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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6191/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in CORSO MONFORTE N.13 Parte_1 P.IVA_1
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. ZEROLI ANDREA giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA NUOVA NOLA, 273 80036 Controparte_1 C.F._1
PALMA CAMPANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. NUNZIATA CINZIA giusta procura in atti.
APPELLATO
Rimessa in decisione all'udienza del 17 novembre 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie in atti.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato il 30.05.2024, la conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della sentenza n. Controparte_1
924/2024 resa inter partes nel giudizio R.G. n. 9922/22 depositata in data 23.04.24, con la quale il
Giudice di Pace di Catania, in accoglimento della domanda di parte attrice, disponeva la condanna di alla restituzione all'attore della somma di euro 385,65 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi e al pagamento delle spese del giudizio.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel condannarlo al pagamento in favore di parte attrice del rimborso della somma complessiva di euro 385,65 oltre interessi e spese di lite, eccependo l'inapplicabilità dell'art.125 sexies
TUB al caso di specie e contestando in toto la decisione conseguentemente assunta dal Giudice di prime cure.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Catania, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza 924/2024, depositata in cancelleria il 23 aprile 2024, emessa dal Giudice di Pace di Catania,
Giudice Dott. Salvatore Magazù, nell'ambito del giudizio R.G.N. 9922/2022: Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 924/2024, assolvere da ogni pretesa restitutoria avanzata dal Parte_1
Signor in relazione al contratto di finanziamento n. 472716, in quanto infondata in Controparte_1 fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, maggiorati di interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio all'udienza del 13.11.2024 il G.I. rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del 17.11.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art.352 cpc.
Indi, all'udienza suddetta la causa veniva introitata per la decisione.
Giova premettere che con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Catania la (già , Parte_1 CP_2 esponendo di aver stipulato con la stessa, un contratto di finanziamento con delegazione del quinto pagina 2 di 7 dello stipendio (n. 472716) per l'importo complessivo di € 26.280,00 (capitale lordo), da restituire in
120 rate mensili dell'ammontare di € 219,00 cadauna;
esponeva altresì di averlo estinto anticipatamente, residuando n.27/120 quote del finanziamento.
Chiedeva quindi al Giudice di Pace di : “-accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
-per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 385,65, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
- avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tasso di morsa ex D.Lgs. 231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L. 162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
-condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo;
-ammettere tutte le istruttorie che si renderanno necessarie a seguito delle avverse deduzioni e conclusioni.” ostituitasi nel giudizio di primo grado, aveva chiesto il rigetto delle pretese Parte_1 attoree, deducendo: - l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. invocato dall'attore a fondamento delle proprie pretese in quanto la fattispecie delineata dalla norma si sostanziava in una situazione di fatto diversa da quella verificatasi nel caso in esame;
sosteneva che anche a voler ritenere applicabile l'art 125 sexies TUB nulla era dovuto per storno di Commissioni accessorie e Spese fisse contrattuali, stante la natura up-front di tali oneri che, come tali, non potevano essere ricompresi nelle spese da rimborsare ai sensi della citata norma;
infine riteneva che la quantificazione della pretesa era comunque pagina 3 di 7 errata tenuto conto che, nel caso in esame, non trovava applicazione il criterio pro rata temporis invocato da CP_1
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 924/2024, oggetto di appello, depositata il 23.04.2024 accoglieva la domanda attorea, condannando la al pagamento della somma di € Parte_1
385,65 oltre spese di giudizio e compensi professionali così come liquidati in sentenza.
In questa sede, in diritto, con il primo motivo di appello, la lamenta l'errata Parte_1 sussunzione da parte del Giudice di primo grado del caso oggetto di causa alla fattispecie regolata dall'art 125 sexies TUB.
Tale motivo di appello è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Il sosteneva in primo grado, che a fronte dell'anticipata estinzione del contratto era maturato CP_1 il proprio diritto di vedersi riconoscere lo storno delle Commissioni accessorie e delle Spese fisse contrattuali che pertanto, dovevano essergli restituite, ai sensi dell'art. 125 sexies I comma del Testo
Unico Bancario- domanda che era accolta nella sentenza oggetto di appello.
L'appellante, eccepisce invero, che l'art.125 sexies del TUB se da un lato attribuisce al consumatore il diritto potestativo di recesso, dall'altro circoscrive il proprio ambito di applicazione solo ad ipotesi in cui l'estinzione avvenga per effetto della scelta operata dal mutuatario: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Dall'esame dei documenti prodotti in primo grado emerge chiaramente che il rapporto di lavoro tra e è cessato in data 5 ottobre 2020. Controparte_1 Controparte_3
L'art. 16 delle condizioni generali di contratto – rubricato “Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del Contratto” – espressamente prevede che: “La Cessionaria (...) potrà comunicare al
Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del rapporto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi: (...) C. in caso di cessazione del rapporto di lavoro (...)”. A seguito della decadenza del benefico del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, il cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione: le rate scadute e non pagate;
gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
gli interessi di mora calcolati sula quota capitale di ciascuna rata e non pagata nela misura indicata nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
gli importi per interventi di recupero stragiudiziale;
gli importi per eventuali interventi legali. (...)”
pagina 4 di 7 Il contratto de quo è stato pertanto dichiarato risolto e l'estinzione anticipata dello stesso è avvenuta non per la volontà del SE di estinguere anticipatamente il rapporto bensì a causa dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro intercorrente con l'Amministrazione ZA Ceduta (ovvero la società
). CP_3
Nel caso in esame, pertanto, difetta totalmente l'elemento essenziale richiamato dall'art. 125 sexies
TUB, ossia la volontarietà del consumatore di esercitare il diritto di recesso.
La domanda di rimborso delle commissioni, avanzata in primo grado dall'appellato, non poteva di conseguenza essere accolta, non essendosi verificati i presupposti ex lege per l'applicazione della disciplina di cui all'art.125 sexies TUB.
Tale tesi trova supporto nelle copiose pronunce della giurisprudenza, per come anche evidenziato dall'appellante.
Il Tribunale di Milano, di recente, con sentenza n 1219/2024, in un caso simile, in totale riforma alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano, ha affermato che “Ritiene il Tribunale che sia infondata la domanda proposta dal di condanna, previo accertamento dell'estinzione Pt_2 anticipata del finanziamento, al pagamento della somma residua di euro 820,08 ed invero sia l'art.
125 comma 2 T.U.B. previgente sia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE sia l'art. 3 del D.M.
8.7.1992 riguardano esclusivamente l'ipotesi in cui il mutuatario consumatore decida di esercitare il diritto al rimborso anticipato del finanziamento e non quando si versi nell'ipotesi patologica di suo inadempimento e di successivo adempimento da parte di una compagnia assicurativa. In relazione al predetto costituisce circostanza pacifica quella in base alla quale il contratto di finanziamento è stato risolto a causa della cessazione del rapporto di lavoro del e non per scelta volontaria del Pt_2 consumatore, a nulla rilevando che il residuo del finanziamento sia stato corrisposto in parte con somme a titolo di TFR e in parte dalla compagnia assicuratrice.”
Di rilievo, anche la sentenza n. 1605/2024 resa dal Tribunale di Bergamo, nella quale è stato precisato che “nel caso di specie non è applicabile l'art. 125 sexies TUB in quanto il rapporto di finanziamento si è estinto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del signor non già quale Pt_2 conseguenza, dunque, dell'esercizio della sua autonomia negoziale. L'art. 125 sexies TUB è disposizione che si applica al caso in cui sia il consumatore a decidere di adempiere alla propria obbligazione restitutoria pagando l'importo dovuto in un'unica soluzione (non già, dunque, mediante pagamenti rateali); la disposizione non si applica invece nell'ipotesi in cui il debitore risulti inadempiente, decada dal beneficio del termine e, tramite l'intervento della compagnia assicurativa,
pagina 5 di 7 versi in un'unica soluzione tutte le somme ancora dovute. La diversità delle due ipotesi è chiaramente scolpita nel codice civile ed in particolare nel disposto degli artt. 1185, II comma e 1186. Dal raffronto di tali due norme discende che è solo in caso di pagamento anticipato del debitore che il codice prevede la ripetizione di quegli importi di cui il creditore si arricchirebbe per effetto del pagamento anticipato (art. 1185, II comma). Nel diverso caso dell'inadempimento, invece, con conseguente decadenza dal beneficio del termine ed esigibilità da parte del creditore dell'immediato pagamento dell'intera prestazione, il legislatore non ha posto analoga disciplina, sicché – per chiaro disposto legislativo - il suddetto diritto alla ripetizione non sussiste in tal altra ipotesi. Tale disciplina, trasposta nell'ambito dei contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, comporta che la ripetizione dei costi recurring e up front è dovuta, per evitare ingiustificati arricchimenti del creditore, solo allorquando il consumatore decide di estinguere in un'unica soluzione la propria obbligazione restitutoria, pagando in un'unica soluzione il dovuto e dunque, in tal modo, estinguendo anticipatamente il finanziamento. La ripetizione, dunque, è dovuta in caso di adempimento, non anche in caso di inadempimento. In altri e più sintetici termini, l'art. 125 sexies TUB è norma da sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 1186 cod.civ. e non già nella fattispecie di cui all'art. 1185 cod.civ.”.
Aderendo a tale orientamento, questo G.I. ritiene che, la tesi prospettata dalla sia da Pt_1 accogliere integralmente, mancando del tutto la volontarietà del consumatore ( ) di esercitare CP_1 il diritto di recesso anticipato.
Ne deriva che, in mancanza dell'applicazione della disciplina di cui all'art.125 sexies TUB al caso di specie, non poteva disporsi il diritto dell'appellato di vedersi riconosciuto il rimborso delle commissioni richieste;
conseguentemente sarà tenuto a rimborsare alla le CP_1 Pt_1 somme incassate, nella misura riconosciuta pari ad euro 385,65.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere accolto integralmente, con conseguente modifica della sentenza impugnata.
Le spese di lite, di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono disposte secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa RA TT, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
6191/2024 R.G., proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
pagina 6 di 7 avverso la sentenza n. 924/2024 depositata dal Giudice di Pace di Catania in data 23.04.2024, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie integralmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da e per l'effetto dispone la restituzione da Controparte_1 parte di , in favore della della somma di euro 385,65 oltre interessi, Controparte_1 Pt_1 versati da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
2. Condanna parte appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese di lite che si liquidano per il giudizio di I grado in € 362,00 per spese e compensi, oltre il rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per spese ed € 460,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, l'1 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. RA TT
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6191/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in CORSO MONFORTE N.13 Parte_1 P.IVA_1
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. ZEROLI ANDREA giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA NUOVA NOLA, 273 80036 Controparte_1 C.F._1
PALMA CAMPANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. NUNZIATA CINZIA giusta procura in atti.
APPELLATO
Rimessa in decisione all'udienza del 17 novembre 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie in atti.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato il 30.05.2024, la conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della sentenza n. Controparte_1
924/2024 resa inter partes nel giudizio R.G. n. 9922/22 depositata in data 23.04.24, con la quale il
Giudice di Pace di Catania, in accoglimento della domanda di parte attrice, disponeva la condanna di alla restituzione all'attore della somma di euro 385,65 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi e al pagamento delle spese del giudizio.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel condannarlo al pagamento in favore di parte attrice del rimborso della somma complessiva di euro 385,65 oltre interessi e spese di lite, eccependo l'inapplicabilità dell'art.125 sexies
TUB al caso di specie e contestando in toto la decisione conseguentemente assunta dal Giudice di prime cure.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Catania, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza 924/2024, depositata in cancelleria il 23 aprile 2024, emessa dal Giudice di Pace di Catania,
Giudice Dott. Salvatore Magazù, nell'ambito del giudizio R.G.N. 9922/2022: Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 924/2024, assolvere da ogni pretesa restitutoria avanzata dal Parte_1
Signor in relazione al contratto di finanziamento n. 472716, in quanto infondata in Controparte_1 fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, maggiorati di interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio all'udienza del 13.11.2024 il G.I. rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del 17.11.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art.352 cpc.
Indi, all'udienza suddetta la causa veniva introitata per la decisione.
Giova premettere che con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Catania la (già , Parte_1 CP_2 esponendo di aver stipulato con la stessa, un contratto di finanziamento con delegazione del quinto pagina 2 di 7 dello stipendio (n. 472716) per l'importo complessivo di € 26.280,00 (capitale lordo), da restituire in
120 rate mensili dell'ammontare di € 219,00 cadauna;
esponeva altresì di averlo estinto anticipatamente, residuando n.27/120 quote del finanziamento.
Chiedeva quindi al Giudice di Pace di : “-accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
-per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 385,65, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
- avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tasso di morsa ex D.Lgs. 231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L. 162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
-condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo;
-ammettere tutte le istruttorie che si renderanno necessarie a seguito delle avverse deduzioni e conclusioni.” ostituitasi nel giudizio di primo grado, aveva chiesto il rigetto delle pretese Parte_1 attoree, deducendo: - l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. invocato dall'attore a fondamento delle proprie pretese in quanto la fattispecie delineata dalla norma si sostanziava in una situazione di fatto diversa da quella verificatasi nel caso in esame;
sosteneva che anche a voler ritenere applicabile l'art 125 sexies TUB nulla era dovuto per storno di Commissioni accessorie e Spese fisse contrattuali, stante la natura up-front di tali oneri che, come tali, non potevano essere ricompresi nelle spese da rimborsare ai sensi della citata norma;
infine riteneva che la quantificazione della pretesa era comunque pagina 3 di 7 errata tenuto conto che, nel caso in esame, non trovava applicazione il criterio pro rata temporis invocato da CP_1
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 924/2024, oggetto di appello, depositata il 23.04.2024 accoglieva la domanda attorea, condannando la al pagamento della somma di € Parte_1
385,65 oltre spese di giudizio e compensi professionali così come liquidati in sentenza.
In questa sede, in diritto, con il primo motivo di appello, la lamenta l'errata Parte_1 sussunzione da parte del Giudice di primo grado del caso oggetto di causa alla fattispecie regolata dall'art 125 sexies TUB.
Tale motivo di appello è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Il sosteneva in primo grado, che a fronte dell'anticipata estinzione del contratto era maturato CP_1 il proprio diritto di vedersi riconoscere lo storno delle Commissioni accessorie e delle Spese fisse contrattuali che pertanto, dovevano essergli restituite, ai sensi dell'art. 125 sexies I comma del Testo
Unico Bancario- domanda che era accolta nella sentenza oggetto di appello.
L'appellante, eccepisce invero, che l'art.125 sexies del TUB se da un lato attribuisce al consumatore il diritto potestativo di recesso, dall'altro circoscrive il proprio ambito di applicazione solo ad ipotesi in cui l'estinzione avvenga per effetto della scelta operata dal mutuatario: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Dall'esame dei documenti prodotti in primo grado emerge chiaramente che il rapporto di lavoro tra e è cessato in data 5 ottobre 2020. Controparte_1 Controparte_3
L'art. 16 delle condizioni generali di contratto – rubricato “Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del Contratto” – espressamente prevede che: “La Cessionaria (...) potrà comunicare al
Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del rapporto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi: (...) C. in caso di cessazione del rapporto di lavoro (...)”. A seguito della decadenza del benefico del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, il cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione: le rate scadute e non pagate;
gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
gli interessi di mora calcolati sula quota capitale di ciascuna rata e non pagata nela misura indicata nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
gli importi per interventi di recupero stragiudiziale;
gli importi per eventuali interventi legali. (...)”
pagina 4 di 7 Il contratto de quo è stato pertanto dichiarato risolto e l'estinzione anticipata dello stesso è avvenuta non per la volontà del SE di estinguere anticipatamente il rapporto bensì a causa dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro intercorrente con l'Amministrazione ZA Ceduta (ovvero la società
). CP_3
Nel caso in esame, pertanto, difetta totalmente l'elemento essenziale richiamato dall'art. 125 sexies
TUB, ossia la volontarietà del consumatore di esercitare il diritto di recesso.
La domanda di rimborso delle commissioni, avanzata in primo grado dall'appellato, non poteva di conseguenza essere accolta, non essendosi verificati i presupposti ex lege per l'applicazione della disciplina di cui all'art.125 sexies TUB.
Tale tesi trova supporto nelle copiose pronunce della giurisprudenza, per come anche evidenziato dall'appellante.
Il Tribunale di Milano, di recente, con sentenza n 1219/2024, in un caso simile, in totale riforma alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano, ha affermato che “Ritiene il Tribunale che sia infondata la domanda proposta dal di condanna, previo accertamento dell'estinzione Pt_2 anticipata del finanziamento, al pagamento della somma residua di euro 820,08 ed invero sia l'art.
125 comma 2 T.U.B. previgente sia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE sia l'art. 3 del D.M.
8.7.1992 riguardano esclusivamente l'ipotesi in cui il mutuatario consumatore decida di esercitare il diritto al rimborso anticipato del finanziamento e non quando si versi nell'ipotesi patologica di suo inadempimento e di successivo adempimento da parte di una compagnia assicurativa. In relazione al predetto costituisce circostanza pacifica quella in base alla quale il contratto di finanziamento è stato risolto a causa della cessazione del rapporto di lavoro del e non per scelta volontaria del Pt_2 consumatore, a nulla rilevando che il residuo del finanziamento sia stato corrisposto in parte con somme a titolo di TFR e in parte dalla compagnia assicuratrice.”
Di rilievo, anche la sentenza n. 1605/2024 resa dal Tribunale di Bergamo, nella quale è stato precisato che “nel caso di specie non è applicabile l'art. 125 sexies TUB in quanto il rapporto di finanziamento si è estinto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del signor non già quale Pt_2 conseguenza, dunque, dell'esercizio della sua autonomia negoziale. L'art. 125 sexies TUB è disposizione che si applica al caso in cui sia il consumatore a decidere di adempiere alla propria obbligazione restitutoria pagando l'importo dovuto in un'unica soluzione (non già, dunque, mediante pagamenti rateali); la disposizione non si applica invece nell'ipotesi in cui il debitore risulti inadempiente, decada dal beneficio del termine e, tramite l'intervento della compagnia assicurativa,
pagina 5 di 7 versi in un'unica soluzione tutte le somme ancora dovute. La diversità delle due ipotesi è chiaramente scolpita nel codice civile ed in particolare nel disposto degli artt. 1185, II comma e 1186. Dal raffronto di tali due norme discende che è solo in caso di pagamento anticipato del debitore che il codice prevede la ripetizione di quegli importi di cui il creditore si arricchirebbe per effetto del pagamento anticipato (art. 1185, II comma). Nel diverso caso dell'inadempimento, invece, con conseguente decadenza dal beneficio del termine ed esigibilità da parte del creditore dell'immediato pagamento dell'intera prestazione, il legislatore non ha posto analoga disciplina, sicché – per chiaro disposto legislativo - il suddetto diritto alla ripetizione non sussiste in tal altra ipotesi. Tale disciplina, trasposta nell'ambito dei contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, comporta che la ripetizione dei costi recurring e up front è dovuta, per evitare ingiustificati arricchimenti del creditore, solo allorquando il consumatore decide di estinguere in un'unica soluzione la propria obbligazione restitutoria, pagando in un'unica soluzione il dovuto e dunque, in tal modo, estinguendo anticipatamente il finanziamento. La ripetizione, dunque, è dovuta in caso di adempimento, non anche in caso di inadempimento. In altri e più sintetici termini, l'art. 125 sexies TUB è norma da sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 1186 cod.civ. e non già nella fattispecie di cui all'art. 1185 cod.civ.”.
Aderendo a tale orientamento, questo G.I. ritiene che, la tesi prospettata dalla sia da Pt_1 accogliere integralmente, mancando del tutto la volontarietà del consumatore ( ) di esercitare CP_1 il diritto di recesso anticipato.
Ne deriva che, in mancanza dell'applicazione della disciplina di cui all'art.125 sexies TUB al caso di specie, non poteva disporsi il diritto dell'appellato di vedersi riconosciuto il rimborso delle commissioni richieste;
conseguentemente sarà tenuto a rimborsare alla le CP_1 Pt_1 somme incassate, nella misura riconosciuta pari ad euro 385,65.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere accolto integralmente, con conseguente modifica della sentenza impugnata.
Le spese di lite, di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono disposte secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa RA TT, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
6191/2024 R.G., proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
pagina 6 di 7 avverso la sentenza n. 924/2024 depositata dal Giudice di Pace di Catania in data 23.04.2024, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie integralmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da e per l'effetto dispone la restituzione da Controparte_1 parte di , in favore della della somma di euro 385,65 oltre interessi, Controparte_1 Pt_1 versati da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
2. Condanna parte appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese di lite che si liquidano per il giudizio di I grado in € 362,00 per spese e compensi, oltre il rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per spese ed € 460,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, l'1 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. RA TT
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