Articolo 51 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 50Articolo 52
Versione
24 novembre 1966
Art. 51. (Norme finanziarie)

I mutui di cui al precedente articolo 50, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1967 al 1970 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale I mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966