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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1056/2023RG vertente tra
LE. , con sede in Pergola (PU), Via Del Chiocco n°1 ( P.Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante e amministratore protempore , P.IVA_1 Controparte_1 nata a [...], il [...] (Cod. fisc. ) ed ivi residente a[...]
Chiocco n.1, elettivamente domiciliata in Cagli, alla Via Don Minzoni 44, presso lo studio dell'Avv. Loretta Blasi (cod. fisc. , che la rappresenta e difende sia C.F._2 congiuntamente che disgiuntamente all'Avv.Tiziano Paoloni ( pec: CodiceFiscale_3
con studio in Urbino, P. le E. Gonzaga n.18 ( fax 0721/787375 - pec: Email_1
Email_2
-parte appellante e
, (P.I. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2 protempore con sede in Sassocorvaro Auditore (PU), Via Roma Capoluogo n. 2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Galvani (C.F. – pec: C.F._4
- fax n. 071/204586 ) elettivamente domiciliato presso Email_3 il suo studio in Ancona, Piazza della Repubblica 1/A e presso il domicilio telematico
Email_4
-parte appellata e
, responsabile del servizio area tecnica comune di;
CP_4 CP_2
-parte appellata contumace Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
“La ditta unipersonale, risultava aggiudicataria dell'appalto indetto dal CP_5 CP_2
U) per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria per l'asfaltatura di vie
[...] interne e marciapiede Via Provinciale, in Fraz. Casinina, con importo di aggiudicazione pari a €
63.341,58, oltre IVA in ragione del 10% (Determina n. 58 del 10.10.2017 del Controparte_2
Una volta verificati i lavori da eseguire, la Ditta appaltatrice LE. , dopo aver Parte_1 inutilmente tentato e comunicato il nolo a freddo di una finitrice e di un rullo compressore, resasi conto della necessità di un nolo a caldo, comprensivo dei suddetti macchinari e del personale specializzato per la loro conduzione, stipulava e comunicava il nolo a caldo di una finitrice, di un rullo compressore, con i rispettivi manovratori, e di un autocarro con conducente abilitato, Co individuando per tale lavoro la ditta LE.
Va subito precisato che l'attrice qualifica questo contratto come nolo e non come sub-appalto invocando l'art 105 co. 2 Codice Appalti. Diversamente viene qualificato dal Comune di CP_2 che lo ritiene un vero e proprio subappalto.
In data 20/11/2017, Il Direttore dei lavori Geom. , in occasione di un sopralluogo CP_4 sul cantiere dell'appalto, avendovi riscontrato la presenza dei mezzi e del personale della noleggiatrice a caldo ne ordinava l'immediato allontanamento, dapprima Parte_2 verbalmente, e poi con nota trasmessa a mezzo PEC, con la conseguente paralisi operativa del cantiere, con la sola eccezione del completamento dell'asfaltatura di via Berlinguer, operata in data 21.11.2017.
Con successivo Ordine di servizio n. 2 del 25.11.2017 (Prot. 4911) il Direttore dei lavori ordinava alla ditta appaltatrice di provvedere ai lavori di asfaltatura di alcuni tratti viari, da eseguire “entro e non oltre il termine perentorio del 05/12/2017”, con avvertenza che in difetto si sarebbe proceduto alla redazione di apposito verbale, e alla trasmissione degli atti all'Amministrazione per la risoluzione del contratto. Tuttavia l'attrice, priva della disponibilità dei mezzi per l'asfaltatura e del personale abilitato per la conduzione, non era in grado di eseguire le lavorazioni richieste ed in data 27.11.2017 proponeva formale domanda di autorizzazione al subappalto. Il Direttore dei lavori comunicava alla ditta appaltatrice di aver accertato la sua assenza dal cantiere a far data dal 25.11.2017, senza giustificato motivo. In data 22.12.2017, veniva comunicato che la richiesta formulata dall'odierna parte attrice non poteva essere accolta poiché era intervenuta la risoluzione del contratto con la Determina n.81 del 20.12.2017.
Venivano quindi contestate le seguenti inadempienze:
1) ritardo del completamento dei lavori ed ingiustificata assenza dal cantiere
2) mancato ottemperamento all'ordine di servizio n. 2 ex IV° comma, art.108 del Codice dei contratti
3) mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza in ordine di cui al D.Lgs n. 81/2006 e
D.Lgs n. 285/92 e successivo regolamento di esecuzione
4) mancato rispetto delle norme relative al subappalto ex art. 21 primo comma della legge
646/1982 e art. 105 D.Lgs n. 50/2016.
In data 02/01/2018 la ricorrente ha presentato richiesta di annullamento in autotutela della risoluzione del contratto e di tutti gli atti ad essa connessi e collegati, rigettata dal da CP_2 ultimo, con determina n. 17 del 12/02/2018. A seguito della risoluzione del contratto, con determinazione n. 32 del 31/03/2018 i rimanenti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 110 del
D.lgs. n. 50/2016 alla seconda ditta in graduatoria, , la quale ha provveduto ad Controparte_7 ultimare i lavori in data 06/06/2018. contesta le determinazioni del in quanto riferisce di non essere stata in CP_5 CP_2 CP_2 grado di terminare i lavori per una intervenuta variante d'opera (senza tener conto dei tempi) e per avverse condizioni metereologiche che avrebbero impedito le lavorazioni
Parte attrice afferma anche che la contestazione del mancato rispetto delle norme del subappalto è il risultato di un equivoco e cioè che il avrebbe erroneamente ritenuto che la Controparte_2
Part LE. avesse stipulato un contratto di subappalto in luogo del sub-contratto di noleggio a caldo concluso in data 6.11.2017 con la ditta NUOVA LESA di IR RE & C. in conformità ai limiti previsti dall'art. 105 DLGS 50/2016, in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 comprensivo del costo degli operai.
La convenuta afferma che la ditta presente sul cantiere di Controparte_8
Via Berlinguer con propri mezzi e maestranze, eseguiva la posa in opera del conglomerato bituminoso, e continuava a lavorare, nonostante l'ordine di allontanamento impartito alle ore 9,30 del 20/11/2017, nell'arco della stessa giornata e sulla stessa via, alla stesura di circa mq/cm
1.300,00 di conglomerato bituminoso, senza autorizzazione alcuna. Inoltre, la in sede di CP_5 gara, riguardo eventuali lavori da subappaltare, la ditta dichiarava” …che i lavori di CP_5 posa del conglomerato bituminoso verranno subappaltati in parte alla ditta da definire in caso di aggiudicazione…” pertanto, era già consapevole di non essere in grado di riuscire a realizzare il lavoro con i propri mezzi ed ancora, a conferma di ciò, con successiva formale istanza del
27/11/2017 presentava domanda di autorizzazione al subappalto.
Al fine di verificare se le lavorazioni (parziali) eseguite da fossero a regola d'arte, e' stata CP_5 disposta anche la CTU volta ad accertare quale tipo di conglomerato bituminoso sia stato utilizzato dalla per i lavori e se detto materiale era conforme a quello previsto in contratto e richiesto CP_5 dalla stazione appaltante. Le lavorazioni relative ai conglomerati bituminosi, di cui alla voce 4 del capitolato per un importo lordo di euro 19.744,95, non sono state contabilizzate e riconosciute dal poiché contestate alla a causa dell'utilizzo di conglomerato bituminoso scadente e CP_2 CP_5 non conforme a quello previsto in progetto (richiesto con inerti basaltici min. 30% del totale ed utilizzato con inerti basaltici al 14,50%), oltre ad evidenti difetti di posa in opera. Il CTU Dott. ha concluso che il conglomerato bituminoso utilizzato nei lavori “risulta essere Persona_1 parzialmente non conforme al conglomerato bituminoso richiesto dal contratto, in quanto la quantità di aggregati di natura basaltica riferita al peso della miscela totale, è inferiore a quella richiesta dal contratto che era pari almeno al 30% del peso della miscela totale”
Dalla CTU è risultato che ha utilizzato un conglomerato bituminoso non conforme ed CP_5 inferiore rispetto a quello previsto nel contratto di appalto, così che ingiustificata è ogni richiesta economica in merito.
Da tutto quanto esposto si deduce che l'Amministrazione comunale ha correttamente e legittimamente disposto la risoluzione del contratto di appalto, in ragione delle accertate inadempienze poste in essere da parte attrice.
La domanda è infondata e viene rigettata.
Sono poste a carico di parte soccombente le spese legali e quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino così provvede:
❖ Rigetta la domanda attorea perché infondata.
