Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2097/2023
EPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 2097/2023 pendente tra:
Controparte_1 P.IVA 1 ), con sede legale in Via Delle Industrie 53/A
45100 Rovigo, con il patrocinio dell'Avv. Stievanin Alessandro, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro
Controparte_2
" ED ANCHE BREVEMENTE:
[...] CP 2
[...] د, P.IVA 2 ) con sede legale in Via Lucrezia Romana 41/47 00178 Roma, con il patrocinio dell'Avv. Gerardo Barbara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
23/02/2023, n. 47 del 23/02/2023, deducendo:
-di essere una società c.d. in house providing, incaricata dello svolgimento del servizio pubblico della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
-che ai relativi affidamenti si applicano conseguentemente le disposizioni di cui al c.d. codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e successive modifiche);
-che le fatture azionate si riferiscono a crediti vantati nei propri confronti da Coop.
CO, successivamente oggetto di cessione nei confronti di CP 2
(comunicazioni di cessione del 09/02/2023 e del 23/02/2023);
-che il codice dei contratti pubblici, all'art. 106, comma 13, in tema di cessione dei crediti, prevedeva come: “l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato";
-che la cessione dei crediti non è stata accettata in modo puro e semplice, avendo al contrario pecificato che il pagamento degli importi relativi alleParte 1
fatture cedute sarebbe stato effettuato solo "successivamente alle verifiche di insussistenza di situazioni di inadempienza, anche nei confronti di subappaltatori quando previsto da norme di legge, ad obbligazioni fiscali, anche con riferimento o alle nuove previsioni di cui all'art. 4 del DL 124/2019 convertito dalla legge 157/2019, contributive, di solidarietà passiva o altre eccezioni opponibili, anche relative all'esecuzione del contratto”;
-che con nota prot. 5827 del 02/05/2023, eccepiva la compensazione dei crediti vantati dalla cessionaria opposta con i pagamenti delle retribuzioni effettuati direttamente nei confronti dei dipendenti delle società cedente;
-che la solidarietà passiva per i trattamenti retributivi, incluso il T.f.r., e contributivi previdenziali è prevista in particolare dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003, nonché, per quanto riguarda i contratti pubblici, dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, che disciplina l'intervento diretto in corso d'opera della stazione appaltante, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore;
-dunque, alla richiesta di pagamento delle fatture azionate in monitorio da parte della cessionaria, aveva opposto l'accordo concluso in data 14/03/2023 e 06/04/2023, con la cedente Coop. CO, in virtù del quale i impegnava al Controparte_1
pagamento diretto dei lavoratori, con compensazione degli importi dovuti per le fatture emesse da Coop. CO fin dal 31/01/2023 (ricomprese, dunque, le fatture oggetto del monitorio) per l'intera somma anticipata per retribuzioni, ritenute fiscali, T.f.r. e contributi;
- che le somme pagate ai lavoratori dipendenti di Coop. CO ammontano ad €
48.474,37 (€ 24.452,13= per retribuzioni di gennaio 2023 ed € 24.022,24= per retribuzioni di febbraio 2023).
-che, in ogni caso, le cessioni dei singoli crediti per cui è causa costituiscono mere comunicazioni unilaterali della società opposta, che non rispettano il vincolo formale imposto dall'art. 106, comma 13, prima parte del D.Lgs. 50/2016;
-che, infine, la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, si è limitata ad allegare il certificato ex art. 50 TUB, difettando la prova dell'effettivo pagamento, da parte di [...]
del corrispettivo della cessione in favore di Coop. CO in merito CP 2
,
alle singole fatture asseritamente cedute ed azionate.
Per tutti i citati motivi, parte opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle spese di giudizio.
***
Si è costituita in giudizio Controparte_4
[...] , deducendo:
-di aver stipulato, in data 5.11.2019, con la Controparte_5 un contratto di factoring pro solvendo, avente ad oggetto le future cessioni, verso corrispettivo, di crediti vantati dalla cedente, quale fornitore, nei confronti dei propri debitori, nonché
l'esecuzione ulteriori prestazioni accessorie;
-che con comunicazioni del 9/02/2023 e 23/02/2023, la società coop. CO le comunicava la cessione in suo favore di tutti i crediti vantati verso Controparte_1 (P. IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rovigo,
Viale delle Industrie n. 53/A, rappresentati da quattro fatture per complessivi Euro
47.405,79=;
-che le cessioni predette venivano regolarmente notificate all'opponente ceduta, con comunicazioni a mezzo pec del 14/02/2023 e del 27/02/2023;
-che Controparte 1 non provvedeva al pagamento della somma dovuta e, pertanto, veniva messa in mora con missiva pec del 27/06/2023;
-di aver assolto all'onere probatorio su di lei incombente, avendo documentato il contratto di factoring, il partitario contenente gli elementi indicativi delle varie fatture, le lettere di cessione del credito notificate (che contengono l'elenco delle fatture oggetto di cessione con tutti gli elementi identificati delle stesse, tra cui numero, data, importo, scadenza);
-che l'unico oggetto del decreto ingiuntivo è costituito dal contratto di factoring, e non da possono essere qualsivoglia contratto d'appalto, cui la cessionaria è estranea, per cui non le opposte eccezione fondate su tali diversi rapporti;
-l'applicazione, alla cessione, dell'art. 1264 cod. civ., a mente del quale, per l'efficacia della cessione risulta ininfluente il consenso del debitore ceduto;
-che, in ogni caso, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto è un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché il debitore possa conoscere gli elementi identificativi e costitutivi;
-che a nulla rileva il pagamento degli stipendi ai dipendenti della società cedente, in quanto, essi non rappresentano l'oggetto dei crediti ceduti ovvero delle fatture azionate;
-che il pagamento degli stipendi è avvenuto a partire dal mese di marzo del 2023, ossia successivamente alla comunicazione della cessione del credito (14 febbraio 2023 ed il 27
febbraio 2023).
Per questi motivi
ha concluso domandando il rigetto delle avverse domanda, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
***
Il Giudice, ritenuta l'opposizione fondata su prova scritta, non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, disponendo altresì la conversione nel rito semplificato.
La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. e, all'esito, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione, a norma dell'art. 281 sexies. Mutato nel frattempo il Giudice istruttore, all'udienza così fissata, veniva riservato il deposito della sentenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 281sexies c.p.c.
SSS L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Ritiene il Tribunale, per motivi di economia processuale e secondo il principio della ragione più liquida, necessario esaminare immediatamente l'eccezione di inopponibilità della cessione del credito connessa al contratto di factoring del 5.11.2019, in quanto ritenuta, da questo giudicante, fondata e, pertanto, tale da determinare l'accoglimento dell'opposizione, senza necessità di esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dall'amministrazione opponente.
Risulta documentata agli atti e, peraltro, non contestata dalla società convenuta opposta, la natura di società c.d. in house providing di Controparte_1 v. statuto societario,
allegato al doc. 2 dell'atto introduttivo e doc. 3 atto introduttivo).
La disciplina normative delle società pubbliche è contenuta al d.lgs. 175/2016, il quale all'art. 2, comma 1, lett. o) definisce le società in house o) le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3>>.
Controparte_1 discendono nonDalla natura di società in house providing di trascurabili conseguenze all'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Le particolari caratteristiche che connotano tali enti (controllo analogo, il prevalente svolgimento dell'attività in favore dell'ente controllante, la partecipazione pubblica -quasi- totalitaria, determinano l'esclusione della normativa dettata in tema di affidamenti dal codice dei contratti pubblici, e -dunque- della gara, con possibilità per l'ente controllante di procedere al c.d. affidamento diretto del servizio, nei confronti dell'in house controllato, secondo un modello di autoproduzione di servizi, alternativo all'outsourcing. Ebbene, tra i soggetti controllanti (v. visura societaria allegata al doc. 2 atto introduttivo) figurano diversi Comuni, sicchè la normativa del codice dei contratti non si applica solo agli affidamenti effettuati direttamente dagli enti controllanti.
Viceversa, la normativa del codice appalti viene attratta da tutti gli affidamenti che provengano da soggetti diversi dagli enti pubblici che esercitano il c.d. controllo analogo,
e dunque si applica al contratto di appalto tra coop. Controparte_1 e
Controparte_1
Da ciò deriva che gli affidamenti da essa operati nei confronti dell'odierna opponente non seguono l'esclusione sopra citata, con conseguente applicazione della normativa dettata dal codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016 vigente ratione temporis, e, in particolare, dall'art. 106, comma 13 (abrogato dal d.lgs. 36/2023), il quale prevedeva: < Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato>>.
Tale disciplina speciale ha introdotto una deroga alla normativa dettata, in tema di cessione di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dal combinato disposto di cui agli artt. 70 comma 3 RD n° 244/1923 e 9, allegato E, della L. n° 2248/1865 (il quale regola la cessione di “somme dovute dallo Stato per somministrazione, forniture e appalti”), le quali richiedono la formale accettazione della cessione da parte dell'amministrazione ceduta. In ogni caso, la disciplina speciale -dettata dal codice dei contratti pubblici- concernente la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571).
L'art. 106, comma 13 sopra citato evidenzia il primo elemento che connota la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione, ossia la forma richiesta perl'atto di cessione. Mentre la cessione dei crediti ha normalmente forma libera,
per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione è prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto.
Nel caso di specie, risulta in atti il contratto di factoring tra Coop. CO e
[...] CP_3 stipulato con scrittura privata del 5.11.2019; ciò che non risulta è invece il
,
contratto di cessione posto alla base del factoring, per cui la legge prescrive la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Non, dunque, il contratto di factoring, che regola i rapporti tra cedente e cessionario -e contiene l'indicazione delle modalità di realizzazione delle singole future cessioni, le modalità di determinazione del corrispettivo, le prestazioni a carico del factor- ma l'atto di cessione deve rivestire la forma prescritta dall'art. 106 cit.
Nel caso che ci оссира, CP 2 non ha dimostrato, né nel monitorio né nel presente giudizio di merito, di avere adempiuto all'obbligo di forma imposto dalla legge, non avendo prodotto, come era suo onere ex art. 2697 c.c., alcuna cessione di credito stipulata con Coop. CO mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non stata nemmeno provata la notificazione della cessione nei confronti dell'odierna opponente, ulteriore elemento prescritto dalla normativa speciale per l'opponibilità della cessione al soggetto pubblico.
La mancata prova della cessione determina l'accoglimento dell'opposizione, risultando gli ulteriori motivi assorbiti. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. In proposito, più precisamente, si deve considerare che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14 maggio 2018,
n. 11606)
Tali spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria, che è stata solo documentale, e per la fase decisoria, che è consistita nella riproposizione delle difese già svolte.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo,
n. 711/2023 del 18/08/2023;
-condanna parte resistente-opposta al rimborso, nei confronti di parte ricorrente- opponente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.261,00=, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, nonché le spese della fase monitoria, per come già liquidate in decreto ingiuntivo e le spese sostenute per il procedimento di mediazione.
Così deciso in Rovigo, il 22 maggio 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana Marcadella