Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 05.03.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Magaraggia e Parte_1
Giuseppe Ostuni
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giardetti
Resistente
Oggetto: mansioni superiori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.10.2021, il ricorrente - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01.07.2013 al 22.06.2020 con gli orari indicati in ricorso e con formale inquadramento nel livello 2 Ccnl Metalmeccanica, dall'assunzione a giugno 2015, e nel livello 3 Super Ccnl cit., dal luglio 2015 alla cessazione del rapporto – conveniva in giudizio la Controparte_2 per ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori con
[...] conseguente diritto all'inquadramento nel livello 5 Super Ccnl cit., per il periodo dall'assunzione fino al 07.11.2016, e nel livello 7 per il periodo dall'08.11.2016 alla cessazione del rapporto, nonché per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 53.051,62 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale con Controparte_2 memoria di costituzione, eccepiva la improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di notificazione indicato nel decreto di fissazione dell'udienza,
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso.
Difatti, si osserva che l'art. 415 co. 4 c.p.c pone a carico dell'attore l'onere di notificare al convenuto il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tale termine, tuttavia, non è previsto dal legislatore a pena di improcedibilità, non trattandosi di termine perentorio. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito, con una pronuncia riferita al giudizio di appello ma estensibile anche al rito del lavoro in primo grado, che: “nel rito del lavoro il termine di 10 giorni entro cui l'appellante, ai sensi dell'art.
435 co. 2 c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non ha carattere perentorio. Perciò, la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte non incidendo su interessi di ordine pubblico processuale o su interessi dell'appellato, purché sia rispettato il termine di 25 giorni previsto dall'art. 435 co. 3 c.p.c. che deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione” (cfr. Cass. civ. sent. n.
10316/14). Pertanto, l'eccezione sollevata da parte convenuta deve essere rigettata essendo, comunque stato rispettato il termine a difesa di cui all'art. 415 co. 5 c.p.c..
Analogamente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione parziale del credito azionato in quanto sul punto si è espressamente pronunciata la Cassazione, la quale, con sentenza n. 26246/2022 ha chiarito che nei rapporti di lavoro non assistiti da un regime di stabilità, come nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale decorre, a norma del comb. disp. degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, considerata la data di cessazione del rapporto di lavoro in esame
(22.06.2020), può affermarsi che alla data di proposizione del presente ricorso
(11.10.2021) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Tanto premesso il ricorso, nel merito, è parzialmente fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Per quanto attiene lo svolgimento di mansioni superiori la normativa di riferimento
è rappresentata dall'art. 2103 c.c. la quale prevede al comma 1 che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Ai sensi del comma 7: “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Da tale disciplina emerge come la retribuzione sia ancorata non alle mansioni contrattualmente concordate, bensì a quelle superiori eventualmente e concretamente svolte.
Al fine di ottenere la corresponsione delle differenze retributive connesse allo svolgimento effettivo di mansioni superiori occorre verificare se le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore siano sussumibili nella qualifica contrattualmente posseduta, ovvero in quella superiore rivendicata alla stregua di un giudizio di riconducibilità del caso concreto nella fattispecie astratta tipizzata in sede di Ccnl.
Si osserva che, proprio con riferimento all'iter logico che il giudice di merito deve seguire nell'accertamento delle mansioni superiori la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti: 1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, 2) nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e 3) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (Cass. civ., sez. lav., n. 12039/2020 n.;
Cass. civ. n. 9414/2018).
Ciò detto, è opinione consolidata che in materia di mansioni superiori grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale
(Cass. civ., sez. lav., n. 5536/2021).
Tale prova è stata positivamente fornita dal lavoratore nei termini di seguito indicati.
Il ricorrente è stato contrattualmente inquadrato nel livello 2° Ccnl Metalmeccanici dall'assunzione fino a giugno 2015 per poi essere formalmente inquadrato nel livello 3 Super Ccnl cit. dal luglio 2015 fino alla cessazione del rapporto, come dichiarato dal ricorrente in ricorso e confermato dalla resistente (pag. 6 memoria).
Il livello 2 ricomprende “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio”.
Il livello 3 Super, invece, ricomprende “i lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata nell'azienda svolgono con carattere di continuità:
a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti dall'azienda;
b) attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall'azienda”.
Come si esaminerà, il ricorrente ha provato di aver svolto mansioni superiori nel periodo di tempo dedotto in ricorso. Tuttavia, si ritiene che le mansioni svolte non siano riconducibili al livello 2 e 3 Super, quanto piuttosto al livello 4° Ccnl di settore per l'intero periodo lavorativo svolto a decorrere dal 2014, ovvero dall'anno successivo alla assunzione. Tanto per le ragioni di seguito indicate.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta, infatti, è emerso che il ricorrente ha espletato, nel corso del proprio rapporto di lavoro, attività esecutive e di coordinamento tanto nel reparto aeronavigabilità quanto nel reparto manutenzione, nonché come responsabile del Coordinamento CA.
In particolare, l'istruttoria orale ha rivelato che il ricorrente, sebbene le sue mansioni e i suoi compiti siano stati progressivamente ampliati da un punto di vista quantitativo nel corso del tempo, ha svolto attività esecutive e di coordinamento senza potere di iniziativa e decisionale nonché senza assunzione di responsabilità diretta all'esterno, sempre nel rispetto delle istruzioni impartite dai superiori ovvero fornite a livello tecnico-manualistico.
Difatti, i testi hanno dichiarato che, nell'ambito del settore aeronavigabilità, il ricorrente ha provveduto alla predisposizione della documentazione tecnica e dei cicli di lavoro (job cards) che servivano ai tecnici del settore manutenzione per eseguire gli interventi sugli aeromobili. Tanto non con potere di iniziativa e decisionale-valutativo ma provvedendo ad eseguire ed attuare, a livello pianificativo
(pianificazione della produzione), le istruzioni impartite dal maintenance manager, con cui collaborava assistendo le attività di quest'ultimo, dei tecnici, nonché le indicazioni contenute nei manuali tecnici predisposti dalle case produttrici. Tanto, si ribadisce, senza assunzione di responsabilità diretta o potere diagnostico- valutativo, ma pur sempre dietro direttive e input dei superiori e sotto il controllo del maintenance manager, il quale firmava gli atti predisposti dal e ne Pt_1 assumeva la responsabilità. Il ricorrente si occupava, inoltre, di registrare, gestire ed archiviare, sia in apposito software che in cartaceo, i dati relativi alle attività di manutenzione compiuta, nonché di gestire lo scadenzario inerente gli interventi sui velivoli (cfr. dich. “il signor ha iniziato insieme ad altri Controparte_3 Pt_1 nell'organigramma quale addetto al settore production planning, technical Records e production Engineering del reparto aeronavigabilità ma non era responsabile (…) fu inserito nel settore aeronavigabilità ma non come responsabile, e tanto anche per il settore technical Records (…) essendo lo stesso mero collaboratore sottoposto al dirigente preposto”; cfr. dich. “aiutavo lo stesso alla preparazione Testimone_1 delle job cards (…) sono piani di lavoro che devono seguire i tecnici per la manutenzione dei velivoli (…) l'attività del era sottoposta all'approvazione del Pt_1 manteinance manager e CA postholder signor ; cfr. dich. Persona_1
“il signor è stato addestrato dal manteinance manager e dal Testimone_2 Pt_1
CA postholder e poi qualificato da me per svolgere l'attività di registrazione tecnica con l'inserimento dei dati relativi alle ore di volo, alla manutenzione eseguita sugli aeromobili in un apposito software gestionale in modo da pianificare le successive scadenze. Il provvedeva altresì all'archiviazione cartacea della Pt_1 documentazione prodotta (...). Il svolgeva un controllo periodico sulla Pt_1 documentazione tecnica emessa dai costruttori (nei siti Internet per verificare se il manuale era stato modificato con eventuali modifiche delle procedure di manutenzione) ed, in caso affermativo, la valutazione degli impatti sulle procedure aziendali veniva effettuata dal responsabile signor (…) preciso, inoltre, che Per_1 il responsabile approva la documentazione tecnica mentre l'addetto all'ufficio tecnico può collaborare nella redazione (…) con riferimento alla posizione sub H) preciso che il signor svolgeva le seguenti mansioni: controllo e monitoraggio delle AD e Pt_1 delle SB con controllo da parte del responsabile che faceva la valutazione aiutato dal
nella predisposizione e stesura dei report;
la emissione di precetti intesa Pt_1 veniva fatta dal ma le eventuali modifiche avvenivano approvate decise dal Pt_1 responsabile;
gestione archiviazione delle registrazioni tecniche (…); verificare la disponibilità delle scorte dei pezzi necessari alla manutenzione;
monitoraggio della documentazione tecnica e dei manuali fornendo ai tecnici manuali aggiornati ma la valutazione dell'impatto di eventuali modifiche viene decisa dal responsabile;
l'assessment è di competenza del responsabile mentre il TE impostava il form;
Parte (…) collaborava nelle attività di verifica;
(…) forniva assistenza su richiesta dell'
(…) il signor svolgeva l'attività di Aeronavigabilità e Technical Records sotto Pt_1 la responsabilità del manteinance manager. Il signor svolgeva in autonomia Pt_1 tutte quelle attività per cui era qualificato”; cfr. dich. “i cartoni di Testimone_3 lavoro (…) venivano solo firmati dal manteinance manager dopo essere stati da noi predisposti (…) era formalmente inserito nell'ufficio tecnico del reparto occupandosi della programmazione degli interventi e pianificazione sulla base delle direttive impartite dal manager (…) sulla base delle istruzioni pervenute presso gli uffici il signor organizzava gli interventi(…) sulla base delle mie indicazioni si Pt_1 occupava di provvedere agli ordini dei pezzi mancanti(…) si occupava di gestire e archiviare i dati successivamente alla manutenzione(…) si occupava di predisporre le job cards sulla base delle indicazioni tecniche da me suggerite il suo apporto consisteva anche nel verificare se le soluzioni tecniche da me suggerite fossero conformi alla normativa vigente e ai manuali operativi”; cfr. in senso conforme anche le dichiarazioni dei testi “non poteva impartire direttive in autonomia Testimone_4 ma dopo aver compilato un ciclo di lavoro che veniva approvato da me lo distribuiva al reparto manutenzione per l'esecuzione”, “era addetto al Controparte_4 settore vita ove si occupava di pianificazione della produzione, registrazione tecnica, ingegneria di produzione (…) provvedeva altresì a gestire lo scadenzario degli interventi con funzione di coordinamento del reparto manutenzione (…) nel proprio settore lavorava in autonomia dandone conto al postholder” e “le Testimone_5 attività di pianificazione della produzione era svolta dal maintenance manager il quale si avvaleva per la relativa esecuzione del deputy (…) in quanto collaboratore del manteinance manager si occupava di eseguire l'attività di pianificazione sempre sotto il controllo e le direttive del manteinance manager”). I testi hanno, dunque confermato, sul punto, quanto dichiarato, in sede di interrogatorio formale, dallo stesso , il quale ha dichiarato di essersi occupato della redazione della Pt_1 documentazione tecnica sulla base delle indicazioni e delle specifiche contenute nella manualistica tecnica, della registrazione ed archiviazione dei dati e della gestione dei materiali e degli ordini nonché dello scadenzario dell'attività manutentiva, sotto l'approvazione e l'avallo dei superiori (cfr. dich. ). Pt_1
Dall'istruttoria è, altresì, emerso che, a livello concreto e fattuale ed a prescindere dall'inquadramento formale, il ricorrente ha svolto anche attività di raccordo tra il settore aeronavigabilità ed il settore manutentivo nonché, nel ruolo di responsabile del coordinamento CA, attività di coordinamento tra il settore operativo ed il settore aeronavigabilità. Tali attività si sono sostanziate in mansioni di controllo e assistenza tecnica-amministrativa e di gestione e trasmissione delle informazioni contenute in atti o documenti già compilati (libretto di volo), senza elaborazione dell'informazione o di direttive (cfr. dich. “confermo la circostanza sub 46 Tes_2 della memoria (…) con riferimento alla posizione sub 47 preciso che il quaderno di volo e compilato per la parte operativa dai piloti e per la parte manutentiva dai tecnici
(…) con riferimento alla posizione 50 preciso che il signor , avendo tra le sue Pt_1 funzioni quella di work area, organizzava gli spazi di lavoro in hangar, la disponibilità delle attrezzature (…), di mantenere la pulizia, predisponeva la documentazione da dare ai tecnici che deve sempre essere approvata dal responsabile e tutto ciò che concerne l'organizzazione”; cfr. dich. Testimone_4
“andava in missione a Foggia per controllare la corretta esecuzione dei cicli di lavoro
e l'assistenza ai tecnici (…) confermo le posizioni sub 46 e sub 47 della memoria.
Specifico che le funzioni di responsabile del coordinamento CA è un'attività prevalentemente stagionale che si svolge nel periodo della campagna antincendio.
Per questa fase il responsabile, acquisite le informazioni provenienti dall'area operativa in relazione alle ore di volo e a eventuali esigenze manutentive, le comunica al reparto manutenzione. È un'attività che consiste nel facilitare il flusso di informazioni e non comporta un'autonoma iniziativa decisionale. Il signor nel Pt_1 periodo in cui ha svolto le funzioni di responsabile del coordinamento CA ha operato senza autonomia decisionale o responsabilità limitandosi a garantire a mezzo mail lo scambio di informazioni tra il reparto operativo e quello manutentivo.
(…) nel corso dell'attività di manutenzione si limitava a sorvegliare la compilazione dei cicli di lavoro e in caso di anomalie riscontrate doveva riferire al manteinance manager e non poteva prendere iniziative senza consultarlo. Si trattava di missioni episodiche di due o tre giorni ogni 20 giorni.” Cfr. dich. “il signor CP_4 Pt_1 aveva il compito di coordinare il reparto di cui faceva parte nel reparto manutenzione
(…) e in qualità di responsabile del coordinamento CA svolgeva una funzione di coordinamento tra il reparto di cui faceva parte e il reparto operativo volo. In particolare, indicava gli aeromobili disponibili per l'attività di volo sulla base della documentazione in suo possesso e in particolare del libretto di volo trasmesso dal reparto al parto operativo (…) il TE a seguito di un controllo di completezza delle informazioni riportate trasmetteva il libretto al settore operativo”; cfr. dich. Tes_5
“il si occupava dello scambio di informazioni tra noi tecnici e il manteinance Pt_1 manager, trasmetteva la documentazione via mail e richiesta non svolgendo compiti in autonomia. Nel periodo in cui ha lavorato in hangar, ossia due o tre volte a settimana, si occupava di acquisire le nostre richieste o segnalazioni per trasmetterle al maintenance manager”). Pertanto, anche nell'ambito degli altri settori e nelle sue funzioni di coordinamento il ricorrente svolgeva attività esecutive, essendo soggetto all'iniziativa, alle direttive ed al controllo dei superiori, nonché attività di assistenza e di coordinamento correlate alla documentazione tecnica ed alla fase pianificativa da lui predisposta. I testi escussi, hanno negato lo svolgimento di tutte quelle attività che richiedevano un'autonoma iniziativa e gestione, da parte del , Pt_1 delle risorse umane e materiali funzionali al raggiungimento degli obiettivi, in particolare, negando che il ricorrente si sia occupato dell'organizzazione dei turni di lavoro e dei tempi di sosta dei velivoli nonché della individuazione del singolo tecnico che avrebbe dovuto eseguire l'intervento ovvero di autorizzare il rilascio degli aeromobili per le operazioni di volo (cfr. dich. “di Testimone_3 organizzare i tempi di sosta dei velivoli, dei turni di lavoro e dell'individuazione dei tecnici che dovevano eseguire gli interventi me ne occupavo io”; cfr. dich. Tes_5
“non poteva autorizzare il rilascio degli aeromobili in quanto questa attività spetta ai tecnici manutentori (…) l'organizzazione dei turni di sosta dei velivoli veniva coordinata tra i tecnici e il maintenance manager (…) non aveva un ruolo sull'organizzazione dei turni (…) non aveva un ruolo sulle richieste di intervento aereo”; in senso conforme anche il teste . CP_4 Si ritiene che le dichiarazioni rese dai testi indicati siano particolarmente attendibili in quanto coerenti tra loro ed in considerazione del fatto che i soggetti che le hanno rese hanno percepito direttamente e personalmente i fatti riferiti, trattandosi di soggetti che hanno lavorato insieme al ricorrente nello svolgimento di attività strettamente correlate.
Ebbene, si ritiene che le mansioni svolte dal ricorrente, come delineate all'esito della prova testimoniale, esorbitano dalle qualifiche di cui ai livelli 2 e 3 Super formalmente attribuite al TE, come sopra definite.
Ciò in quanto tali profili professionali presuppongono “conoscenze elementari” e non richiedono “particolare esperienza e pratica d'ufficio”, laddove è indubbio che la natura ed il contenuto tecnico delle informazioni e della documentazione gestita e predisposta dal ricorrente richiedesse competenze specifiche e maggiore esperienza.
Allo stesso modo le mansioni, come concretamente delineate all'esito dell'istruttoria, non sono sussumibili nelle superiori categorie rivendicate dal ricorrente, ossia nel livello 5 Super dall'assunzione al novembre 2016 e nel livello
7 dal 2016 alla cessazione del rapporto.
Par quanto concerne il livello 5 Super, questo ricomprende “i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati;
i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico- pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione;
i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio”.
Ebbene, tale profilo professionale presuppone, come elementi caratterizzanti: elevate capacità e perizia tecnico-pratica; la proposizione e la realizzazione di modifiche e varianti su apparati di particolare complessità al fine di migliorarne l'efficienza; la possibilità di operare per obiettivi;
prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, analisi e diagnostica. Dalla prova testimoniale svolta è emerso chiaramente che il ricorrente non poteva proporre modifiche e varianti né aveva poteri di diagnostica, analisi e intervento (cfr. dich.
“il svolgeva un controllo periodico sulla documentazione tecnica Tes_2 Pt_1 emessa dai costruttori nei siti Internet per verificare se il manuale era stato modificato con eventuali modifiche delle procedure di manutenzione ed in caso affermativo la valutazione degli impatti sulle procedure aziendali veniva effettuata dal responsabile signor ; cfr. dich. “nel corso delle attività di Per_1 Testimone_4 manutenzione si limitava a sorvegliare la compilazione dei cicli di lavoro ed in caso di anomalie riscontrate doveva riferire al manteinance manager e non poteva prendere iniziative senza consultarlo”; cfr. dich. “il si occupava Tes_3 Pt_1 di predisporre le job cards sulla base delle indicazioni tecniche da me suggerite. Il suo apporto consisteva anche nel verificare se le soluzioni tecniche, da me suggerite, fossero conformi alla normativa vigente e ai manuali operativi”).
Con riferimento al livello 7 “Appartengono a questa categoria: i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6ª categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori”.
Dall'istruttoria svolta si evince che il ricorrente non è ascrivibile a questa categoria professionale nel periodo successivo al 07.11.2016, in conseguenza del riconoscimento della qualità di responsabile del Coordinamento CA con attribuzione di ulteriori compiti.
Difatti, il profilo professionale in questione presuppone, in primo luogo, il possesso delle caratteristiche di cui alla categoria 6 (“funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”), non possedute dal ricorrente il quale, per come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, non aveva discrezionalità decisionale né autonoma iniziativa, né rivestiva un ruolo direttivo (cfr. dich. “fu inserito Controparte_3 nel settore aeronavigabilità ma non come responsabile e tanto anche per il settore technical Records (…) essendo lo stesso mero collaboratore sottoposto al dirigente preposto”; cfr dich. “in relazione al capitolo 20 preciso che il signor Testimone_4
quando era sotto di me non aveva responsabilità decisionali (…) il ha Pt_1 Pt_1 supportato tutte le mie attività e responsabilità ma senza avere autonomia e responsabilità (…) non poteva impartire direttive in autonomia ma dopo aver compilato un ciclo di lavoro che veniva approvato da me lo distribuiva al reparto manutenzione per l'esecuzione (…) il proseguiva attività già avviate dal Pt_1 responsabile ma non poteva decidere autonomamente”; cfr. dich. “non aveva Tes_5 autonomia decisionale le responsabilità ricadevano in ogni caso sul manteinance manager”). Peraltro, le funzioni svolte dal quale responsabile del Pt_1 coordinamento CA, del settore Work area e Technical records nel periodo successivo al 2016 non si differenziano qualitativamente dalla tipologia di mansioni svolte nel periodo antecedente, trattandosi sempre di attività esecutive svolte in assenza di autonoma iniziativa discrezionale e decisionale (cfr. dich. Testimone_4
“specifico che le funzioni di responsabile del coordinamento CA è un'attività prevalentemente stagionale (…) che consiste nel facilitare il flusso di informazioni e non comporta un'autonoma iniziativa decisionale”; cfr. dich. e in cui si Tes_4 Tes_5 nega un ruolo decisionale del nell'organizzazione dei turni di lavoro e dei Pt_1 tempi di sosta dei velivoli). Peraltro, tanto le attività in hangar, svolte come responsabile del settore Work Area, quanto l'attività di trasmissione di informazioni, effettuata come responsabile del coordinamento CA, erano attività stagionali o episodiche (cfr. dich. ) prive del carattere della prevalenza Tes_5 necessario al riconoscimento della mansione superiore. Tuttavia, l'istruttoria ha comunque evidenziato lo svolgimento da parte del TE di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del suo inquadramento formale che si ritengono più correttamente sussumibili nel 4 livello Ccnl di settore (cfr. Cass.
n. 22872/13 e n. 8862/13 secondo cui la domanda intesa al conseguimento della superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore nell'ambito del medesimo genere di mansioni ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro).
Tale livello ricomprende “i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”.
