Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 23/04/2026, n. 7351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7351 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12216 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvio Pascucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Questura Roma, Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Arpalazio - Dipartimento Pressioni Sull’Ambiente Servizio Sezione Provinciale di Roma Unità Controlli 2, non costituiti in giudizio;
Comune di Rignano Flaminio, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Ghisalberti, Alessandro Parca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Inwit – Infrastrutture Wireless IAne Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
1. della Determinazione del Settore II - LL-PP- - Tecnico Manutentivo - Urbanistica n. R.G. 414 del 3 luglio 2025 (n. settoriale 10) (di seguito, anche, "Determinazione " o " Provvedimento") con cui il Comune di Rignano Flaminio ha concluso per la "realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di VO IA nel Comune di Rignano Flaminio (Via dell'Aquila n. 2 N.C.E.U. di Rignano Flaminio, FG. 22, Part.lla 1913)";
2. del parere favorevole espresso da PA - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Sezione Provinciale di Roma Unità Controlli 2 prot. n. 34499 del 17 maggio 2025, ;
3. del provvedimento di autorizzazione emanato contestualmente alla chiusura positiva della Conferenza di servizi convocata con Prot. 10665 del 3 giugno 2025, non pubblicato;
4. di tutti i verbali della Conferenza di servizi indetta con prot. n. 11879 del 3 giugno 2025, non pubblicati;
5. di tutti gli atti e i provvedimenti inerenti il procedimento concluso con l'approvazione della realizzazione della infrastruttura in esame (" Procedimento"), non pubblicati;
6. di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguenziale e/o collegato a quelli suindicati, ancorché non conosciuto.
nonché in via istruttoria, per la condanna, anche ex artt. 64 e ss. e 46 co. 2, c.p.a., e/o ex art. 116, co. 2 c.p.a. del Comune di Rignano Flaminio a depositare tutti gli atti del Procedimento, con particolare (e non esaustivo) riferimento a:
- "L'istanza unica presentata da INWIT S.p.A. prot. REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0068333 del 17/05/2025 e registrata al protocollo comunale n. 10665 del 19/05/2025;
- Il parere di PALazio prot. n. 11252 del 26/05/2025 allegato sotto la lettera A) alla Determina n. 414/2025;
- I pareri acquisiti in Conferenza di Servizi, comprese eventuali osservazioni o prescrizioni;
- Il verbale completo della Conferenza di Servizi indetta con prot. n. 11879 del 03/06/2025;
- Il parere della Soprintendenza per il PNRR e di eventuali altri Enti coinvolti (Ministero della Cultura - MiC, Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata);
- Il contratto di locazione o lo schema di contratto approvato con D.C.C. n. 17 del 30/05/2025;
- La documentazione tecnica e progettuale presentata da INWIT S.p.A., ivi inclusi: Schede tecniche di progetto; Diagrammi di irradiazione delle antenne e valori di campo elettromagnetico stimati;
Planimetrie, rendering e simulazioni visive dell'impianto; Analisi della copertura attuale e prevista post operam; Studio delle soluzioni alternative eventualmente esaminate;
- Le valutazioni urbanistiche ed edilizie espresse dall'Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata, con riferimento alla compatibilità con il Piano comunale degli impianti e alle norme edilizie;
Privata, con riferimento alla compatibilità con il Piano comunale degli impianti e alle norme edilizie;
- Eventuali analisi di impatto paesaggistico e ambientale, comprese le valutazioni su rischi sanitari per la popolazione e per soggetti elettrosensibili;
- Eventuali relazioni di impatto cumulativo con altri impianti presenti nel territorio comunale;
- L'autorizzazione sismica rilasciata ai sensi degli artt. 65, 93, 94 e 94bis del DPR 380/2001 e del Regolamento Regionale 26/2020;
- Gli atti relativi a eventuali corrispettivi, canoni o incentivi economici per la locazione delle aree comunali concesse;
- Copia della determinazione conclusiva n. 414 del 03/07/2025 con eventuali allegati integrali”.
e con riserva di motivi aggiunti una volta ottenuta la documentazione istruttoria relativa al procedimento di autorizzazione per la costruzione dell'impianto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inwit – Infrastrutture Wireless IAne Spa e di Ministero della Cultura e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Comune di Rignano Flaminio e di Questura Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. I ricorrenti impugnano l’autorizzazione formatasi ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni per gli impianti di VO IA in Rignano Flaminio presso il sito di Via dell’Aquila n. 2, FG. 22, Part. 1913.