❖ Condanna LE. a pagare le spese legali alla convenuta che vengono Parte_1
liquidate in euro 14.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
❖ Pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU.
3.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto di appello che attengono:
(a) al rispetto delle previsioni di forma previste per il procedimento di risoluzione in esame;
(b) alla sussistenza delle condizioni di merito per l'esercizio del potere di risoluzione;
(c) al diritto al corrispettivo per le opere di asfaltatura contestate dal CP_2
4.Con riferimento alla verifica della sussistenza delle condizioni di merito per l'esercizio del potere di risoluzione, rileva la Corte che le contestazioni sono state definite nella determina n.81 del
20/11/2017 del Comune di e segnatamente: CP_2
1) Ritardo del completamento dei lavori ed ingiustificata assenza dal cantiere;
2) Mancato ottemperamento dell'ordine di servizio n.2 ex art IV° comma, art. 108 del Codice dei contratti;
3) Mancata adozione delle necessaire misure di sicurezza in ordine di cui al D.Lgs n.81/2006 e
D.Lgs n. 285/92 e successivo regolamento di esecuzione;
4) Mancato rispetto delle norme relative al subappalto ex art. 21 primo comma della legge 646/1982
e art. 105 D.Lgs n.50/2016.
5.Osserva innanzitutto la Corte che le prestazioni rese a favore della da parte della CP_5 non possono essere configurate come derivanti da nolo a caldo (secondo le Parte_2 apparenti indicazioni del contratto inter-partes di cui a doc. n. 5 in citazione).
6.All'udienza dell'8 ottobre 2020 dinanzi al Tribunale,
- sui capitoli di prova diretta:
1) Vero che in data 20/11/2017 durante il sopralluogo in fraz. Casinina ha accertato sul cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria per l'asfaltatura delle vie interne di cui al contratto di appalto stipulato tra il di Auditore e la soc. Le. personale, la presenza di mezzi e CP_2 CP_9 maestranze della ditta che stava eseguendo la posa Controparte_8 in opera di conglomerato bituminoso?
2) Vero che è che la ditta in occasione del sopralluogo del Controparte_8
20/11/2017 stava eseguendo la posa in opera di conglomerato bituminoso in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 ed in violazione delle norme dettate
D.Lgs n. 81/2008, in quanto alcuna autorizzazione era stata concessa dal alla CP_2 [...]
per l'esecuzione di tali lavori? Controparte_8
3) Vero è che alcuna comunicazione è giunta al Comune di circa un accordo tra le ditte CP_2
e in relazione ai suddetti lavori che quest'ultima stava eseguendo di CP_5 Parte_2 cui ai capitoli precedenti?
5) Vero è che, nonostante l'ordine di allontanamento del 20/11/2017, la ditta Controparte_8
ha continuato a lavorare nell'arcodella stessa giornata del 20/11/2017 e sulla
[...] CP_8 stessa via, alla stesura di circa mq/cm 1.300,00 di conglomerato bituminoso?
13) Vero è che nelle lavorazioni relative ai conglomerati bituminosi, di cui alla voce 5, sono stati riscontrati difetti di posa in opera?”
- nonché sui capitoli di prova contraria:
4) che a seguito dell'ordine di allontanamento dal cantiere, adottato dal Comune di in CP_2
Part data 20.11.2017, dei mezzi e degli operatori del noleggiatore a caldo, la LE. ha potuto proseguire i lavori ad essa affidati in virtù del contratto di appalto?
5) che il Comune di Auditore ha pagato l'anticipazione lavori a seguito della formale richiesta della LE.MA inoltrata all'amministrazione in data 28.11.2017? Part 11) che alla data odierna i lavori eseguiti dalla LE. presso il Comune di , precisamente CP_2 quelli di via Berlinguer, Strada Provinciale, via Marconi, via Rossini, via Risorgimento sono in uso e godimento del Comune?
-sono stati escussi i testi come da verbale di seguito riportato:
“Viene introdotto il terzo teste, il quale prestato l'impegno di rito dichiara: sono e mi chiamo nato a [...] il [...] e res a Mercatino Conca, sono dipendente del Comune di Testimone_1
, presso l'Ufficio Tecnico CP_2
Sulla memoria di parte convenuta: cap. 1) si è vero, c'erano due mezzi della ditta che Parte_2 stavano lavorando (un rullo compressore e una vibro-finitrice) oltre a 4 addetti della ditta Pt_2
e altri 2 della
[...] CP_5 Cap. 2) si è vero. non era stata concessa alcuna autorizzazione al subappalto dal CP_2
Cap. 3) si, è vero, non era arrivato nulla, nessuna comunicazione e comunque serviva l'autorizzazione
Cap. 5) si è vero, quando siamo arrivati al cantiere il DL ha ordinato verbalmente alla Parte_2 di allontanarsi, ribadita dal per iscritto nello stesso giorno e notificata sia alla che CP_2 Pt_2 alla Mancava inoltre tutta la segnaletica stradale con conseguente emissione di verbale. Io CP_5 ho fatto solo il sopralluogo al mattino poi sono tornato il giorno dopo, sempre con il DL ed era stato steso il conglomerato bituminoso
Cap. 13) si è vero, io ho raccolto del conglomerato in una mano e ciò dimostra che era di scarsa qualità. SI sgretolava appena posato. Anche il laboratorio Politecnico di Ancona ha confermato il difetto
A RIPROVA sui capitoli di parte attrice: cap. 4) si, poteva ma non hanno proseguito. Ricordo che non era stato autorizzato il subappalto cap. 5) non lo so cap. 11) si, sono in utilizzo al comune. (....)
Viene introdotto il secondo teste di parte convenuta il quale prestato l'impegno di rito dichiara: sono e mi chiamo nato a [...] il [...] e res a Ca Gallo. Sono Testimone_2
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione cap. 1) si è vero cap. 2) si è vero, ed anche in quanto responsabile della sicurezza non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della nuova ditta cap. 3) non lo so cap, 5) si è vero, ho l'ufficio lì vicino e passando ho visto che, sempre la mattina, stavano ancora lavorando cap. 13) non lo so
A RIPROVA. sul cap, 4 di parte attrice: no, perché i macchinari da utilizzare erano della ditta
. Ma quel giorno i lavori, nonostante l'ordine di allontanamento sono proseguiti fino ad Parte_2 essere terminati perché erano quasi alla fine e perché, a loro dire, il materiale doveva essere steso altrimenti sarebbe stato inutilizzabile
Cap. 5) non lo so
Cap. 11) non lo so”.
7.Appare dunque evidente, dalle chiare indicazioni offerte dai testi, che non si trattava di un nolo a caldo ma di un vero e proprio subappalto atteso che mezzi, organizzazione e gestione dei lavori appartenevano alla e che senza la sua presenza era impossibile completare l'opera. CP_10
D'altra parte, a conferma di tali conclusioni stanno tre circostanze:
• che la in sede di gara aveva dichiarato” (…) che i lavori di posa del conglomerato CP_5 bituminoso verranno subappaltati in parte alla ditta da definire in caso di aggiudicazione…” e pertanto era già consapevole di non essere in grado di riuscire a realizzare il lavoro con i propri mezzi e le proprie competenze e di dover ricorrere ad un subappalto come poi avvenuto;
• che la il 27/11/2017, dopo l'intervento della di cui hanno riferito i CP_5 Parte_2 testi, ha effettivamente richiesto l'autorizzazione al subappalto;
richiesta poi disattesa dal
CP_2
• che (dopo l'ordine di allontanamento della DL e dopo la breve prosecuzione dei lavori da parte della in violazione delle disposizioni della DL) con l'abbandono del Parte_2 cantiere da parte della i lavori si sono fermati. Parte_2
8.Le conclusioni che devono trarsi da tali acquisizioni sono le seguenti:
• l'appellante ha chiaramente violato le disposizioni normative e contrattuali sul subappalto lasciando operare in cantiere la come subappaltatrice, Parte_2
• la Direzione lavori ha correttamente emesso ordine di immediato allontanamento nei confronti della presente senza alcun titolo Parte_2
9.Nonostante l'ordine e l'obbligo di allontanarsi, la ha continuato a svolgere le CP_10 operazioni di posa in opera del conglomerato bituminoso in corso ed ha completato i lavori di asfaltatura di via Berlinguer.
10.Dunque non solo la parte appellante ha chiamato ad operare in subappalto una impresa terza in difetto di autorizzazione ma ha anche consentito (e verosimilmente disposto) che i lavori, da parte della subappaltante, proseguissero dopo l'ordine di allontanamento da parte della Direzione lavori.
