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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa IO AT Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. CO RO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3659/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Borsatti Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte attrice: “1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre Per_ 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Pt_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 6.9.2024 l'attrice, premesso di aver contratto il 23.11.1984 matrimonio con il convenuto in Martigny (Svizzera), che da tale unione non nascevano figli, deduceva che con sentenza n. 1786/2020 pubblicata il 26.10.2020 questo Tribunale, nella contumacia del , dichiarava la CP_1 separazione dei coniugi.
Chiedeva dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., questa subiva vari rinvii, stante la difficoltà nell'eseguire la notifica nel rispetto dei termini a comparire, risiedendo il convenuto in Svizzera. All'udienza del
15.7.2025 veniva quindi dichiarata la contumacia del convenuto e la causa rinviata al 18.9.2025 per consentire la comparizione personale dell'attrice, che a detta udienza confermava di voler procedere con lo scioglimento del matrimoni;
il difensore veniva invitato a precisare le conclusioni, rassegnate come in epigrafe e la causa veniva quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., con rinuncia agli scritti conclusivi, e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dall'attrice è meritevole di accoglimento.
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
- dalle difese dell'attrice, dalla documentazione prodotta e dalla condotta processuale del convenuto può dirsi confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese, in assenza di opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Martigny (Svizzera) il 23.11.1984;
ii) nulla sulle spese pagina 2 di 3 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
CO RO
Il Presidente
IO AT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa IO AT Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. CO RO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3659/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Borsatti Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte attrice: “1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre Per_ 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Pt_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 6.9.2024 l'attrice, premesso di aver contratto il 23.11.1984 matrimonio con il convenuto in Martigny (Svizzera), che da tale unione non nascevano figli, deduceva che con sentenza n. 1786/2020 pubblicata il 26.10.2020 questo Tribunale, nella contumacia del , dichiarava la CP_1 separazione dei coniugi.
Chiedeva dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., questa subiva vari rinvii, stante la difficoltà nell'eseguire la notifica nel rispetto dei termini a comparire, risiedendo il convenuto in Svizzera. All'udienza del
15.7.2025 veniva quindi dichiarata la contumacia del convenuto e la causa rinviata al 18.9.2025 per consentire la comparizione personale dell'attrice, che a detta udienza confermava di voler procedere con lo scioglimento del matrimoni;
il difensore veniva invitato a precisare le conclusioni, rassegnate come in epigrafe e la causa veniva quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., con rinuncia agli scritti conclusivi, e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dall'attrice è meritevole di accoglimento.
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
- dalle difese dell'attrice, dalla documentazione prodotta e dalla condotta processuale del convenuto può dirsi confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese, in assenza di opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Martigny (Svizzera) il 23.11.1984;
ii) nulla sulle spese pagina 2 di 3 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
CO RO
Il Presidente
IO AT
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