1.2. In fatto i ricorrenti, premesso di essere tutti residenti nel complesso residenziale “Montelarco” (nonché aderenti all’omonimo Comitato “Centro residenziale Montelarco”) situato nel Comune di Rignano Flaminio, rappresentano quanto segue.
2. In data 17 maggio 2025, la Società INWIT S.p.A. ha presentato istanza unica, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, registrata al prot. n. 10665 del 19 maggio 2025, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di VO IA presso il sito di Via dell’Aquila n. 2, FG. 22, Part. 1913.
3. Il 3 giugno 2025, con prot. n. 11879, è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii., e sono state convocate le Amministrazioni competenti: il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; PA e il Comune di Rignano Flaminio – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata (Paesaggistica).
4. Il 26 maggio 2025, prot. 11252, in sede di Conferenza, è stato espresso un solo parere, quello di PA, che si pronunciata favorevolmente sulla compatibilità del progetto con la prescrizione, tuttavia, che “ le aree immediatamente circostanti gli elementi radianti, ovvero dove in sede di valutazione previsionale siano stati calcolati valori di campo elettrico, magnetico o densità di potenza superiori ai limiti di esposizione di cui all’art. 3 del DPCM 08/ 07/ 2003, debbano essere interdette al pubblico accesso”.
5. Con Determinazione n. 414 del 3 luglio 2025 il Comune ha disposto la chiusura positiva della Conferenza di Servizi indetta ed ha autorizzato la Inwit alla realizzazione dell’impianto in questione.
6. La zona interessata dalla realizzazione dell’infrastruttura presenta un’elevata densità residenziale.
7. Alcuni dei Ricorrenti, in qualità di residenti, in data 16 luglio 2025 hanno presentato un’istanza di accesso - ai sensi dell’artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e del D. Lgs. 33/2013 – richiedendo copia della documentazione relativa al procedimento di autorizzazione, rimasta inevasa.
8. Tanto premesso in fatto, in diritto formulano i seguenti motivi:
-“I. VIOIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44, COMMA 5, D.LGS. 1° AGOSTO 2003, N. 259. VIOIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ. VIOIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7, 8, 10 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAZIONALITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE”.
Il Procedimento in esame è viziato perché l’Amministrazione ha violato le previsioni di cui al D.Lgs. 259/2003, in particolare il comma 5 dell’art. 44, nella parte in cui prevede che “[l]o sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto”.
-“II. VIOIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 36/2001. VIOIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 44 E SS. DEL D.LGS. 259/2003. VIOIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAZIONALITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. MANCATA RICHIESTA DELLA SUSSISTENZA DI AREE PREFERENZIALI E OMESSA VALUTAZIONE DI SITI ALTERNATIVI” .
Anche nel merito, le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo sono illegittime.
Le Amministrazioni coinvolte, sia PA IO che il Comune, non hanno considerato che la collocazione dell’antenna avverrà su un terreno ubicato in un’area residenziale ad alta densità abitativa né hanno preso in esame possibili localizzazioni alternative volte a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in violazione del comma 6 dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e delle disposizioni del Regolamento comunale 2025 - 2028 che indicano come finalità la minimizzazione dell’esposizione.
9. Tanto premesso, chiedono l’annullamento dell’atto previo ordine di esibizione degli atti del procedimento ex art. 116 c.2 c.p.a.
10. Si è costituito il Comune di Rignano Flaminio nonché la controinteressata INWIT, eccependo entrambe in via preliminare il difetto di legittimazione ed interesse dei ricorrenti e deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso.
11.1. Preliminarmente occorre rilevare la carenza di interesse sopravvenuta rispetto alla domanda ex art. 116 c.2. c.p.a. atteso che tutti gli atti rilevanti del procedimento di cui si tratta sono stati depositati agli atti del giudizio.
11.2. Sempre preliminarmente, occorre soffermarsi sulle eccezioni di carenza di legittimazione ed interesse ad agire, le quali sono infondate.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, superando il precedente orientamento secondo il quale la vicinitas – ossia lo stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento – era da ritenersi sufficiente a radicare sia la legittimazione che l’interesse ad agire, ha affermato che, in materia edilizia, « nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, ferma restando la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi; e il criterio della ‘vicinitas’, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato» (Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).
Lo “stabile collegamento” con il territorio costituisce dunque elemento sufficiente a radicare la legittimazione, non anche l’interesse al ricorso, interesse che, secondo la predetta sentenza, «può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.». Spetta dunque alla parte interessata allegare e provare lo specifico pregiudizio derivante dal titolo edilizio impugnato, soprattutto a fronte dell’avversa contestazione o del rilevo officioso circa la possibile carenza dello stesso.
11.3. Il Collegio ritiene che nella vicenda di cui si controverte i ricorrenti abbiano dimostrato con idonea documentazione di risiedere abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’opera contestata e che, in considerazione di tale stabile e significativo collegamento con la zona interessata dall’intervento, quest’ultimo sia suscettibile di incidere in maniera rilevante sul godimento della proprietà e, comunque, sulla qualità della vita degli istanti: ciò è senz’altro sufficiente a radicare l’interesse, oltre che la legittimazione al ricorso.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno adeguatamente provato mediante documentazione anagrafica, nonché con la relazione sul deprezzamento degli immobili ( cfr depositi del 10/2/26) lo stabile collegamento con l’area (e quindi sia la legittimazione che l’interesse all’azione).
12. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
13. Con riferimento al primo motivo di doglianza, è fondata la censura relativa all’omessa pubblicità del procedimento autorizzatorio, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 87, d.lgs. 259/2003 (norma ratione temporis applicabile al procedimento in esame): «[ l]o sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.»
La pubblicità in questione mira ad assicurare la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti quei soggetti portatori di un interesse qualificato, in quanto esposti al futuro campo magnetico e interessati alla costruzione dell'impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio (cfr. Corte cost., 21 giugno 2007, n. 232).
Nel caso di specie, è pacifico che tale onere non sia stato assolto, non essendo sufficiente a tal fine la convocazione del Consiglio comunale per discutere l’istanza, essendo necessaria, al contrario, la pubblicazione in Albo Pretorio online dell’istanza.
Tale forma di pubblicità è stata ritenuta idonea per l'istanza di autorizzazione all'installazione di un impianto SRB, dato che l'albo pretorio online, per le sue caratteristiche, garantisce la possibilità di raggiungere una platea di destinatari ben più ampia di quella potenzialmente raggiunta da mezzi di pubblicazione di natura fisica, anche in considerazione del fatto che il sito web istituzionale dei singoli Comuni rappresenta il principale portale di pubblico accesso alle informazioni che attengono al rapporto tra l'Ente e la popolazione locale, senza limiti né di tempo né di spazio (il sito è consultabile in ogni dove e in qualunque momento). (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 5 febbraio 2025, n. 2665, e T.A.R. Toscana, sez. II, 15 maggio 2025, n. 860).
A tale circostanza non può che conseguire l’illegittimità del provvedimento impugnato, considerata anche l’inapplicabilità, al vizio in questione, della disciplina “sanante” dettata dall’art. 21 octies, co. 2, della l. 241/1990 (in questi termini l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza, condiviso dal Collegio; cfr. in particolare TAR Campania - Napoli, sezione VII, 31 dicembre 2018, n. 7430; TAR Veneto, Sez. I, 21 luglio 2021).
Non assumono rilevanza, peraltro, le innovazioni normative da ultimo introdotte dall’art. 27 della l. 182/2025, in quanto entrate in vigore successivamente al procedimento qui esaminato e dunque, in base al principio tempus regit actum , ad esso non applicabili.
14. Gli ulteriori profili di censura devono essere assorbiti allo stato degli atti.
15. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della determina conclusiva della conferenza dei servizi. Il potere autorizzatorio -fermi gli spazi valutativi dell’amministrazione- deve essere riesercitato previa pubblicità dell’istanza come da normativa vigente, ed all’esito del contraddittorio procedimentale con i controinteressati che propongano eventuali osservazioni.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla la Determinazione del Settore II - LL-PP- - Tecnico Manutentivo - Urbanistica n. R.G. 414 del 3 luglio 2025 (n. settoriale 10) del Comune di Rignano Flaminio.
Condanna le amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
AN RO, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | Francesco AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.