Dul tutto irrilevante è la richiesta successiva di autorizzazione al subappalto che avrebbe costituito un modo surrettizio di superare il vizio originario e che comunque risulta respinta dal CP_2
11.In sintesi: • vi è stato un subappalto non autorizzato in violazione dell'art. 105, comma 2 del D.lgs.
50/2016 e del contratto inter-partes;
• il Direttore dei lavori nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e di verifica della presenza in cantiere di imprese non autorizzate, ha ordinato l'allontanamento e segnalato tempestivamente alla stazione appaltante la grave irregolarità;
• l'appellante con una condotta ancor più grave della precedente ha disposto/consentito la prosecuzione dei lavori da parte della subappaltante in violazione anche dell'ordine della
Direzione lavori.
12.L'art. 108, comma 1 e 3 del D.lgs. 50/2016 recita:
"Risoluzione del contratto: La stazione appaltante può risolvere il contratto, previa contestazione e assegnazione di un termine per controdedurre, in caso di grave inadempimento da parte dell'appaltatore o di comportamenti che ostacolino la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. (…)..”
13.Quindi nella presente fattispecie:
• il subappalto non autorizzato in violazione dell'art. 105 D.lgs. 50/2016 e delle previsioni contrattuali che lo richiamato (art. 17).
• l'inottemperanza all'ordine della Direzione lavori con comportamento ostruzionistico;
• la prosecuzione illegittima dei lavori da parte della società non autorizzata;
• la mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza rilevate dalla DL hanno costituito singolarmente e soprattutto valutate nel loro complesso, gravi violazioni della normativa di settore, degli obblighi contrattuali, delle direttive tecniche e delle garanzie di sicurezza tali da giustificare la risoluzione.
14.Peraltro l'ordine n.2 del 27/11/2017 emesso dal Direttore dei Lavori Geom. con cui CP_4 correttamente è stato disposto l'allontanamento dal cantiere la ditta estranea al Parte_2 rapporto di appalto e non autorizzata, ha determinato la paralisi del cantiere e l'inadempimento contrattuale della ditta LE. Pt_1
E ciò è avvenuto:
• perché l'appellante non era in grado di realizzare le opere se non con l'intervento essenziale della subappaltatrice;
• perché l'appellante per propria colpa inescusabile - pur sapendo già alla stipula di non essere in grado di realizzare i lavori in conglomerato bituminoso con i propri mezzi e di dover ricorrere ad un subappalto – non si è diligentemente attivata per ottenere tempestiva autorizzazione al subappalto nelle forme di legge e di contratto;
• perché, invece che seguire l'indispensabile iter procedurale, ha preferito aggirarlo introducendo in cantiere una ditta non autorizzata con grave violazione di diritto e con gravi pregiudizi sotto il piano amministrativo, economico e della sicurezza.
In tal modo è stata provocata la reazione della Direzione lavori che va ritenuta non solo legittima ma necessaria in ragione della sua diretta responsabilità se non fosse intervenuta tempestivamente.
Peraltro risulta che, nonostante l'ordine della DL, la subappaltatrice abbia continuato ad operare nella giornata del 20.11.2017, in tal modo aggravando la posizione di inadempienza contrattuale dell'appellante la cui inidoneità tecnico-giuridica ed inaffidabilità operativa è risultata manifesta.
15.D'altra parte non è contestato dall'appellante che dopo l'ordine n.2 del 27/11/2017 del Direttore dei Lavori Geom. di allontanamento della ditta si sono determinati “(…) CP_4 Parte_2
l'assoluta paralisi del cantiere e l'inadempimento contrattuale della ditta LE. qui Pt_1 appellante” (v. atto di appello).
Ma, come già osservato, ciò ricade esclusivamente a carico dell'appellante la cui responsabilità è duplice: (a) aver consapevolmente utilizzato modalità di esecuzione della prestazione illegittime, (b) non essersi posta nelle condizioni di continuare le lavorazioni ed anzi averle sospese dopo il necessario allontanamento della subappaltatrice non autorizzata.
Perciò fondatamente la parte appellata deduce:
“Inoltre, con successivo ordine di servizio n. 2 del 25/11/2017, era stato disposto, ai sensi del IV° comma dell'art. 108, il completamento dei lavori asfaltatura entro il 5/12/2017, dunque con assegnazione di un nuovo e più ampio termine, precisando che il successivo giorno 6/12 si sarebbe proceduto alla redazione dello apposito verbale (doc. 10).
In data 06/12/2017 si è tuttavia preso atto del mancato completamento dei lavori ed addirittura la ricorrente non si è presentata in cantiere per la redazione del relativo verbale”.
16.In definitiva tutti gli addebiti posti a base della risoluzione:
• Ritardo del completamento dei lavori ed ingiustificata assenza dal cantiere;
• Mancato ottemperamento dell'ordine di servizio n.2 ex art IV° comma, art. 108 del Codice dei contratti;
• Mancata adozione delle necessaire misure di sicurezza in ordine di cui al D.Lgs n.81/2006 e
D.Lgs n. 285/92 e successivo regolamento di esecuzione;
• Mancato rispetto delle norme relative al subappalto ex art. 21 primo comma della legge
646/1982 e art. 105 D.Lgs n.50/2016. si sono rivelati fondati.
Essi singolarmente e nella loro unitaria correlazione costituiscono inadempimenti di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
In definitiva, sotto il profilo sostanziale, la risoluzione è stata legittimamente dichiarata.
17.L'appellante contesta la risoluzione contrattuale anche sotto il profilo procedimentale ritenendola illegittima e meritevole di annullamento e/o dichiarazione di nullità, a causa della mancata osservanza delle formalità a tal fine stabilite dai commi 3 e 4 dell'art.108 del D. Lgs. N.
50/2016.
18.La prospettazione è infondata.
Risulta infatti che:
• l'appellante, senza giustificato motivo, non si è più presentata in cantiere a far data dal
25/11/2017 secondo quanto incontestatamente comunicato dal Direttore dei lavori in data
05/12/2017 (doc.
8-bis di parte originaria convenuta);
• l'appellante non si è presentata neppure al sopralluogo con la Direzione lavori in data
06/12/2017 fissato per verifica della ultimazione delle opere (doc. n. 8 di parte originaria convenuta);
• con la PEC del 6/12/2017 (prot. n 5100) il ha comunicato l'avvio del Controparte_2 procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 per la risoluzione del contratto ex art. 108 IV° comma D.Lgs n. 50/2016 e art. 21 I° comma L. 646/1982 con invito a presentare difese
(doc. 9 di parte originaria convenuta);
• dopo tale comunicazione la ditta non risulta aver presentato CP_5 Parte_1 osservazioni, contestazioni o difese nel termine assegnato.
19.In definitiva, sia sotto il profilo formale/procedurale che sotto il profilo sostanziale/di merito, il potere della PA appare legittimamente esercitato.
Tutti i relativi motivi di gravame sono disattesi. 20.Vanno di seguito esaminati i motivi di gravame con cui:
• si è eccepita la nullità della Ctu espletata in primo grado per violazione delle regole di assunzione della prova e rispetto del contraddittorio;
• si sono contestati nel merito gli esiti della stessa con argomentazioni (asseritamente) non esaminate dal Tribunale.
21.Sotto il primo profilo va chiarito che
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”
Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26144.
22. Nella specie, trattandosi di Ctu svolta in funzione percipiente su richiesta della stessa odierna appellante, il consulente ha acquisito documentazione utile per rispondere ai quesiti di interesse della stessa appellante e (comunque) non diretta a provare i fatti principali (peraltro connessi alla domanda dell'originaria attrice e che era suo onere provare).In altri termini l'acquisizione documentale è avvenuta per compiutamente rispondere ai quesiti di una CTU che la stessa originaria attrice aveva sollecitato ed al cui compiuto e corretto espletamento doveva aver interesse.
Detti documenti sono rimasti a disposizione delle parti e su di essi si è regolarmente svolto il contraddittorio peritale avendo avuto la parte odierna appellante l'assegnazione dei termini per lo svolgimento delle proprie osservazioni tecniche sulla bozza peritale.
Il motivo è disatteso sul punto.
23.Quanto al merito gli esiti della Ctu sono di seguito trascritti:
Il giorno 7 gennaio 2021 alle ore 10:00, presso lo Studio del CTU a Piandimeleto il CTU iniziava le operazioni peritali alla presente del solo consulente di parte convenuta Ing. Persona_2
Erano assenti le parti nonché il CT di parte attrice.
Si dà atto che le parti erano a conoscenza dell'apertura delle operazioni peritali essendo la data stessa comunicata in udienza del 10.12.2020 alla presenza dei rispettivi difensori.
Il sottoscritto CTU inviava a mezzo pec al Comune di , parte convenuta Controparte_2 e ai difensori delle parti Avv. Blasi Loretta e Avv. Galvani Andrea, richiesta di consegna della seguente documentazione: Elaborati del progetto allegati al contratto, i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso e la scheda tecnica del conglomerato bituminoso utilizzato.
La suddetta documentazione viene consegnata a mano presso lo studio del CTU in data
19.01.2021 dall'Ing. , quale CTP di parte convenuta. Persona_2
Si allegano alla presente relazione i seguenti elaborati:
- Computo metrico estimativo (allegato A1);
- Documenti di trasporto del conglomerato bituminoso (allegato A2);
- Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso (allegato A3);
- Le ricevute pec di richiesta dei sopra citati documenti (allegato A0).
Fatte le opportune premesse si aprono le operazioni peritali al fine di procedere alla risposta del quesito si seguito specificato.
Il Giudice pone al CTU il quesito:
“Dica il CTU quale tipo di conglomerato bituminoso sia stato utilizzato per i lavori e se detto materiale fosse conforme a quello di cui a contratto”.
Risposta al quesito n.1 Nel presente quesito si chiede di accertare quale tipo di conglomerato bituminoso sia stato utilizzato per i lavori e se detto materiale fosse conforme a quello di cui a contratto.
Come si evince alla posizione N.5 dell'elaborato “Computo Metrico Estimativo”, allegato al contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per l'asfaltatura di vie interne e marciapiede provinciale in Fraz. Casinina Codice CUP D27H16001280004 e Codice CIG
701910088D, e riportato in allegato A1 alla presente relazione, il progetto esecutivo chiedeva la fornitura e posa in opera di “Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del
30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanicamagmatica-eruttiva, ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg 0,70 per m2 con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 – 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. – misurato al m2xcm dopo la stessa.”
Il conglomerato bituminoso utilizzato per la realizzazione dei lavori è identificato dal codice articolo TAPPE003, descrizione Tappeto 0/10 (CB 12,5), come si evince dai documenti di trasporto riportati in allegato A2, fabbricato dalla ditta con sede in Controparte_11
Via Lunga sn – 61025 Montelabbate (PU); in allegato A3 viene riportata la Dichiarazione di
Prestazione del fabbricante sopra indicato, dove si evincono le caratteristiche essenziali del conglomerato bituminoso dichiarate dal costruttore ed in particolare la composizione granulometrica.
Le prove di laboratorio eseguite su carote a campione di conglomerato bituminoso, realizzate a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell'Università Politecnica delle Marche, con riferimento Certificato 01/2018 del 16 gennaio 2018 e riportate in allegato
A4, mettono in evidenza le caratteristiche fisiche del conglomerato bituminoso posato in opera.
Il confronto fra i valori numerici della composizione granulometrica evidenziati dal costruttore nella Dichiarazione di Prestazione del conglomerato bituminoso tipo e i valori numerici evidenziati dal certificato delle prove di laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
e Architettura dell'Università Politecnica delle Marche alla pagina 4/4, mostra quanto segue:
Le prove di laboratorio eseguite su carote a campione di conglomerato bituminoso, realizzate a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell'Università Politecnica delle Marche, con riferimento Certificato 01/2018 del 16 gennaio 2018 e riportate in allegato
A4, mettono in evidenza a pagina 2/4 del certificato stesso, un valore di “Quantità di aggregati di natura basaltica trattenuti al setaccio 2 mm riferita al peso totale degli aggregati estratti dal conglomerato bituminoso compreso il filler” pari al 14,5%. La voce n.5 del computo metrico estimativo (allegato A1), prevedeva “…. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica- magmaticaeruttiva,ovvero basaltica), confezionato a caldo …..”
CONCLUSIONI
In replica alle osservazioni pervenute in data 22.03.2021 a mezzo pec dal Consulente di parte attrice, Ing. il CTU intende precisare i seguenti aspetti di rilievo ai fini della perizia. Per_3
Innanzitutto, il CTP ritiene che il CTU non abbia preso in considerazione i documenti di trasporto indicanti il materiale approvvigionato in cantiere. Il CTU ritiene che ciò non risponda al vero perché, per rispondere alla prima parte del quesito del Giudice che richiedeva la tipologia di conglomerato bituminoso utilizzato, egli ha necessariamente analizzato anche il materiale che era stato consegnato nel cantiere. Tale dato è stato reperito proprio attraverso la predetta documentazione. In merito alla ulteriore osservazione del CTP circa la mancata valutazione del CSA (Capitolato Speciale d'Appalto) il CTU precisa che tra gli allegati del
Contratto di appalto stipulato tra le parti in causa ed in possesso delle parti stesse, non era previsto l'elaborato del Capitolato Speciale d'Appalto. Ciò si evince chiaramente nella pagina n. 3 del contratto di appalto stesso al cui articolo 2 denominato “allegati al contratto” non è stato previsto il predetto documento CSA.
In definitiva il conglomerato bituminoso utilizzato nei lavori di manutenzione straordinaria per l'asfaltatura di vie interne e marciapiede provinciale in Fraz. Casinina, è del tipo tradizionale previsto per strato di usura, tappetino tipo 0/10 CB12.5, ma risulta essere parzialmente non conforme al conglomerato bituminoso richiesto dal contratto, in quanto la quantità di aggregati di natura basaltica riferita al peso della miscela totale, è inferiore a quella richiesta dal contratto che era pari almeno al 30% del peso della miscela totale.
24.Sulla base di tale compiuto accertamento peritale il Tribunale di Urbino ha correttamente riconosciuto l'utilizzo da parte della di materiale non conforme a quello previsto in progetto CP_5 rendendo ingiustificata ogni richiesta economica al riguardo.
Peraltro, sul punto il teste ha dichiarato: “ho raccolto del conglomerato in una mano e ciò Tes_1 dimostra che era di scarsa qualità. Si sgretolava appena posato. Anche il laboratorio Politecnico delle Marche ha confermato il difetto”.
Dagli esami peritali e dallo stesso esame diretto del materiale si evince la sua assoluta inidoneità e pertanto appare corretto che esso non venga pagato. 25.L'appellante ha formulato un motivo di appello contestando il merito della Ctu con mera ritrascrizione di difese svolte in primo grado (nella comparsa conclusionale) che sintetizzano osservazioni svolte dal proprio consulente di parte.
Nel motivo si censura che né il Ctu né il Tribunale abbiano tenuto conto di tali osservazioni.
26.Osserva la Corte, al riguardo, che anche in difetto di Capitolato Speciali d'Appalto è depositato in atti l'elenco dei prezzi unitari in cui sono contenute le caratteristiche tecniche delle lavorazioni con la previsione, nel caso di specie, della lavorazione con inerti di natura basaltica o magmatica- erutiva nella misura non inferiore al 30%.
Dunque, i requisiti dei materiali concordati tra le parti sono stati correttamente individuati dal Ctu.
27.Per ogni altro aspetto deve ricordarsi che:
Cassazione civile sez. II, 15/05/2024, n.13506: “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 del codice civile, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”.
28.Nel presente giudizio non era dunque la PA a dover dimostrare il vizio denunciato in riferimento ad un'opera non accettata ma era l'appellante (che ha chiesto il pagamento del corrispettivo) a dover provare l'inesistenza del vizio stesso ed il proprio corretto adempimento.
La parte appellante non ha raggiunto tale prova non avendo fornito riscontri fattuali e tecnici certi sulla conformità a contratto del conglomerato utilizzato.
29.La Ctu, nei limiti propri dell'accertamento demandato, ha condotto ad esiti contrari alla tesi dell'appellante.
Dunque, non solo l'appellante non ha offerto la prova diretta del proprio adempimento ma si è affidata ad una Ctu che sulla base delle previsioni contrattuali e di specifici esami di laboratorio ha accertato l'inadempimento. 30.Le ipotesi valutative formulate a contrasto di tale esito non possono formare oggetto di approfondimento istruttorio per il loro carattere esplorativo e perché imporrebbero di svolgere attività di ricerca di prove dirette di fatti costitutivi che era l'appellante a dover allegare e provare.
In altri termini le contestazioni mosse dall'appellante alla CTU finiscono per introdurre nuove allegazioni e per stimolare la formulazione di diverse ipotesi o la ricerca di nuove prove che la parte aveva l'onere di introdurre tempestivamente.
La consulenza non può sostituire la prova né correggere le lacune dell'onere probatorio.
31.In definitiva l'appello è respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1056/2023RG vertente tra
LE. , con sede in Pergola (PU), Via Del Chiocco n°1 ( P.Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante e amministratore protempore , P.IVA_1 Controparte_1 nata a [...], il [...] (Cod. fisc. ) ed ivi residente a[...]
Chiocco n.1, elettivamente domiciliata in Cagli, alla Via Don Minzoni 44, presso lo studio dell'Avv. Loretta Blasi (cod. fisc. , che la rappresenta e difende sia C.F._2 congiuntamente che disgiuntamente all'Avv.Tiziano Paoloni ( pec: CodiceFiscale_3
con studio in Urbino, P. le E. Gonzaga n.18 ( fax 0721/787375 - pec: Email_1
Email_2
-parte appellante e
, (P.I. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2 protempore con sede in Sassocorvaro Auditore (PU), Via Roma Capoluogo n. 2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Galvani (C.F. – pec: C.F._4
- fax n. 071/204586 ) elettivamente domiciliato presso Email_3 il suo studio in Ancona, Piazza della Repubblica 1/A e presso il domicilio telematico
Email_4
-parte appellata e
, responsabile del servizio area tecnica comune di;
CP_4 CP_2
-parte appellata contumace Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
“La ditta unipersonale, risultava aggiudicataria dell'appalto indetto dal CP_5 CP_2
U) per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria per l'asfaltatura di vie
[...] interne e marciapiede Via Provinciale, in Fraz. Casinina, con importo di aggiudicazione pari a €
63.341,58, oltre IVA in ragione del 10% (Determina n. 58 del 10.10.2017 del Controparte_2
Una volta verificati i lavori da eseguire, la Ditta appaltatrice LE. , dopo aver Parte_1 inutilmente tentato e comunicato il nolo a freddo di una finitrice e di un rullo compressore, resasi conto della necessità di un nolo a caldo, comprensivo dei suddetti macchinari e del personale specializzato per la loro conduzione, stipulava e comunicava il nolo a caldo di una finitrice, di un rullo compressore, con i rispettivi manovratori, e di un autocarro con conducente abilitato, Co individuando per tale lavoro la ditta LE.
Va subito precisato che l'attrice qualifica questo contratto come nolo e non come sub-appalto invocando l'art 105 co. 2 Codice Appalti. Diversamente viene qualificato dal Comune di CP_2 che lo ritiene un vero e proprio subappalto.
In data 20/11/2017, Il Direttore dei lavori Geom. , in occasione di un sopralluogo CP_4 sul cantiere dell'appalto, avendovi riscontrato la presenza dei mezzi e del personale della noleggiatrice a caldo ne ordinava l'immediato allontanamento, dapprima Parte_2 verbalmente, e poi con nota trasmessa a mezzo PEC, con la conseguente paralisi operativa del cantiere, con la sola eccezione del completamento dell'asfaltatura di via Berlinguer, operata in data 21.11.2017.
Con successivo Ordine di servizio n. 2 del 25.11.2017 (Prot. 4911) il Direttore dei lavori ordinava alla ditta appaltatrice di provvedere ai lavori di asfaltatura di alcuni tratti viari, da eseguire “entro e non oltre il termine perentorio del 05/12/2017”, con avvertenza che in difetto si sarebbe proceduto alla redazione di apposito verbale, e alla trasmissione degli atti all'Amministrazione per la risoluzione del contratto. Tuttavia l'attrice, priva della disponibilità dei mezzi per l'asfaltatura e del personale abilitato per la conduzione, non era in grado di eseguire le lavorazioni richieste ed in data 27.11.2017 proponeva formale domanda di autorizzazione al subappalto. Il Direttore dei lavori comunicava alla ditta appaltatrice di aver accertato la sua assenza dal cantiere a far data dal 25.11.2017, senza giustificato motivo. In data 22.12.2017, veniva comunicato che la richiesta formulata dall'odierna parte attrice non poteva essere accolta poiché era intervenuta la risoluzione del contratto con la Determina n.81 del 20.12.2017.
Venivano quindi contestate le seguenti inadempienze:
1) ritardo del completamento dei lavori ed ingiustificata assenza dal cantiere
2) mancato ottemperamento all'ordine di servizio n. 2 ex IV° comma, art.108 del Codice dei contratti
3) mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza in ordine di cui al D.Lgs n. 81/2006 e
D.Lgs n. 285/92 e successivo regolamento di esecuzione
4) mancato rispetto delle norme relative al subappalto ex art. 21 primo comma della legge
646/1982 e art. 105 D.Lgs n. 50/2016.
In data 02/01/2018 la ricorrente ha presentato richiesta di annullamento in autotutela della risoluzione del contratto e di tutti gli atti ad essa connessi e collegati, rigettata dal da CP_2 ultimo, con determina n. 17 del 12/02/2018. A seguito della risoluzione del contratto, con determinazione n. 32 del 31/03/2018 i rimanenti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 110 del
D.lgs. n. 50/2016 alla seconda ditta in graduatoria, , la quale ha provveduto ad Controparte_7 ultimare i lavori in data 06/06/2018. contesta le determinazioni del in quanto riferisce di non essere stata in CP_5 CP_2 CP_2 grado di terminare i lavori per una intervenuta variante d'opera (senza tener conto dei tempi) e per avverse condizioni metereologiche che avrebbero impedito le lavorazioni
Parte attrice afferma anche che la contestazione del mancato rispetto delle norme del subappalto è il risultato di un equivoco e cioè che il avrebbe erroneamente ritenuto che la Controparte_2
Part LE. avesse stipulato un contratto di subappalto in luogo del sub-contratto di noleggio a caldo concluso in data 6.11.2017 con la ditta NUOVA LESA di IR RE & C. in conformità ai limiti previsti dall'art. 105 DLGS 50/2016, in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 comprensivo del costo degli operai.
La convenuta afferma che la ditta presente sul cantiere di Controparte_8
Via Berlinguer con propri mezzi e maestranze, eseguiva la posa in opera del conglomerato bituminoso, e continuava a lavorare, nonostante l'ordine di allontanamento impartito alle ore 9,30 del 20/11/2017, nell'arco della stessa giornata e sulla stessa via, alla stesura di circa mq/cm
1.300,00 di conglomerato bituminoso, senza autorizzazione alcuna. Inoltre, la in sede di CP_5 gara, riguardo eventuali lavori da subappaltare, la ditta dichiarava” …che i lavori di CP_5 posa del conglomerato bituminoso verranno subappaltati in parte alla ditta da definire in caso di aggiudicazione…” pertanto, era già consapevole di non essere in grado di riuscire a realizzare il lavoro con i propri mezzi ed ancora, a conferma di ciò, con successiva formale istanza del
27/11/2017 presentava domanda di autorizzazione al subappalto.
Al fine di verificare se le lavorazioni (parziali) eseguite da fossero a regola d'arte, e' stata CP_5 disposta anche la CTU volta ad accertare quale tipo di conglomerato bituminoso sia stato utilizzato dalla per i lavori e se detto materiale era conforme a quello previsto in contratto e richiesto CP_5 dalla stazione appaltante. Le lavorazioni relative ai conglomerati bituminosi, di cui alla voce 4 del capitolato per un importo lordo di euro 19.744,95, non sono state contabilizzate e riconosciute dal poiché contestate alla a causa dell'utilizzo di conglomerato bituminoso scadente e CP_2 CP_5 non conforme a quello previsto in progetto (richiesto con inerti basaltici min. 30% del totale ed utilizzato con inerti basaltici al 14,50%), oltre ad evidenti difetti di posa in opera. Il CTU Dott. ha concluso che il conglomerato bituminoso utilizzato nei lavori “risulta essere Persona_1 parzialmente non conforme al conglomerato bituminoso richiesto dal contratto, in quanto la quantità di aggregati di natura basaltica riferita al peso della miscela totale, è inferiore a quella richiesta dal contratto che era pari almeno al 30% del peso della miscela totale”
Dalla CTU è risultato che ha utilizzato un conglomerato bituminoso non conforme ed CP_5 inferiore rispetto a quello previsto nel contratto di appalto, così che ingiustificata è ogni richiesta economica in merito.
Da tutto quanto esposto si deduce che l'Amministrazione comunale ha correttamente e legittimamente disposto la risoluzione del contratto di appalto, in ragione delle accertate inadempienze poste in essere da parte attrice.
La domanda è infondata e viene rigettata.
Sono poste a carico di parte soccombente le spese legali e quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino così provvede:
❖ Rigetta la domanda attorea perché infondata.
❖ Condanna LE. a pagare le spese legali alla convenuta che vengono Parte_1
liquidate in euro 14.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
❖ Pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU.
3.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto di appello che attengono:
(a) al rispetto delle previsioni di forma previste per il procedimento di risoluzione in esame;
(b) alla sussistenza delle condizioni di merito per l'esercizio del potere di risoluzione;
(c) al diritto al corrispettivo per le opere di asfaltatura contestate dal CP_2
4.Con riferimento alla verifica della sussistenza delle condizioni di merito per l'esercizio del potere di risoluzione, rileva la Corte che le contestazioni sono state definite nella determina n.81 del
20/11/2017 del Comune di e segnatamente: CP_2
1) Ritardo del completamento dei lavori ed ingiustificata assenza dal cantiere;
2) Mancato ottemperamento dell'ordine di servizio n.2 ex art IV° comma, art. 108 del Codice dei contratti;
3) Mancata adozione delle necessaire misure di sicurezza in ordine di cui al D.Lgs n.81/2006 e
D.Lgs n. 285/92 e successivo regolamento di esecuzione;
4) Mancato rispetto delle norme relative al subappalto ex art. 21 primo comma della legge 646/1982
e art. 105 D.Lgs n.50/2016.
5.Osserva innanzitutto la Corte che le prestazioni rese a favore della da parte della CP_5 non possono essere configurate come derivanti da nolo a caldo (secondo le Parte_2 apparenti indicazioni del contratto inter-partes di cui a doc. n. 5 in citazione).
6.All'udienza dell'8 ottobre 2020 dinanzi al Tribunale,
- sui capitoli di prova diretta:
1) Vero che in data 20/11/2017 durante il sopralluogo in fraz. Casinina ha accertato sul cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria per l'asfaltatura delle vie interne di cui al contratto di appalto stipulato tra il di Auditore e la soc. Le. personale, la presenza di mezzi e CP_2 CP_9 maestranze della ditta che stava eseguendo la posa Controparte_8 in opera di conglomerato bituminoso?
2) Vero che è che la ditta in occasione del sopralluogo del Controparte_8
20/11/2017 stava eseguendo la posa in opera di conglomerato bituminoso in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 ed in violazione delle norme dettate
D.Lgs n. 81/2008, in quanto alcuna autorizzazione era stata concessa dal alla CP_2 [...]
per l'esecuzione di tali lavori? Controparte_8
3) Vero è che alcuna comunicazione è giunta al Comune di circa un accordo tra le ditte CP_2
e in relazione ai suddetti lavori che quest'ultima stava eseguendo di CP_5 Parte_2 cui ai capitoli precedenti?
5) Vero è che, nonostante l'ordine di allontanamento del 20/11/2017, la ditta Controparte_8
ha continuato a lavorare nell'arcodella stessa giornata del 20/11/2017 e sulla
[...] CP_8 stessa via, alla stesura di circa mq/cm 1.300,00 di conglomerato bituminoso?
13) Vero è che nelle lavorazioni relative ai conglomerati bituminosi, di cui alla voce 5, sono stati riscontrati difetti di posa in opera?”
- nonché sui capitoli di prova contraria:
4) che a seguito dell'ordine di allontanamento dal cantiere, adottato dal Comune di in CP_2
Part data 20.11.2017, dei mezzi e degli operatori del noleggiatore a caldo, la LE. ha potuto proseguire i lavori ad essa affidati in virtù del contratto di appalto?
5) che il Comune di Auditore ha pagato l'anticipazione lavori a seguito della formale richiesta della LE.MA inoltrata all'amministrazione in data 28.11.2017? Part 11) che alla data odierna i lavori eseguiti dalla LE. presso il Comune di , precisamente CP_2 quelli di via Berlinguer, Strada Provinciale, via Marconi, via Rossini, via Risorgimento sono in uso e godimento del Comune?
-sono stati escussi i testi come da verbale di seguito riportato:
“Viene introdotto il terzo teste, il quale prestato l'impegno di rito dichiara: sono e mi chiamo nato a [...] il [...] e res a Mercatino Conca, sono dipendente del Comune di Testimone_1
, presso l'Ufficio Tecnico CP_2
Sulla memoria di parte convenuta: cap. 1) si è vero, c'erano due mezzi della ditta che Parte_2 stavano lavorando (un rullo compressore e una vibro-finitrice) oltre a 4 addetti della ditta Pt_2
e altri 2 della
[...] CP_5 Cap. 2) si è vero. non era stata concessa alcuna autorizzazione al subappalto dal CP_2
Cap. 3) si, è vero, non era arrivato nulla, nessuna comunicazione e comunque serviva l'autorizzazione
Cap. 5) si è vero, quando siamo arrivati al cantiere il DL ha ordinato verbalmente alla Parte_2 di allontanarsi, ribadita dal per iscritto nello stesso giorno e notificata sia alla che CP_2 Pt_2 alla Mancava inoltre tutta la segnaletica stradale con conseguente emissione di verbale. Io CP_5 ho fatto solo il sopralluogo al mattino poi sono tornato il giorno dopo, sempre con il DL ed era stato steso il conglomerato bituminoso
Cap. 13) si è vero, io ho raccolto del conglomerato in una mano e ciò dimostra che era di scarsa qualità. SI sgretolava appena posato. Anche il laboratorio Politecnico di Ancona ha confermato il difetto
A RIPROVA sui capitoli di parte attrice: cap. 4) si, poteva ma non hanno proseguito. Ricordo che non era stato autorizzato il subappalto cap. 5) non lo so cap. 11) si, sono in utilizzo al comune. (....)
Viene introdotto il secondo teste di parte convenuta il quale prestato l'impegno di rito dichiara: sono e mi chiamo nato a [...] il [...] e res a Ca Gallo. Sono Testimone_2
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione cap. 1) si è vero cap. 2) si è vero, ed anche in quanto responsabile della sicurezza non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della nuova ditta cap. 3) non lo so cap, 5) si è vero, ho l'ufficio lì vicino e passando ho visto che, sempre la mattina, stavano ancora lavorando cap. 13) non lo so
A RIPROVA. sul cap, 4 di parte attrice: no, perché i macchinari da utilizzare erano della ditta
. Ma quel giorno i lavori, nonostante l'ordine di allontanamento sono proseguiti fino ad Parte_2 essere terminati perché erano quasi alla fine e perché, a loro dire, il materiale doveva essere steso altrimenti sarebbe stato inutilizzabile
Cap. 5) non lo so
Cap. 11) non lo so”.
7.Appare dunque evidente, dalle chiare indicazioni offerte dai testi, che non si trattava di un nolo a caldo ma di un vero e proprio subappalto atteso che mezzi, organizzazione e gestione dei lavori appartenevano alla e che senza la sua presenza era impossibile completare l'opera. CP_10
D'altra parte, a conferma di tali conclusioni stanno tre circostanze:
• che la in sede di gara aveva dichiarato” (…) che i lavori di posa del conglomerato CP_5 bituminoso verranno subappaltati in parte alla ditta da definire in caso di aggiudicazione…” e pertanto era già consapevole di non essere in grado di riuscire a realizzare il lavoro con i propri mezzi e le proprie competenze e di dover ricorrere ad un subappalto come poi avvenuto;
• che la il 27/11/2017, dopo l'intervento della di cui hanno riferito i CP_5 Parte_2 testi, ha effettivamente richiesto l'autorizzazione al subappalto;
richiesta poi disattesa dal
CP_2
• che (dopo l'ordine di allontanamento della DL e dopo la breve prosecuzione dei lavori da parte della in violazione delle disposizioni della DL) con l'abbandono del Parte_2 cantiere da parte della i lavori si sono fermati. Parte_2
8.Le conclusioni che devono trarsi da tali acquisizioni sono le seguenti:
• l'appellante ha chiaramente violato le disposizioni normative e contrattuali sul subappalto lasciando operare in cantiere la come subappaltatrice, Parte_2
• la Direzione lavori ha correttamente emesso ordine di immediato allontanamento nei confronti della presente senza alcun titolo Parte_2
9.Nonostante l'ordine e l'obbligo di allontanarsi, la ha continuato a svolgere le CP_10 operazioni di posa in opera del conglomerato bituminoso in corso ed ha completato i lavori di asfaltatura di via Berlinguer.
10.Dunque non solo la parte appellante ha chiamato ad operare in subappalto una impresa terza in difetto di autorizzazione ma ha anche consentito (e verosimilmente disposto) che i lavori, da parte della subappaltante, proseguissero dopo l'ordine di allontanamento da parte della Direzione lavori.
Dul tutto irrilevante è la richiesta successiva di autorizzazione al subappalto che avrebbe costituito un modo surrettizio di superare il vizio originario e che comunque risulta respinta dal CP_2
11.In sintesi: • vi è stato un subappalto non autorizzato in violazione dell'art. 105, comma 2 del D.lgs.
50/2016 e del contratto inter-partes;
• il Direttore dei lavori nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e di verifica della presenza in cantiere di imprese non autorizzate, ha ordinato l'allontanamento e segnalato tempestivamente alla stazione appaltante la grave irregolarità;
• l'appellante con una condotta ancor più grave della precedente ha disposto/consentito la prosecuzione dei lavori da parte della subappaltante in violazione anche dell'ordine della
Direzione lavori.
12.L'art. 108, comma 1 e 3 del D.lgs. 50/2016 recita:
"Risoluzione del contratto: La stazione appaltante può risolvere il contratto, previa contestazione e assegnazione di un termine per controdedurre, in caso di grave inadempimento da parte dell'appaltatore o di comportamenti che ostacolino la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. (…)..”
13.Quindi nella presente fattispecie:
• il subappalto non autorizzato in violazione dell'art. 105 D.lgs. 50/2016 e delle previsioni contrattuali che lo richiamato (art. 17).
• l'inottemperanza all'ordine della Direzione lavori con comportamento ostruzionistico;
• la prosecuzione illegittima dei lavori da parte della società non autorizzata;
• la mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza rilevate dalla DL hanno costituito singolarmente e soprattutto valutate nel loro complesso, gravi violazioni della normativa di settore, degli obblighi contrattuali, delle direttive tecniche e delle garanzie di sicurezza tali da giustificare la risoluzione.
14.Peraltro l'ordine n.2 del 27/11/2017 emesso dal Direttore dei Lavori Geom. con cui CP_4 correttamente è stato disposto l'allontanamento dal cantiere la ditta estranea al Parte_2 rapporto di appalto e non autorizzata, ha determinato la paralisi del cantiere e l'inadempimento contrattuale della ditta LE. Pt_1
E ciò è avvenuto:
• perché l'appellante non era in grado di realizzare le opere se non con l'intervento essenziale della subappaltatrice;
• perché l'appellante per propria colpa inescusabile - pur sapendo già alla stipula di non essere in grado di realizzare i lavori in conglomerato bituminoso con i propri mezzi e di dover ricorrere ad un subappalto – non si è diligentemente attivata per ottenere tempestiva autorizzazione al subappalto nelle forme di legge e di contratto;
• perché, invece che seguire l'indispensabile iter procedurale, ha preferito aggirarlo introducendo in cantiere una ditta non autorizzata con grave violazione di diritto e con gravi pregiudizi sotto il piano amministrativo, economico e della sicurezza.
In tal modo è stata provocata la reazione della Direzione lavori che va ritenuta non solo legittima ma necessaria in ragione della sua diretta responsabilità se non fosse intervenuta tempestivamente.
Peraltro risulta che, nonostante l'ordine della DL, la subappaltatrice abbia continuato ad operare nella giornata del 20.11.2017, in tal modo aggravando la posizione di inadempienza contrattuale dell'appellante la cui inidoneità tecnico-giuridica ed inaffidabilità operativa è risultata manifesta.
15.D'altra parte non è contestato dall'appellante che dopo l'ordine n.2 del 27/11/2017 del Direttore dei Lavori Geom. di allontanamento della ditta si sono determinati “(…) CP_4 Parte_2
l'assoluta paralisi del cantiere e l'inadempimento contrattuale della ditta LE. qui Pt_1 appellante” (v. atto di appello).
Ma, come già osservato, ciò ricade esclusivamente a carico dell'appellante la cui responsabilità è duplice: (a) aver consapevolmente utilizzato modalità di esecuzione della prestazione illegittime, (b) non essersi posta nelle condizioni di continuare le lavorazioni ed anzi averle sospese dopo il necessario allontanamento della subappaltatrice non autorizzata.
Perciò fondatamente la parte appellata deduce:
“Inoltre, con successivo ordine di servizio n. 2 del 25/11/2017, era stato disposto, ai sensi del IV° comma dell'art. 108, il completamento dei lavori asfaltatura entro il 5/12/2017, dunque con assegnazione di un nuovo e più ampio termine, precisando che il successivo giorno 6/12 si sarebbe proceduto alla redazione dello apposito verbale (doc. 10).
In data 06/12/2017 si è tuttavia preso atto del mancato completamento dei lavori ed addirittura la ricorrente non si è presentata in cantiere per la redazione del relativo verbale”.
16.In definitiva tutti gli addebiti posti a base della risoluzione:
• Ritardo del completamento dei lavori ed ingiustificata assenza dal cantiere;
• Mancato ottemperamento dell'ordine di servizio n.2 ex art IV° comma, art. 108 del Codice dei contratti;
• Mancata adozione delle necessaire misure di sicurezza in ordine di cui al D.Lgs n.81/2006 e
D.Lgs n. 285/92 e successivo regolamento di esecuzione;
• Mancato rispetto delle norme relative al subappalto ex art. 21 primo comma della legge
646/1982 e art. 105 D.Lgs n.50/2016. si sono rivelati fondati.
Essi singolarmente e nella loro unitaria correlazione costituiscono inadempimenti di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
In definitiva, sotto il profilo sostanziale, la risoluzione è stata legittimamente dichiarata.
17.L'appellante contesta la risoluzione contrattuale anche sotto il profilo procedimentale ritenendola illegittima e meritevole di annullamento e/o dichiarazione di nullità, a causa della mancata osservanza delle formalità a tal fine stabilite dai commi 3 e 4 dell'art.108 del D. Lgs. N.
50/2016.
18.La prospettazione è infondata.
Risulta infatti che:
• l'appellante, senza giustificato motivo, non si è più presentata in cantiere a far data dal
25/11/2017 secondo quanto incontestatamente comunicato dal Direttore dei lavori in data
05/12/2017 (doc.
8-bis di parte originaria convenuta);
• l'appellante non si è presentata neppure al sopralluogo con la Direzione lavori in data
06/12/2017 fissato per verifica della ultimazione delle opere (doc. n. 8 di parte originaria convenuta);
• con la PEC del 6/12/2017 (prot. n 5100) il ha comunicato l'avvio del Controparte_2 procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 per la risoluzione del contratto ex art. 108 IV° comma D.Lgs n. 50/2016 e art. 21 I° comma L. 646/1982 con invito a presentare difese
(doc. 9 di parte originaria convenuta);
• dopo tale comunicazione la ditta non risulta aver presentato CP_5 Parte_1 osservazioni, contestazioni o difese nel termine assegnato.
19.In definitiva, sia sotto il profilo formale/procedurale che sotto il profilo sostanziale/di merito, il potere della PA appare legittimamente esercitato.
Tutti i relativi motivi di gravame sono disattesi. 20.Vanno di seguito esaminati i motivi di gravame con cui:
• si è eccepita la nullità della Ctu espletata in primo grado per violazione delle regole di assunzione della prova e rispetto del contraddittorio;
• si sono contestati nel merito gli esiti della stessa con argomentazioni (asseritamente) non esaminate dal Tribunale.
21.Sotto il primo profilo va chiarito che
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”
Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26144.
22. Nella specie, trattandosi di Ctu svolta in funzione percipiente su richiesta della stessa odierna appellante, il consulente ha acquisito documentazione utile per rispondere ai quesiti di interesse della stessa appellante e (comunque) non diretta a provare i fatti principali (peraltro connessi alla domanda dell'originaria attrice e che era suo onere provare).In altri termini l'acquisizione documentale è avvenuta per compiutamente rispondere ai quesiti di una CTU che la stessa originaria attrice aveva sollecitato ed al cui compiuto e corretto espletamento doveva aver interesse.
Detti documenti sono rimasti a disposizione delle parti e su di essi si è regolarmente svolto il contraddittorio peritale avendo avuto la parte odierna appellante l'assegnazione dei termini per lo svolgimento delle proprie osservazioni tecniche sulla bozza peritale.
Il motivo è disatteso sul punto.
23.Quanto al merito gli esiti della Ctu sono di seguito trascritti:
Il giorno 7 gennaio 2021 alle ore 10:00, presso lo Studio del CTU a Piandimeleto il CTU iniziava le operazioni peritali alla presente del solo consulente di parte convenuta Ing. Persona_2
Erano assenti le parti nonché il CT di parte attrice.
Si dà atto che le parti erano a conoscenza dell'apertura delle operazioni peritali essendo la data stessa comunicata in udienza del 10.12.2020 alla presenza dei rispettivi difensori.
