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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 235/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e da
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio
Dipasquale, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
07.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Modica il 19.03.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2012, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Modica, 11.06.2012); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 07.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. Il figlio minore , pur condivisamente affidato ad entrambi i genitori, avrà la residenza Per_1 privilegiata con la madre presso la relativa abitazione, allo stato sita in Modica in C.le Catagirasi n.
10.
3. Il padre potrà vedere il figlio e averlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e comunque:
- due volte a settimana con possibilità di pranzare e cenare con lo stesso, a tal fine le parti concorderanno i pomeriggi della settimana da trascorrere con il padre in ragione delle eSIenze di studio e di sport del figlio oltre che delle eSIenze lavorative dei genitori;
- fine settimana alternati tra i genitori, con orari da concordarsi tra gli stessi di volta in volta;
- festività natalizie e pasquali: le parti concorderanno di anno in anno come suddividere, in pari misura, e in ragione delle eSIenze dei minori, le giornate di vacanza tra i genitori, alternando il periodo natalizio e quello di capodanno, oltre che quello di Pasqua e di Pasquetta;
- compleanni, ricorrenze familiari e altre occasioni: le parti concorderanno come organizzarsi per consentire al figlio di condividere con entrambi i genitori le suddette giornate.
4. Il SI. (impiegato come trader presso un'azienda locale, con un reddito annuo di circa €. Parte_1
22.000,00 - doc. 3), si impegna a corrispondere alla SI.ra (impiegata presso la medesima Parte_2 predetta azienda nei servizi ausiliari e con un reddito annuo di circa €. 14.000,00 - doc. 4), a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio, entro il cinque di ogni mese, la somma mensile di
€. 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
La predetta contribuzione verrà corrisposta a partire dalla corrente mensilità in continuità con quanto già fatto dal padre. Il versamento del contributo al mantenimento del figlio come sopra determinato avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra , intrattenuto presso l'istituto Intesa Parte_2
San Paolo s.p.a. e contraddistinto dal seguente codice iban [...].
Le parti concordano altresì che la SI.ra avrà diritto a richiedere e ricevere interamente Parte_2
l'assegno unico (o altra misura di sostegno alla genitorialità comunque denominata) per il figlio, che resterà pertanto nella esclusiva disponibilità della stessa.
5. I genitori concordano, altresì, che parteciperanno in misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate (anche tramite sms o comunicazione email) oltre che documentalmente giustificate, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio.
Le parti stabiliscono, a titolo meramente esemplificativo, che tra le spese straordinarie rientrano, tra le altre, le spese mediche (ad esempio occhiali da vista, apparecchio ortodontico, visite specialistiche...), sportive (frequenza dei corsi e attrezzatura), scolastiche (libri, gite scolastiche e campo estivo).
6. L'autovettura Dacia Duster targata FJ 957 TF, già intestata al SI. ma in uso alla SI.ra Parte_1
, verrà trasferita in proprietà esclusiva a quest'ultima, che provvederà alle relative Parte_2 formalità, avendo cura di regolarizzare anche la posizione assicurativa, con ogni conseguente esonero del SI. da ogni e qualsivoglia responsabilità. Parte_1
7. Ciascuna delle parti provvederà al suo personale mantenimento. che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile a Modica in data 19.03.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2012;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti