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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 16/02/2026, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2377/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2327/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9516/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativa alla TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, notificato l'11.11.2024, con il quale veniva contestata l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, relativamente all'immobile di sua proprietà sito in Luogo_1 in Indirizzo_1 , identificato catastalmente al Daticatastali_1 , per un importo di
€ 3.874,00,
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per avere locato l'immobile de quo sin dal 2018 come da contratto di locazione registrato in data 3.6.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma e, quindi, per la violazione dell'art. 1 comma 642 della Legge n. 147/2013, non avendone avuto il possesso per il periodo di tempo considerato dall'avviso di accertamento impugnato.
Alla stregua di quanto esposto la parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con la conseguente annullamento dell'atto opposto, previa sospensione dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, la quale dava atto che in data 22.1.2025 la parte ricorrente depositava il ricorso e che in data 28.2.2025, a seguito di istanza di autotutela presentata dal ricorrente, l'amministrazione aveva provveduto ad annullare l'avviso di accertamento opposto con nota protocollo n. U250200134032, notificata in data 13.3.3025.
Dunque la parte resistente rappresentava che l'atto di accertamento qui impugnato era stato totalmente annullato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Roma Capitale chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il Collegio decideva nel merito come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza di quanto affermato ed allegato dalla parte resistente, in particolare circa l'avvenuto annullamento totale dell'avviso di accertamento opposto da parte dell'ente impositore, in accoglimento delle ragioni esposte da parte del contribuente (cfr. provvedimento di annullamento e notifica dello stesso allegati alla memoria di controdeduzioni di Roma Capitale).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in dispositivo. Infatti non si può accogliere la domanda di compensazione avanzata da Roma Capitale, posto che pur avendo annullato in autotutela l'atto opposto, ha comunque errato nella emanazione dell'atto prima e poi nel tardare ad accorgersi dell'errore compiuto e ad annullare l'atto, tanto da costringere il contribuente ad adire la via giudiziale mediante ricorso.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1200 per compensi oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2327/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506766 TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9516/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativa alla TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, notificato l'11.11.2024, con il quale veniva contestata l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, relativamente all'immobile di sua proprietà sito in Luogo_1 in Indirizzo_1 , identificato catastalmente al Daticatastali_1 , per un importo di
€ 3.874,00,
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per avere locato l'immobile de quo sin dal 2018 come da contratto di locazione registrato in data 3.6.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma e, quindi, per la violazione dell'art. 1 comma 642 della Legge n. 147/2013, non avendone avuto il possesso per il periodo di tempo considerato dall'avviso di accertamento impugnato.
Alla stregua di quanto esposto la parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con la conseguente annullamento dell'atto opposto, previa sospensione dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, la quale dava atto che in data 22.1.2025 la parte ricorrente depositava il ricorso e che in data 28.2.2025, a seguito di istanza di autotutela presentata dal ricorrente, l'amministrazione aveva provveduto ad annullare l'avviso di accertamento opposto con nota protocollo n. U250200134032, notificata in data 13.3.3025.
Dunque la parte resistente rappresentava che l'atto di accertamento qui impugnato era stato totalmente annullato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Roma Capitale chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il Collegio decideva nel merito come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza di quanto affermato ed allegato dalla parte resistente, in particolare circa l'avvenuto annullamento totale dell'avviso di accertamento opposto da parte dell'ente impositore, in accoglimento delle ragioni esposte da parte del contribuente (cfr. provvedimento di annullamento e notifica dello stesso allegati alla memoria di controdeduzioni di Roma Capitale).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in dispositivo. Infatti non si può accogliere la domanda di compensazione avanzata da Roma Capitale, posto che pur avendo annullato in autotutela l'atto opposto, ha comunque errato nella emanazione dell'atto prima e poi nel tardare ad accorgersi dell'errore compiuto e ad annullare l'atto, tanto da costringere il contribuente ad adire la via giudiziale mediante ricorso.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1200 per compensi oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge.