Sentenza 24 aprile 2023
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06076/2025REG.PROV.COLL.
N. 09982/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9982 del 2023, proposto da IA IA OI Cesaretti, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Liberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 143;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, Roma Capitale non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7049/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Marina Liberti e Andrea Camarda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante avverso la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, Direzione Gestione Patrimonio, U.O. Concessioni del 10 luglio del 2018, numero rep. QC/695/2018 e numero prot. QC20667/2018 con la quale è stata disposta la riacquisizione dell’immobile ad uso trattoria sito in Roma, IAzza dei Navigatori n. 46.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
con ricorso del 3 ottobre del 2018 aveva impugnato la suddetta determinazione deducendo di essere titolare della trattoria con insegna “L’Ardito”, sita in Roma, piazza dei Navigatori n.46, i cui locali, appartenenti al patrimonio di Roma Capitale, sono utilizzati in virtù di concessione rilasciata con atto del 30 aprile del 1986, n.97990, poi non rinnovata;
è uno degli esercizi più antichi di Roma, la cui attività era iniziata dal padre della parte appellante nel 1931 ed è stata condotta ininterrottamente sino ad oggi, con gestione a carattere familiare;
l’insorgere di difficoltà economiche e la necessità di fronteggiare cospicui oneri per la sanatoria di alcune irregolarità edilizie non consentivano il versamento, con regolarità, dei previsti canoni, sicché maturava un debito nei confronti di Roma Capitale, peraltro parzialmente estinto, mediante un versamento di euro 60.000,61 il 13 novembre del 2014;
con atto del 4 dicembre del 2014 l’istante si riconosceva debitrice del debito residuo, impegnandosi ad estinguerlo ratealmente;
questo non è stato possibile per la perdurante crisi economica e per l’età avanzata della parte appellante, che non hanno consentito quelle indispensabili iniziative per mantenere il livello di concorrenzialità dell’attività di ristorazione, che rappresenta in ogni caso l’unica sua fonte di sostentamento;
è così intervenuta la determinazione dirigenziale che ha disposto la riacquisizione dell’immobile di IAzza dei Navigatori n.46, sul presupposto della sua utilizzazione sulla base di un titolo scaduto, e di una morosità da mancato pagamento dei canoni;
il ricorso era articolato su due motivi, coi quali, veniva rispettivamente denunciata l’illegittimità dell’ordinanza perché emessa nell’esercizio di autotutela, benché avesse ad oggetto un immobile che era parte del patrimonio disponibile del Comune, nonché per violazione del principio di proporzionalità.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I – Error in iudicando, travisamento ed errore in relazione a: I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 823, 826 e 828 cod. civ. – Carenza di potere per difetto dei presupposti - Eccesso di potere per errore nei presupposti.
II – Error in iudicando – Travisamento ed errore – Difetto e/o carenza di motivazione in relazione a: - Eccesso di potere per omessa valutazione comparativa dei contrapposti interessi. (secondo motivo del ricorso di primo grado). – Omessa pronuncia.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. Con ordinanza resa all’udienza dell’8 ottobre del 2024 il Collegio ha dichiarato l’interruzione del processo, ai sensi degli artt.79 comma 2 c.p.a. e 299 e ss. c.p.c. per morte della parte appellante.
4. Il processo è stato riassunto dalla Società Sette Chiese, S.r.l. semplificata quale cessionaria della licenza della precedente parte appellante che si è costituita in giudizio il 28 febbraio del 2025, depositando atto in riassunzione.
5. Ha contro-dedotto Roma Capitale, eccependo con l’occasione la tardività della costituzione in riassunzione dell’odierna ricorrente.
DIRITTO
6. In primo luogo, sciogliendo la riserva posta in occasione della pubblica udienza del 27 maggio 2025 il Collegio rileva che non sussiste alcuna effettiva ragione per disporre il rinvio della trattazione del presente appello.
La relativa istanza deve dunque essere respinta.
7. In via preliminare va disattesa l’eccezione di intempestività dell’atto di riassunzione del processo, opposta dalla parte appellata nei confronti della ricorrente in riassunzione.
Infatti il ricorso è stato riassunto da quest’ultima il 28 febbraio del 2025, dunque entro i 90 giorni previsti dall’art.80 comma 3 c.p.a. che, diversamente da quanto opposto, decorrevano dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di interruzione del processo.
Infatti, l’evento di cui al citato comma 3 – per quanto concerne il termine per riassumere il processo, invero – non può che essere identificato con la data della suddetta ordinanza che ha dichiarato l’interruzione.
A voler diversamente opinare si dovrebbe ritenere che, a pena di decadenza, la parte avrebbe dovuto riassumere il presente processo prima di sapere se il giudizio fosse o meno stato effettivamente dichiarato interrotto, dal momento che l’ordinanza di interruzione, pur statuendo che l’interruzione decorreva dal 4 settembre del 2024 (data in cui è stato pubblicizzato l’evento interruttivo) è stata pubblicata solo il 5 dicembre successivo, ossia il giorno in cui, secondo l’eccezione in esame, scadevano i novanta giorni per proporre la riassunzione.
8. Venendo al merito, il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di aver ritenuto legittimo l’esercizio del potere di autotutela da parte di Roma Capitale, utilizzando i poteri di cui all’art.823 c.c., malgrado l’immobile oggetto di controversia appartenesse al patrimonio disponibile dell’ente locale, non essendo mai stato oggetto di alcun uso pubblico ai sensi del comma 3 dell’art.826 del codice civile.
8.1. Il motivo è infondato.
Vi sono due elementi in atti che, caratterizzando in senso pubblicistico la disciplina di circolazione del bene immobile in questione, dimostrano, in modo inequivoco, la sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell’ente locale e che sono altresì idonei a neutralizzare l’obiezione della parte, che, come detto, oppone la mancata concreta destinazione all’uso pubblico del bene.
8.2. Infatti l’’immobile per cui è causa è pervenuto in proprietà del Comune di Roma Capitale all’esito di un procedimento di esproprio (primo elemento) eseguito nel 1961, ed è stato concesso all’originaria parte appellante, in ragione di un provvedimento di concessione (secondo elemento) rilasciata il 30 aprile del 1986, che aveva durata di sei anni, che non è stata mai rinnovata, e che aveva una decorrenza dall’1 agosto del 1984, dunque è scaduta il 31 luglio del 1990.
8.3. Entrambi questi provvedimenti dimostrano, come si anticipava, come il regime di circolazione giuridica del bene fosse stato sottratto, ab illo tempore, alle norme civilistiche ordinarie, e che seguiva invece quelle pubblicistiche, il che al contempo, rappresenta evidentemente un significativo indizio della sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell’ente locale.
Basti por mente al fatto che l’esproprio ha impresso sul bene una finalità pubblicistica, consentendone l’acquisto a titolo originario da parte del Comune e che il provvedimento di concessione, quale atto autoritativo che consente al privato l’esercizio di prerogative pubblicistiche, presuppone, implicitamente, la vocazione all’uso pubblico del bene.
In altre parole, il fatto che l’amministrazione abbia fatto ricorso a questi istituti nella concreta gestione del bene fonda, ed al tempo stesso, rivela l’appartenenza di detto bene al patrimonio indisponibile del Comune di Roma.
In particolare, il decreto di esproprio, costituendo ex lege l’acquisto a titolo originario, ha impresso su quel bene detta natura, senza la necessità che l’amministrazione emettesse un apposito e concreto atto in tal senso.
8.4. La parte appellante obietta che, a tutto concedere, il suddetto vincolo pubblicistico sarebbe rimasto ad uno stato di potenzialità, dal momento che il bene non è stato successivamente mai destinato ad uso pubblico, e dunque non si sarebbe mai concretizzato, tuttavia questa obiezione di fatto non è dirimente, dal momento che la concreta destinazione ad uso pubblico è stata impedita dalla stessa parte appellante, che, come dalla stessa lealmente riconosciuto, non ha mai restituito detto bene, nonostante il rapporto concessorio fosse giunto alla sua naturale scadenza.
Dunque solo il comportamento obiettivamente ostruzionistico della concessionaria ha precluso all’ente di dedicare, come avrebbe dovuto e voluto, quel bene immobile all’uso pubblico cui era, sin dall’origine, verosimilmente destinato.
8.5. Tanto premesso, stanti queste caratteristiche, il ricorso ai poteri di autotutela di cui agli artt.823 e ss., lungi dal configurarsi come abusivo, era pienamente legittimo in quanto per l’appunto giustificato dal regime giuridico riferibile all’immobile, che, al di là di ogni ragionevole dubbio, apparteneva al patrimonio indisponibile del comune di Roma Capitale.
9. Il secondo motivo d’appello contesta alla parte appellata di avere, nell’esercizio del potere in oggetto, violato il principio generale del diritto amministrativo che impone, tra più soluzioni possibili, di scegliere quella che reca il minor pregiudizio possibile alla parte privata interessata da esso.
Sotto questo profilo la parte appellante evidenzia che lo sgombero dei locali è stato ordinato senza valutare il ricorso ad alternative, che pure erano praticabili, e senza considerare che: 1. la titolare dell’esercizio, ultra novantenne, non disponeva di ulteriori mezzi di sostentamento 2. aveva comunque corrisposto una parte degli arretrati dovuti, pagando all’amministrazione 60.000 euro ed essendosi offerta di pagare ulteriori 35.000 euro.
9.1. Il motivo è infondato.
9.1.1. Innanzitutto, come ricordato poc’anzi, l’originaria parte appellante possedeva, sine titulo , detto immobile, essendo scaduta la concessione molti anni addietro.
9.1.2. In secondo luogo, costei, sin dal 2014, ossia da epoca risalente, aveva maturato una significativa morosità per mancato pagamento dei canoni, che ammontava, al momento della proposizione del ricorso, a euro 259.586,64.
A fronte di tale ingente debito il Comune aveva acconsentito ad un piano di rateizzazione, dunque non corrisponde al vero che non avesse valutato soluzioni alternative, prima di ricorrere alla più grave misura del riacquisto forzoso.
Tuttavia è incontestato che tale piano di rientro non sia stato rispettato dalla parte appellante, che è riuscita a corrispondere solo la somma di euro 60.000,00 al Comune, ossia una cifra ben più modesta di quanto dovuto.
9.1.3. Da quanto precede consegue che il conclamato fallimento dei tentativi di salvataggio della suddetta attività, che pure in un primo momento il Comune aveva promosso, non poteva che condurre all’ordine di rilascio con riacquisizione del bene al patrimonio pubblico, che rappresentava, anche in diritto, a quel momento, l’unica alternativa concretamente percorribile.
La quale considerazione dequota definitivamente l’obiezione in esame.
10. Questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente in riassunzione al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Rosaria IA Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO