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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1149/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1149/2020 promossa da:
, quale titolare dell'impresa “Pixel di MB ES sita in Enna, alla Parte_1
via Piemonte n. 1/3/11, P.Iva: , C.F.: , rappresentato e difeso, P.IVA_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Gioveni;
-attore;
contro
(c.f. con sede in Caulonia (RC) alla Via Aldo Moro 1, in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Rocco Putrino e dall'avv.
SC RO;
-convenuta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 13 risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita;
CONCLUSIONI
Parte attrice: “
1. accertare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità della convenuta
– venditrice, a norma dell'art. 1490 c.c.; 2. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai
sensi dell'art. 1490 e ss c.c e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di acquisto del 16.9.2019 con
conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno
subito, da quantificarsi complessivamente in € 24.198,00 (ventiquattromilacentonovantotto/00) o nella
diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”;
Parte convenuta: “1) in Via preliminare e pregiudiziale dichiarare la improcedibilità della domanda
avanzata da controparte per effetto della transazione novativa stipulata tra le parti in causa e per
l'effetto rigettare integralmente la domanda proposta da parte attrice;
2) in subordine, nel merito,
previo accertamento che il mal funzionamento del bene oggetto di compravendita è imputabile
esclusivamente alla Pixel a causa dell'omessa manutenzione e/o all'uso improprio del bene stesso,
rigettare integralmente la domanda avanzata da parte attrice perché infonda sia in fatto che in diritto.
3) Condannare parte attrice alla refusione di spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132 c.p.c.
, quale titolare della ditta Pixel, rappresenta di aver acquistato, nel luglio 2019, Parte_1
da una stampante, modello UV New Design 90x60 – matricola: 9660129 (completa di: CP_1
piano di lavoro 90x60 cm aspirato e con regolazione altezza, chiller raffreddamento acqua, software photoprint 12 con licenza versione italiana, inchiostri, accessori d'uso, corso, consegna, istruzione su macchina e programma) ad un prezzo di complessivi € 20.008,00 (ventimilaotto/00); che la stampante in questione presentava difetti di funzionamento;
che, pertanto, il bene veniva sostituito con uno nuovo,
pagina 2 di 13 matricola n. 9060132; che, tuttavia, anche la nuova stampante presentava analoghi difetti di funzionamento consistenti, in buona sostanza, in errori di stampa che rendevano i prodotti della ditta inutilizzabili;
che i vizi in questione venivano denunciati al venditore, il quale, mediante assistenza tecnica, tentava svariate volte di porre rimedio ai vizi in questione, senza tuttavia riuscire a eliminarli definitivamente;
che a causa dell'inutilizzabilità della stampante esso attore subiva danni economici consistenti nella perdita di opportunità di lavoro per euro 4.198,02.
L'attore deduce ancora che nelle more del giudizio le parti avevano stipulato una transazione dalla quale risulta l'ammissione della responsabilità del venditore, il quale, impegnatosi a sostituire il bene, è
invece rimasto inadempiente anche al negozio transattivo.
Il formula quindi le conclusioni sopra trascritte chiedendo l'accertamento dei gravi vizi Parte_1
della cosa compravenduta, tale da renderla inidonea all'uso previsto, e, conseguentemente, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento oltre che la restituzione del prezzo pagato.
eccepisce l'improcedibilità dell'azione deducendo che l'accordo transattivo stipulato nelle CP_1
more del giudizio avrebbe natura novativa, con la conseguenza che il negozio di compravendita sotteso all'azione esperita da parte attrice risulterebbe ormai negozialmente estinto sicchè il nulla Parte_1
potrebbe pretendere in forza del negozio in questione.
La convenuta eccepisce altresì l'insussistenza di vizi originari del bene venduto sostenendo che i difetti riscontrati derivano da errati interventi manutentivi posti in essere dalla stessa parte attrice, la quale avrebbe causato il malfunzionamento della stampante. Chiede quindi il rigetto della domanda.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
È infondata, anzitutto, l'eccezione di improcedibilità dell'azione.
La transazione prodotta in atti non ha carattere novativo del negozio sotteso all'azione esperita da parte pagina 3 di 13 attrice.
In disparte il fatto che se si trattasse di transazione novativa non vi sarebbe alcuna improcedibilità ma semmai una infondatezza nel merito della pretesa, basti rilevare che, dalla lettura della transazione in questione, non emerge in alcun modo l'animus novandi, ossia la volontà delle parti di porre nel nulla il negozio già stipulato.
Anzi, in seno all'accordo transattivo si legge che l'attrice rinuncerà alla pretesa azionata in giudizio solo in caso di adempimento dell'accordo transattivo, così evidentemente manifestando la volontà di mantenere l'efficacia del negozio di compravendita sino all'adempimento del negozio transattivo.
Secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice “L'identificazione dei presupposti per
poter qualificare come oggettivamente novativo un contratto comporta, per interpretazione
giurisprudenziale di legittimità consolidata, la verifica di esistenza di due elementi imprescindibili, e
cioè l'aliquid novi e l'animus novandi. Si richiama, in proposito, l'ordinanza di questa Corte, sez. II,
n.9347/2023, in linea con l'orientamento interpretativo pregresso, la quale evidenzia che “Affinché si
abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o
comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione
pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo
sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che
consentono la coesistenza di plurime obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che
aveva ritenuto sussistere la comune intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione di garanzia
contenuta nell'originario atto di cessione per effetto di un successivo contratto integrativo che si era,
tuttavia, limitato a disporre la sola riduzione del prezzo complessivo)”. Nella parte motiva del
provvedimento richiamato si precisa che “…affinché si abbia novazione oggettiva è necessario, oltre
al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (aliquid novi), l'animus e la causa novandi,
pagina 4 di 13 consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse
comune delle parti all'effetto novativo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27028 del 14/09/2022; Sez. L,
Sentenza n. 27390 del 29/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5665 del 09/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 4670
del 26/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 20906 del 28/10/2004; Sez. L, Sentenza n. 16038 del 17/08/2004;
con precipuo riguardo alla transazione novativa Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019). … .
