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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1654/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosarno - Viale Della Pace 89025 Rosarno RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1029 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1004 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7740/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Rosarno e alla M.T. S.p.a., Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati relativi a IMU anni 2021 e 2022 riguardanti l'immobile contraddistinto al NCEU al foglio di mappa 19, particella 535 subalterno 7, sito in Indirizzo_1
, piano 1°.
A sostegno del ricorso ha eccepito il difetto di soggettività passiva trattandosi di immobile sottoposto a confisca definitiva.
Si è costituita M.T. deducendo che in base alle risultanze catastali l'immobile risulta ancora di proprietà della ricorrente.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta dalla documentazione allegata al ricorso che l'unità immobiliare identificata con il sub 7, particella 535, foglio 19 intestata a Ricorrente_1 è sottoposta a confisca definitiva ed acquisita a patrimonio indisponibile dell'Erario.
La pretesa non può validamente fondarsi sulle risultanze catastali essendo noto che i dati riportati nelle visure catastali non sono fonte di prova certa della situazione esistente sul piano immobiliare, poiché
l'accatastamento rappresenta un adempimento di tipo fiscale-tributario (ad iniziativa di parte), che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo - al di là di un eventuale mero valore indiziario - per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del Comune su cui gravava l'onere di verificare la effettiva situazione proprietaria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna il Comune al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in €463,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese con MT S.p.a.. Reggio Calabria,
18.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1654/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosarno - Viale Della Pace 89025 Rosarno RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1029 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1004 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7740/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Rosarno e alla M.T. S.p.a., Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati relativi a IMU anni 2021 e 2022 riguardanti l'immobile contraddistinto al NCEU al foglio di mappa 19, particella 535 subalterno 7, sito in Indirizzo_1
, piano 1°.
A sostegno del ricorso ha eccepito il difetto di soggettività passiva trattandosi di immobile sottoposto a confisca definitiva.
Si è costituita M.T. deducendo che in base alle risultanze catastali l'immobile risulta ancora di proprietà della ricorrente.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta dalla documentazione allegata al ricorso che l'unità immobiliare identificata con il sub 7, particella 535, foglio 19 intestata a Ricorrente_1 è sottoposta a confisca definitiva ed acquisita a patrimonio indisponibile dell'Erario.
La pretesa non può validamente fondarsi sulle risultanze catastali essendo noto che i dati riportati nelle visure catastali non sono fonte di prova certa della situazione esistente sul piano immobiliare, poiché
l'accatastamento rappresenta un adempimento di tipo fiscale-tributario (ad iniziativa di parte), che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo - al di là di un eventuale mero valore indiziario - per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del Comune su cui gravava l'onere di verificare la effettiva situazione proprietaria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna il Comune al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in €463,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese con MT S.p.a.. Reggio Calabria,
18.12.2025