma che sarà ritenuta di Per_1 giustizia, in funzione degli accertamenti sul reddito effettivamente percepito dal sig. da _1 corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note della RA , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5. I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo i termini e le condizioni stabilite dal protocollo del Tribunale di Vicenza 26.10.2017.
6. Disporsi che l'assegno unico a favore della minore sia percepito Persona_1 interamente dalla madre . Parte_1
7. Spese di lite integralmente compensate”.
Conclusioni di parte convenuta: come da nota depositata in data 15.1.2025:
“1) Dichiararsi la separazione dei coniugi e con obbligo del Controparte_1 Parte_1 reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno provveduto a dividere ogni bene posseduto in comune e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
3) Affidarsi la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore rilievo riguardanti la salute, l'educazione e le scelte di vita della minore stessa e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento presso il domicilio della madre;
4) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità:
- almeno due volte alla settimana dopo il lavoro dalle 18 alle 21, in mancanza di accordo il martedì e giovedì;
- la domenica o sabato alternati dalle 10 alle 20;
- le festività italiane ed americane in via alternata - tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis - sette giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno;
- qualora il padre disponesse di un proprio appartamento, la minore trascorrerà con il padre weekend alternati dal venerdì dopo il lavoro alla domenica sera nonché;
- la minore trascorrerà con il padre tre settimane anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori, con facoltà di portare la minore negli Stati Uniti presso la sua famiglia;
5) Determinarsi il contributo dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento della figlia minore con la stessa convivente nella misura di Euro 300,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli pagina 2 di 5 indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza. L'assegno unico verrà percepito dalla madre collocataria;
6) La madre si impegna a fornire il proprio consenso all'acquisizione della nazionalità americana da parte della minore;
7) I genitori si impegnano a fornire il proprio consenso al rilascio del passaporto italiano ed americano della minore. La madre rimarrà in possesso del passaporto italiano mentre il padre deterrà il passaporto americano;
8) con rifusione delle spese e competenze di giudizio oltre ad accessori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 17.1.2025:
“- confermarsi le statuizioni indicate dal Giudice nell'ordinanza provvisoria del 31.05.2024;
- con riferimento al diritto di visita del resistente, disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore al martedì e al giovedì dalle 18.30 alle 21.30 e, a settimane alternate, al sabato o alla domenica dalle 10.00 alle 21.30”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio per procura in data 14.3.2022 con , militare statunitense di stanza Controparte_1 presso la caserma Dal Din in Vicenza, esponeva: che dall'unione era nata la figlia Persona_1
in data 5.7.2022; che successivamente il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi,
[...] venendo meno la comunione materiale e spirituale tra coniugi, che così decidevano di separarsi;
che sin da prima della nascita della bambina l'attrice abitava unitamente alla madre ed al fratello in Nanto, mentre il convenuto restava domiciliato presso la caserma statunitense, recandosi in visita alla moglie terminato il lavoro;
che aveva reperito una occupazione lavorativa con mansione cameriera ai piani con contratto a chiamata da ultimo retribuita (da ottobre a novembre 2023) con euro 1.355,15; che il convenuto risultava ricevere una retribuzione mensile di euro 2.000,00 al mese.
chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con Parte_1 affidamento condiviso della minore e collocamento della stessa presso di sé e visite per il padre da esercitarsi alla sola presenza della madre, data la tenera età della bambina ed il fatto che il convenuto risultava ancora risiedere presso la caserma militare in una stanza con un'altra persona. Chiedeva la somma di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario per la bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico unicamente percepito dalla madre.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.4.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo la separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso, con riferimento ai soli tempi di visita della minore, non necessariamente alla presenza della madre, essendo egli in grado di occuparsene adeguatamente anche da solo, a partire dal momento in cui avrebbe reperito un'autonoma situazione abitativa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 28.5.2024, con ordinanza del 31.5.2024 il Giudice Relatore stabiliva in via provvisoria ed urgente l'affidamento condiviso e collocamento presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse sulla minore e disgiunto per quelle di ordinaria amministrazione, e che il padre pagina 3 di 5 potesse tenere la figlia tre giorni a settimana (in assenza di accordo, martedì e giovedì e sabato o domenica) dalle 19.00 alle 22.00, con festività italiane e statunitensi alternate, da esercitarsi alla presenza della madre per le sole due settimane successive alla comunicazione dell'ordinanza. Di seguito, con ordinanza del 24.10.2024 il Giudice Relatore modificava il precedente provvedimento e stabiliva le visite padre/figlia per due giorni a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 19.30 alle ore
21.30 e un sabato o una domenica a settimane alternate dalle ore 10.00 alle ore 21.30, con facoltà per il padre di tenere con sé la bambina, ma senza pernotto attesa l'attuale indisponibilità di una autonoma abitazione. Fissava per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
* * *
La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta alle condizioni che seguono, in conformità anche alle conclusioni del PM.
Le parti concordano nell'evidenziare che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale a causa di incomprensioni sorte dopo la nascita della bambina in data 5.7.2022, Persona_1 sicché sussistono i presupposti, data la loro volontà di non volersi riconciliare, per dichiarare la separazione personale.
La domanda di affidamento condiviso della minore e collocamento e residenza della stessa presso la madre va certamente accolta, come peraltro richiesto da entrambe le parti, non essendo emerse criticità che impongano di squalificare l'uno o l'altro genitore dall'esercizio delle responsabilità previste dalla legge.
Quanto ai tempi di vista padre/figlia vanno confermate le giornate del martedì e del giovedì dalle ore
19.30 alle ore 21.30 ed una giornata (sabato o domenica) a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore
21.30, durante le quali il padre è libero di tenere con sé la bambina anche senza la presenza della madre, non essendo emerse criticità che di fatto impongano di considerare necessaria e continua la sua presenza, ferma però l'esclusione del pernotto, atteso che il convenuto non ha ancora reperito una autonoma situazione abitativa al di fuori della caserma militare presso cui è attualmente domiciliato che gli consenta di esercitarlo con adeguatezza.
La bambina trascorrerà le festività italiane e statunitensi con i genitori ad anni alterni, posto che l'attuale impossibilità per il padre di esercitare il pernotto con la minore non consente di prevedere allo stato un calendario vacanze estivo o natalizio e pasquale differente e più ampio.
Il contributo al mantenimento ordinario del padre in favore della madre va senz'altro confermato nella misura da essi indicata sin dagli atti introduttivi, pari ad euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In effetti, benché la difesa attorea adombri da ultimo in memoria di replica una rilevante sproporzione reddituale tra le parti a seguito della documentazione prodotta dal convenuto in conclusionale, cui non ha tuttavia replicato nella propria successiva conclusionale, è comunque doveroso osservare che la misura del contributo determinato risulta certamente congruo e adeguato alle attuali esigenze di cura e crescita della minore, ancora in tenerissima età, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter co. 4
c.c., sicché non si ravvisano ragioni per discostarvisi. Nulla osta, infine, acché la madre sia destinataria dell'assegno unico, quale genitore collocatario del minore, come del resto chiesto dalle parti concordemente. pagina 4 di 5 Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito della decisione, che ha visto soccombente l'attrice parzialmente in relazione alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno (nella parte in cui insiste che venga comunque esercitato presso la sua abitazione, ciò che si è escluso) e che ha visto soccombente il convenuto parzialmente in relazione ai tempi di visita richiesti per le vacanze (natalizie ed estive), invero inattuabili per un periodo superiore alla giornata per assenza
– come già ripetuto - di abitazione idonea per il pernotto della minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, uniti in matrimonio per procura in data 14.3.2022 come da affidavit in support of proxy
[...] marriage sottoscritto dall'attrice davanti al Notaio in Padova in data 8.3.2022 e come Persona_2 da licenza di matrimonio marriage license rilasciata dal Tribunale distrettuale della contea di Flathead, stato del Montana e relativo certificato di matrimonio marriage certificate.
2. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ai genitori con collocamento Persona_1 presso la madre.
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, senza la presenza della madre, ogni martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.30 e a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 10.00 alle ore 21.30; quanto alle festività italiane e statunitensi la bambina trascorrerà le stesse con i genitori ad anni alterni.
4. FA OBBLIGO a , con decorrenza dal deposito del ricorso, di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia con un assegno di euro 300,00 al mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 15 di ogni mese e di sostenere al Parte_1
50% le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
6. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGGIO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA e dell'avv. GREGGIO GIANMARCO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POMPOLE Controparte_1 C.F._2
MARIA LUISA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. POMPOLE MARIA
LUISA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come d nota depositata in data 13.3.2025:
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinandosi agli enti competenti di provvedere con le annotazioni di rito;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Affidarsi la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 residenza prevalente presso la madre e possibilità per il padre di vedere la figlia Parte_1 minore:
pagina 1 di 5 - Almeno due volte alla settimana dopo il lavoro, possibilmente il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, fatto salvo impegni improrogabili di lavoro del padre;
- A settimane alterne, nella giornata di sabato o di domenica, dalle ore 10 alle ore 21:30, fatto salvo impegni improrogabili di lavoro del padre;
- Durante le festività italiane, vicentine ed americane, in via alternata con la madre.
Gli incontri avverranno presso l'abitazione della madre, con possibilità per il padre di portare la bimba con sé per una passeggiata al parco giochi o in altri luoghi consoni a trascorrere del tempo insieme, salvo che ciò costituisca pregiudizio per la serenità della minore, impegnandosi i genitori a valutarne l'opportunità di volta in volta.
4. Disporsi un contributo al mantenimento ordinario a carico del padre, in favore della figlia minore
, pari ad almeno euro 300,00 mensili o nella diversa e più ingente somma che sarà ritenuta di Per_1 giustizia, in funzione degli accertamenti sul reddito effettivamente percepito dal sig. da _1 corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note della RA , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5. I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo i termini e le condizioni stabilite dal protocollo del Tribunale di Vicenza 26.10.2017.
6. Disporsi che l'assegno unico a favore della minore sia percepito Persona_1 interamente dalla madre . Parte_1
7. Spese di lite integralmente compensate”.
Conclusioni di parte convenuta: come da nota depositata in data 15.1.2025:
“1) Dichiararsi la separazione dei coniugi e con obbligo del Controparte_1 Parte_1 reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno provveduto a dividere ogni bene posseduto in comune e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
3) Affidarsi la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore rilievo riguardanti la salute, l'educazione e le scelte di vita della minore stessa e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento presso il domicilio della madre;
4) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità:
- almeno due volte alla settimana dopo il lavoro dalle 18 alle 21, in mancanza di accordo il martedì e giovedì;
- la domenica o sabato alternati dalle 10 alle 20;
- le festività italiane ed americane in via alternata - tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis - sette giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno;
- qualora il padre disponesse di un proprio appartamento, la minore trascorrerà con il padre weekend alternati dal venerdì dopo il lavoro alla domenica sera nonché;
- la minore trascorrerà con il padre tre settimane anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori, con facoltà di portare la minore negli Stati Uniti presso la sua famiglia;
5) Determinarsi il contributo dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento della figlia minore con la stessa convivente nella misura di Euro 300,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli pagina 2 di 5 indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza. L'assegno unico verrà percepito dalla madre collocataria;
6) La madre si impegna a fornire il proprio consenso all'acquisizione della nazionalità americana da parte della minore;
7) I genitori si impegnano a fornire il proprio consenso al rilascio del passaporto italiano ed americano della minore. La madre rimarrà in possesso del passaporto italiano mentre il padre deterrà il passaporto americano;
8) con rifusione delle spese e competenze di giudizio oltre ad accessori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 17.1.2025:
“- confermarsi le statuizioni indicate dal Giudice nell'ordinanza provvisoria del 31.05.2024;
- con riferimento al diritto di visita del resistente, disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore al martedì e al giovedì dalle 18.30 alle 21.30 e, a settimane alternate, al sabato o alla domenica dalle 10.00 alle 21.30”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio per procura in data 14.3.2022 con , militare statunitense di stanza Controparte_1 presso la caserma Dal Din in Vicenza, esponeva: che dall'unione era nata la figlia Persona_1
in data 5.7.2022; che successivamente il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi,
[...] venendo meno la comunione materiale e spirituale tra coniugi, che così decidevano di separarsi;
che sin da prima della nascita della bambina l'attrice abitava unitamente alla madre ed al fratello in Nanto, mentre il convenuto restava domiciliato presso la caserma statunitense, recandosi in visita alla moglie terminato il lavoro;
che aveva reperito una occupazione lavorativa con mansione cameriera ai piani con contratto a chiamata da ultimo retribuita (da ottobre a novembre 2023) con euro 1.355,15; che il convenuto risultava ricevere una retribuzione mensile di euro 2.000,00 al mese.
chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con Parte_1 affidamento condiviso della minore e collocamento della stessa presso di sé e visite per il padre da esercitarsi alla sola presenza della madre, data la tenera età della bambina ed il fatto che il convenuto risultava ancora risiedere presso la caserma militare in una stanza con un'altra persona. Chiedeva la somma di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario per la bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico unicamente percepito dalla madre.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.4.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo la separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso, con riferimento ai soli tempi di visita della minore, non necessariamente alla presenza della madre, essendo egli in grado di occuparsene adeguatamente anche da solo, a partire dal momento in cui avrebbe reperito un'autonoma situazione abitativa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 28.5.2024, con ordinanza del 31.5.2024 il Giudice Relatore stabiliva in via provvisoria ed urgente l'affidamento condiviso e collocamento presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse sulla minore e disgiunto per quelle di ordinaria amministrazione, e che il padre pagina 3 di 5 potesse tenere la figlia tre giorni a settimana (in assenza di accordo, martedì e giovedì e sabato o domenica) dalle 19.00 alle 22.00, con festività italiane e statunitensi alternate, da esercitarsi alla presenza della madre per le sole due settimane successive alla comunicazione dell'ordinanza. Di seguito, con ordinanza del 24.10.2024 il Giudice Relatore modificava il precedente provvedimento e stabiliva le visite padre/figlia per due giorni a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 19.30 alle ore
21.30 e un sabato o una domenica a settimane alternate dalle ore 10.00 alle ore 21.30, con facoltà per il padre di tenere con sé la bambina, ma senza pernotto attesa l'attuale indisponibilità di una autonoma abitazione. Fissava per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
* * *
La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta alle condizioni che seguono, in conformità anche alle conclusioni del PM.
Le parti concordano nell'evidenziare che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale a causa di incomprensioni sorte dopo la nascita della bambina in data 5.7.2022, Persona_1 sicché sussistono i presupposti, data la loro volontà di non volersi riconciliare, per dichiarare la separazione personale.
La domanda di affidamento condiviso della minore e collocamento e residenza della stessa presso la madre va certamente accolta, come peraltro richiesto da entrambe le parti, non essendo emerse criticità che impongano di squalificare l'uno o l'altro genitore dall'esercizio delle responsabilità previste dalla legge.
Quanto ai tempi di vista padre/figlia vanno confermate le giornate del martedì e del giovedì dalle ore
19.30 alle ore 21.30 ed una giornata (sabato o domenica) a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore
21.30, durante le quali il padre è libero di tenere con sé la bambina anche senza la presenza della madre, non essendo emerse criticità che di fatto impongano di considerare necessaria e continua la sua presenza, ferma però l'esclusione del pernotto, atteso che il convenuto non ha ancora reperito una autonoma situazione abitativa al di fuori della caserma militare presso cui è attualmente domiciliato che gli consenta di esercitarlo con adeguatezza.
La bambina trascorrerà le festività italiane e statunitensi con i genitori ad anni alterni, posto che l'attuale impossibilità per il padre di esercitare il pernotto con la minore non consente di prevedere allo stato un calendario vacanze estivo o natalizio e pasquale differente e più ampio.
Il contributo al mantenimento ordinario del padre in favore della madre va senz'altro confermato nella misura da essi indicata sin dagli atti introduttivi, pari ad euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In effetti, benché la difesa attorea adombri da ultimo in memoria di replica una rilevante sproporzione reddituale tra le parti a seguito della documentazione prodotta dal convenuto in conclusionale, cui non ha tuttavia replicato nella propria successiva conclusionale, è comunque doveroso osservare che la misura del contributo determinato risulta certamente congruo e adeguato alle attuali esigenze di cura e crescita della minore, ancora in tenerissima età, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter co. 4
c.c., sicché non si ravvisano ragioni per discostarvisi. Nulla osta, infine, acché la madre sia destinataria dell'assegno unico, quale genitore collocatario del minore, come del resto chiesto dalle parti concordemente. pagina 4 di 5 Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito della decisione, che ha visto soccombente l'attrice parzialmente in relazione alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno (nella parte in cui insiste che venga comunque esercitato presso la sua abitazione, ciò che si è escluso) e che ha visto soccombente il convenuto parzialmente in relazione ai tempi di visita richiesti per le vacanze (natalizie ed estive), invero inattuabili per un periodo superiore alla giornata per assenza
– come già ripetuto - di abitazione idonea per il pernotto della minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, uniti in matrimonio per procura in data 14.3.2022 come da affidavit in support of proxy
[...] marriage sottoscritto dall'attrice davanti al Notaio in Padova in data 8.3.2022 e come Persona_2 da licenza di matrimonio marriage license rilasciata dal Tribunale distrettuale della contea di Flathead, stato del Montana e relativo certificato di matrimonio marriage certificate.
2. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ai genitori con collocamento Persona_1 presso la madre.
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, senza la presenza della madre, ogni martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.30 e a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 10.00 alle ore 21.30; quanto alle festività italiane e statunitensi la bambina trascorrerà le stesse con i genitori ad anni alterni.
4. FA OBBLIGO a , con decorrenza dal deposito del ricorso, di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia con un assegno di euro 300,00 al mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 15 di ogni mese e di sostenere al Parte_1
50% le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
6. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo
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