Il sottoscritto CTU inviava a mezzo pec al Comune di , parte convenuta Controparte_2 e ai difensori delle parti Avv. Blasi Loretta e Avv. Galvani Andrea, richiesta di consegna della seguente documentazione: Elaborati del progetto allegati al contratto, i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso e la scheda tecnica del conglomerato bituminoso utilizzato.
La suddetta documentazione viene consegnata a mano presso lo studio del CTU in data
19.01.2021 dall'Ing. , quale CTP di parte convenuta. Persona_2
Si allegano alla presente relazione i seguenti elaborati:
- Computo metrico estimativo (allegato A1);
- Documenti di trasporto del conglomerato bituminoso (allegato A2);
- Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso (allegato A3);
- Le ricevute pec di richiesta dei sopra citati documenti (allegato A0).
Fatte le opportune premesse si aprono le operazioni peritali al fine di procedere alla risposta del quesito si seguito specificato.
Il Giudice pone al CTU il quesito:
“Dica il CTU quale tipo di conglomerato bituminoso sia stato utilizzato per i lavori e se detto materiale fosse conforme a quello di cui a contratto”.
Risposta al quesito n.1 Nel presente quesito si chiede di accertare quale tipo di conglomerato bituminoso sia stato utilizzato per i lavori e se detto materiale fosse conforme a quello di cui a contratto.
Come si evince alla posizione N.5 dell'elaborato “Computo Metrico Estimativo”, allegato al contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per l'asfaltatura di vie interne e marciapiede provinciale in Fraz. Casinina Codice CUP D27H16001280004 e Codice CIG
701910088D, e riportato in allegato A1 alla presente relazione, il progetto esecutivo chiedeva la fornitura e posa in opera di “Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del
30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanicamagmatica-eruttiva, ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg 0,70 per m2 con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 – 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. – misurato al m2xcm dopo la stessa.”
Il conglomerato bituminoso utilizzato per la realizzazione dei lavori è identificato dal codice articolo TAPPE003, descrizione Tappeto 0/10 (CB 12,5), come si evince dai documenti di trasporto riportati in allegato A2, fabbricato dalla ditta con sede in Controparte_11
Via Lunga sn – 61025 Montelabbate (PU); in allegato A3 viene riportata la Dichiarazione di
Prestazione del fabbricante sopra indicato, dove si evincono le caratteristiche essenziali del conglomerato bituminoso dichiarate dal costruttore ed in particolare la composizione granulometrica.
Le prove di laboratorio eseguite su carote a campione di conglomerato bituminoso, realizzate a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell'Università Politecnica delle Marche, con riferimento Certificato 01/2018 del 16 gennaio 2018 e riportate in allegato
A4, mettono in evidenza le caratteristiche fisiche del conglomerato bituminoso posato in opera.
Il confronto fra i valori numerici della composizione granulometrica evidenziati dal costruttore nella Dichiarazione di Prestazione del conglomerato bituminoso tipo e i valori numerici evidenziati dal certificato delle prove di laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
e Architettura dell'Università Politecnica delle Marche alla pagina 4/4, mostra quanto segue:
Le prove di laboratorio eseguite su carote a campione di conglomerato bituminoso, realizzate a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell'Università Politecnica delle Marche, con riferimento Certificato 01/2018 del 16 gennaio 2018 e riportate in allegato
A4, mettono in evidenza a pagina 2/4 del certificato stesso, un valore di “Quantità di aggregati di natura basaltica trattenuti al setaccio 2 mm riferita al peso totale degli aggregati estratti dal conglomerato bituminoso compreso il filler” pari al 14,5%. La voce n.5 del computo metrico estimativo (allegato A1), prevedeva “…. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica- magmaticaeruttiva,ovvero basaltica), confezionato a caldo …..”
CONCLUSIONI
In replica alle osservazioni pervenute in data 22.03.2021 a mezzo pec dal Consulente di parte attrice, Ing. il CTU intende precisare i seguenti aspetti di rilievo ai fini della perizia. Per_3
Innanzitutto, il CTP ritiene che il CTU non abbia preso in considerazione i documenti di trasporto indicanti il materiale approvvigionato in cantiere. Il CTU ritiene che ciò non risponda al vero perché, per rispondere alla prima parte del quesito del Giudice che richiedeva la tipologia di conglomerato bituminoso utilizzato, egli ha necessariamente analizzato anche il materiale che era stato consegnato nel cantiere. Tale dato è stato reperito proprio attraverso la predetta documentazione. In merito alla ulteriore osservazione del CTP circa la mancata valutazione del CSA (Capitolato Speciale d'Appalto) il CTU precisa che tra gli allegati del
Contratto di appalto stipulato tra le parti in causa ed in possesso delle parti stesse, non era previsto l'elaborato del Capitolato Speciale d'Appalto. Ciò si evince chiaramente nella pagina n. 3 del contratto di appalto stesso al cui articolo 2 denominato “allegati al contratto” non è stato previsto il predetto documento CSA.
In definitiva il conglomerato bituminoso utilizzato nei lavori di manutenzione straordinaria per l'asfaltatura di vie interne e marciapiede provinciale in Fraz. Casinina, è del tipo tradizionale previsto per strato di usura, tappetino tipo 0/10 CB12.5, ma risulta essere parzialmente non conforme al conglomerato bituminoso richiesto dal contratto, in quanto la quantità di aggregati di natura basaltica riferita al peso della miscela totale, è inferiore a quella richiesta dal contratto che era pari almeno al 30% del peso della miscela totale.
24.Sulla base di tale compiuto accertamento peritale il Tribunale di Urbino ha correttamente riconosciuto l'utilizzo da parte della di materiale non conforme a quello previsto in progetto CP_5 rendendo ingiustificata ogni richiesta economica al riguardo.
Peraltro, sul punto il teste ha dichiarato: “ho raccolto del conglomerato in una mano e ciò Tes_1 dimostra che era di scarsa qualità. Si sgretolava appena posato. Anche il laboratorio Politecnico delle Marche ha confermato il difetto”.
Dagli esami peritali e dallo stesso esame diretto del materiale si evince la sua assoluta inidoneità e pertanto appare corretto che esso non venga pagato. 25.L'appellante ha formulato un motivo di appello contestando il merito della Ctu con mera ritrascrizione di difese svolte in primo grado (nella comparsa conclusionale) che sintetizzano osservazioni svolte dal proprio consulente di parte.
Nel motivo si censura che né il Ctu né il Tribunale abbiano tenuto conto di tali osservazioni.
26.Osserva la Corte, al riguardo, che anche in difetto di Capitolato Speciali d'Appalto è depositato in atti l'elenco dei prezzi unitari in cui sono contenute le caratteristiche tecniche delle lavorazioni con la previsione, nel caso di specie, della lavorazione con inerti di natura basaltica o magmatica- erutiva nella misura non inferiore al 30%.
Dunque, i requisiti dei materiali concordati tra le parti sono stati correttamente individuati dal Ctu.
27.Per ogni altro aspetto deve ricordarsi che:
Cassazione civile sez. II, 15/05/2024, n.13506: “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 del codice civile, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”.
28.Nel presente giudizio non era dunque la PA a dover dimostrare il vizio denunciato in riferimento ad un'opera non accettata ma era l'appellante (che ha chiesto il pagamento del corrispettivo) a dover provare l'inesistenza del vizio stesso ed il proprio corretto adempimento.
La parte appellante non ha raggiunto tale prova non avendo fornito riscontri fattuali e tecnici certi sulla conformità a contratto del conglomerato utilizzato.
29.La Ctu, nei limiti propri dell'accertamento demandato, ha condotto ad esiti contrari alla tesi dell'appellante.
Dunque, non solo l'appellante non ha offerto la prova diretta del proprio adempimento ma si è affidata ad una Ctu che sulla base delle previsioni contrattuali e di specifici esami di laboratorio ha accertato l'inadempimento. 30.Le ipotesi valutative formulate a contrasto di tale esito non possono formare oggetto di approfondimento istruttorio per il loro carattere esplorativo e perché imporrebbero di svolgere attività di ricerca di prove dirette di fatti costitutivi che era l'appellante a dover allegare e provare.
In altri termini le contestazioni mosse dall'appellante alla CTU finiscono per introdurre nuove allegazioni e per stimolare la formulazione di diverse ipotesi o la ricerca di nuove prove che la parte aveva l'onere di introdurre tempestivamente.
La consulenza non può sostituire la prova né correggere le lacune dell'onere probatorio.
31.In definitiva l'appello è respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini