Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2005 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
OMBRETTA SALVETTI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2005 /2024 R.G. avente per oggetto: separazione personale dei coniugi
promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. CALZOLARO SILVIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in forza di procura in atti
Parte ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCA DARDO e LILIANA DIATO Controparte_1 che la rappresentano in forza di procura in atti
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Rilevato che all'udienza del 25.2.25 le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni e che il PM notiziato nulla ha opposto :
dichiarare con sentenza l'omologa della separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
Pt_1 assegnare alla moglie la casa coniugale di proprietà del marito, sita in Alba strada Controparte_1 Croci n. 21, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Alba:
- al Foglio 50 numero 394 sub 6 piani 1_t zona censuaria 2, categoria A2, classe 3, vani 6,5 r.c. euro 553,90
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disporre a carico del signor un contributo al mantenimento per i figli e Parte_1 Per_2
da versare alla madre convivente sul conto corrente già comunicato al padre, la somma di €. Per_1 700,00 ciascuno, da versarsi entro il giorno 18 di ciascun mese, oltre la rivalutazione monetaria Istat trascorso un anno dal provvedimento di accoglimento, prevedendo che le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Asti d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di Asti del 2017 siano al 100% a carico del padre. Il signor continuerà ad indicare i due figli e quali Pt_1 Per_2 Per_1 beneficiari dell'assicurazione per la salute di cui egli gode quale dirigente. disporre a carico del signor il contributo al mantenimento della signora Pt_1 Controparte_1 nella somma mensile di €. 1600,00= da versarsi entro il giorno 18 di ciascun mese, con la rivalutazione monetaria Istat trascorso un anno dal provvedimento di accoglimento;
La signora rinuncia alla domanda di addebito. Controparte_1
Le parti dichiarano di compensare le spese di lite e gli avvocati dichiarono di rinunciare al beneficio della solidarietà ex art. 13 L.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio in RODELLO il Parte_1 Controparte_1
18/03/2006. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
RODELLO (atto n. 1 parte II , serie C anno 2006)
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...], e Persona_3 Persona_2 nata a [...] il [...]
Con ricorso depositato il 03/10/2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva inoltre porsi a suo carico un contributo al mantenimento per i figli e prevedersi a suo carico un assegno di separazione per la moglie
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, ma Controparte_1 chiedendo la pronuncia di addebito al marito della separazione , l'assegnazione a sé della casa coniugale, ed un maggior contributo in relazione al mantenimento dei figli ed all'assegno da disporsi in suo favore.
Alla prima udienza sentite le parti personalmente, il giudice, autorizzava le parti a vivere separatamente e le parti chiedevano un rinvio essendo pendenti trattative per giungere ad un accordo. Alla successiva udienza del 25.2.25 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini in epigrafe riportati che chiedevano di accogliersi.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le condizioni di separazione previste come da conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dalle parti non appaiono contrarie all'ordine pubblico. pagina 2 di 3 Le spese sono compensate tra le parti come da accordo dalle stesse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., alle condizioni di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti e in epigrafe riportate;
spese del presente giudizio compensate
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rodello di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 12/03/2025
Il Giudice Est.
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
Il Presidente
OMBRETTA SALVETTI
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