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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2006/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2006/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 03.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino via Parte_1
Riccardo San Germano n. 51 presso lo studio dell'Avv. Nello Vittorelli che la rappresenta e la difende come da procura in atti, e nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in Formia (LT) in via Divisione Julia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Macari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.09.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19.09.2011 a Gaeta (LT) e che dallo loro unione sono nati i figli Per_1
(06.07.2013) e (13.12.2014), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei Per_2 coniugi condizioni di seguito sintetizzate: 1) alcun assegno di mantenimento per le parti, in quanto economicamente autosufficienti;
2) affidamento condiviso dei minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocamento presso la madre;
3) riconoscimento del diritto di abitazione alla sig.ra della casa coniugale che vi continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
4) il sig. Pt_3 Pt_2 verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli la somma di euro 200,00 per ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni di cui al ricorso, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2006/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 3.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spigno Saturnia (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Gaeta (LT) il 19.09.2011, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Spigno Saturnia (LT) dell'anno
2011, al n.6, parte II, Serie B.);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Cassino, 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2006/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 03.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino via Parte_1
Riccardo San Germano n. 51 presso lo studio dell'Avv. Nello Vittorelli che la rappresenta e la difende come da procura in atti, e nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in Formia (LT) in via Divisione Julia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Macari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.09.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19.09.2011 a Gaeta (LT) e che dallo loro unione sono nati i figli Per_1
(06.07.2013) e (13.12.2014), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei Per_2 coniugi condizioni di seguito sintetizzate: 1) alcun assegno di mantenimento per le parti, in quanto economicamente autosufficienti;
2) affidamento condiviso dei minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocamento presso la madre;
3) riconoscimento del diritto di abitazione alla sig.ra della casa coniugale che vi continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
4) il sig. Pt_3 Pt_2 verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli la somma di euro 200,00 per ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni di cui al ricorso, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2006/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 3.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spigno Saturnia (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Gaeta (LT) il 19.09.2011, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Spigno Saturnia (LT) dell'anno
2011, al n.6, parte II, Serie B.);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Cassino, 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi