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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11431 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. BRANNO ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. VALLARIO ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/06/2025 e Parte_2 [...]
, premettendo: CP_1
di aver contratto matrimonio a Napoli il 21/10/1993; che dal matrimonio era nato un figlio: il 23.06.1998 maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente;
che in data 04.07.2018 il Giudice Tutelare ha nominato l'avv. Pt_1
, quale amministratore di sostegno del sig.
[...] Parte_1
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza n.3878/2021 del 09.04.2021, passata in giudicato;
, chiedevano una modifica della disciplina in termini di revoca del contributo al mantenimento del figlio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- dare atto che non sussistono più i presupposti per il riconoscimento di un contributo economico di mantenimento in favore del figlio a carico del sig. Persona_2
e conseguentemente: Parte_1
- revocare l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
il contributo mensile per il mantenimento del figlio
[...] Persona_2
- revocare l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
il 50% delle spese straordinarie per il figlio
[...] Persona_3
- dare atto che le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di tutto quanto già espressamente previsto nel presente accordo;
2 - dare atto che le spese legali della presente procedura restano a carico del sig. Parte_1
il tutto giusta autorizzazione del GT. dell'08.04.2025.”
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina della separazione n. 3878/2021 del 09.04.2021;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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