Sul piano oggettivo non si può prescindere dalla genesi di una nuova obbligazione, incompatibile con
il persistere dell'obbligazione originaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 22/05/1998; Sez. 3,
Sentenza n. 4427 del 10/05/1996). Sul piano subiettivo l'animus costituisce elemento essenziale che
deve essere in concreto provato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 21/01/2008; Sez. 2, Sentenza n.
12421 del 19/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 12039 del 12/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9867 del
27/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 14/07/2000)” (Cass. 2025 n. 5047).
Nell'accordo transattivo prodotto, come anticipato, non è dato evincere l'intento delle parti di estinguere il rapporto precedente, né vi è incompatibilità tra le obbligazioni derivanti dal primo rapporto e quelle oggetto della transazione: è invece evidente che le parti hanno subordinato l'estinzione di ogni pretesa azionata in giudizio all'adempimento dell'accordo transattivo che, però,
pacificamente, è rimasto inadempiuto. Lo stesso negozio di compravendita oggetto della presente causa mantiene la propria efficacia, altrimenti non avrebbe alcun senso la previsione, in seno alla transazione,
della sostituzione del bene: trattasi di una transazione che sottende proprio la perdurante efficacia della vendita e che mira a rimediare agli inconvenienti dalla stessa originati.
Solo per inciso si deve rilevare la contraddittorietà dell'eccezione appena esaminata là dove, dapprima,
afferma che la transazione sarebbe inefficace poiché non sottoscritta dall'attore ma solo da essa CP_1
e, poi, proprio assumendone l'efficacia chiede il rigetto della pretesa spiegata da parte attrice. CP_1
La temerarietà di una tale posizione è comunque controbilanciata da quanto si legge negli scritti pagina 5 di 13 conclusivi di parte attrice, la quale, dopo aver depositato la transazione firmata, afferma essa stessa che questa non sarebbe efficace proprio per quanto dedotto dalla convenuta, ossia per l'assenza di sottoscrizione di essa attrice.
Venendo al merito della questione dei vizi della stampante, emerge chiaramente dagli atti, dalla escussione dei testimoni, e dalla non contestazione delle affermazioni attoree, che il bene compravenduto è, in effetti, malfunzionante.
Emerge altresì che la società convenuta effettuò diversi interventi manutentivi, anche mediante il produttore, volti a rimuovere le problematiche insorte dall'utilizzo della macchina compravenduta,
senza tuttavia riuscirvi.
Emerge, ancora, che trattasi di problematiche che rendono il bene inidoneo all'utilizzo previsto, con astratta ricorrenza della fattispecie risolutiva di cui agli artt. 1490-1492 c.c.
Può quindi dirsi certo che la stampante oggetto del negozio presenta vizi.
La soluzione della controversia non dipende, tuttavia, solo dall'esistenza o meno di vizi, ma anche dalla loro originarietà, ossia dalla presenza dei vizi al momento del trasferimento.
Affinchè, infatti, possa dirsi fondata l'azione di risoluzione per inadempimento del negozio di compravendita per vizi della cosa occorre che i vizi del bene venduto siano originari e venga così a configurarsi una violazione della lex contractus.
Proprio nella negazione dell'originarietà dei vizi si sostanziano le difese della convenuta, la quale sostiene che i vizi di cui l'attore si duole non sono sono sopravvenuti e, precisamente, da imputare alla cattiva gestione del bene da parte dello stesso attore.
L'onere di provare i vizi della cosa venduta incombe sul compratore (Cass. Sez. Un. 11748/2019) così
come incombe su quest'ultimo la prova della orginarietà degli stessi.
pagina 6 di 13 Tale ultima affermazione si trae agevolmente dal confronto tra la disciplina generale del contratto di compravendita e la disciplina dettata dal codice del consumo che pone una presunzione di originarietà,
salva la prova contraria, dei vizi della cosa venduta nel caso in cui gli stessi si manifestino entro un certo termine dalla consegna (v. art. 135 cod. cons. e già, prima delle modifiche in vigore dall'anno
2021, l'art. 132 c. 3 del medesimo cod. cons. -d.lgs. 2005 n. 206-). Se l'onere di provare l'originarietà
dei vizi non incombesse, di regola, sul compratore, non avrebbe alcun senso la presunzione stabilita dalla disciplina consumeristica.
Ciò posto, e ribadito che sull'esistenza del malfunzionamento non v'è effettiva controversia, attenendo la stessa unicamente all'originarietà o meno dei vizi, deve osservarsi che la c.t.u., esperita per verificare proprio il profilo dell'orginarietà del malfunzionamento sotto un profilo strettamente tecnico, si è
rivelata infruttuosa poiché la stampante, essendo inutilizzata da anni, ossia per tutti gli anni del giudizio, pendente dall'anno 2020 a fronte di una c.t.u esperita solo nell'anno 2024, non ha consentito al consulente incaricato di verificare le cause del malfunzionamento. Sul punto si rimanda alla relazione del c.t.u. per maggiori dettagli.
Escluso l'accertamento dell'originarietà del vizio mediante c.t.u., occorre verificare se la circostanza in questione possa trarsi da altre emergenze processuali.
Ebbene, ad avviso di chi è chiamato a giudicare, l'originarietà dei vizi del bene compravenduto si ricava dalla complessiva valutazione degli atti e documenti di causa, con la conseguenza che l'esito della c.t.u. non determina il rigetto della domanda per incertezza sulla originarietà dei vizi.
Difatti, in primo luogo, si può rilevare che dalla documentazione versata in atti dall'attore si evince che sin dai primi utilizzi il macchinario non si presentava idoneo all'uso. Le schermate delle chat intercorse tra le parti, con particolare riguardo a quelle prodotte in allegato alla seconda memoria istruttoria,
rimaste incontestate nella loro genuinità, mostrano che a fronte della consegna del bene avvenuta alla pagina 7 di 13 fine del settembre 2019, già dall'ottobre del 2019 il compratore ebbe a lamentare malfunzionamenti della stampante.
Inoltre, la teste ha risposto positivamente alla domanda relativa al malfunzionamento della Tes_1
stampante per cui è causa, senza far cenno alcuno a un suo iniziale corretto funzionamento.
Pacifico, poi, è che nonostante gli interventi dei tecnici inviati dalla parte venditrice, come anche dagli interventi tentati dal produttore del bene, la stampante ha continuato a non funzionare correttamente,
sintomo questo di un vizio radicale e non emendabile.
Non milita in direzione diversa l'affermazione del teste (tecnico inviato dalla parte venditrice Tes_2
a fronte delle lamentele del compratore), il quale ha affermato che, ad ogni intervento eseguito, aveva rinvenuto la stampante parzialmente smontata e che “ogni volta che io andavo e facevo le prove di
stampa funzionava poi venivano richiamati ed effettivamente ad ogni intervento di manutenzione la
stampante non funzionava e trovavo difetti sempre diversi, solitamente sulle testine”.
Basti rilevare, anzitutto, che il fatto che la stampante si trovasse già scoperchiata nulla dice su eventuali interventi mal eseguiti dalla parte attrice: il teste, infatti, non ha affermato di aver trovato manomissioni dannose, anzi, ha affermato che quando egli si trovava a eseguire le prestazioni manutentive, la stampante, nelle immediatezze delle proprie prestazioni, funzionava, con la conseguenza che si deve escludere che parte attrice abbia posto in essere condotte tali da cagionarne il malfunzionamento,
altrimenti il testimone avrebbe senz'altro riferito di aver riscontrato problemi dati da interventi imperiti da egli poi corretti, cosa che, invece, non è in alcun modo emersa.
In secondo luogo, proprio il fatto che il testimone “trovav(a) difetti sempre diversi, solitamente sulle
testine” appare indicare univocamente che la macchina, nonostante gli interventi manutentivi/riparativi,
presenta vizi tali da inficiare la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati, presentandone sempre di nuovi e sempre sulle medesime componenti (le testine).
pagina 8 di 13 In altri termini, il fatto che il bene funzionasse regolarmente nell'immediatezza dell'intervenuto manutentivo/riparativo eseguito su incarico del venditore, e che, tuttavia, a distanza di breve tempo si verificassero nuovi problemi, appare indicare proprio l'esistenza di un difetto originario giacché se il problema fosse stato causato da un qualche scorretto intervento del compratore il tecnico incaricato dal venditore non solo lo avrebbe riscontrato, ma, soprattutto, una volta emendato il problema, lo stesso non si sarebbe presentato sotto nuove forme.
V'è poi da considerare che nemmeno il produttore è riuscito a eliminare i problemi di funzionamento della stampante, né, da quel che risulta dagli atti, è stato in grado di individuare alterazioni del bene provocate da interventi mal eseguiti sullo stesso da parte del compratore.
A quanto sin qui rassegnato deve aggiungersi che i plurimi interventi riparativi concretamente posti in essere dal venditore anche a breve distanza l'uno dagli altri costituiscono altro indizio dell'effettiva esistenza di vizi originari.
Sul punto va richiamato l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui: “Il riconoscimento del
debito, ricondotto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte alla categoria degli atti giuridici in
senso stretto, privi di carattere negoziale (Cass. n. 5982/2007; n. 2758/2020), ben può manifestarsi
anche in forma tacita quando il debitore compia un atto o tenga un comportamento incompatibile con
la volontà di contestare l'esistenza del debito, non essendo necessarie formule particolari ma solo il
carattere della sua univocità (Cass. n. 12953/2007, n. 21248/2012, n. 13897/2020). Con più specifico
riguardo alla fattispecie in esame, è frequente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che “il
riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi del 2° co. dell'art. 1495 cod. civ. rende la
denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante
il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far
valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n.
pagina 9 di 13 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). È, questo – come correttamente affermato dalla decisione
impugnata – quanto si verifica anche per effetto del comportamento del venditore che compia sulla
cosa venduta interventi di riparazione, come nel caso di specie in cui si contano, a partire dalla prima
riparazione consistente nella sostituzione del motorino di avviamento eseguita trascorsi tre mesi dalla
consegna dell'autovettura, innumerevoli interventi riparatori (ben diciotto!), tutti intervallati da
periodi inferiori all'anno, protrattisi fino al 15.02.2012. Tale “impegno riparatore” del venditore,
come lo definisce la sentenza impugnata, specie se costantemente reiterato, può ritenersi certamente
un fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto del compratore, rispetto al quale
corre il termine prescrizionale” (Cass. 2023 n. 33380).
Non può quindi darsi credito all'affermazione di parte convenuta là dove si sostiene che i numerosi riparativi interventi sono stati posti in essere in virtù di rapporti commerciali di cortesia con la controparte. Trattasi invece di condotte che, anche per l'impegno profuso (invio di un tecnico in plurime occasioni, anche ravvicinate, richiesta d'intervento del produttore), indicano chiaramente il riconoscimento dell'esistenza di vizi originari.
È vero, si noti, che quando gli interventi riparatori sono eseguiti a titolo di cortesia commerciale, al fine di fidelizzare il cliente, essi di per sé non costituiscono ammissione dell'esistenza del vizio originario
(v. Cass. 2024 n. 25747), tuttavia nel caso ora in esame la condotta del convenuto assurge a elemento indiziario che si lega ad altre circostanze sintomatiche dell'originarietà del vizio.
In tal senso milita ancora la estrema genericità e la parziale contraddittorietà delle difese di parte convenuta.
Va sul punto osservato che in seno alla propria comparsa responsiva così scrive la convenuta: “I
presunti vizi lamentatati da parte attrice in realtà sono imputabili all'uso improprio del bene
compravenduto e/o da una omessa manutenzione del bene stesso. Invero per come sarà agevolmente
pagina 10 di 13 dimostrato nel corso del giudizio l'odierno attore non si è mai attenuto alle raccomandazioni del
venditore circa il corretto utilizzo del bene nonché circa la corretta manutenzione del bene stesso. In
particolare si rileva che fin dal collaudo della macchina l'acquirente non ha mai provveduto a
mantenere la macchina efficiente effettuando periodicamente le pulizie raccomandate, apportando
oltretutto di propria iniziativa modifiche ai valori impostati al tempo del collaudo ed inoltre al
momento dell'intervento del tecnico la macchina si presentava parzialmente smontata con segni di
interventi riconducibili all'acquirente”.
Ora: i) parte convenuta, pur avendo eseguito interventi riparativi sul bene non è in grado di precisare la propria posizione deducendo che il malfunzionamento derivi da imperita manutenzione, ovvero da un
“utilizzo improprio”; ii) là dove afferma che l'attore non si è mai attenuto alle raccomandazioni sul corretto utilizzo e sulla corretta manutenzione, non indica quali specifiche raccomandazioni siano state violate e, pur affermando che lo avrebbe fatto nel corso del giudizio, giammai articola prove sul punto;
iii) là dove afferma che l'attore non avrebbe eseguito le pulizie periodiche raccomandate automaticamente nega da sé la rilevanza del rinvenimento della macchina parzialmente smontata,
giacchè appunto ciò si giustifica con le pulizie periodiche raccomandate;
iv) là dove afferma che l'attore avrebbe apportato modifiche ai valori impostati al tempo del collaudo, non è in grado di indicare -nemmeno mediante l'escussione del teste che si occupò delle riparazioni- quali valori sarebbero stati modificati e in che modo.
Ad avviso di chi è chiamato a giudicare, in definitiva, sussistono circostanze gravi, precise e concordante tali da lasciar presumere l'esistenza della originarietà del vizio.
Trattasi, segnatamente, delle seguenti circostanze: i) immediatezza dell'insorgenza del malfunzionamento, ii) mancato riscontro da parte del tecnico inviato da parte convenuta di manomissioni dannose operate dalla parte attrice, iii) impegno riparativo assunto dalla parte venditrice,
pagina 11 di 13 iv) plurimi interventi, anche a brevi distanze temporali, di riparazione, v) coinvolgimento del produttore, vi) fallimento di ogni intervento ripartivo per presentazione di problemi sempre diversi alle stesse componenti (testine); vii) estrema genericità della difese giudiziale-
L'azione di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa va quindi accolta con condanna del venditore alla restituzione del prezzo (pacificamente) pagato, ammontante a euro
20.008,00 e, correlativo obbligo di restituzione del bene da parte del compratore.
Diversa sorte spetta invece all'azione risarcitoria.
Sul punto, l'attore domanda la somma di euro 4.198,02 per perdita di una commessa causata dal malfunzionamento della stampante.
Senonché, benché la prova testimoniale confermi la perdita della commessa, nulla viene provato in ordine all'ammontare economico della stessa: non v'è alcun documento, né alcuna dichiarazione testimoniale relativa al valore della commessa. Né può procedersi a una determinazione equitativa del lucro cessante giacché la stessa è ammessa se e in quanto sia concretamente impossibile per la parte dare la prova esatta dell'ammontare del danno, circostanza qui certamente non ricorrente e comunque nemmeno dedotta (art. 1226 c.c.). Aggiungasi che non può nemmeno richiamarsi la mancata contestazione specifica di parte convenuta, valendo un tale onere solo per le circostanze di cui la parte in questione può essere a conoscenza, non potendo esigersi che questa prenda posizione negando circostanze delle quali non può avere alcuna cognizione e la cui prova resta quindi sempre a carico di chi le deduce.
Alla luce dell'esito della lite le spese del giudizio vanno poste a carico della parte convenuta con compensazione parziale, al 30% visto il rigetto della domanda risarcitoria.
Ai sensi del d.m. 55/14 tali spese sono liquidate, sulla base del criterio del decisum, nella misura di euro 2.540,00, oltre accessori di legge (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro pagina 12 di 13 5.2001,00 ed euro 26.000,00 visto il prezzo del bene da restituire, ammontante a circa euro 20.000,00,
con applicazione dei parametri minimi per l'assenza di profili di complessità della vicenda). Si
aggiungono euro 264,00 per esborsi.
A quanto indicato andrà sottratto il 30% in ragione della parziale compensazione, sicchè, a titolo di onorari la convenuta dovrà pagare all'attrice la somma di euro 1.778,00 oltre accessori di legge, e a titolo di esborsi la somma di euro 184,00.
Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della convenuta per il 70% e della parte attrice per il 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa;
condanna parte convenuta a restituire alla parte attrice il prezzo di euro 20.008,00 già pagato, nonché
parte attrice a restituire la stampante oggetto del contratto alla parte convenuta;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate nella misura di euro 1.778,00 oltre accessori di legge per onorari, oltre euro 184,00 per esborsi;
pone le spese di c.t.u. sulla parte convenuta per il 70% e sulla parte attrice per il residuo 30%;
rigetta ogni altra pretesa.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE LA
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1149/2020 promossa da:
, quale titolare dell'impresa “Pixel di MB ES sita in Enna, alla Parte_1
via Piemonte n. 1/3/11, P.Iva: , C.F.: , rappresentato e difeso, P.IVA_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Gioveni;
-attore;
contro
(c.f. con sede in Caulonia (RC) alla Via Aldo Moro 1, in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Rocco Putrino e dall'avv.
SC RO;
-convenuta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 13 risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita;
CONCLUSIONI
Parte attrice: “
1. accertare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità della convenuta
– venditrice, a norma dell'art. 1490 c.c.; 2. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai
sensi dell'art. 1490 e ss c.c e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di acquisto del 16.9.2019 con
conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno
subito, da quantificarsi complessivamente in € 24.198,00 (ventiquattromilacentonovantotto/00) o nella
diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”;
Parte convenuta: “1) in Via preliminare e pregiudiziale dichiarare la improcedibilità della domanda
avanzata da controparte per effetto della transazione novativa stipulata tra le parti in causa e per
l'effetto rigettare integralmente la domanda proposta da parte attrice;
2) in subordine, nel merito,
previo accertamento che il mal funzionamento del bene oggetto di compravendita è imputabile
esclusivamente alla Pixel a causa dell'omessa manutenzione e/o all'uso improprio del bene stesso,
rigettare integralmente la domanda avanzata da parte attrice perché infonda sia in fatto che in diritto.
3) Condannare parte attrice alla refusione di spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132 c.p.c.
, quale titolare della ditta Pixel, rappresenta di aver acquistato, nel luglio 2019, Parte_1
da una stampante, modello UV New Design 90x60 – matricola: 9660129 (completa di: CP_1
piano di lavoro 90x60 cm aspirato e con regolazione altezza, chiller raffreddamento acqua, software photoprint 12 con licenza versione italiana, inchiostri, accessori d'uso, corso, consegna, istruzione su macchina e programma) ad un prezzo di complessivi € 20.008,00 (ventimilaotto/00); che la stampante in questione presentava difetti di funzionamento;
che, pertanto, il bene veniva sostituito con uno nuovo,
pagina 2 di 13 matricola n. 9060132; che, tuttavia, anche la nuova stampante presentava analoghi difetti di funzionamento consistenti, in buona sostanza, in errori di stampa che rendevano i prodotti della ditta inutilizzabili;
che i vizi in questione venivano denunciati al venditore, il quale, mediante assistenza tecnica, tentava svariate volte di porre rimedio ai vizi in questione, senza tuttavia riuscire a eliminarli definitivamente;
che a causa dell'inutilizzabilità della stampante esso attore subiva danni economici consistenti nella perdita di opportunità di lavoro per euro 4.198,02.
L'attore deduce ancora che nelle more del giudizio le parti avevano stipulato una transazione dalla quale risulta l'ammissione della responsabilità del venditore, il quale, impegnatosi a sostituire il bene, è
invece rimasto inadempiente anche al negozio transattivo.
Il formula quindi le conclusioni sopra trascritte chiedendo l'accertamento dei gravi vizi Parte_1
della cosa compravenduta, tale da renderla inidonea all'uso previsto, e, conseguentemente, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento oltre che la restituzione del prezzo pagato.
eccepisce l'improcedibilità dell'azione deducendo che l'accordo transattivo stipulato nelle CP_1
more del giudizio avrebbe natura novativa, con la conseguenza che il negozio di compravendita sotteso all'azione esperita da parte attrice risulterebbe ormai negozialmente estinto sicchè il nulla Parte_1
potrebbe pretendere in forza del negozio in questione.
La convenuta eccepisce altresì l'insussistenza di vizi originari del bene venduto sostenendo che i difetti riscontrati derivano da errati interventi manutentivi posti in essere dalla stessa parte attrice, la quale avrebbe causato il malfunzionamento della stampante. Chiede quindi il rigetto della domanda.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
È infondata, anzitutto, l'eccezione di improcedibilità dell'azione.
La transazione prodotta in atti non ha carattere novativo del negozio sotteso all'azione esperita da parte pagina 3 di 13 attrice.
In disparte il fatto che se si trattasse di transazione novativa non vi sarebbe alcuna improcedibilità ma semmai una infondatezza nel merito della pretesa, basti rilevare che, dalla lettura della transazione in questione, non emerge in alcun modo l'animus novandi, ossia la volontà delle parti di porre nel nulla il negozio già stipulato.
Anzi, in seno all'accordo transattivo si legge che l'attrice rinuncerà alla pretesa azionata in giudizio solo in caso di adempimento dell'accordo transattivo, così evidentemente manifestando la volontà di mantenere l'efficacia del negozio di compravendita sino all'adempimento del negozio transattivo.
Secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice “L'identificazione dei presupposti per
poter qualificare come oggettivamente novativo un contratto comporta, per interpretazione
giurisprudenziale di legittimità consolidata, la verifica di esistenza di due elementi imprescindibili, e
cioè l'aliquid novi e l'animus novandi. Si richiama, in proposito, l'ordinanza di questa Corte, sez. II,
n.9347/2023, in linea con l'orientamento interpretativo pregresso, la quale evidenzia che “Affinché si
abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o
comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione
pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo
sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che
consentono la coesistenza di plurime obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che
aveva ritenuto sussistere la comune intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione di garanzia
contenuta nell'originario atto di cessione per effetto di un successivo contratto integrativo che si era,
tuttavia, limitato a disporre la sola riduzione del prezzo complessivo)”. Nella parte motiva del
provvedimento richiamato si precisa che “…affinché si abbia novazione oggettiva è necessario, oltre
al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (aliquid novi), l'animus e la causa novandi,
pagina 4 di 13 consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse
comune delle parti all'effetto novativo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27028 del 14/09/2022; Sez. L,
Sentenza n. 27390 del 29/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5665 del 09/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 4670
del 26/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 20906 del 28/10/2004; Sez. L, Sentenza n. 16038 del 17/08/2004;
con precipuo riguardo alla transazione novativa Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019). … .
Sul piano oggettivo non si può prescindere dalla genesi di una nuova obbligazione, incompatibile con
il persistere dell'obbligazione originaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 22/05/1998; Sez. 3,
Sentenza n. 4427 del 10/05/1996). Sul piano subiettivo l'animus costituisce elemento essenziale che
deve essere in concreto provato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 21/01/2008; Sez. 2, Sentenza n.
12421 del 19/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 12039 del 12/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9867 del
27/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 14/07/2000)” (Cass. 2025 n. 5047).
Nell'accordo transattivo prodotto, come anticipato, non è dato evincere l'intento delle parti di estinguere il rapporto precedente, né vi è incompatibilità tra le obbligazioni derivanti dal primo rapporto e quelle oggetto della transazione: è invece evidente che le parti hanno subordinato l'estinzione di ogni pretesa azionata in giudizio all'adempimento dell'accordo transattivo che, però,
pacificamente, è rimasto inadempiuto. Lo stesso negozio di compravendita oggetto della presente causa mantiene la propria efficacia, altrimenti non avrebbe alcun senso la previsione, in seno alla transazione,
della sostituzione del bene: trattasi di una transazione che sottende proprio la perdurante efficacia della vendita e che mira a rimediare agli inconvenienti dalla stessa originati.
Solo per inciso si deve rilevare la contraddittorietà dell'eccezione appena esaminata là dove, dapprima,
afferma che la transazione sarebbe inefficace poiché non sottoscritta dall'attore ma solo da essa CP_1
e, poi, proprio assumendone l'efficacia chiede il rigetto della pretesa spiegata da parte attrice. CP_1
La temerarietà di una tale posizione è comunque controbilanciata da quanto si legge negli scritti pagina 5 di 13 conclusivi di parte attrice, la quale, dopo aver depositato la transazione firmata, afferma essa stessa che questa non sarebbe efficace proprio per quanto dedotto dalla convenuta, ossia per l'assenza di sottoscrizione di essa attrice.
Venendo al merito della questione dei vizi della stampante, emerge chiaramente dagli atti, dalla escussione dei testimoni, e dalla non contestazione delle affermazioni attoree, che il bene compravenduto è, in effetti, malfunzionante.
Emerge altresì che la società convenuta effettuò diversi interventi manutentivi, anche mediante il produttore, volti a rimuovere le problematiche insorte dall'utilizzo della macchina compravenduta,
senza tuttavia riuscirvi.
Emerge, ancora, che trattasi di problematiche che rendono il bene inidoneo all'utilizzo previsto, con astratta ricorrenza della fattispecie risolutiva di cui agli artt. 1490-1492 c.c.
Può quindi dirsi certo che la stampante oggetto del negozio presenta vizi.
La soluzione della controversia non dipende, tuttavia, solo dall'esistenza o meno di vizi, ma anche dalla loro originarietà, ossia dalla presenza dei vizi al momento del trasferimento.
Affinchè, infatti, possa dirsi fondata l'azione di risoluzione per inadempimento del negozio di compravendita per vizi della cosa occorre che i vizi del bene venduto siano originari e venga così a configurarsi una violazione della lex contractus.
Proprio nella negazione dell'originarietà dei vizi si sostanziano le difese della convenuta, la quale sostiene che i vizi di cui l'attore si duole non sono sono sopravvenuti e, precisamente, da imputare alla cattiva gestione del bene da parte dello stesso attore.
L'onere di provare i vizi della cosa venduta incombe sul compratore (Cass. Sez. Un. 11748/2019) così
come incombe su quest'ultimo la prova della orginarietà degli stessi.
pagina 6 di 13 Tale ultima affermazione si trae agevolmente dal confronto tra la disciplina generale del contratto di compravendita e la disciplina dettata dal codice del consumo che pone una presunzione di originarietà,
salva la prova contraria, dei vizi della cosa venduta nel caso in cui gli stessi si manifestino entro un certo termine dalla consegna (v. art. 135 cod. cons. e già, prima delle modifiche in vigore dall'anno
2021, l'art. 132 c. 3 del medesimo cod. cons. -d.lgs. 2005 n. 206-). Se l'onere di provare l'originarietà
dei vizi non incombesse, di regola, sul compratore, non avrebbe alcun senso la presunzione stabilita dalla disciplina consumeristica.
Ciò posto, e ribadito che sull'esistenza del malfunzionamento non v'è effettiva controversia, attenendo la stessa unicamente all'originarietà o meno dei vizi, deve osservarsi che la c.t.u., esperita per verificare proprio il profilo dell'orginarietà del malfunzionamento sotto un profilo strettamente tecnico, si è
rivelata infruttuosa poiché la stampante, essendo inutilizzata da anni, ossia per tutti gli anni del giudizio, pendente dall'anno 2020 a fronte di una c.t.u esperita solo nell'anno 2024, non ha consentito al consulente incaricato di verificare le cause del malfunzionamento. Sul punto si rimanda alla relazione del c.t.u. per maggiori dettagli.
Escluso l'accertamento dell'originarietà del vizio mediante c.t.u., occorre verificare se la circostanza in questione possa trarsi da altre emergenze processuali.
Ebbene, ad avviso di chi è chiamato a giudicare, l'originarietà dei vizi del bene compravenduto si ricava dalla complessiva valutazione degli atti e documenti di causa, con la conseguenza che l'esito della c.t.u. non determina il rigetto della domanda per incertezza sulla originarietà dei vizi.
Difatti, in primo luogo, si può rilevare che dalla documentazione versata in atti dall'attore si evince che sin dai primi utilizzi il macchinario non si presentava idoneo all'uso. Le schermate delle chat intercorse tra le parti, con particolare riguardo a quelle prodotte in allegato alla seconda memoria istruttoria,
rimaste incontestate nella loro genuinità, mostrano che a fronte della consegna del bene avvenuta alla pagina 7 di 13 fine del settembre 2019, già dall'ottobre del 2019 il compratore ebbe a lamentare malfunzionamenti della stampante.
Inoltre, la teste ha risposto positivamente alla domanda relativa al malfunzionamento della Tes_1
stampante per cui è causa, senza far cenno alcuno a un suo iniziale corretto funzionamento.
Pacifico, poi, è che nonostante gli interventi dei tecnici inviati dalla parte venditrice, come anche dagli interventi tentati dal produttore del bene, la stampante ha continuato a non funzionare correttamente,
sintomo questo di un vizio radicale e non emendabile.
Non milita in direzione diversa l'affermazione del teste (tecnico inviato dalla parte venditrice Tes_2
a fronte delle lamentele del compratore), il quale ha affermato che, ad ogni intervento eseguito, aveva rinvenuto la stampante parzialmente smontata e che “ogni volta che io andavo e facevo le prove di
stampa funzionava poi venivano richiamati ed effettivamente ad ogni intervento di manutenzione la
stampante non funzionava e trovavo difetti sempre diversi, solitamente sulle testine”.
Basti rilevare, anzitutto, che il fatto che la stampante si trovasse già scoperchiata nulla dice su eventuali interventi mal eseguiti dalla parte attrice: il teste, infatti, non ha affermato di aver trovato manomissioni dannose, anzi, ha affermato che quando egli si trovava a eseguire le prestazioni manutentive, la stampante, nelle immediatezze delle proprie prestazioni, funzionava, con la conseguenza che si deve escludere che parte attrice abbia posto in essere condotte tali da cagionarne il malfunzionamento,
altrimenti il testimone avrebbe senz'altro riferito di aver riscontrato problemi dati da interventi imperiti da egli poi corretti, cosa che, invece, non è in alcun modo emersa.
In secondo luogo, proprio il fatto che il testimone “trovav(a) difetti sempre diversi, solitamente sulle
testine” appare indicare univocamente che la macchina, nonostante gli interventi manutentivi/riparativi,
presenta vizi tali da inficiare la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati, presentandone sempre di nuovi e sempre sulle medesime componenti (le testine).
pagina 8 di 13 In altri termini, il fatto che il bene funzionasse regolarmente nell'immediatezza dell'intervenuto manutentivo/riparativo eseguito su incarico del venditore, e che, tuttavia, a distanza di breve tempo si verificassero nuovi problemi, appare indicare proprio l'esistenza di un difetto originario giacché se il problema fosse stato causato da un qualche scorretto intervento del compratore il tecnico incaricato dal venditore non solo lo avrebbe riscontrato, ma, soprattutto, una volta emendato il problema, lo stesso non si sarebbe presentato sotto nuove forme.
V'è poi da considerare che nemmeno il produttore è riuscito a eliminare i problemi di funzionamento della stampante, né, da quel che risulta dagli atti, è stato in grado di individuare alterazioni del bene provocate da interventi mal eseguiti sullo stesso da parte del compratore.
A quanto sin qui rassegnato deve aggiungersi che i plurimi interventi riparativi concretamente posti in essere dal venditore anche a breve distanza l'uno dagli altri costituiscono altro indizio dell'effettiva esistenza di vizi originari.
Sul punto va richiamato l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui: “Il riconoscimento del
debito, ricondotto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte alla categoria degli atti giuridici in
senso stretto, privi di carattere negoziale (Cass. n. 5982/2007; n. 2758/2020), ben può manifestarsi
anche in forma tacita quando il debitore compia un atto o tenga un comportamento incompatibile con
la volontà di contestare l'esistenza del debito, non essendo necessarie formule particolari ma solo il
carattere della sua univocità (Cass. n. 12953/2007, n. 21248/2012, n. 13897/2020). Con più specifico
riguardo alla fattispecie in esame, è frequente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che “il
riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi del 2° co. dell'art. 1495 cod. civ. rende la
denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante
il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far
valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n.
pagina 9 di 13 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). È, questo – come correttamente affermato dalla decisione
impugnata – quanto si verifica anche per effetto del comportamento del venditore che compia sulla
cosa venduta interventi di riparazione, come nel caso di specie in cui si contano, a partire dalla prima
riparazione consistente nella sostituzione del motorino di avviamento eseguita trascorsi tre mesi dalla
consegna dell'autovettura, innumerevoli interventi riparatori (ben diciotto!), tutti intervallati da
periodi inferiori all'anno, protrattisi fino al 15.02.2012. Tale “impegno riparatore” del venditore,
come lo definisce la sentenza impugnata, specie se costantemente reiterato, può ritenersi certamente
un fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto del compratore, rispetto al quale
corre il termine prescrizionale” (Cass. 2023 n. 33380).
Non può quindi darsi credito all'affermazione di parte convenuta là dove si sostiene che i numerosi riparativi interventi sono stati posti in essere in virtù di rapporti commerciali di cortesia con la controparte. Trattasi invece di condotte che, anche per l'impegno profuso (invio di un tecnico in plurime occasioni, anche ravvicinate, richiesta d'intervento del produttore), indicano chiaramente il riconoscimento dell'esistenza di vizi originari.
È vero, si noti, che quando gli interventi riparatori sono eseguiti a titolo di cortesia commerciale, al fine di fidelizzare il cliente, essi di per sé non costituiscono ammissione dell'esistenza del vizio originario
(v. Cass. 2024 n. 25747), tuttavia nel caso ora in esame la condotta del convenuto assurge a elemento indiziario che si lega ad altre circostanze sintomatiche dell'originarietà del vizio.
In tal senso milita ancora la estrema genericità e la parziale contraddittorietà delle difese di parte convenuta.
Va sul punto osservato che in seno alla propria comparsa responsiva così scrive la convenuta: “I
presunti vizi lamentatati da parte attrice in realtà sono imputabili all'uso improprio del bene
compravenduto e/o da una omessa manutenzione del bene stesso. Invero per come sarà agevolmente
pagina 10 di 13 dimostrato nel corso del giudizio l'odierno attore non si è mai attenuto alle raccomandazioni del
venditore circa il corretto utilizzo del bene nonché circa la corretta manutenzione del bene stesso. In
particolare si rileva che fin dal collaudo della macchina l'acquirente non ha mai provveduto a
mantenere la macchina efficiente effettuando periodicamente le pulizie raccomandate, apportando
oltretutto di propria iniziativa modifiche ai valori impostati al tempo del collaudo ed inoltre al
momento dell'intervento del tecnico la macchina si presentava parzialmente smontata con segni di
interventi riconducibili all'acquirente”.
Ora: i) parte convenuta, pur avendo eseguito interventi riparativi sul bene non è in grado di precisare la propria posizione deducendo che il malfunzionamento derivi da imperita manutenzione, ovvero da un
“utilizzo improprio”; ii) là dove afferma che l'attore non si è mai attenuto alle raccomandazioni sul corretto utilizzo e sulla corretta manutenzione, non indica quali specifiche raccomandazioni siano state violate e, pur affermando che lo avrebbe fatto nel corso del giudizio, giammai articola prove sul punto;
iii) là dove afferma che l'attore non avrebbe eseguito le pulizie periodiche raccomandate automaticamente nega da sé la rilevanza del rinvenimento della macchina parzialmente smontata,
giacchè appunto ciò si giustifica con le pulizie periodiche raccomandate;
iv) là dove afferma che l'attore avrebbe apportato modifiche ai valori impostati al tempo del collaudo, non è in grado di indicare -nemmeno mediante l'escussione del teste che si occupò delle riparazioni- quali valori sarebbero stati modificati e in che modo.
Ad avviso di chi è chiamato a giudicare, in definitiva, sussistono circostanze gravi, precise e concordante tali da lasciar presumere l'esistenza della originarietà del vizio.
Trattasi, segnatamente, delle seguenti circostanze: i) immediatezza dell'insorgenza del malfunzionamento, ii) mancato riscontro da parte del tecnico inviato da parte convenuta di manomissioni dannose operate dalla parte attrice, iii) impegno riparativo assunto dalla parte venditrice,
pagina 11 di 13 iv) plurimi interventi, anche a brevi distanze temporali, di riparazione, v) coinvolgimento del produttore, vi) fallimento di ogni intervento ripartivo per presentazione di problemi sempre diversi alle stesse componenti (testine); vii) estrema genericità della difese giudiziale-
L'azione di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa va quindi accolta con condanna del venditore alla restituzione del prezzo (pacificamente) pagato, ammontante a euro
20.008,00 e, correlativo obbligo di restituzione del bene da parte del compratore.
Diversa sorte spetta invece all'azione risarcitoria.
Sul punto, l'attore domanda la somma di euro 4.198,02 per perdita di una commessa causata dal malfunzionamento della stampante.
Senonché, benché la prova testimoniale confermi la perdita della commessa, nulla viene provato in ordine all'ammontare economico della stessa: non v'è alcun documento, né alcuna dichiarazione testimoniale relativa al valore della commessa. Né può procedersi a una determinazione equitativa del lucro cessante giacché la stessa è ammessa se e in quanto sia concretamente impossibile per la parte dare la prova esatta dell'ammontare del danno, circostanza qui certamente non ricorrente e comunque nemmeno dedotta (art. 1226 c.c.). Aggiungasi che non può nemmeno richiamarsi la mancata contestazione specifica di parte convenuta, valendo un tale onere solo per le circostanze di cui la parte in questione può essere a conoscenza, non potendo esigersi che questa prenda posizione negando circostanze delle quali non può avere alcuna cognizione e la cui prova resta quindi sempre a carico di chi le deduce.
Alla luce dell'esito della lite le spese del giudizio vanno poste a carico della parte convenuta con compensazione parziale, al 30% visto il rigetto della domanda risarcitoria.
Ai sensi del d.m. 55/14 tali spese sono liquidate, sulla base del criterio del decisum, nella misura di euro 2.540,00, oltre accessori di legge (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro pagina 12 di 13 5.2001,00 ed euro 26.000,00 visto il prezzo del bene da restituire, ammontante a circa euro 20.000,00,
con applicazione dei parametri minimi per l'assenza di profili di complessità della vicenda). Si
aggiungono euro 264,00 per esborsi.
A quanto indicato andrà sottratto il 30% in ragione della parziale compensazione, sicchè, a titolo di onorari la convenuta dovrà pagare all'attrice la somma di euro 1.778,00 oltre accessori di legge, e a titolo di esborsi la somma di euro 184,00.
Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della convenuta per il 70% e della parte attrice per il 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa;
condanna parte convenuta a restituire alla parte attrice il prezzo di euro 20.008,00 già pagato, nonché
parte attrice a restituire la stampante oggetto del contratto alla parte convenuta;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate nella misura di euro 1.778,00 oltre accessori di legge per onorari, oltre euro 184,00 per esborsi;
pone le spese di c.t.u. sulla parte convenuta per il 70% e sulla parte attrice per il residuo 30%;
rigetta ogni altra pretesa.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE LA
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