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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. MONTI ALESSANDRA, giusta procura in atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nato in Controparte_1 C.F._2
REPUBBLICA DOMINICANA il 12/05/1973, formalmente residente in [...],
Vicolo Archi n. 2 – di fatto irreperibile – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “si riporta a tutto quanto già dedotto in ricorso, insistendo per la conferma in via definitiva die provvedimenti temporanei e urgenti”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2024, – premettendo che Parte_1 dall'unione sentimentale con è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]) – chiedeva all'intestato Tribunale di
[...] disporre l'affidamento esclusivo e il collocamento presso di sé del minore, prevedendo il diritto dell'altro genitore di far visita al figlio previo assenzo della madre, con divieto di portare il figlio all'estero senza il preventivo assenso materno;
chiedeva, altresì, l'autorizzazione a cancellare l'ex convivente dal proprio nucleo familiare e il diritto della ricorrente di chiedere eventuali bonus, certificati ed ogni altra documentazione che si rendesse necessaria per il figlio, senza avanzare domanda di condanna alla rifusione delle spese legali.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva che la convivenza more uxorio con l'odierno convenuto durava da gennaio 2021 sino a settembre 2023; che, già prima della nascita del figlio l'odierno convenuto aveva espresso alla Per_1 ricorrente che si sarebbe dovuta occupare da sola del bambino, dal momento che egli aveva due figli nati da una precedente relazione e non se la sentiva di averne un altro;
che, infatti, durante tutto il periodo della gravidanza, il convenuto si mostrava disinteressato, non partecipando né fisicamente né economicamente né, soprattutto, emotivamente ,alle varie visite di controllo, preferendo trascorrere la sua vita uscendo a bere e divertirsi, lasciando spesso la ricorrente da sola;
che, infatti, anche dopo la nascita del bambino, la situazione non mutava, mostrando il convenuto mancanze, disattenzione e disaffezione sia verso la ricorrente sia verso il figlio minore, tanto che nel settembre 2023 egli decideva di trasferirsi in Repubblica
Domenicana senza lasciare alcun indirizzo né alcuna indicazione rispetto a quando avrebbe fatto ritorno in Italia;
che, una volta rientrato in Repubblica Dominicana, la ricorrente veniva contattata dalla compagna del convenuto, la quale confermava l'esistenza della relazione sentimentale e la nascita di una figlia;
che, comunque, da quando era nato, il convenuto non aveva mai contribuito al mantenimento, Per_1 limitandosi ad effettuare qualche sporadica telefonata.
Disposta la rinnovazione della notificazione al convenuto non costituito, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 29/10/2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia di - risultato irreperibile presso l'indirizzo di Controparte_1 residenza anagrafica - e procedeva a sentire liberamente l'odierna ricorrente, che
2 dichiarava: “Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito il padre di mio figlio rispondo che è stato forse a inizio settembre di quest'anno, quando ricevevo una sua telefonata in cui mi chiedeva di inviargli alcuni documenti per ottenere l'idoneità di un alloggio. Così, ho scoperto che si trova sul territorio italiano, ma non mi ha comunicato l'indirizzo dove è attualmente domiciliato. So che stava cercando un lavoro, ma non sono al corrente della sua situazione lavorativa. sta bene, frequenta l'asilo nido. Io sono supportata Per_1 dalla mia famiglia nella gestione degli impegni che riguardano Inoltre, mi Per_1 avvalgo di una baby-sitter. Io lavoro come impiegata a tempo indeterminato e sono io che provvedo in via esclusiva al mantenimento di Quando mi chiamava Per_1
a settembre per chiedermi dei documenti, mi diceva anche che ci saremmo organizzati per poter vedere il bambino, visto che diceva di non avere l'auto a disposizione;
io, a quel punto, gli dicevo che ero anche disponibile ad andarlo a prendere, pur di fargli vedere il bambino. Lui mi rispondeva che ci saremmo organizzati. Il bambino, non essendo abituato a stare con lui, non potrebbe trascorrere del tempo da solo insieme al padre. Chiedo di poter assumere autonomamente tutte le decisioni per anche quelle di maggiore importanza Per_1
e che il padre possa vedere il bambino solo in mia presenza o in presenza di una persona di mia fiducia”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Preme ricordare, in diritto, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle
3 inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n.
23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono-genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ebbene, tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza del convenuto nella presente procedura, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre, tale da rendere necessaria la concentrazione in capo alla madre di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita del bambino, avendo ella mostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali del figlio nella più completa Per_1 assenza della figura paterna.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita di alla madre va Per_1 attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite
4 scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.).
Anche le decisioni di maggiore interesse per il minore di natura medico-sanitaria
(per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico del figlio, alla sua educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal minore.
In accoglimento delle richieste della madre, eventuali frequentazioni tra il padre e il bambino dovranno essere concordate direttamente con la madre affidataria. In mancanza di assenso, il padre dovrà attivarsi presso il Servizio sociale territorialmente competente, in base al luogo di residenza del minore, che avrà cura di definire un calendario di incontri “vigilati” tra padre e figlio una volta verificata l'assenza di situazioni di potenziale pregiudizio per il bambino, comunque, nel rispetto dei bisogni del piccolo Per_1
L'ascolto diretto del minore è omesso stante la tenerissima età del bambino.
Infine, in assenza di dati documentati sulle effettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'odierno convenuto, vista la totale assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al genitore non affidatario, il Tribunale reputa equo e congruo confermare a carico di l'obbligo di versare alla madre un Controparte_1 assegno pari ad euro 250,00 al mese, per il mantenimento ordinario del figlio, a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di febbraio 2024), annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da febbraio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate in dispositivo.
In virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima CP_ compete il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore.
Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili stante l'assenza di domanda di condanna avanzata dall'odierna ricorrente.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. affida in via esclusiva il minore , nato a [...] Persona_1 il 27/01/2023, alla madre, la quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per lo stesso in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.;
2. dispone il collocamento del minore presso il domicilio materno, prevedendo che eventuali incontri padre-figlio sono rimessi al previo accordo con la madre affidataria, in ogni caso alla presenza della madre o di altra persona di fiducia da questa incaricata;
3. pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore della madre un assegno di euro 250,00, entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di febbraio 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre all'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
6 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
4. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, compete a il diritto di percepire per intero l'assegno unico Parte_1 erogato dall' ed ogni altro beneficio di legge erogato in favore del figlio CP_2 minore;
5. dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 31/10/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. MONTI ALESSANDRA, giusta procura in atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nato in Controparte_1 C.F._2
REPUBBLICA DOMINICANA il 12/05/1973, formalmente residente in [...],
Vicolo Archi n. 2 – di fatto irreperibile – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “si riporta a tutto quanto già dedotto in ricorso, insistendo per la conferma in via definitiva die provvedimenti temporanei e urgenti”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2024, – premettendo che Parte_1 dall'unione sentimentale con è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]) – chiedeva all'intestato Tribunale di
[...] disporre l'affidamento esclusivo e il collocamento presso di sé del minore, prevedendo il diritto dell'altro genitore di far visita al figlio previo assenzo della madre, con divieto di portare il figlio all'estero senza il preventivo assenso materno;
chiedeva, altresì, l'autorizzazione a cancellare l'ex convivente dal proprio nucleo familiare e il diritto della ricorrente di chiedere eventuali bonus, certificati ed ogni altra documentazione che si rendesse necessaria per il figlio, senza avanzare domanda di condanna alla rifusione delle spese legali.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva che la convivenza more uxorio con l'odierno convenuto durava da gennaio 2021 sino a settembre 2023; che, già prima della nascita del figlio l'odierno convenuto aveva espresso alla Per_1 ricorrente che si sarebbe dovuta occupare da sola del bambino, dal momento che egli aveva due figli nati da una precedente relazione e non se la sentiva di averne un altro;
che, infatti, durante tutto il periodo della gravidanza, il convenuto si mostrava disinteressato, non partecipando né fisicamente né economicamente né, soprattutto, emotivamente ,alle varie visite di controllo, preferendo trascorrere la sua vita uscendo a bere e divertirsi, lasciando spesso la ricorrente da sola;
che, infatti, anche dopo la nascita del bambino, la situazione non mutava, mostrando il convenuto mancanze, disattenzione e disaffezione sia verso la ricorrente sia verso il figlio minore, tanto che nel settembre 2023 egli decideva di trasferirsi in Repubblica
Domenicana senza lasciare alcun indirizzo né alcuna indicazione rispetto a quando avrebbe fatto ritorno in Italia;
che, una volta rientrato in Repubblica Dominicana, la ricorrente veniva contattata dalla compagna del convenuto, la quale confermava l'esistenza della relazione sentimentale e la nascita di una figlia;
che, comunque, da quando era nato, il convenuto non aveva mai contribuito al mantenimento, Per_1 limitandosi ad effettuare qualche sporadica telefonata.
Disposta la rinnovazione della notificazione al convenuto non costituito, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 29/10/2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia di - risultato irreperibile presso l'indirizzo di Controparte_1 residenza anagrafica - e procedeva a sentire liberamente l'odierna ricorrente, che
2 dichiarava: “Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito il padre di mio figlio rispondo che è stato forse a inizio settembre di quest'anno, quando ricevevo una sua telefonata in cui mi chiedeva di inviargli alcuni documenti per ottenere l'idoneità di un alloggio. Così, ho scoperto che si trova sul territorio italiano, ma non mi ha comunicato l'indirizzo dove è attualmente domiciliato. So che stava cercando un lavoro, ma non sono al corrente della sua situazione lavorativa. sta bene, frequenta l'asilo nido. Io sono supportata Per_1 dalla mia famiglia nella gestione degli impegni che riguardano Inoltre, mi Per_1 avvalgo di una baby-sitter. Io lavoro come impiegata a tempo indeterminato e sono io che provvedo in via esclusiva al mantenimento di Quando mi chiamava Per_1
a settembre per chiedermi dei documenti, mi diceva anche che ci saremmo organizzati per poter vedere il bambino, visto che diceva di non avere l'auto a disposizione;
io, a quel punto, gli dicevo che ero anche disponibile ad andarlo a prendere, pur di fargli vedere il bambino. Lui mi rispondeva che ci saremmo organizzati. Il bambino, non essendo abituato a stare con lui, non potrebbe trascorrere del tempo da solo insieme al padre. Chiedo di poter assumere autonomamente tutte le decisioni per anche quelle di maggiore importanza Per_1
e che il padre possa vedere il bambino solo in mia presenza o in presenza di una persona di mia fiducia”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Preme ricordare, in diritto, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle
3 inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n.
23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono-genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ebbene, tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza del convenuto nella presente procedura, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre, tale da rendere necessaria la concentrazione in capo alla madre di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita del bambino, avendo ella mostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali del figlio nella più completa Per_1 assenza della figura paterna.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita di alla madre va Per_1 attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite
4 scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.).
Anche le decisioni di maggiore interesse per il minore di natura medico-sanitaria
(per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico del figlio, alla sua educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal minore.
In accoglimento delle richieste della madre, eventuali frequentazioni tra il padre e il bambino dovranno essere concordate direttamente con la madre affidataria. In mancanza di assenso, il padre dovrà attivarsi presso il Servizio sociale territorialmente competente, in base al luogo di residenza del minore, che avrà cura di definire un calendario di incontri “vigilati” tra padre e figlio una volta verificata l'assenza di situazioni di potenziale pregiudizio per il bambino, comunque, nel rispetto dei bisogni del piccolo Per_1
L'ascolto diretto del minore è omesso stante la tenerissima età del bambino.
Infine, in assenza di dati documentati sulle effettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'odierno convenuto, vista la totale assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al genitore non affidatario, il Tribunale reputa equo e congruo confermare a carico di l'obbligo di versare alla madre un Controparte_1 assegno pari ad euro 250,00 al mese, per il mantenimento ordinario del figlio, a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di febbraio 2024), annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da febbraio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate in dispositivo.
In virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima CP_ compete il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore.
Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili stante l'assenza di domanda di condanna avanzata dall'odierna ricorrente.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. affida in via esclusiva il minore , nato a [...] Persona_1 il 27/01/2023, alla madre, la quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per lo stesso in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.;
2. dispone il collocamento del minore presso il domicilio materno, prevedendo che eventuali incontri padre-figlio sono rimessi al previo accordo con la madre affidataria, in ogni caso alla presenza della madre o di altra persona di fiducia da questa incaricata;
3. pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore della madre un assegno di euro 250,00, entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di febbraio 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre all'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
6 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
4. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, compete a il diritto di percepire per intero l'assegno unico Parte_1 erogato dall' ed ogni altro beneficio di legge erogato in favore del figlio CP_2 minore;
5. dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 31/10/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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