CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 773/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS SA MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6671/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via M.d. Resistente_1 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015209505 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insite in atti.
Il difensore dell'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e produce copia della sentenza n. 5390/2025 pronunciata da questa Corte su ricorso relativo alla cartella dell'annualità precedente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il proposto ricorso la società Ricorrente_1 SR ha impugnato la cartella di pagamento N. 29320240015209505 notificata dall'Agente della Riscossione con PEC del 24/06/2024. La cartella impugnata contiene due partite di ruolo relative a:
1. Liquidazione del modello Unico 60/2021 presentato per l'anno di imposta 2020; 2. Liquidazione del modello 770/2021 presentato per l'anno di imposta 2020.
La presente controversia verte esclusivamente sulla liquidazione del mod. U60/2021. La ricorrente società ritiene di aver legittimamente dedotto gli interessi passivi maturati in capo alla società Società_1 Srl al 31/12/2018 e acquisiti per effetto della intervenuta fusione per incorporazione con effetto dal 01/01/2019:
€ 13.377,00 dedotti nell'anno di imposta 2019 ed € 6.777,00 dedotti nell'anno di imposta 2020. Tali interessi passivi sono stati disconosciuti dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione ex art. 36 bis del DPR n.
600/1973.
La ricorrente società riferisce che con atto del notaio Nominativo_1, Rep. N. 17550 e Racc. N. 11849 la società Società_1 Srl è stata incorporata dalla Ricorrente_1 SR (odierna ricorrente). Per effetto di tale fusione, la RI è subentrata alla Società_1 in tutti i rapporti attivi e passivi, anche fiscali, a decorrere dal 01/01/2019. A tale scopo la RI ha indicato il codice fiscale della Società_1 nel frontespizio della dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2019, ha riportato nel quadro RF del modello Nominativo_2/2020 (per anno di imposta 2019) l'importo di € 26.631,00 a titolo di interessi passivi risultanti dalla dichiarazione anno di imposta 2018 della
Società_1, ha compensato nell'anno 2019 € 13.377,00 e nell'anno 2020 € 6.777,00.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'Ufficio ha documentato che la Società_1 non ha depositato il bilancio al 31/12/2018; l'ultimo bilancio depositato è, infatti, quello al 31/12/2017.
L'Ufficio anche nell'anno di imposta 2020 ha disconosciuto gli interessi passivi e, nel 2023, ha notificato alla RI apposita cartella di pagamento che non è stata impugnata.
La mancanza del bilancio al 31/12/2018 che avrebbe dovuto essere redatto dalla Società_1 e depositato presso la Camera di Commercio, non consente di appurare la veridicità del dato indicato in dichiarazione a titolo di “interessi passivi da precedente periodo di imposta”. La ricorrente ha depositato in atti l'atto di fusione, ma, come potrà verificare la Corte, tale atto non riporta i dati del bilancio. Né tanto meno i dati del bilancio con l'indicazione dell'importo degli interessi passivi sono stati riportati nel “progetto di fusione per incorporazione”.
Nello stesso senso della presente decisione si è pronunciata di recente questa Corte con riferimento all'anno di imposta 2021 (sentenza n. 5390/2025).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.206
Il Giudice monocratico
OS M. OR
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS SA MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6671/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via M.d. Resistente_1 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015209505 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insite in atti.
Il difensore dell'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e produce copia della sentenza n. 5390/2025 pronunciata da questa Corte su ricorso relativo alla cartella dell'annualità precedente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il proposto ricorso la società Ricorrente_1 SR ha impugnato la cartella di pagamento N. 29320240015209505 notificata dall'Agente della Riscossione con PEC del 24/06/2024. La cartella impugnata contiene due partite di ruolo relative a:
1. Liquidazione del modello Unico 60/2021 presentato per l'anno di imposta 2020; 2. Liquidazione del modello 770/2021 presentato per l'anno di imposta 2020.
La presente controversia verte esclusivamente sulla liquidazione del mod. U60/2021. La ricorrente società ritiene di aver legittimamente dedotto gli interessi passivi maturati in capo alla società Società_1 Srl al 31/12/2018 e acquisiti per effetto della intervenuta fusione per incorporazione con effetto dal 01/01/2019:
€ 13.377,00 dedotti nell'anno di imposta 2019 ed € 6.777,00 dedotti nell'anno di imposta 2020. Tali interessi passivi sono stati disconosciuti dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione ex art. 36 bis del DPR n.
600/1973.
La ricorrente società riferisce che con atto del notaio Nominativo_1, Rep. N. 17550 e Racc. N. 11849 la società Società_1 Srl è stata incorporata dalla Ricorrente_1 SR (odierna ricorrente). Per effetto di tale fusione, la RI è subentrata alla Società_1 in tutti i rapporti attivi e passivi, anche fiscali, a decorrere dal 01/01/2019. A tale scopo la RI ha indicato il codice fiscale della Società_1 nel frontespizio della dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2019, ha riportato nel quadro RF del modello Nominativo_2/2020 (per anno di imposta 2019) l'importo di € 26.631,00 a titolo di interessi passivi risultanti dalla dichiarazione anno di imposta 2018 della
Società_1, ha compensato nell'anno 2019 € 13.377,00 e nell'anno 2020 € 6.777,00.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'Ufficio ha documentato che la Società_1 non ha depositato il bilancio al 31/12/2018; l'ultimo bilancio depositato è, infatti, quello al 31/12/2017.
L'Ufficio anche nell'anno di imposta 2020 ha disconosciuto gli interessi passivi e, nel 2023, ha notificato alla RI apposita cartella di pagamento che non è stata impugnata.
La mancanza del bilancio al 31/12/2018 che avrebbe dovuto essere redatto dalla Società_1 e depositato presso la Camera di Commercio, non consente di appurare la veridicità del dato indicato in dichiarazione a titolo di “interessi passivi da precedente periodo di imposta”. La ricorrente ha depositato in atti l'atto di fusione, ma, come potrà verificare la Corte, tale atto non riporta i dati del bilancio. Né tanto meno i dati del bilancio con l'indicazione dell'importo degli interessi passivi sono stati riportati nel “progetto di fusione per incorporazione”.
Nello stesso senso della presente decisione si è pronunciata di recente questa Corte con riferimento all'anno di imposta 2021 (sentenza n. 5390/2025).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.206
Il Giudice monocratico
OS M. OR