Il ricorrente, infatti, ha senza dubbio acquisito specifiche competenze tecnico- pratiche nel settore di riferimento per aver svolto un periodo di affiancamento e tirocinio con i tecnici e gli ingegneri che operavano nella società convenuta (cfr. dich. “confermo che il signor è stato addestrato dal maintenance e Tes_2 Pt_1 dal CA postholder e poi qualificato da me per svolgere l'attività di registrazione tecnica (…) il signor era stato addestrato a svolgere le attività di cui al punto Pt_1 precedente (…)”; cfr. dich. “a seguito di un periodo di affiancamento CP_4 all'ingegnere il iniziò da subito alle mansioni sopraindicate”; cfr. dich. Pt_1 Tes_5
“all'inizio ha svolto per un periodo affiancamento e addestramento con il signor
”). Tes_4
Allo stesso modo può ritenersi che il ricorrente, nell'ambito del rapporto di lavoro, abbia svolto attività di guida e controllo tecnico o amministrativo di un gruppo di altri lavoratori. Ciò in quanto ha predisposto le job cards (piani di lavoro) che consentivano al reparto manutenzione di effettuare gli interventi manutentivi sugli aeromobili;
ha altresì gestito lo scadenzario delle attività manutentive. L'attività di controllo tecnico-amministrativo veniva svolta attraverso l'attività di verifica e monitoraggio dell'aggiornamento dei manuali, nonché dell'attività di riscontro della conformità alla normativa ed ai manuali delle soluzioni proposte. Lo stesso, inoltre, verificava l'esecuzione del ciclo di lavoro non attraverso un controllo di qualità ma di conformità al paradigma tecnico, amministrativo e normativo (cfr. dich. Tes_2
“svolgeva un controllo periodico sulla documentazione tecnica emessa dai costruttori sui siti internet per verificare se il manuale era stato modificato con eventuali modifiche delle procedure di manutenzione”; cfr. dich. “il suo apporto Tes_3 consisteva anche nel verificare se le soluzioni tecniche da me suggerite fossero conformi alla normativa vigente e ai manuali operativi”; cfr. dich. “ho svolto Pt_1
l'attività di redazione della documentazione tecnica accessoria all'attività manutentiva che io trasmettevo ai signori cavallo e cavallo in Tes_5 Per_2 particolare consultavo la manualistica tecnica in lingua inglese e sulla base di essa indicavo gli specifici interventi da eseguire in sede manutentiva”; cfr. dich. CP_4
“ era addetto al settore reparto aeronavigabilità ove si occupava di Pt_1 pianificazione della produzione registrazione tecnica ingegneria di produzione (…) provvedeva altresì a gestire lo scadenzario degli interventi con funzione di coordinamento del reparto manutenzione”).
Il tutto senza iniziativa per la condotta e per i risultati, posto che, come emerso dall'istruttoria svolta, l'attività di pianificazione, archiviazione, gestione dello scadenzario, controllo ed assistenza veniva svolta in esecuzione delle direttive impartite dagli ingegneri e dal maintenance manager nonché sulla base delle indicazioni tecniche contenute nei manuali che il provvedeva a tradurre ed Pt_1
a monitorare per l'aggiornamento.
Inoltre, come previsto dal livello 4, ha svolto funzioni di coordinamento tra i settori rilevanti della aeronavigabilità, manutentivo ed operativo, attraverso lo svolgimento di compiti esecutivi di particolare rilievo ma allo stesso tempo non implicanti responsabilità, autonoma iniziativa e poteri decisionali ma comunque necessitanti di una specifica collaborazione (cfr. dich. “nel periodo in cui ha svolto le Tes_4 funzioni di responsabile del coordinamento CA ha operato senza autonomia decisionale o responsabilità limitandosi a garantire a mezzo mail lo scambio di informazioni tra il reparto operativo e quello manutentivo”; cfr. dich. “nel CP_4 reparto manutenzione vi erano gli ingegneri i tecnici esperti e il signor TE aveva il compito di coordinare il reparto di cui faceva parte con il reparto manutenzione (…) il in qualità di responsabile del coordinamento CA svolgeva una funzione Pt_1 di coordinamento tra il reparto di cui faceva parte e il reparto operativo volo(…) in particolare indicava gli aeromobili disponibili per l'attività di volo sulla base della documentazione in suo possesso ed in particolare del libretto di volo (…) il TE a seguito di un controllo di completezza delle informazioni riportate trasmetteva il libretto al settore operativo”; cfr. dich. “il signor in quanto Tes_5 Pt_1 collaboratore del maintenance manager si occupava di eseguire le attività di pianificazione sempre sotto il controllo e le direttive del manteinance manager (…) si occupava dello scambio di informazioni tra noi tecnici e il manteinance manager trasmetteva la documentazione via mail e richiesta non svolgendo compiti in autonomia (…) si occupava di acquisire le nostre richieste o segnalazioni per trasmetterle al manteinance manager”).
Con riferimento alla data a partire dalla quale è possibile riconoscere al ricorrente lo svolgimento di mansioni superiori, sussumibili nel 4 livello, si ritiene che essa possa essere individuata a decorrere dall'anno successivo all'assunzione e, dunque, dal luglio 2014 posto che il teste riferiva, con dichiarazione particolarmente Tes_4 attendibile stante la percezione diretta dei fatti ed il ruolo rivestito, che dopo il primo anno, a seguito della contrazione del personale, il ha iniziato a Pt_1 supportare tutte le attività del maintenance manager svolgendo quei compiti di collaborazione, controllo, esecuzione di particolare rilievo e coordinamento propri del 4° livello (cfr. dich. “dopo il primo anno di lavoro nell'ufficio tecnico avevo Tes_4 già incaricato il signor della compilazione degli ordini che erano poi approvati Pt_1
e visionati da me. Mi riferisco sia agli ordini di lavoro (jobb cards) che ha quelli di acquisto. Ciò in quanto, essendo andati via tutti gli altri addetti all'ufficio, eravamo rimasti solo io e il TE (…) a partire dal 2014 (…) andava in missione a Foggia per controllare la corretta esecuzione dei cicli di lavoro e l'assistenza ai tecnici (…) le funzioni del erano sia dell'ufficio di ingegneria che dell'ufficio pianificazione Pt_1 in quanto, essendo stato ridotto l'organico, era necessario attribuire nuove mansioni.
Di conseguenza il ha supportato tutte le mie attività e responsabilità ma senza Pt_1 avere autonomia e responsabilità”).
Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto con accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni superiori riconducibili al livello 4° Ccnl
Metalmeccanici a decorrere da luglio 2014 e fino alla cessazione dell'attività lavorativa (posto che nel corso del rapporto di lavoro l'attribuzione al ricorrente di ulteriori incarichi ha solo determinato un incremento quantitativo delle mansioni svolte ma non una sostanziale differenza o modifica sotto il profilo qualitativo tale da giustificare, dal 2016, il riconoscimento di mansioni ulteriormente superiori) e con conseguente condanna della società convenuta a corrispondere le relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Con riferimento al quantum richiesto si osserva che non spettano al ricorrente le voci retributive indicate nei conteggi di parte a titolo di straordinario, lavoro supplementare e di festività in quanto la prestazione di lavoro straordinario e di lavoro festivo non è stata provata né è stata articolata prova sul punto.
Pertanto, non potendo farsi applicazione dei conteggi di parte, in quanto parametrati su livelli non riconosciuti nel presente giudizio e comprensivi di voci non provate, veniva disposta in corso di causa Ctu contabile.
Il Consulente contabile nominato, dott.ssa quantificava le Persona_3 differenze retributive spettanti al ricorrente a titolo di mansioni superiori di cui al
4° livello Ccnl di settore per il periodo dal luglio 2014 al 22.06.2020, al netto di quanto già percepito dal ricorrente, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. dich. pag 9 ricorso e all. 67, 68,69,70 e 71, 72, 73) nella somma di €
19.196,07 di cui € 3.968,67 a titolo di differenze sul Tfr, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 e tenendo conto che la domanda è stata accolta in misura inferiore rispetto al petitum ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento.
Le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di Parte_1 Controparte_5
così provvede:
[...]
1. Accoglie parzialmente il ricorso e condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 19.196,07 (di cui € 3.968,67 a titolo di differenze sul Tfr) a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello 4 Ccnl Metalmeccanici per il periodo dal luglio
2014 al 22.06.2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.700,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate con separato decreto
Taranto, 05.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli